{"id":1250,"date":"2015-09-15T11:40:36","date_gmt":"2015-09-15T09:40:36","guid":{"rendered":"http:\/\/5.249.146.118\/minori-ostacoli-per-i-lavoratori-con-disabilita\/"},"modified":"2015-09-15T11:40:36","modified_gmt":"2015-09-15T09:40:36","slug":"minori-ostacoli-per-i-lavoratori-con-disabilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/minori-ostacoli-per-i-lavoratori-con-disabilita\/","title":{"rendered":"Minori ostacoli per i lavoratori con disabilita&#8217;"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il decreto legislativo riguardante le\u00a0<em>\u201cSemplificazioni in materia di lavoro e pari opportunit\u00e0<\/em><strong><em>\u201d<\/em>, <\/strong>previsto dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (cosiddetta <em>Jobs Act <span style=\"font-size: x-small;\">(I)<\/span><\/em>), \u00e8 stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri del 4 settembre scorso dopo essere stato oggetto di parere consultivo favorevole condizionato<span style=\"font-size: x-small;\"><em>(<\/em><em>II)<\/em><\/span> da parte delle competente commissione permanente. E\u2019 ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta. In assenza del testo definitivo la nostra elaborazione fa riferimento al testo proposto dal Governo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va messo in evidenza la necessit\u00e0 di tener presente l\u2019altro decreto legislativo, anch\u2019esso approvato, che prevede interventi in materia di<strong>\u00a0servizi per l\u2019impiego e per le politiche attive<\/strong> in cui, tra l\u2019altro,viene previsto la costituzione dell\u2019<strong>Agenzia Nazionale per le Politiche Attive<\/strong>.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019intero Capo I del Titolo I(i primi 13 articoli) riguarda i\u00a0<em>\u201cLavoratori con disabilit\u00e0\u201d<\/em>, interviene sulla disciplina in materia di collocamento mirato (Legge 68\/1999) e modifica alcune disposizioni per le persone prive della vista, in particolare i centralinisti ciechi (artt.12 e 13).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Molti articoli riprendono le indicazioni contenute nel\u00a0<em>\u201cProgramma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell&#8217;integrazione delle persone con disabilit\u00e0\u201d<\/em>, predisposto dall\u2019Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilit\u00e0 e adottato con DPR 4 ottobre 2013.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una prima innovazione di merito \u00e8 la d<strong>efinizione delle linee guida in materia di collocamento mirato <\/strong>delle persone con disabilit\u00e0 (l\u2019articolo 1) demandata ad uno o pi\u00f9 <strong>decreti<\/strong> del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro <strong>180 giorni <\/strong>dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Ne sono indicati i principi: a) promozione di una <strong>rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonch\u00e9 con l&#8217;INAIL (<\/strong>per il reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilit\u00e0 da lavoro) ai fini dell&#8217;accompagnamento e il supporto della persona con disabilit\u00e0 e di favorirne l&#8217;inserimento lavorativo; b) promozione di accordi territoriali con organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale, cooperative sociali, associazioni delle persone con disabilit\u00e0 e i loro familiari, altre organizzazioni del terzo settore rilevanti al fine di favorire l&#8217;<strong>inserimento lavorativo <\/strong>delle persone con disabilit\u00e0; c) individuazione (nell\u2019ambito della revisione delle procedure di accertamento della disabilit\u00e0) di <strong>modalit\u00e0 di valutazione bio-psico-sociale <\/strong>della disabilit\u00e0, definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell&#8217;inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale; d) analisi delle <strong>caratteristiche <\/strong>dei posti di lavoro da assegnare ai disabili, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore d\u00ec lavoro \u00e8 tenuto ad adottare; e) istituzione di un <strong>responsabile dell&#8217;inserimento lavorativo <\/strong>nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilit\u00e0 e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilit\u00e0, in raccordo con l&#8217;I.N.A.l.L. per le persone con disabilit\u00e0 da lavoro; f) individuazione di <strong>buone pratiche di inclusione lavorativa <\/strong>dei disabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Questa delle linee guida \u00e8 parte interessante con alcuni limiti. I primi \u201cstrutturali\u201d: <\/em><strong><em>decretazione slittata<\/em><\/strong><em> e <\/em><strong><em>risorse<\/em><\/strong><em> finanziarie (risorse finanziarie gi\u00e0 previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica); in secondo luogo, l\u2019apertura di <\/em><strong><em>aspetti applicativi<\/em><\/strong><em> rileva<\/em><em>nti: le modalit\u00e0 di adozione del modello bio-psico-sociale<span style=\"font-size: x-small;\"><em>(III)<\/em><\/span>; la definizione di criteri <\/em><em>per la\u00a0 predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali<span style=\"font-size: x-small;\"><em>(IV)<\/em><\/span>; il riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro dovr\u00e0 adottare<span style=\"font-size: x-small;\"><em>(V)<\/em><\/span>; le modalit\u00e0 di istituzione del responsabile dell\u2019inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro (profilo professionale, formazione, collocazione, interazioni).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disciplina sul collocamento mirato si pu\u00f2 applicare (articolo 2) anche alle persone con\u00a0<strong>capacit\u00e0 di lavoro<\/strong>\u00a0<strong>ridotta<\/strong>, quelle la cui capacit\u00e0 di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermit\u00e0 o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Si tratta cio\u00e8 dei percettori di assegno ordinario di invalidit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Si contribuisce positivamente al superamento della netta distinzione tra regime assistenziale ed inserimento lavorativo. Si tratta di monitorare il fenomeno ipotizzando un passaggio successivo: che l\u2019assegno possa essere considerato una \u201cdote\u201d che la persona porta nell\u2019acquisizione del reddito da lavoro.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si interviene sulla disciplina relativa alle quote di riserva dei datori di lavoro (articolo 3). Viene eliminato il cosiddetto \u201cregime di gradualit\u00e0\u201d cio\u00e8 la subordinazione dell\u2019obbligo dell\u2019assunzione dei disabili a carico di specifici datori di lavoro (datori di lavoro privati che occupino da 15 a 35 dipendenti, partiti politici, organizzazioni sindacali ed organizzazioni che, senza scopo di lucro operano nel campo della solidariet\u00e0 sociale, dell&#8217;assistenza e della riabilitazione) all\u2019effettuazione di nuove assunzioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Critica alla eliminazione del regime di gradualit\u00e0 \u00e8 stata effettuata nel parere della Commissione parlamentare evidenziando le difficolt\u00e0 delle piccole imprese.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene\u00a0introdotto (articolo 4) l\u2019<strong>obbligo\u00a0<\/strong>di\u00a0<strong>computare<\/strong>\u00a0nella quota di riserva i lavoratori, gi\u00e0 disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro (anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio) nel caso in cui abbiano una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa\u00a0<strong>superiore al 60%<\/strong>, o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915\/1978, o con\u00a0<strong>disabilit\u00e0 intellettiva e psichica<\/strong>, con riduzione della capacit\u00e0 lavorativa <strong>superiore al 45%<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono previste (articolo 5) modifiche alla disciplina sulle sospensioni, esclusioni ed esoneri parziali<span style=\"font-size: x-small;\"><em>(VI)<\/em><\/span> agli obblighi da parte di specifici datori di lavoro: a) i datori di lavoro pubblici e privati che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille beneficeranno dell\u2019<strong>esonero totale<\/strong>\u00a0(e non pi\u00f9 parziale) dall\u2019obbligo di assunzioni obbligatorie. Permane l\u2019obbligo al versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilit\u00e0 non occupato; b) si estende il meccanismo di\u00a0<strong>compensazione territoriale automatica\u00a0<\/strong>anche per i datori di lavoro pubblici, attualmente sottoposti ad autorizzazione. In particolare, si stabilisce la facolt\u00e0 (condizionata dalla trasmissione telematica a ciascuno degli uffici competenti, dell\u2019apposito prospetto informativo) per i datori di lavoro pubblici, di assumere in una unit\u00e0 produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unit\u00e0 produttive della medesima regione; c) si demanda ad uno specifico decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni la definizione delle modalit\u00e0 di versamento dei contributi esonerativi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono modificate (articolo 6) alcune modalit\u00e0 delle<strong> assunzioni\u00a0obbligatorie.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le assunzioni per chiamata nominativa, fino ad oggi limitata ad alcune aziende, viene estesa a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal numero degli occupati, e agli enti pubblici economici. La richiesta nominativa potr\u00e0 essere preceduta da una\u00a0<strong>preselezione<\/strong>\u00a0effettuata dagli uffici competenti fra le persone iscritte negli speciali elenchi tenuti dai centri per l\u2019impiego che aderiscano alla specifica occasione di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La possibilit\u00e0 per il datore di lavoro di procedere all&#8217;assunzione diretta di lavoratori in specifiche condizioni di difficolt\u00e0<span style=\"font-size: x-small;\"><em>(VII)<\/em><\/span>, riconoscendo altres\u00ec per tali datori di lavoro il diritto a fruire degli incentivi. In caso di mancata assunzione secondo le richiamate modalit\u00e0 entro 60 giorni dal momento in cui sorge l\u2019obbligo di assunzione, si dispone l\u2019obbligo, per gli uffici competenti, di avviare o i lavoratori secondo l&#8217;ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili (gli uffici possono altres\u00ec procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si precisa che la tenuta dell\u2019<strong>elenco <\/strong>(articolo 7) delle persone con disabilit\u00e0 &#8211; che risultino disoccupate e aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacit\u00e0 lavorative &#8211; \u00e8 di competenza dei\u00a0<strong>servizi per il collocamento mirato\u00a0<\/strong>nel cui ambito territoriale si trova la residenza della persona cui per\u00f2 \u00e8 concessa la facolt\u00e0 di iscriversi nell\u2019elenco di\u00a0<strong>altro servizio<\/strong>\u00a0in altra parte d\u2019Italia, previa cancellazione dall&#8217;elenco in cui era precedentemente iscritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Analoga disposizione \u00e8 prevista (articolo 13) per i soggetti\u00a0<strong>privi della vista<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Modifiche sono previste alla disciplina in materia di richiesta di <strong>avviamento al lavoro<\/strong> per l\u2019assunzione di lavoratori disabili (articolo 8).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare: a) la presentazione da parte dei datori di lavoro della richiesta di assunzione di lavoratori disabili (entro 60 giorni dal momento in cui nasce\u00a0 l\u2019obbligo di assunzione degli stessi, termine elevato a 90 giorni per i datori di lavoro del settore minerario) deve avere luogo solo nel caso in cui i datori di lavoro non procedano all&#8217;assunzione diretta di lavoratori in specifiche condizioni di difficolt\u00e0; b)\u00a0 vengono meno\u00a0 le disposizioni relative all\u2019avviamento con richiesta secondo l\u2019ordine di graduatoria o con chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; c)\u00a0 al fine di razionalizzare la raccolta dei dati disponibili sul collocamento mirato, nonch\u00e9 di semplificare i relativi adempimenti e migliorare la valutazione degli interventi, viene istituita all\u2019interno della Banca dati politiche attive e passive una apposita sezione denominata Banca dati del collocamento mirato che raccoglie le informazioni relative ai datori di lavoro pubblici e privati obbligati e ai lavoratori interessati che si aggiungono alle informazioni che il datore di lavoro deve obbligatoriamente fornire circa l\u2019instaurazione di rapporti di lavoro. La Banca dati \u00e8 alimentata, in particolare, dall\u2019INPS (relativamente agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia), dall\u2019INAIL (relativamente agli interventi di reinserimento e integrazione), nonch\u00e9 dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Le informazioni sono rese disponibili alle Regioni, Province autonome ed enti pubblici responsabili del collocamento mirato e, a tal fine, possono essere integrate con quelle del Casellario dell\u2019assistenza<span style=\"font-size: x-small;\"><em>(VIII)<\/em><\/span><span>;<\/span> d) viene demandata ad apposito decreto interministeriale (da emanare entro 180 giorni dall\u2019entrata in vigore del provvedimento in esame) la definizione dei dati da trasmettere e delle altre modalit\u00e0 attuative della prevista Banca dati del collocamento mirato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si modifica (articolo 9) la disciplina delle\u00a0<strong>convenzioni di inserimento\u00a0lavorativo<\/strong>:\u00a0 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di assunzione o di riserva di posti e con le cooperative sociali e loro consorzi, le imprese sociali, i datori di lavoro privati non soggetti all\u2019obbligo di assunzione; il datore di lavoro potr\u00e0 assumere il lavoratore disabile all\u2019esaurirsi della convenzione, con contratto a tempo indeterminato mediante\u00a0chiamata nominativa, anche in deroga all\u2019obbligo (per i datori di lavoro che occupino pi\u00f9 di 50 dipendenti) di assumere disabili per chiamata nominativa per il 60% delle stesse assunzioni obbligatorie. In tal caso, il datore di lavoro potr\u00e0 accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti delle disponibilit\u00e0, con diritto di prelazione nell\u2019assegnazione delle risorse.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene rivisto il <strong>sistema di agevolazioni<\/strong>\u00a0ai\u00a0datori di lavoro che assumono persone con disabilit\u00e0,\u00a0incrementandone la misura\u00a0e limitando la concessione\u00a0ad un periodo di\u00a036 mesi (articolo 10).Viene innalzata la misura del contributo al\u00a070%\u00a0(dal 60% attuale) per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa\u00a0superiore al 79%\u00a0o con le\u00a0minorazioni\u00a0ascritte dalla\u00a0I alla III categoria\u00a0di cui alle tabelle annesse al DPR 915\/1978. Per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa compresa\u00a0tra il 67% ed il 79%\u00a0o con le minorazioni ascritte dalla\u00a0IV alla VI categoria\u00a0di cui alle tabelle annesse al DPR 915\/1978 il contributo viene invece elevato al\u00a035%\u00a0(dal 25% attuale). Il contributo spetta sia nel caso di chiamata diretta sia con convenzione di inserimento lavorativo. Per favorire l\u2019assunzione delle persone con\u00a0disabilit\u00e0 intellettiva e psichica,\u00a0la concessione del\u00a0contributo\u00a0(del\u00a070%) vige per un\u00a0periodo di 60\u00a0mesi (anzich\u00e9\u00a0 di 36) ed \u00e8 applicata per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato (o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto) con\u00a0disabilit\u00e0 intellettiva e psichica\u00a0che comporti una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa superiore al 45%. Tutti i contributi potranno essere richiesti anche dai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge 68\/1999, procedano all\u2019assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili.\u00a0Le agevolazioni entrano in vigore a partire dal 1 gennaio dell\u2019anno successivo all\u2019entrata in vigore della legge. Un apposito decreto interministeriale stabilir\u00e0 la definizione dell\u2019ammontare delle risorse che saranno erogate dall\u2019INPS in base alla presentazione cronologica delle domande.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il 5% delle risorse del Fondo nazionale pu\u00f2 essere utilizzato dal Ministero del Lavoro per <strong>sperimentazioni di programmi di inclusione attiva<\/strong> delle persone disabili.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con lo scopo di formulare <strong>linee di coordinamento tra fondo nazionale e regionali<\/strong> e degli stessi fondi regionali, si prevede che il Fondo regionale \u00a0(alimentato dalle sanzioni amministrative)\u00a0eroghi contributi per il rimborso forfetario parziale\u00a0delle spese necessarie: all\u2019adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacit\u00e0 lavorativa\u00a0superiore al 50%,\u00a0incluso l\u2019apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitino in qualsiasi modo l\u2019inclusione lavorativa;\u00a0 all\u2019istituzione del\u00a0responsabile dell\u2019inserimento lavorativo\u00a0nei luoghi di lavoro (articolo 11).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 soppresso l\u2019albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista (articolo 12)\u00a0,\u00a0 e previsto che i privi della vista inoccupati si debbano iscrivere nell\u2019elenco del territorio di residenza o, in alternativa, presso un altro servizio anche non nell\u2019ambito di residenza (articolo 13).\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Considerazioni finali<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La valutazione positiva del provvedimento \u00e8 largamente condivisa<em><span style=\"font-size: x-small;\">(IX)<\/span><\/em>. Molte delle modifiche sono state suggerite dall\u2019Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone disabili. Alcune disposizioni, quali quella del superamento della numerica e dell\u2019assunzione diretta, sono state sottoposte a critica. In realt\u00e0 la numerica \u00e8 un residuo del collocamento obbligatorio e in termini statistici trova limitato riscontro. L\u2019unica valenza dimostrata non \u00e8 tanto in positivo nei confronti dell\u2019accesso delle persone disabili pi\u00f9 fragili, piuttosto nel configurarsi come potere negoziale dei servizi pubblici del collocamento mirato. Potere negoziale che non sempre i servizi sono stato in grado di esercitare.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Innovativa \u00e8 l\u2019introduzione della chiamata diretta. Da verificare nel testo definitivo e comunque da valutare nei fatti. Anche qui non sono convincenti le perplessit\u00e0 del danno alle persone disabili pi\u00f9 fragili. Di fatto \u00e8 un intervento che alleggerisce gli elenchi e il carico dei servizi nella fase di accesso al lavoro e responsabilizza le imprese nell\u2019inserimento lavorativo. La questione \u00e8 quella delle comunicazioni, delle verifiche e della messa in graduatoria per l\u2019accesso delle imprese ai benefici. Non dovrebbe essere un tipo di assunzione premiata al pari delle altre e quindi fuori del criterio cronologico in fase erogativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rimane costante la questione dell\u2019ammontare dei finanziamenti in termini di rafforzamento dei servizi pubblico \u2013 privati (anche in rapporto alla costruzione della rete dei servizi nazionali e locali), di agevolazioni alle imprese, di progetti nazionali di accompagnamento. Due sono le attese di concretezza: la legge di stabilit\u00e0 prossima ventura, i programmi nazionali e regionali su fondi FSE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Permane ormai il noto <em>handicap<\/em> dell\u2019intero sistema di normazione italiano: la questione dei numerosi decreti attuativi e quindi della necessit\u00e0 dell\u2019intermediazione dell\u2019amministrazione ministeriale sui tempi e sui contenuti applicativi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E le norme del decreto legislativo presentano questioni interpretative che, soprattutto su aspetti innovativi, potranno dilatare i tempi per le circolari amministrative e la decretazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A margine il rilievo di almeno due omissioni\u00a0 tematiche. La prima. si sono modificati alcuni aspetti relativi agli esoneri ma non si \u00e8 messo mano alla normativa, inevasa da oltre due anni,\u00a0 che prevede l\u2019emanazione del decreto sugli esoneri parziali.\u00a0 La seconda. Si \u00e8 evidenziato il ruolo delle convenzioni ma non si sono risolte le questioni della mancata applicazione dell\u2019articolo 12 bis che consente l\u2019assolvimento dell\u2019obbligo tramite l\u2019esternalizzazione di commesse. Dispositivo da cui non c\u2019\u00e8 da aspettarsi grandi numeri ma la possibilit\u00e0 di affrontare alcune condizioni particolari delle persone disabili.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0Note<\/p>\n<p>I-Predisposto in attuazione della delega di cui all\u2019articolo 1, commi 3-7 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Il provvedimento \u00e8 volto a dare attuazione, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:<\/p>\n<p><span>\uf0b7<\/span><em>razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilit\u00e0 (di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68) e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio , al fine di favorirne l\u2019inclusione sociale, l&#8217;inserimento e l&#8217;integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone<\/em><strong>(comma 4, lett. <em>g)<\/em><\/strong>.\u00a0<\/p>\n<p>II-La Commissione permanente ha formulato, in merito agli articoli relativi ai disabili dell\u2019atto di governo n.176, il seguente parere:<\/p>\n<p>\u201c<em>L\u201911a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo\u2026.<\/em><\/p>\n<p><em>esprime parere favorevole, invitando il Governo a valutare l&#8217;opportunit\u00e0 delle seguenti osservazioni:\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; risulta opportuno espungere dal presente schema di decreto la norma di cui all&#8217;articolo 3 che prevede l&#8217;eliminazione del principio di gradualit\u00e0 nell\u2019attuazione dell\u2019obbligo di assunzione di una persona con disabilit\u00e0 per le imprese da 15 a 35 dipendenti in quanto suscettibile di produrre effetti opposti a quelli di inserimento lavorativo perseguiti dalla norma, con il concreto pericolo di aggravare ulteriormente la situazione delle piccole e medie strutture; parallelamente, in armonia con quanto previsto per le aziende con un tasso Inail superiore al 60 per mille, dovrebbe essere posto un obbligo di versamento al fondo sociale in funzione dell\u2019esonero parziale;\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; per le persone affette da forme gravi di disabilit\u00e0 soprattutto intellettiva, si suggerisce di utilizzare il fondo regionale per l&#8217;inserimento al lavoro anche al fine di attivare tirocini formativi anche presso imprese tradizionali, che tuttavia evolvano e possano essere confermati in continuo anche nello svolgimento di attivit\u00e0 maggiormente tutelate, purch\u00e9 organizzate in modo continuativo e professionale, senza interruzioni che pregiudichino la fiducia e le competenze acquisite, pur ridotte;\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; si suggerisce di concedere la possibilit\u00e0 di esercitare l&#8217;obbligo di assunzione anche presso i fornitori, dovendo l&#8217;obbligato assicurare al fornitore un congruo valore di commesse;\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; il comma 3 dell\u2019articolo 3 andrebbe riformato in quanto in esso e previsto che per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidariet\u00e0 sociale, dell&#8217;assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l&#8217;obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione;\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; nella materia dei lavoratori disabili si ritiene necessario stabilire con espressa previsione normativa che il momento temporale di computo della riserva stessa \u00e8 corrispondente al 31 dicembre dell\u2019anno precedente, in quanto la disciplina attuale non fissa un preciso momento per il calcolo dell\u2019organico;\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; con riferimento all&#8217;articolo 5 si ritiene necessario circoscrivere con maggiore puntualit\u00e0 gli ambiti oggetto di esclusione dal computo e di inserire un criterio di proporzionalit\u00e0 nelle procedure di sospensione in caso di crisi;\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; il comma 3-bis dell\u2019articolo 5 appare in ogni caso poco condivisibile in quanto pone ulteriori costi in capo al datore di lavoro gi\u00e0 obbligato a versare premi Inail in relazione a tassi pari o superiori al 60 per mille;\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; con riferimento all&#8217;articolo 6, comma 1, lettera a) si ritiene necessario chiarire che l&#8217;azienda che abbia fatto richiesta nominativa o numerica di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all&#8217;articolo 11 si considera ottemperante ai fini dell&#8217;articolo 17;\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; in materia di sospensione degli obblighi occupazionali di cui all\u2019articolo 3 comma 5 della legge n. 68 del 1999, si ritiene necessario estendere tra le cause di sospensione stessa, l\u2019intervento di cui ai fondi di solidariet\u00e0 ex articolo 3 della legge n. 92 del 2012 cos\u00ec come riformati dallo schema di decreto in materia di ammortizzatori sociali; analoga sospensione dovrebbe essere estesa, cos\u00ec come gi\u00e0 stabilito dalla circolare del Ministero del lavoro n. 22 del 2014, alle ipotesi nelle quali il datore di lavoro, avvalendosi delle procedure incentivanti all\u2019esodo, previste dall\u2019articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012, intenda procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con proprio personale dipendente al quale mancano non pi\u00f9 di quattro anni al raggiungimento dell\u2019et\u00e0 per il pensionamento di vecchiaia od anticipato;\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; si ritiene opportuno estendere a norma imperativa quanto espresso dalla circolare n. 77 del 2001 del Ministero del lavoro, limitatamente al settore delle imprese di pulizia e servizi integrati, assicurando che nel caso di passaggio di appalto e di conseguente incremento del personale occupato alle dirette dipendenze dell\u2019impresa subentrante, il numero dei lavoratori acquisito non sia considerato ai fini del computo della quota d\u2019obbligo di lavoratori disabili; coerentemente con ci\u00f2, sarebbe auspicabile la pubblicazione di una disposizione normativa atta a regolare la causa di sospensione temporanea introdotta con circolare n. 2 del 2010 in riferimento alle imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito;\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore al 60 per mille dovrebbe intendersi poi al tasso indicato dal decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe proprio le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi o effettuano investimenti in prevenzione;\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; si richiede che vengano assicurati in modo diffuso i controlli e applicate le sanzioni previste, senza eccezioni, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni che oggi spesso disattendono gli obblighi previsti di inserimento lavorativo delle persone disabili;\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; si suggerisce un pi\u00f9 forte ruolo di coordinamento del Ministero rispetto al fondo regionale, oggi gestito con criteri troppo diversi a seconda delle diverse regioni;\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; anche alla luce del processo di semplificazione telematica proposto anche in materia di tenuta del Libro Unico del Lavoro, si propone l\u2019abolizione dell\u2019obbligo di invio del prospetto disabili, in quanto i dati in esso contenuto possono essere ricavati utilmente dal flusso stesso. In via residuale tale obbligo potrebbe essere mantenuto nei casi di compensazione territoriale o aziende multilocalizzate con personale superiore ai 35 dipendenti;\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; in riferimento alla banca dati del collocamento mirato prevista dall&#8217;articolo 8 (Modifica all\u2019articolo 9 della legge 12 marzo 1999 n. 68), si ritiene che l&#8217;introduzione di un&#8217;ulteriore banca dati aumenti solamente gli oneri burocratici. Conseguentemente si propone la soppressione della lettera c) del comma 1<\/em><\/p>\n<p>III-Il modello in questione ha una sua sistemazione classificatoria nella Classificazione Internazionale della salute e della disabilit\u00e0 (ICF), classificazione elaborata e promossa dall\u2019OMS. In Italia vi sono in corso nella politica di inclusione attiva vari modalit\u00e0 di applicazione dell\u2019ICF. Ricordiamo la sperimentazione pluriennale effettuata su incarico del Ministero del Lavoro, da Italia Lavoro.\u00a0<\/p>\n<p>IV-Fermo restando il principio originario dell\u2019interazione tra condizioni soggettive della persona disabile e contesto ambientale socio lavorativo sono da introdurre criteri valutativi delle elaborazioni e delle pratiche di progetti personalizzati. Negli stessi criteri sarebbe necessario mettere a punto procedure orientative per gli operatori dell\u2019inclusione attiva. Anche in questo caso in Italia Lavoro sono stai messi a punto modelli di intervento come sviluppo operativo del modello bio psico sociale con riferimento all\u2019ICF o comunque ai suoi principi operativi.<\/p>\n<p>V-Sulle questioni collegate all\u2019accomodamento ragionevole vedi in Leggi oggi, M.Conclave, M.C.Cimaglia, <em>L\u2019adattamento ragionevole nel diritto al lavoro delle persone con disabilit\u00e0, <\/em>4 settembre 2013.<\/p>\n<p>VI-E\u2019 solo il caso di ricordare che si attende ormai da anni il decreto di modifica della disciplina degli esoneri parziali.<\/p>\n<p>VII-Si tratta delle condizioni di cui all\u2019articolo 13, commi 1 e 1-<em>bis<\/em>, della L. 68\/1999, cos\u00ec come\u00a0sostituiti dal provvedimento in esame (vedi <em>infra<\/em>), e cio\u00e8: persone con disabilit\u00e0 che abbiano\u00a0una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla\u00a0terza categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915\/1978 o che abbiano una riduzione della\u00a0capacit\u00e0 lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta\u00a0categoria di cui alle tabelle citate, oppure lavoratori con disabilit\u00e0 intellettiva e psicofisica e con\u00a0riduzione della capacit\u00e0 lavorativa superiore al 45% per un periodo di 60 mesi.<\/p>\n<p>VIII-Il Casellario dell\u2019Assistenza \u00e8 istituito presso l\u2019INPS.<\/p>\n<p>IX-A riguardo vedi il comunicato stampa congiunto FISH,UIC, CISL. \u201c<em>Un plauso all\u2019approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri dei decreti attuativi del Jobs Act. Le attese disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilit\u00e0 si avviano quindi verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. \u00c8 un traguardo importante in funzione dell\u2019aggiornamento di norme ormai datate e di adeguamento dei servizi di mediazione e di supporto all\u2019inclusione lavorativa. Ma \u00e8 anche un punto di partenza che prevede la determinante ulteriore regolamentazione e riorganizzazione dei servizi per l\u2019impiego, un cambio di passo per tutti gli attori coinvolti. Apprezzabile lo sforzo del Governo \u2013 in particolare del Ministero del Lavoro \u2013 nell\u2019ascoltare in sede di redazione e, successivamente, di fare sintesi delle osservazioni, diverse e complementari, giunte dalle Commissioni parlamentari, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni delle persone con disabilit\u00e0 che restituiscono un valore aggiunto alla norma. Il testo che ne esce contiene anche alcune novit\u00e0 sulla chiamata nominativa (possibile solo con la mediazione dei servizi) e sul ruolo dei Comitati tecnici inizialmente soppressi, ma \u00e8 comunque l\u2019impianto complessivo, condiviso fin dall\u2019esordio, ad essere confermato. \u00c8 mirato a evitare le elusioni, a favorire l\u2019ingresso e la permanenza al lavoro, a potenziare il ruolo di mediazione dei servizi, a garantire una pi\u00f9 forte attenzione alle disabilit\u00e0 con maggiori compromissioni funzionali, in particolare di natura intellettiva e psichica, a prevedere un rafforzamento degli incentivi alle aziende. Va ripetuto: la normativa vigente aveva necessit\u00e0 di una \u201cmanutenzione straordinaria\u201d: lo dicono i numeri e centinaia di migliaia di storie di vita, lo evidenzia il tasso di inoccupazione fra le persone con disabilit\u00e0, la percentuale di \u201cuscite\u201d dal mondo del lavoro, i tassi di scopertura delle aliquote di riserva. Siamo orgogliosi di aver partecipato produttivamente a questo percorso assieme ad altri anche se da angoli prospettici diversi. Il dialogo e il confronto \u2013 quando sono qualificati, volti al bene comune e concentrati sui contenuti reali \u2013 possono sortire esiti molto positivi. A partire da questa consapevolezza, continueremo a incalzare il Governo, nei nostri diversi ruoli di rappresentanza, per l\u2019attuazione di politiche attive che garantiscano l\u2019innalzamento costante della soglia dei diritti per i lavoratori, proprio a partire dalle persone con disabilit\u00e0. Prossima tappa: la definizione condivisa delle nuove Linee Guida per il collocamento mirato, previste proprio dal Decreto appena approvato, con una prioritaria attenzione alla tutela delle persone con pi\u00f9 gravi disabilit\u00e0 ancora troppo spesso discriminate nell\u2019inclusione lavorativa. Questi sono i nostri prossimi obiettivi che, nella concretezza, consentiranno di misurare i passi in avanti del lungo cammino per una effettiva e completa realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilit\u00e0.\u201d<\/em><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il decreto legislativo riguardante le\u00a0\u201cSemplificazioni in materia di lavoro e pari opportunit\u00e0\u201d, previsto dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (cosiddetta Jobs Act (I)), \u00e8 stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri del 4 settembre scorso dopo essere stato oggetto di parere consultivo favorevole condizionato(II) da parte delle competente commissione permanente. 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