{"id":1042,"date":"2015-03-31T11:00:53","date_gmt":"2015-03-31T09:00:53","guid":{"rendered":"http:\/\/5.249.146.118\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/"},"modified":"2015-03-31T11:00:53","modified_gmt":"2015-03-31T09:00:53","slug":"jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/","title":{"rendered":"Jobs Act: il riordino dei tipi contrattuali"},"content":{"rendered":"<p><strong style=\"text-align: justify;\">1.La riforma e l\u2019ispirazione europea<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il disegno di riforma\u00a0 contenuto\u00a0 nella legge delega 183\/2014, e precisato nei primi decreti attuativi, affronta questioni\u00a0 essenziali\u00a0 per il futuro del\u00a0 diritto del lavoro. Le modifiche normative proposte\u00a0 incidono infatti su due\u00a0 aree\u00a0 direttamente investite dalle trasformazioni\u00a0 degli assetti economici e sociali\u00a0 in atto\u00a0 in tutti i paesi avanzati: le diversificazioni\u00a0 del lavoro nell\u2019impresa\u00a0 e quindi le modalit\u00e0\u00a0 del suo impiego; gli assetti\u00a0 regolativi e istituzionali\u00a0 del mercato del lavoro e gli strumenti per il sostegno\u00a0 delle persone che\u00a0 lavorano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La proposte del governo, via via precisate con non poche varianti\u00a0 e in larga parte definite\u00a0 nella legge delega, non smentiscono l\u2019ambizione degli annunci, perch\u00e9\u00a0 introducono innovazioni spesso in piena\u00a0 discontinuit\u00e0 col passato, su tutti i temi \u00a0 affrontati. Inoltre\u00a0 il governo si \u00e8\u00a0 proposto di inserire\u00a0 le singole modifiche\u00a0 in un disegno organico\u00a0 ispirato, almeno nelle intenzioni,\u00a0 alle linee guida europee della flexsecurity. Tali linee guida, come \u00e8 noto,\u00a0 si sono nel tempo \u201callargate\u201d non senza ambiguit\u00e0,\u00a0 per rispondere alle diverse\u00a0 pratiche nazionali spesso lontane dalle condizioni dei paesi\u00a0 di origine\u00a0 della formula,\u00a0 e sono state applicate\u00a0 con molte\u00a0 variazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il test\u00a0 della crisi ha mostrato\u00a0 le criticit\u00e0\u00a0 della formula e la necessit\u00e0 di adattarne\u00a0 i contenuti, integrandola con\u00a0 misure ulteriori\u00a0 dirette a migliorare le performances\u00a0 complessive\u00a0 del sistema, in particolare a massimizzare le occasioni di occupazione\u00a0 stabile e di qualit\u00e0 secondo i modelli virtuosi del Nord Europa. (1)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con queste osservazioni e riserve\u00a0 sul senso del disegno, la valutazione al riguardo\u00a0 deve riguardare l\u2019insieme dei provvedimenti\u00a0 che sono stati emanati con\u00a0 interventi di diverso peso e potr\u00e0\u00a0 perfezionarsi solo nel tempo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prima\u00a0 tappa dell\u2019iter \u00e8 il decreto 34\/2014 sul contratto a termine che ha affrontato con anticipo\u00a0 sul resto della normativa un aspetto ritenuto\u00a0 cruciale della flessibilit\u00e0 in entrata.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Si tratta di un intervento molto significativo\u00a0 perch\u00e9 la normativa su tale contratto\u00a0 \u00e8 un test\u00a0 di particolare importanza di come\u00a0 l\u2019ordinamento\u00a0 regola la flessibilit\u00e0 in entrata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La previsione\u00a0 del cd. contratto a tutele crescenti costituisce\u00a0 un altro elemento\u00a0 \u00a0 di novit\u00e0 del disegno governativo. A differenza\u00a0 del contratto\u00a0 a termine,\u00a0 questo istituto ha avuto una lunga preparazione, con\u00a0 molte varianti, nel dibattito degli esperti\u00a0 e nelle proposte parlamentari; ma \u00e8 rimasto\u00a0 bloccato per anni\u00a0 in sede legislativa\u00a0 a causa della querelle\u00a0 sull\u2019art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.<sup>\u00a0(2)<\/sup><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ogni caso\u00a0 la normativa sul\u00a0 contratto a tutele crescenti\u00a0 con le agevolazioni\u00a0 previste\u00a0 dalla legge finanziaria 2015 (L. 190\/2014), \u00e8 destinata\u00a0 ad alterare\u00a0 profondamente\u00a0 l\u2019equilibrio\u00a0 fra i rapporti di lavoro. Essa introduce due elementi\u00a0 strutturali che rendono\u00a0 competitivo\u00a0 il contratto\u00a0 a tempo indeterminato,\u00a0 nella nuova versione\u00a0 a tutele crescenti,\u00a0 rispetto al contratto a termine e persino all\u2019apprendistato: la consistente riduzione di costi \u00a0 e la minore rigidit\u00e0\u00a0 della disciplina di licenziamento, cio\u00e8 il minore rischio per il datore di lavoro di vedere reintegrato\u00a0 il lavoratore licenziato\u00a0 ingiustificatamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale cambio di convenienze d\u00e0 per la prima volta un valore effettivo alla\u00a0 dichiarazione\u00a0 presente in molti testi legislativi\u00a0 italiani ed europei, che\u00a0 definisce il contratto a tempo\u00a0 indeterminato come il tipo\u00a0 normale, o prevalente, di rapporto di lavoro. Tale formula \u00e8 tanto reiterata, quanto finora svuotata\u00a0 di significato,\u00a0 appunto per il gioco delle convenienze che l\u2019ha fin qui smentita,\u00a0 oltre che\u00a0 per la debolezza dei mercati del lavoro non corretta\u00a0 da politiche economiche stabilizzatrici ed espansive.<\/p>\n<p><strong style=\"text-align: justify;\">2.Il riordino dei tipi contrattuali : il superamento\u00a0 del contratto a progetto\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli equilibri tra i vari contratti di lavoro\u00a0 sono ulteriormente\u00a0 destinati a cambiare\u00a0 con l\u2019entrata in vigore\u00a0 del decreto\u00a0 approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015 sul riordino dei tipi contrattuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge delega\u00a0 183\/2014\u00a0 si propone l\u2019obiettivo, ancora una volta ambizioso, di\u00a0 predisporre\u00a0 un <span>testo organico<\/span> delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro (formula invero ridondante) con lo scopo di rendere i contratti vigenti\u00a0 pi\u00f9 coerenti con\u00a0 le attuali\u00a0 esigenze\u00a0 del contesto occupazionale e produttivo, anche internazionale, oltre che di rendere pi\u00f9 efficiente l\u2019attivit\u00e0 ispettiva. E a tal fine indica fra i principi direttivi \u201cla semplificazione, la modifica e il superamento\u00a0 dei tipi esistenti\u201d.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il punto centrale e pi\u00f9 discusso\u00a0 del decreto\u00a0 riguarda la nuova regolazione delle collaborazioni, in particolare dei contratti a progetto; ma esigenze simili\u00a0 di revisione normativa servirebbero anche per le cd. partite IVA.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo tema merita una meditata \u00a0 riflessione, perch\u00e9 il decreto\u00a0 non si limita, come annunciato dal premier, ad abolire il contratto a progetto, bens\u00ec interviene direttamente\u00a0 nella ultradecennale\u00a0 querelle qualificatoria riguardante\u00a0 la distinzione\u00a0 fra rapporto di lavoro\u00a0 subordinato e rapporto di lavoro\u00a0 autonomo. Si tratta di\u00a0 una questione che affatica da sempre i giuristi del lavoro,\u00a0 quelli italiani pi\u00f9 di quelli di altri paesi; anche per le sollecitazioni\u00a0 che essi ricevono periodicamente\u00a0 dall\u2019incerto legislatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La direttiva contenuta al punto <em>7 a)<\/em> della delega,\u00a0 che si propone \u00a0 di analizzare le forme\u00a0 contrattuali\u00a0 esistenti\u00a0 per semplificarle e valutarne \u201cla coerenza\u00a0 con le attuali esigenze produttive\u201d, \u00e8 sufficientemente ampia\u00a0 da comprendere tutti i\u00a0 lavori\u00a0 subordinati e autonomi. (3)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore sembra avere tenuto conto\u00a0 delle obiezioni\u00a0 rivolte alla tecnica delle presunzioni utilizzate dalla legge\u00a0 92\/2012 per contrastare l\u2019abuso delle collaborazioni.\u00a0 Per ottenere il risultato voluto ha fatto leva, come si diceva,\u00a0 sulla convenienza economica\u00a0 e normativa\u00a0 del contratto\u00a0 a tutele crescenti\u00a0 risultante dalla\u00a0 forte incentivazione\u00a0 economica prevista nella legge finanziaria e dal superamento dell\u2019art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma in realt\u00e0\u00a0 non ha rinunciato a un intervento \u201cdi sistema\u201d diretto a ridefinire\u00a0 i confini\u00a0 fra lavoro subordinato e collaborazioni. La formula utilizzata dall\u2019art. 47, 1\u00b0 co, dello schema di decreto, evita di proporre una nuova definizione\u00a0 del tipo di lavoro subordinato e prevede invece\u00a0 un allargamento dell\u2019ambito di applicazione della disciplina, prevedendo che \u201cla disciplina\u00a0 del rapporto di lavoro subordinato si applichi anche in rapporti che si concretino in prestazioni\u00a0 di lavoro esclusivamente\u00a0 personali, continuative, di\u00a0 contenuto ripetitivo\u00a0 e le cui modalit\u00e0 di esecuzione\u00a0 siano organizzate dal committente anche\u00a0 con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro\u201d.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di una cautela\u00a0 terminologica che, riferendosi all\u2019ambito\u00a0 applicativo della disciplina \u00a0 e non alla fattispecie, sembra voler prevenire possibili obiezioni\u00a0 sollevate in nome del principio\u00a0 di indisponibilit\u00e0\u00a0 del tipo. Peraltro un simile principio non pu\u00f2\u00a0 essere invocato\u00a0 per escludere\u00a0 la possibilit\u00e0 che il legislatore\u00a0 modifichi\u00a0 i caratteri\u00a0 dei tipi\u00a0 da esso stesso\u00a0 storicamente configurati e disciplinati. Le pronunce della Corte\u00a0 Costituzionale\u00a0 richiamate\u00a0 a fondamento\u00a0 del principio\u00a0 non hanno inteso\u00a0 affermare\u00a0 la immodificabilit\u00e0 dei tipi da parte\u00a0 del legislatore. Piuttosto hanno\u00a0 ritenuto\u00a0 che una volta definita dal legislatore\u00a0 la fattispecie del lavoro subordinato,\u00a0 con la relativa\u00a0 disciplina\u00a0 di tutela,\u00a0 non \u00e8\u00a0 legittimo\u00a0 escludere\u00a0 dall\u2019ambito\u00a0 di tale disciplina\u00a0 una categoria\u00a0 di rapporti\u00a0 in tutto corrispondenti agli elementi\u00a0 della sua fattispecie, qualificandola nominalisticamente in altro modo. (4)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come dir\u00f2 subito, il decreto\u00a0 non ritiene di proporre\u00a0 una\u00a0 normativa specifica\u00a0 delle varie forme di collaborazione e di lavoro autonomo, nonostante le sollecitazioni\u00a0 ricevute in tal senso. L\u2019occasione di dare risposte funzionali alle esigenze di questi \u00e8 per ora rinviata.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Che tali esigenze\u00a0 restino attuali \u00e8 indubbio,\u00a0 in quanto il superamento del contratto\u00a0 a progetto non fa venire meno\u00a0 le varie forme di collaborazione, come \u00e8 testualmente confermato dal decreto (all\u2019art. 49) che fa salvo quanto disposto. dall\u2019art. 409 c.p.c.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il superamento dei contratti a progetto previsto\u00a0 dalla norma dell\u2019art. 49, secondo cui gli artt. da 61 a 69 bis\u00a0 del dlg 276\/2003 restano in vigore solo per i contratti a progetto in atto,\u00a0 evidenzia un vuoto\u00a0 di disciplina per quelle collaborazioni che non confluiranno nel lavoro subordinato (5), accrescendo l\u2019urgenza di tutelarle con una normativa specifica.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p><strong style=\"text-align: justify;\">3.Il criterio\u00a0 della eterorganizzazione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019attrazione\u00a0 delle collaborazioni\u00a0 nell\u2019area\u00a0 del lavoro subordinato, o meglio nell\u2019ambito della sua disciplina, \u00e8 determinata sulla base\u00a0 di elementi di vario rilievo. La natura esclusivamente personale\u00a0 delle prestazioni e la loro continuit\u00e0 riprendono\u00a0 contenuti propri\u00a0 delle collaborazioni e del lavoro\u00a0 autonomo in genere, ma non sono di per s\u00e9\u00a0 criteri esclusivi n\u00e9 quindi\u00a0 decisivi\u00a0 per la loro qualificazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019indice pi\u00f9 significativo riguarda le modalit\u00e0 di esecuzione\u00a0 delle prestazioni, che devono essere \u201corganizzate\u00a0 dal committente\u00a0 anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro\u201d. In sintesi si pu\u00f2 dire che al criterio della eterodirezione tradizionalmente utilizzato per identificare la subordinazione\u00a0 di cui all\u2019art.2094 Cod. Civ.,\u00a0 si sostituisce\u00a0 il criterio della \u201ceterorganizzazione\u201d da parte del committente, che definirebbe la nuova area\u00a0 di collaborazione dipendente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale indicazione\u00a0 del decreto non \u00e8 del tutto nuova. Trova\u00a0 riscontro\u00a0 non solo nelle analisi di varie discipline sui mutamenti\u00a0 della morfologia del lavoro, ma anche in significativi\u00a0 filoni giurisprudenziali\u00a0 che hanno contribuito a svalutare la eterodirezione\u00a0 come criterio utile a identificare\u00a0 la collocazione\u00a0 funzionale\u00a0 delle prestazioni di lavoro rispetto all\u2019impresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le indicazioni che fanno seguito a questa pars destruens non sono peraltro univoche; rivelano\u00a0 anche per questo\u00a0 aspetto la difficolt\u00e0 di intercettare la variabilit\u00e0 dei lavori e segnalano\u00a0 lo \u201csfrangiamento\u201d dei criteri definitori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I riferimenti giurisprudenziali infatti sono oscillanti (6) : si richiamano alla dipendenza, intesa come \u201cmessa a disposizione delle energie lavorative\u00a0 del prestatore di lavoro\u201d, con la specificazione ulteriore\u00a0 che tale messa a disposizione \u00e8 \u201cin funzione dei programmi e per il perseguimento dei fini propri\u00a0 dell\u2019impresa; oppure alla disponibilit\u00e0\u00a0 continuativa\u00a0 nel tempo del prestatore di lavoro, ovvero ancora all\u2019inserimento continuativo e organico delle prestazioni\u00a0 nell\u2019organizzazione dell\u2019impresa\u201d. Trovano riscontro in orientamenti ministeriali (la cd. Circolare Damiano, n. 17 del 2006),\u00a0 riguardanti ad es. le prestazioni di attivit\u00e0\u00a0 di call center, quelle inbound che si limitano a mettere a disposizione le proprie energie per un determinato tempo\u00a0 senza autonomia (a differenza di quelle outbound); e nella previsione\u00a0 di una subordinazione attenuata nella legge\u00a0 storica sul lavoro a domicilio.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quale che sia il rilievo\u00a0 di questi orientamenti\u00a0 giurisprudenziali, l\u2019intervento del decreto contribuisce a consolidare un cambio di indirizzo\u00a0 potenzialmente\u00a0 di grande rilievo, su un aspetto da sempre\u00a0 centrale\u00a0 per l\u2019identit\u00e0\u00a0 del lavoro quale \u00e8 appunto\u00a0 la subordinazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 prevedibile che il nuovo criterio adottato\u00a0 per identificare l\u2019ambito\u00a0 applicativo\u00a0 della disciplina del lavoro subordinato, sollever\u00e0 rinnovate controversie applicative sui criteri individuatori del tipo\u00a0 e quindi sulla portata dell\u2019allargamento dell\u2019area del lavoro dipendente.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0 il legislatore, consapevole delle implicazioni potenzialmente\u00a0 dirompenti di questa scelta,\u00a0 ha voluto circoscriverne la portata, graduandone l\u2019impatto\u00a0 su una materia\u00a0 cos\u00ec socialmente\u00a0 rilevante e tormentata. Nella versione\u00a0 finale\u00a0 del testo\u00a0 si \u00e8 introdotto un criterio definitorio eterogeneo\u00a0 rispetto a quelli\u00a0 fin qui esaminati, con la precisazione che nel nuovo ambito di dipendenza \u201callargata\u201d\u00a0 si comprendono\u00a0 solo le prestazioni\u00a0 di contenuto\u00a0 ripetitivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale criterio\u00a0 appare non solo\u00a0 eterogeneo, ma difficilmente\u00a0 conciliabile\u00a0 con l\u2019idea largamente acquisita\u00a0 secondo cui i contenuti\u00a0 dei lavori non sono di per s\u00e9\u00a0 decisivi\u00a0 in sede di qualificazione del tipo di rapporto, sia subordinato\u00a0 sia autonomo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oltretutto\u00a0 la distinzione\u00a0 basata\u00a0 sul contenuto del lavoro prefigura\u00a0 uno sdoppiamento della fattispecie e dell\u2019ambito della disciplina\u00a0 del lavoro subordinato; cio\u00e8\u00a0 l\u2019 allargamento di tale ambito proposto dalla norma riguarda solo\u00a0 i lavori di contenuto ripetitivo, mentre per gli altri\u00a0 lavori\u00a0 resterebbero validi i criteri tradizionali di identificazione\u00a0 della subordinazione (peraltro, come si\u00a0 diceva, gi\u00e0 messi in discussione).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p><strong style=\"text-align: justify;\">4.Le collaborazioni \u201cfatte salve\u201d<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019allargare l\u2019ambito\u00a0 della disciplina del lavoro subordinato il decreto\u00a0 introduce una serie ulteriore di eccezioni,\u00a0 indicate\u00a0 al co 2 dell\u2019art. 47. Alcune\u00a0 riguardano\u00a0 forme di \u00a0 collaborazione gi\u00e0 oggetto\u00a0 di regolazione\u00a0 nella legge 92 (art.1, co 23): quelle prestate nell\u2019esercizio di prestazioni intellettuali per le quali \u00e8 necessaria\u00a0 la iscrizione\u00a0 in appositi albi; l\u2019attivit\u00e0 svolta nell\u2019esercizio\u00a0 della loro funzione\u00a0 dai componenti\u00a0 di organi\u00a0 di amministrazione\u00a0 e controllo\u00a0 delle societ\u00e0\u00a0 e dei partecipanti a collegi e commissioni (categoria quest\u2019ultima indicata alquanto genericamente);\u00a0 prestazioni rese istituzionalmente\u00a0 a favore di associazioni sportive dilettantistiche. (7)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La eccezione pi\u00f9 rilevante\u00a0 riguarda le collaborazioni\u00a0 per le quali gli\u00a0 accordi\u00a0 collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale, prevedono discipline specifiche\u00a0 del trattamento economico\u00a0 e normativo\u00a0 in ragione\u00a0 delle particolari\u00a0 esigenze\u00a0 produttive e\u00a0 organizzative\u00a0 del relativo settore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0La scelta di delegare\u00a0 alla contrattazione\u00a0 scelte regolative\u00a0 in questa materia\u00a0 si ritrova\u00a0 con varianti nella normativa precedente;\u00a0 in particolare nella legge 92\/2012\u00a0 all\u2019art. 1, co 23, a).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il decreto attuale estende\u00a0 il rinvio\u00a0 alla contrattazione\u00a0 alla generalit\u00e0\u00a0 delle possibili collaborazioni\u00a0 e d\u00e0\u00a0 solo l\u2019indicazione che tale contrattazione\u00a0 non pu\u00f2 essere generica,\u00a0 ma deve prevedere\u00a0 per tali figure una disciplina specifica, legata\u00a0 alle particolari\u00a0 esperienze del settore. Si tratta di un vincolo\u00a0 di scopo che conferma una tendenza alla funzionalizzazione\u00a0 di questa\u00a0 contrattazione\u00a0 per delega e che sul piano pratico pu\u00f2 orientare\u00a0 i sindacati tradizionali\u00a0 a dar vita a una contrattazione specializzata per i vari tipi di collaborazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019attribuzione di poteri prevista dal decreto\u00a0 offre\u00a0 alla contrattazione collettiva\u00a0 opzioni di grande rilievo. La norma\u00a0 ha l\u2019obiettivo\u00a0 di fare salve\u00a0 ipotesi\u00a0 di collaborazione\u00a0 gi\u00e0 regolate dalla\u00a0 contrattazione collettiva, sottraendole\u00a0 cos\u00ec all\u2019attrazione del nuovo ambito\u00a0 allargato di applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Ma non esclude che la stessa contrattazione possa\u00a0 individuare tipi di collaborazioni da ricondurre invece all\u2019area del lavoro subordinato, come finora \u00e8 per lo pi\u00f9 avvenuto,\u00a0 anche a prezzo\u00a0 di rinunce nei trattamenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma del decreto riferisce il potere di regolazione in materia\u00a0 non alla tradizionale\u00a0 contrattazione di categoria, n\u00e9 a quella decentrata, pur valorizzata\u00a0 dalla recente legislazione, ma agli\u00a0 accordi collettivi\u00a0 stipulati\u00a0 dalle confederazioni\u00a0 sindacali\u00a0 comparativamente\u00a0 pi\u00f9 rappresentative\u00a0 sul piano nazionale. La scelta del legislatore \u00e8 anche qui innovativa, perch\u00e9 nella nostra tradizione le confederazioni non hanno mai esercitato un potere contrattuale diretto. Si pu\u00f2 ritenere\u00a0 che essa sia\u00a0 motivata tenendo conto dell\u2019ambito di regolazione attribuito a questi accordi, per la preoccupazione\u00a0 di evitare\u00a0 frammentazioni\u00a0 normative\u00a0 e di trattamento in una materia nuova e delicata. Ma \u00e8 dubbio che il livello\u00a0 confederale sia il pi\u00f9 adatto\u00a0 a regolare forme di lavoro\u00a0 e figure\u00a0 professionali eterogenee\u00a0 come quelle che per comune riconoscimento\u00a0 popolano il mondo delle collaborazioni.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p><strong style=\"text-align: justify;\">5.L\u2019allargamento dell\u2019ambito del lavoro subordinato e la dipendenza economica<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma dell\u2019art. 47 sull\u2019ambito\u00a0 di applicazione\u00a0 della disciplina\u00a0 del lavoro dipendente si distingue non solo rispetto alla tradizionale interpretazione\u00a0 dell\u2019art. 2094 Cod. Civ. , perch\u00e9 ridimensiona la\u00a0 rilevanza\u00a0 di uno specifico potere\u00a0 direttivo e disciplinare\u00a0 del datore di lavoro, ma pure rispetto\u00a0 ai criteri\u00a0 posti a base\u00a0 delle presunzioni\u00a0 stabilite\u00a0 dalla legge 92\/2012 per la qualificazione\u00a0 delle cd. partite IVA: durata della collaborazione superiore a otto mesi\u00a0 per due anni consecutivi, prevalente derivazione del reddito\u00a0 (80%) dal committente, utilizzo\u00a0 di una postazione\u00a0 fissa di lavoro nelle sedi\u00a0 del committente.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli indici della legge 92 riflettono quelli elaborati\u00a0 dalla dottrina\u00a0 italiana\u00a0 e da alcuni ordinamenti stranieri (Germania e Spagna in primis) per definire la cd. dipendenza economica del lavoratore (autonomo). (8)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dipendenza economica\u00a0 \u00e8 un concetto eterogeneo, come preciser\u00f2 subito,\u00a0 rispetto alle categorie\u00a0 di subordinazione e di autonomia\u00a0 e quindi da tenere\u00a0 opportunamente\u00a0 distinto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La strada\u00a0 imboccata dal legislatore attuale \u00e8 diversa\u00a0 anche da quella\u00a0 seguita in periodi precedenti, di estendere singole tutele nate per i lavoratori\u00a0 subordinati storici\u00a0 ad altri tipi\u00a0 di lavoro, neppure sempre in base\u00a0 a motivi convincenti\u00a0 circa l\u2019effettivo bisogno di protezione\u00a0 dei soggetti\u00a0 interessati. Tanto \u00e8 vero\u00a0 che tale fenomeno,\u00a0 denunciato\u00a0 come \u201cinquinamento delle tutele\u201d ha contribuito non poco a screditare\u00a0 la funzione protettiva\u00a0 dal diritto del lavoro italiano ed europeo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019opportunit\u00e0 della scelta del decreto risulter\u00e0 confermata\u00a0 se la\u00a0 ridefinizione\u00a0 dell\u2019ambito\u00a0 di tutele previsto\u00a0 dal decreto\u00a0 sar\u00e0\u00a0 accompagnato\u00a0 dall\u2019intervento\u00a0 promesso e\u00a0 finora rinviato, diretto a\u00a0 tutelare e promuovere\u00a0 le varie\u00a0 forme di\u00a0 collaborazioni\u00a0 e di lavoro autonomo. Adeguare la regolazione di tali\u00a0 forme di collaborazione\u00a0 \u00e8 essenziale non solo per ovviare alle carenze di tutela sopra segnalate,\u00a0 ma anche\u00a0 per evitare\u00a0 che la revisione\u00a0 delle norme di subordinazione\u00a0 sia guidata\u00a0 dalla\u00a0 preoccupazione\u00a0 di escludere o limitare il ricorso\u00a0 al lavoro autonomo. Tale preoccupazione \u00e8 stata finora prevalente, ma coltivarla oggi risulterebbe ingiustificato\u00a0 o controproducente\u00a0 rispetto alle esigenze attuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0 le soluzioni normative\u00a0 prospettate non sono univoche e risentono anch\u2019esse delle incertezze del tempo. Una prima opzione riguarda l\u2019ambito della regolazione\u00a0 che pu\u00f2 riguardare l\u2019intero spettro\u00a0 dei lavori\u00a0 autonomi oppure specificamente\u00a0 quelli contrassegnati da tratti\u00a0 di dipendenza economica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Queste ultime sono le forme di lavoro che hanno\u00a0 finora attirato\u00a0 l\u2019attenzione\u00a0 prevalente\u00a0 degli osservatori\u00a0 e del legislatore non solo in Italia, per la loro importanza sociale\u00a0 e per l\u2019urgenza dei bisogni di tutela. Ma in ogni caso\u00a0 l\u2019intervento normativo\u00a0 in materia\u00a0 dovrebbe costituire\u00a0 l\u2019occasione\u00a0 per riavviare\u00a0 in modo sistematico l\u2019opera di revisione\u00a0 di tutte queste forme\u00a0 di lavoro evitando\u00a0 i limiti e le aporie\u00a0 riscontrate\u00a0 negli interventi\u00a0 degli ultimi anni; il che potrebbe\u00a0 essere utile in vista\u00a0 di un pi\u00f9 ampio progetto\u00a0 di Statuto dei lavori da tempo annunciato. (9)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0 anche per la individuazione\u00a0 del lavoro economicamente dipendente i criteri adottati non sono\u00a0 univoci.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In alcune proposte\u00a0 e nella legislazione\u00a0 spagnola\u00a0 gli indici sono fissati in termini definiti: ad es. una percentuale fissa del reddito derivato dal committente principale e il suo livello\u00a0 assoluto in cifra.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri casi, come nel sistema\u00a0 tedesco,\u00a0 i criteri rilevanti sono pi\u00f9 di uno, non devono essere tutti presenti\u00a0 e presentano margini di\u00a0 flessibilit\u00e0: ad es. il lavoro deve essere\u00a0 svolto normalmente\u00a0 per un solo committente, non deve essere uguale a quello svolto da un dipendente per il medesimo committente e per committenti impegnati\u00a0 in attivit\u00e0 simili; e inoltre i giudici del lavoro\u00a0 valutano caso per caso il peso dei\u00a0 vari criteri.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le opzioni qui accennate \u00a0 si riconducono a valutazioni culturali e politiche\u00a0 ancora aperte\u00a0 e non correttamente\u00a0 verificate\u00a0 circa i caratteri\u00a0 dei vari lavori\u00a0 autonomi. Una adeguata comprensione della realt\u00e0 odierna\u00a0 di tali lavori, non pu\u00f2\u00a0 oscurarne\u00a0 i possibili caratteri \u00a0 di genuinit\u00e0\u00a0 e trasporli meccanicamente\u00a0 verso un\u2019area allargata di subordinazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p><strong style=\"text-align: justify;\">6.Difficolt\u00e0 interpretative<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0La riconduzione del lavoro economicamente dipendente alla fattispecie\u00a0 subordinazione, tradizionale o\u00a0 allargata, oltre a comportare\u00a0 conseguenze discutibili\u00a0 in punto di policy, si basa\u00a0 su\u00a0 un presupposto concettuale e sistematico\u00a0 non sostenibile. La dipendenza economica non \u00e8 un criterio impiegabile\u00a0 per qualificare\u00a0 forme di lavoro subordinato\u00a0 o <em>lato sensu<\/em>\u00a0 dipendente, perch\u00e9 si rif\u00e0, come dicevo, a elementi\u00a0 eterogenei\u00a0 rispetto a quelli\u00a0 propri\u00a0 della subordinazione\u00a0 sia nella\u00a0 versione tradizionale della eterodirezione, sia in quella allargata\u00a0 dell\u2019eterorganizzazione, cio\u00e8 a indici\u00a0 di debolezza e di dipendenza\u00a0 economica,\u00a0 variamente quantificati, del prestatore rispetto al committente (10). Tali indici\u00a0 ricorrono\u00a0 in molte forme\u00a0 dell\u2019attuale lavoro autonomo\u00a0 pur\u00a0 dotati di genuini\u00a0 tratti di autonomia professionale e\u00a0 lavorativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Piuttosto i parametri\u00a0 individuati\u00a0 dal decreto\u00a0 per l\u2019allargamento\u00a0 dell\u2019ambito della subordinazione, rendono ancora pi\u00f9 sottile,\u00a0 se non evanescente, la\u00a0 distinzione\u00a0 con i tratti che definiscono il coordinamento\u00a0 caratterizzante le collaborazioni\u00a0 coordinate e continuative, di cui \u00e8 confermata\u00a0 dallo stesso decreto\u00a0 la esistenza. Il debole\u00a0 significato definitorio del coordinamento \u00e8 da tempo avvertito e risulta\u00a0 anche dalla\u00a0 non cospicua e incerta\u00a0 giurisprudenza\u00a0 in proposito. (11) Si \u00e8 anzi\u00a0 escluso\u00a0 che esso possa considerarsi\u00a0 un criterio\u00a0 efficiente di identificazione\u00a0 dei rapporti di collaborazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La linea di confine\u00a0 fra la subordinazione allargata\u00a0 di cui\u00a0 al decreto\u00a0 e le collaborazioni coordinate e continuative mantenute in vita si conferma particolarmente incerta.(12) La delimitazione \u00e8 tanto pi\u00f9 tenue\u00a0 se si considera\u00a0 che la giurisprudenza\u00a0 chiamata \u00a0 a individuare requisiti\u00a0 della collaborazione, vi\u00a0 ha incluso\u00a0 non solo la continuit\u00e0\u00a0 e la personalit\u00e0 della prestazione,\u00a0 ma anche la connessione funzionale derivante\u00a0 da un protratto inserimento\u00a0 del prestatore\u00a0 nell\u2019organismo aziendale, sia pure aggiungendo che esso deve\u00a0 caratterizzarsi\u00a0 dall\u2019ingerenza del committente\u00a0 nell\u2019attivit\u00e0 del prestatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una ipotesi distintiva utile potrebbe\u00a0 dare rilievo\u00a0 ai possibili oggetti della\u00a0 collaborazione e alle diverse relazioni\u00a0 fra prestazioni\u00a0 singole e lavoratori\u00a0 inseriti in un\u2019organizzazione. Il coordinamento riguarderebbe i casi in cui i rapporti fra le parti, e i vincoli di\u00a0 luogo e di tempo, in capo al collaboratore sono solo quelli necessari al raggiungimento del risultato\u00a0 oggetto della collaborazione; mentre viceversa nelle prestazioni\u00a0 organizzate dal committente, le modalit\u00e0 di esecuzione\u00a0 e i relativi vincoli\u00a0 di tempo e di luogo\u00a0 richieste al collaboratore, sono quelli pi\u00f9 generali e per certi versi indeterminati propri di chi partecipa in un\u2019organizzazione\u00a0 e vi \u00e8 inserito (come \u00e8 per il dipendente\u00a0 soggetto per questo allo <em>jus variandi<\/em> del datore).\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un criterio del genere\u00a0 pu\u00f2\u2019 essere applicato ad es. agli addetti al call center. Per la qualificazione\u00a0 del loro rapporto\u00a0 alla stregua\u00a0 della nuova normativa, non sarebbe rilevante\u00a0 tanto il carattere inbound o outbound delle chiamate, quanto il fatto per gli operatori, pur godendo di una\u00a0 discrezionalit\u00e0 nel fare le chiamate, sono parte integrante\u00a0 dell\u2019organizzazione\u00a0 del call center, con tutti i vincoli\u00a0 tipici di questa organizzazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma si tratta di un\u2019ipotesi\u00a0 pi\u00f9 che mai\u00a0 incerta,\u00a0 come ogni proposta interpretativa riguardo a queste fattispecie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p><strong style=\"text-align: justify;\">7.La parte mancante della regolazione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come si diceva\u00a0 la nuova definizione\u00a0 potr\u00e0 trovare una applicazione meno incerta, e meglio in grado di allargare l\u2019area della disciplina\u00a0 lavoristica\u00a0 senza forzature,\u00a0 in quanto sia accompagnata da una ridefinizione dell\u2019ambito\u00a0 dei lavori\u00a0 autonomi \u00a0 e della relativa disciplina.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il presente decreto non ha ritenuto di cogliere l\u2019occasione della delega, che pure non poneva ostacoli al riguardo,\u00a0 per affrontare\u00a0 finalmente l\u2019argomento.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tema ha importanza tale\u00a0 da meritare\u00a0 una trattazione in un testo\u00a0 normativo ad hoc, come prospettato\u00a0 dallo stesso governo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La elaborazione di una simile normativa dovr\u00e0 non solo tenere conto delle possibili\u00a0 ricadute\u00a0 finanziarie, ma\u00a0 sciogliere\u00a0 le alternative\u00a0 sopra ricordate\u00a0 circa l\u2019ambito dell\u2019intervento, il lavoro autonomo in generale o quello\u00a0 economicamente indipendente,\u00a0 e circa il merito della relativa\u00a0 disciplina. Le proposte\u00a0 elaborate\u00a0 negli anni passati\u00a0 possono fornire\u00a0 solo in parte\u00a0 indicazioni utili,\u00a0 perch\u00e9\u00a0 in questi anni la trasformazione\u00a0 delle forme\u00a0 di lavoro\u00a0 si \u00e8 ulteriormente\u00a0 accelerata. Le indicazioni allora avanzate,\u00a0 con l\u2019ambizione un po\u2019 illuministica di riordinare\u00a0 l\u2019intero spettro dei lavori in un quadro\u00a0 organico, dovranno fare i conti\u00a0 con un\u00a0 sistema produttivo e del lavoro nonch\u00e9 con un assetto\u00a0 istituzionale pi\u00f9 complesso e instabile. Inoltre le ipotesi allora formulate\u00a0 di modulazione delle tutele\u00a0 nella prospettiva\u00a0 di una loro estensione\u00a0 si dovranno misurare\u00a0 con le ristrettezze\u00a0 delle risorse finanziarie e con\u00a0 i limiti\u00a0 della crescita economica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Un condizionamento simile\u00a0 riguarda\u00a0 in realt\u00e0\u00a0 l\u2019intero\u00a0 assetto del diritto del lavoro\u00a0 e del welfare e impone\u00a0 di valutare criticamente\u00a0 quali parti dell\u2019acquis consolidatosi negli anni\u00a0 costituiscono un patrimonio di diritti\u00a0 irrinunciabili\u00a0 e quali invece\u00a0 rappresentano tutele\u00a0 normative\u00a0 e benefici economici da ridimensionare\u00a0 per renderle\u00a0 fruibili\u00a0 alla generalit\u00e0\u00a0 dei lavori\u00a0 e difendibili \u00a0 dalle pressioni competitive evitando\u00a0 una incontrollata\u00a0 corsa al ribasso. La ricerca\u00a0 di regole\u00a0 e tutele per le forme di lavoro\u00a0 autonomo\u00a0 dovr\u00e0 operare\u00a0 una analoga\u00a0 selezione\u00a0 degli ambiti\u00a0 di tutela\u00a0 prioritaria, tanto pi\u00f9 perch\u00e9 si tratta\u00a0 di regolare un\u2019area\u00a0 finora trascurata.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo contesto\u00a0 dovr\u00e0 operarsi\u00a0 la scelta gi\u00e0 proposta: cio\u00e8 valutare se\u00a0 procedere con una normativa\u00a0 riferibile\u00a0 in generale al\u00a0 lavoro autonomo,\u00a0 o se invece\u00a0 anticipare norme specifiche\u00a0 per il lavoro economicamente dipendente. Questa seconda opinione\u00a0 \u00e8 forse pi\u00f9 matura nella\u00a0 elaborazione teorica e legislativa\u00a0 e pu\u00f2 meglio avvalersi\u00a0 di utili\u00a0 raffronti\u00a0 comparati.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ogni caso anche un intervento sul lavoro economicamente dipendente dovrebbe\u00a0 comprendere\u00a0 regole\u00a0 riferibili all\u2019intero\u00a0 mondo\u00a0 del lavoro autonomo. A tali norme generali\u00a0 andrebbero aggiunte, per differenza, disposizioni per i lavoratori\u00a0 economicamente\u00a0 dipendenti\u00a0 sulla base\u00a0 del principio ordinatore\u00a0 che\u00a0 moduli le tutele\u00a0 in relazione al carattere\u00a0 di debolezza\u00a0 economica di questi lavoratori.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">Note<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">1 Un punto debole \u00e8 che\u00a0 le forme e il peso\u00a0 delle flessibilit\u00e0\u00a0 stano crescendo\u00a0 di pi\u00f9 delle misure\u00a0 di sicurezza, specie per gli <em>outsider. <\/em>Lo riconoscono anche autori\u00a0 inclini a valutare positivamente\u00a0 le politiche di <em>flexibility. <\/em>Cfr. per tutti, T. Wilthagen, <em>Flexibility and security over the life corse<\/em>, Official publications of the European Communities, Luxembourg, 2008; A. Hemerijck, <em>Changing Welfare States,<\/em> Oxford University Press, 2012, 256 ss. Un dato comune a gran parte\u00a0 dei paesi europei \u00e8 che le tutele\u00a0 del reddito in caso\u00a0 di inattivit\u00e0\u00a0 sono state ridotte, in varia misura, mentre sono cresciuti\u00a0 gli interventi di politica attiva\u00a0 del lavoro e le spese relative.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">2 Una ampia ricostruzione\u00a0 del dibattito italiano\u00a0 ed europeo\u00a0 nonch\u00e9 delle proposte\u00a0 da varie parti\u00a0 avanzate su questo tema, si trova\u00a0 nel volume comparato\u00a0 di G. Casale e A. Perulli, <em>Towards the single employment contract,<\/em> ILO, Hart,\u00a0 Geneva, 2014. La qualificazione di contratto unico ricorrente in tali\u00a0 proposte \u00e8 stata poi precisata e ampiamente ridimensionata, come si vede nelle attuazioni peraltro limitate che l\u2019idea originaria ha ricevuto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">3 Cos\u00ec anche A. Perulli, <em>Un Jobs Act<\/em>\u00a0 <em>per il lavoro autonomo: verso una nuova disciplina\u00a0 della dipendenza economica?,<\/em> WPLSDLE Massimo D\u2019Antona, It, 235\/2014, in corso di pubblicazione in DRI, 2015\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">4 M. Pallini, <em>Il lavoro a progetto: ritorno al futuro?,<\/em> in M. Pallini (a cura), <em>Il lavoro a progetto in Italia e in Europa<\/em>, Mulino, 2006, p. 147; M. Persiani, <em>Considerazioni\u00a0 sulla nuova disciplina\u00a0 delle collaborazioni non subordinate<\/em>, RIDL, 2013, I, p. 842; M. Pedrazzoli, <em>Dai lavoratori autonomi ai lavoratori subordinati<\/em>, in GDLRI, 1998, p. 546 ss. D\u2019altra parte\u00a0 la decisione\u00a0 della Corte 399 del 2008, talora richiamata al riguardo, motiva la sua censura non in base al principio\u00a0 di indisponibilit\u00e0 del tipo, bens\u00ec in quanto irragionevole e illegittima per violazione dell\u2019art. 3, 1\u00b0 co.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">5 Le tutele previste per i casi di malattia, maternit\u00e0 e infortunio non vengono meno, perch\u00e9 sono legate\u00a0 alla normativa specifica di carattere previdenziale: cfr. in particolare la legge 126\/2006, co 788, che le prevede per i collaboratori a progetto e assimilati fra cui rientrano i collaboratori coordinati e continuativi. Viene meno invece la norma sul compenso minimo previsto per i contratti a progetto\u00a0 dalla legge 92\/2012.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">6 Cfr. per indicazioni significative, anche di giurisprudenza, O. Razzolini, <em>Le norme di subordinazione<\/em>, cit., p. 993 ss.\u00a0 Sull\u2019allargamento del concetto di subordinazione si sono orientati\u00a0 in vario modo diversi scritti recenti, V. Bavaro, <em>Il tempo nel contratto\u00a0 di lavoro subordinato<\/em>, Cacucci, Bari, 2008, spec. p. 168 ss.; F. Martelloni, <em>Lavoro coordinato e subordinazione,<\/em> Bononia, Univ. Press, 2012; M. Pallini<em>, Il lavoro economicamente dipendente<\/em>, Cedam, 2013, cap. I, spec. p. 116 ss. La inadeguatezza\u00a0 della dicotomia\u00a0 subordinazione\/autonoma\u00a0 a rappresentare\u00a0 l\u2019universo dei lavori\u00a0 esistenti \u00e8 segnalata fin\u00a0 dagli scritti\u00a0 fondamentali\u00a0 di M. Pedrazzoli, <em>Lavoro sans phrase\u00a0 e ordinamento dei lavori<\/em>, RIDL, 1998, I, p. 49 e di A. Supiot,\u00a0 <em>Au dela de l\u2019emploi<\/em>, Paris, 1999.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">7 La indicazione limitativa\u00a0 che fa riferimento alla continuativit\u00e0\u00a0 delle prestazioni sembra escludere le prestazioni\u00a0 occasionali riconducibili al lavoro accessorio per cui il decreto allarga l\u2019ambito di impiego (art. 51).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">8 Cfr. su questo da ultimo A. Perulli<em>, Un Jobs Act per il lavoro autonomo: verso una nuova\u00a0 disciplina\u00a0 della dipendenza economica<\/em>, DRI, 2015, in corso di pubblicazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">9\u00a0 Rinvio a T. Treu,\u00a0<em> Statuto dei lavori e Carta dei diritti<\/em>, in DRI, 2004, p. 195 ss.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">10 L\u2019argomento \u00e8 ben\u00a0 sviluppato da A. Perulli, <em>Un Jobs Act<\/em>, cit., p. 11 ss., il quale osserva che nel lavoro subordinato\u00a0 la dipendenza economica \u00e8 un effetto \u201cmateriale\u201d della subordinazione, mentre nel lavoro economicamente dipendente\u00a0 e nella sua disciplina\u00a0 diventa\u00a0 un elemento costitutivo\u00a0 della fattispecie.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">11 G. Santoro Passarelli, <em>Falso lavoro autonomo e\u00a0 lavoro autonomo economicamente debole ma genuino: nozioni a confronto<\/em>, RIDL, 2013, p. 104 ss.; G. Proia, <em>Metodo tipologico, contratto di lavoro subordinato e categorie definitorie,<\/em> ADL, 2002, p. 103 ss. Il carattere prevalentemente personale\u00a0 del lavoro non \u00e8 in s\u00e9 rilevante\u00a0 per qualificare il rapporto\u00a0 come dipendente\u00a0 o autonomo. E\u2019 semmai\u00a0 significativo e come tale utilizzato in altri ordinamenti, per segnare la linea distintiva con l\u2019area delle (piccole) imprese. Tale linea peraltro si rivela\u00a0 anch\u2019essa\u00a0 permeabile\u00a0 se si considerano le micro imprese\u00a0 individuali, non a caso talora\u00a0 incluse nell\u2019area del lavoro dipendente, ad es. nella legislazione francese. Lo ricordano A. Perulli,\u00a0 <em>Un Jobs Act per il lavoro autonomo, <\/em>cit., p. 10 e, in generale, O. Razzolini, <em>Piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale<\/em>, Giappichelli, Torino, 2012.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">12 Il punto\u00a0 \u00e8 rilevato criticamente da A. Perulli, <em>Il Falso superamento\u00a0 dei cococo nel Jobs Act<\/em>, NelMerito, 6 marzo 2015; secondo l\u2019A. la norma del decreto apre una nuova\u00a0 problematica interpretativa\u00a0 che complica invece\u00a0 di razionalizzare\u00a0 lo scacchiere tipologico;\u00a0 e per questo Perulli\u00a0 propone di eliminare\u00a0 l\u2019ambiguo riferimento\u00a0 al cambiamento\u00a0 e di introdurre\u00a0 invece\u00a0 la nozione di dipendenza economica.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: x-small;\">\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1.La riforma e l\u2019ispirazione europea Il disegno di riforma\u00a0 contenuto\u00a0 nella legge delega 183\/2014, e precisato nei primi decreti attuativi, affronta questioni\u00a0 essenziali\u00a0 per il futuro del\u00a0 diritto del lavoro. Le modifiche normative proposte\u00a0 incidono infatti su due\u00a0 aree\u00a0 direttamente investite dalle trasformazioni\u00a0 degli assetti economici e sociali\u00a0 in atto\u00a0 in tutti i paesi avanzati: [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1041,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-1042","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-newsletter"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Jobs Act: il riordino dei tipi contrattuali - Nuovi Lavori<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Jobs Act: il riordino dei tipi contrattuali - Nuovi Lavori\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"1.La riforma e l\u2019ispirazione europea Il disegno di riforma\u00a0 contenuto\u00a0 nella legge delega 183\/2014, e precisato nei primi decreti attuativi, affronta questioni\u00a0 essenziali\u00a0 per il futuro del\u00a0 diritto del lavoro. Le modifiche normative proposte\u00a0 incidono infatti su due\u00a0 aree\u00a0 direttamente investite dalle trasformazioni\u00a0 degli assetti economici e sociali\u00a0 in atto\u00a0 in tutti i paesi avanzati: [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Nuovi Lavori\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2015-03-31T09:00:53+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/images_consolidamento-debiti-245x300.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"245\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"300\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Lia\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Lia\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"23 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/\"},\"author\":{\"name\":\"Lia\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/person\/381e9894ea394d41738d8d55e63fc0da\"},\"headline\":\"Jobs Act: il riordino dei tipi contrattuali\",\"datePublished\":\"2015-03-31T09:00:53+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/\"},\"wordCount\":4547,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/images_consolidamento-debiti-245x300.jpg\",\"articleSection\":[\"Newsletter\"],\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/\",\"url\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/\",\"name\":\"Jobs Act: il riordino dei tipi contrattuali - Nuovi Lavori\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/images_consolidamento-debiti-245x300.jpg\",\"datePublished\":\"2015-03-31T09:00:53+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/images_consolidamento-debiti-245x300.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/images_consolidamento-debiti-245x300.jpg\",\"width\":245,\"height\":300},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Newsletter\",\"item\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/category\/newsletter\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Jobs Act: il riordino dei tipi contrattuali\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#website\",\"url\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/\",\"name\":\"Nuovi Lavori\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization\",\"name\":\"Nuovi Lavori\",\"url\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"http:\/\/5.249.146.118\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/images_logonl.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/5.249.146.118\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/images_logonl.jpg\",\"width\":400,\"height\":327,\"caption\":\"Nuovi Lavori\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.youtube.com\/user\/newsletteranl\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/person\/381e9894ea394d41738d8d55e63fc0da\",\"name\":\"Lia\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Lia\"},\"url\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/author\/lia\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Jobs Act: il riordino dei tipi contrattuali - Nuovi Lavori","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Jobs Act: il riordino dei tipi contrattuali - Nuovi Lavori","og_description":"1.La riforma e l\u2019ispirazione europea Il disegno di riforma\u00a0 contenuto\u00a0 nella legge delega 183\/2014, e precisato nei primi decreti attuativi, affronta questioni\u00a0 essenziali\u00a0 per il futuro del\u00a0 diritto del lavoro. Le modifiche normative proposte\u00a0 incidono infatti su due\u00a0 aree\u00a0 direttamente investite dalle trasformazioni\u00a0 degli assetti economici e sociali\u00a0 in atto\u00a0 in tutti i paesi avanzati: [&hellip;]","og_url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/","og_site_name":"Nuovi Lavori","article_published_time":"2015-03-31T09:00:53+00:00","og_image":[{"width":245,"height":300,"url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/images_consolidamento-debiti-245x300.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Lia","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Scritto da":"Lia","Tempo di lettura stimato":"23 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/"},"author":{"name":"Lia","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/person\/381e9894ea394d41738d8d55e63fc0da"},"headline":"Jobs Act: il riordino dei tipi contrattuali","datePublished":"2015-03-31T09:00:53+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/"},"wordCount":4547,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/images_consolidamento-debiti-245x300.jpg","articleSection":["Newsletter"],"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/","url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/","name":"Jobs Act: il riordino dei tipi contrattuali - Nuovi Lavori","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/images_consolidamento-debiti-245x300.jpg","datePublished":"2015-03-31T09:00:53+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/#primaryimage","url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/images_consolidamento-debiti-245x300.jpg","contentUrl":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/images_consolidamento-debiti-245x300.jpg","width":245,"height":300},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/jobs-act-il-riordino-dei-tipi-contrattuali\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Newsletter","item":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/category\/newsletter\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Jobs Act: il riordino dei tipi contrattuali"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#website","url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/","name":"Nuovi Lavori","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization","name":"Nuovi Lavori","url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"http:\/\/5.249.146.118\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/images_logonl.jpg","contentUrl":"http:\/\/5.249.146.118\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/images_logonl.jpg","width":400,"height":327,"caption":"Nuovi Lavori"},"image":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.youtube.com\/user\/newsletteranl"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/person\/381e9894ea394d41738d8d55e63fc0da","name":"Lia","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g","caption":"Lia"},"url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/author\/lia\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1042","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1042"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1042\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1041"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1042"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1042"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1042"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}