{"id":1256,"date":"2015-09-29T14:35:18","date_gmt":"2015-09-29T12:35:18","guid":{"rendered":"http:\/\/5.249.146.118\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/"},"modified":"2015-09-29T14:35:18","modified_gmt":"2015-09-29T12:35:18","slug":"sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/","title":{"rendered":"Sarebbe migliore con pi\u00f9 spazio alle parti sociali"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La stagione che stiamo attraversando segna in maniera marcata la\u00a0parabola discendente dello statuto dei lavoratori (1).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa legge, di importanza centrale per il tradizionale assetto\u00a0protettivo del diritto del lavoro, \u00e8 stata logorata in pi\u00f9 punti dal tempo\u00a0trascorso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul versante della sua anima promozionale lo smottamento pi\u00f9\u00a0rilevante era stato prodotto dal referendum sull\u2019articolo 19, norma che\u00a0ora sopravvive sull\u2019instabile lettura datane dalla Corte costituzionale.<\/p>\n<p>Sul versante della disciplina del rapporto di lavoro le rigidit\u00e0 che\u00a0essa aveva cercato di imporre \u2013 in risposta alle negative esperienze degli\u00a0anni \u201950 &#8211; si stanno sgretolando sotto le spinte delle dinamiche\u00a0economiche che inducono il legislatore, assillato dal problema\u00a0occupazionale, a conferire crescente rilievo alle ragioni dell\u2019impresa ed a\u00a0concepire la protezione del lavoro come fondata, in primo luogo, sulle\u00a0capacit\u00e0 competitive di quest\u2019ultima.<\/p>\n<p>Pensiamo a ci\u00f2 che \u00e8 accaduto, gi\u00e0 da qualche tempo, all\u2019istituto\u00a0del collocamento, che pretendeva di imporre una forte rigidit\u00e0 in entrata\u00a0secondo una logica distributiva delle occasioni di lavoro. Il collocamento\u00a0numerico, che lo statuto voleva rendere pi\u00f9 effettivo e condizionato dalla\u00a0presenza del sindacato (artt. 33 e 34), \u00e8 stato completamente travolto,\u00a0come \u00e8 noto, negli anni 90 ed al suo posto si \u00e8 delineato un collocamento\u00a0inteso come servizio al libero incontro tra i lavoratori e le imprese\u00a0(sappiamo che si tratta di un disegno che, nella maggior parte dei casi,\u00a0stenta a tradursi nella prassi).<\/p>\n<p>Sempre per quel che riguarda il rapporto di lavoro, si pensi a ci\u00f2\u00a0che qualche mese fa \u00e8 accaduto all\u2019articolo 18 dello statuto dei lavoratori\u00a0(rigidit\u00e0 in uscita). Percorrendo con maggior decisione la strada gi\u00e0\u00a0aperta dalla legge Fornero quell\u2019articolo \u00e8 stato ridotto a ben poca cosa (2),\u00a0nella convinzione che esso \u2013 anche se gi\u00e0 indebolito dalle complicate\u00a0formule della legge Fornero \u2013 continuasse a costituire un incentivo alla\u00a0fuga delle imprese dalle assunzioni a tempo indeterminato e, quindi, un\u00a0elemento influente sulla condizione di precariet\u00e0 degli outsiders (3).<\/p>\n<p>Ora, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, si \u00e8 provveduto\u00a0alla revisione di un\u2019altra rigidit\u00e0, quella relativa alle mansioni (art. 13).<br \/>Dopo la flessibilit\u00e0 numerica, garantita dal \u201ccontratto a tutele crescenti\u201c (4) , si assicura anche la flessibilit\u00e0 gestionale relativamente ai compiti\u00a0lavorativi esigibili dal datore di lavoro. Un\u2019altra flessibilit\u00e0 gestionale \u00e8 in\u00a0arrivo, attraverso la modifica dell\u2019articolo 4, sui controlli a distanza. (5)\u00a0<\/p>\n<p>Non ci si pu\u00f2 esimere dall\u2019esprimere una sintetica valutazione\u00a0complessiva delle scelte che si stanno compiendo sul versante della<br \/>\u201cflessibilit\u00e0\u201d. Devo dire che, nella maggior parte di esse, sembra\u00a0prevalente un carattere alquanto regressivo.<br \/>Questa valutazione non \u00e8 suggerita dal fatto che siano state\u00a0messe in discussione storiche rigidit\u00e0; queste certamente da tempo<br \/>necessitavano di essere corrette e riequilibrate, poich\u00e9 sortivano effetti\u00a0controproducenti. E\u2019 frutto, invece, della considerazione che la strada\u00a0scelta per metterle in discussione non fa evolvere il sistema protettivo \u00a0limitandosi ad un semplice percorso erosivo, di retromarcia; nella\u00a0sostanza, di semplice smantellamento di tutele, con restituzione secca di\u00a0margini di potere al datore di lavoro, che si cerca di alleggerire dai costi\u00a0di una legislazione cresciuta a dismisura e pesantemente affidata agli\u00a0incerti esiti della mediazione giudiziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Trovandoci di fronte ad un governo di centro sinistra ci si poteva\u00a0aspettare che la strada fosse un\u2019altra; quella dell\u2019 esplicita valorizzazione\u00a0della regolazione prodotta dall\u2019autonomia collettiva, che dovremmo\u00a0considerare lo strumento fisiologico e prevalente della regolazione\u00a0lavoristica, naturalmente vocato a trovare un dinamico bilanciamento tra\u00a0le spinte economiche ed organizzative e le esigenze di protezione dei\u00a0lavoratori. Sappiamo che la politica legislativa dei rinvii ai contratti\u00a0collettivi da parte della legge \u00e8 stata gi\u00e0 ampiamente praticata in\u00a0passato. Sarebbe stato opportuno valorizzarla con maggiore capacit\u00e0\u00a0sistematica e, soprattutto, con un impegno attivo del governo (proprio in\u00a0virt\u00f9 della sua attitudine al decisionismo) ad aiutare e spingere gli attori\u00a0sociali (in primo luogo al livello confederale) a trovare soluzioni\u00a0innovative, promuovendo assunzione di responsabilit\u00e0 da parte di essi. In\u00a0questa prospettiva rilievo centrale avrebbe dovuto avere un intervento\u00a0legislativo mirato, pi\u00f9 che ad una minuta disciplina dei rapporti di lavoro,\u00a0a sostenere la capacit\u00e0 regolativa del sistema di relazioni industriali,\u00a0anche considerando che di recente \u00e8 stata conclusa un serie di accordi\u00a0interconfederali, animati da intenti apprezzabili (si vedano le premesse\u00a0all\u2019accordo del giugno 2011), meritevolmente finalizzati a conferire\u00a0maggiore efficienza al sistema della regolazione collettiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Invece, i pi\u00f9 recenti interventi legislativi si caratterizzano per il\u00a0plateale ripudio del metodo della concertazione e per la svalutazione della\u00a0politica dei rinvii alla contrattazione collettiva. In questi interventi\u00a0l\u2019autonomia collettiva, tranne che in alcuni casi sporadici (6) , non \u00e8\u00a0esplicitamente concepita come una risorsa per la regolazione (anche se\u00a0poi \u00e8 prevedibile che questo apparente arretramento della tutela\u00a0legislativa sia destinato ad aprire spazi alla contrattazione (7). Ci si deve\u00a0chiedere se questo atteggiamento sia figlio di una scelta di schieramento\u00a0del governo sul mercato politico (ricerca di consenso a spese del\u00a0sindacato, indicato come soggetto conservatore, votato alla difesa\u00a0dell\u2019interesse degli insiders (8), oppure sia figlio di una scelta orientata da\u00a0un senso di sfiducia nei confronti della capacit\u00e0 del sindacato di\u00a0assumersi responsabilit\u00e0 di regolazione, essendo esso diviso e gravato, in\u00a0alcune sue importanti componenti, da una cultura antagonistica. A ben\u00a0vedere, le due prospettive non si escludono a vicenda, anche se la\u00a0seconda potrebbe avere un peso non indifferente (non si pu\u00f2 negare che,\u00a0purtroppo, gli attori sociali nazionali \u2013 se si fa eccezione per lo sprazzo\u00a0degli accordi interconfederali richiamati poco fa, che peraltro stentano a\u00a0ricevere le necessarie implementazioni. &#8211; sembrano trovarsi in uno stato\u00a0di catalessi che finisce per favorire la loro delegittimazione).\u00a0A questo punto mi chiedo anche quanta responsabilit\u00e0 nella qualit\u00e0\u00a0regressiva di questi percorsi sia da addebitare a quella parte della\u00a0sinistra, che definirei \u201cromantica\u201d e \u201cbenaltrista (9) , ostinata nel\u00a0considerare quelle rigidit\u00e0 come intangibili tab\u00f9 (10), e quindi non disponibile<br \/>a riconsiderare criticamente l\u2019effettiva adeguatezza della disciplina di\u00a0determinati istituti e non disponibile alla ricerca di tecniche alternative di\u00a0tutela dei beni che le stanno a cuore; una sinistra pesantemente\u00a0condizionata dalla &#8211; certo non gratuita, ma unidimensionale e quindi\u00a0riduttiva &#8211; visione del potere imprenditoriale come naturalmente vocato\u00a0alla prevaricazione e quindi socialmente pericoloso; un sinistra che, negli\u00a0anni \u201980 soprattutto, dava per scontato che le spinte alla flessibilit\u00e0\u00a0provenienti dalle imprese fossero solo espressione di una rivincita, di una\u00a0richiesta di riequilibrio dei rapporti di forza rispetto a quelli che si erano<br \/>espressi negli anni della conflittualit\u00e0 permanente e non voleva\u00a0considerare che quelle spinte avevano ben pi\u00f9 profonde motivazioni,\u00a0scaturenti dalle modificazioni indotte dalle dinamiche economiche. Questo\u00a0suo miope atteggiamento l\u2019ha condannata ad una tattica difensivistica, di\u00a0semplice gestione dell\u2019arretramento. La sua capacit\u00e0 di condizionamento\u00a0del decisore politico ha imposto percorsi molto lenti, faticosi e\u00a0compromissori, con qualche venatura di ipocrisia. Gli esiti sono stati\u00a0disastrosi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pensiamo a quello che \u00e8 successo a suo tempo nella materia del\u00a0collocamento. La difesa di un collocamento con pretese di distribuzione\u00a0delle occasioni di lavoro, pur nella consapevolezza della sua ineffettivit\u00e0,\u00a0si \u00e8 protratta troppo a lungo, volta a volta accettandosi \u2013 a cominciare\u00a0dalla seconda met\u00e0 degli anni \u201970 &#8211; allentamenti di quella pretesa a fini\u00a0di incentivazione del datore di lavoro (11). Solo nel 1991 (con la legge n.\u00a0223) si \u00e8 accettato il principio della richiesta nominativa e dal 1997 si \u00e8\u00a0cominciato a voltar pagina (12). Non si pu\u00f2 negare che il tempo perso in\u00a0questo percorso certamente abbia influito sull\u2019 attuale cronica debolezza<br \/>del sistema dei centri per l\u2019impiego.<br \/>Una vicenda analoga si \u00e8 consumata sull\u2019articolo 18 (13). Opponendo\u00a0l\u2019idea che l\u2019articolo 18 costituisce un irrinunciabile presidio contro la\u00a0debolezza del singolo (14) e che un intervento su di esso si sarebbe\u00a0inevitabilmente tradotto anche in una minaccia per l\u2019esistenza dello\u00a0stesso sindacato, non si \u00e8 voluto considerare che nella pratica\u00a0quell\u2019articolo \u2013 in ragione della strutturale indeterminatezza delle\u00a0fattispecie legittimanti il licenziamento, rimesse ai variabili esiti della\u00a0mediazione giudiziaria, nonch\u00e9 in ragione, soprattutto, della lunghezza\u00a0dei processi, che faceva lievitare a dismisura il risarcimento, senza\u00a0riguardo alla gravit\u00e0 del comportamento datoriale \u2013 produceva effetti\u00a0negativi sulla gestione. In particolare, quello di costituire un potente\u00a0incentivo, per il datore di lavoro, all\u2019accensione di rapporti di lavoro di\u00a0carattere temporaneo, idonei ad evitargli il rischio degli eventuali costi\u00a0connessi alla disciplina del licenziamento. Non si \u00e8 voluto vedere che\u00a0quell\u2019articolo, se riusciva a tutelare l\u2019interesse del lavoratore alla\u00a0conservazione del posto, lo faceva principalmente nei termini indiretti del\u00a0condizionamento derivante sul datore di lavoro dall\u2019esistenza del rischio\u00a0di cui si \u00e8 detto, mentre nel contempo poteva offrire al singolo la chance\u00a0di partecipare alla roulette giudiziaria, con la prospettiva di poterne\u00a0ottenere un sostanzioso ritorno monetario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 18 \u00e8 divenuto letteralmente un tab\u00f9 dopo lo scontro tra\u00a0Cofferati e Berlusconi (2002). Approfittando di una situazione di\u00a0emergenza, quel tab\u00f9, come sappiamo, \u00e8 stato toccato dal Governo Monti\u00a0e non si \u00e8 saputo reagire se non ottenendo una assai complicata\u00a0soluzione compromissoria di contenimento, senza intervenire sulla vera\u00a0radice del problema, che non sta tanto nell\u2019articolo 18 (15), quanto nella\u00a0strutturale indeterminatezza delle causali giustificative e nell\u2019incertezza\u00a0che ne deriva, la quale andrebbe governata (16).<br \/>Sempre nella prospettiva di contenimento della marea montante,\u00a0che voleva mettere a frutto l\u2019intollerabilit\u00e0 della divisione tra lavoratori\u00a0stabili e lavoratori precari, la sinistra benaltrista, pur di non ragionare sul\u00a0problema dell\u2019articolo 18, si \u00e8 dichiarata a favore della perfida idea del\u00a0contratto a tutela crescenti (promuovere assunzioni a tempo\u00a0indeterminato prevedendo l\u2019ingresso della tutela dell\u2019articolo 18 solo dopo\u00a0alcuni anni). Ma cosa rappresentava questa disponibilit\u00e0 se non\u00a0l\u2019ammissione che il 18 produce un qualche effetto di disincentivazione\u00a0della assunzione a tempo indeterminato? Purtroppo la storia si \u00e8 ripetuta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Interessata pi\u00f9 a battersi sulla difensiva, per affermare l\u2019intangibilit\u00e0 di\u00a0alcuni suoi tab\u00f9, che non a proporre e ricercare soluzioni progressive,\u00a0quella sinistra ha nei fatti finito per propiziare un effetto disastroso. L\u2019idea\u00a0del contratto a tutele crescenti si \u00e8 trasformata in un cavallo di troia. E\u2019\u00a0stata partorita la figura di un contratto a tutele crescenti che costituisce\u00a0ben altra cosa da quella iniziale: semplicemente una nuova disciplina dei\u00a0licenziamenti, che consolida la linea seguita nella legge Fornero\u00a0attraverso una drastica e molto efficace semplificazione. Peraltro, bisogna\u00a0riconoscerlo, un formale ossequio al tab\u00f9 lo ha voluto pagare lo stesso\u00a0legislatore nel momento in cui ha scelto di tenere indenni dalla nuova\u00a0disciplina i rapporti di lavoro gi\u00e0 in vita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0(*) Professore\u00a0ordinario di Economia industriale e mercato del lavoro all&#8217;Universit\u00e0\u00a0La Sapienza di Roma\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>NOTE<\/p>\n<p>1 \u00a0&#8211; F. Carinci, Il tramonto dello statuto dei lavoratori (dalla legge n. 300\/1970 al Jobs act),<br \/>in Studi in memoria di Mario Giovanni Garaofalo, Bari 2015.<br \/>16 FRANCO LISO WP C.S.D.L.E. &#8220;Massimo D&#8217;Antona&#8221; .IT \u2013 257\/2015<\/p>\n<p>2 &#8211; Si veda il d. lgsl. 4 marzo 2015, n. 23. Si sono seccamente restituite quote di potere<br \/>all\u2019impresa. Se \u00e8 vero che formalmente l\u2019esercizio del potere di recesso continua ad essere<br \/>subordinato alla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, \u00e8 altrettanto<br \/>vero che la monetizzazione della violazione in termini veramente blandi equivale a ridurre il<br \/>peso di quelle causali nella logica della gestione aziendale Eloquente, al riguardo, \u00e8 anche l\u2019<br \/>esclusione, nella nuova disciplina, di quel condizionamento che la decisione datoriale<br \/>potrebbe avere nella fase della conciliazione preventiva rispetto all\u2019intimazione del<br \/>licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Sotto questo profilo un particolare rilievo<br \/>presenta anche la disposizione che consente la monetizzazione del licenziamento per<br \/>giustificato motivo soggettivo anche nel caso in cui il comportamento contestato al<br \/>lavoratore sia stato inequivocabilmente contemplato del contratto collettivo come passibile<br \/>di una sanzione conservativa (si pensi, ad esempio, ad un comportamento per il quale il<br \/>contratto collettivo esplicitamente preveda solo un richiamo verbale).<br \/>L\u2019intento di correggere la Fornero relativamente a questo profilo era certamente<br \/>comprensibile, dal momento che la formulazione in essa contenuta non consentiva di<br \/>raggiungere l\u2019obiettivo che si voleva perseguire, quello di limitare la sanzione della<br \/>reintegrazione ai casi pi\u00f9 gravi di violazione della disciplina del licenziamento da parte del<br \/>datore di lavoro (infatti, il magistrato, esercitando il suo potere di apprezzamento della<br \/>gravit\u00e0 del comportamento del lavoratore, ben poteva disporre la reintegrazione ove avesse<br \/>ritenuto che quel comportamento dovesse essere passibile solo di una sanzione<br \/>conservativa). Probabilmente i redattori della Fornero sarebbero riusciti a cogliere nel segno<br \/>se, invece di escludere la monetizzazione con riferimento ai licenziamenti motivati da<br \/>comportamenti contemplati dal contratto collettivo come passibili di sanzione conservativa,<br \/>avessero escluso la sanzione della reintegrazione con riferimento ai licenziamenti adottati<br \/>per reagire a comportamenti del lavoratore qualificati dal contratto collettivo come passibili<br \/>di licenziamento, con riferimento ad essi ragionevolmente escludendo la possibilit\u00e0 di un<br \/>diverso apprezzamento da parte del magistrato (ad esempio, se il furto \u00e8 previsto come<br \/>evento legittimante il licenziamento in tronco, pu\u00f2 essere ragionevole precludere al<br \/>magistrato un diverso apprezzamento, ad esempio in considerazione dello scarso valore del<br \/>bene rubato).<br \/>Ad ogni modo, se era comprensibile che si volesse correggere la Fornero, \u00e8 invece<br \/>difficilmente deglutibile, per la sua irrazionalit\u00e0, la soluzione che si \u00e8 data. Essa perpetra una<br \/>sfacciata svalutazione del dettato dell\u2019autonomia collettiva. Sotto questo profilo<br \/>probabilmente si potrebbe sostenere la sua incostituzionalit\u00e0 perch\u00e9, consentendosi al datore<br \/>di lavoro di \u201cportare a casa\u201d comunque un risultato in palese violazione di quel dettato,<br \/>esplicitamente si mortifica il principio della tutela del lavoro (35 Cost), che si esprime anche<br \/>attraverso l\u2019esercizio dell\u2019autonomia collettiva. Peraltro questa mortificazione avviene in<br \/>un\u2019area \u2013 quella del potere disciplinare \u2013 che deve ritenersi neanche lontanamente<br \/>riconducibile a quella dialettica insiders\/outsiders che pu\u00f2 fornire un\u2019alibi all\u2019intrusione del<br \/>legislatore. In conclusione, la Corte potrebbe sostenere che \u00e8 irragionevole sanzionare con<br \/>la reintegrazione il licenziamento discriminatorio e non anche l\u2019inequivocabile violazione del<br \/>contratto collettivo.<br \/>BREVI OSSERVAZIONI SULLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI CONTENUTA NEL<br \/>DECRETO LEGISLATIVO N. 81\/2015 E SU ALCUNE RECENTI TENDENZE DI POLITICA LEGISLATIVA<br \/>IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO<br \/>17WP C.S.D.L.E. &#8220;Massimo D&#8217;Antona&#8221; .IT \u2013 257\/2015<\/p>\n<p>3 &#8211; Sembra che, su questo versante, la statistica cominci a registrare effetti positivi del<br \/>decreto, che ovviamente non sono di incremento dell\u2019 occupazione \u2013 poich\u00e9 questo pu\u00f2<br \/>essere propiziato solo dalla crescita economica \u2013 bens\u00ec di trasformazione di contratti<br \/>temporanei in contratti a tempo indeterminato.<br \/>Il legislatore cerca di contrastare la precariet\u00e0 anche attraverso il tentativo di un<br \/>drastico ridimensionamento della figura delle collaborazioni a progetto prevedendo (art. 2,<br \/>d. lgsl. 15 giugno 2015, n. 81) che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato trovi<br \/>applicazione anche ai rapporti di collaborazione \u201cle cui modalit\u00e0 di esecuzione sono<br \/>organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro\u201d. Come<br \/>sappiamo, un tentativo di contenimento era stato gi\u00e0 fatto qualche anno fa (con la legge<br \/>92\/2012) prevedendo limitazioni e presunzioni di subordinazione. Si era prodotta una<br \/>riduzione delle collaborazioni, ma solo in virt\u00f9 della complessit\u00e0 del suo dettato e delle<br \/>conseguenti nuove incertezze che ne derivavano e che rendevano la materia un vero e<br \/>proprio campo minato. Ora il nuovo decreto segue la strada di una drastica semplificazione:<br \/>sopprime la figura del contratto a progetto e affida la selezione al criterio della<br \/>eteroorganizzazione della collaborazione.<br \/>Che dire? L\u2019 intenzione di semplificare \u00e8 sicuramente apprezzabile, ma bisogna riconoscere<br \/>che siamo ancora lontani da un quadro che possa offrire certezze. Si introduce un criterio<br \/>(la eteroorganizzazione) che dovr\u00e0 essere chiarito, dal momento che si presta ad una<br \/>duplice lettura. Infatti, da un lato si potrebbe sostenere che la eteroorganizzazione sussista<br \/>solo in presenza di un potere, in capo al datore di lavoro, di modificazione delle modalit\u00e0 di<br \/>esecuzione della collaborazione; da un altro lato si potrebbe sostenere, invece, che il<br \/>concetto di eteroorganizzazione non necessariamente riguardi l\u2019esercizio di un potere del<br \/>datore, essendo riferibile anche ad una eteroorganizzazione interamente configurata<br \/>consensualmente, all\u2019interno del programma negoziale. Solo questa seconda lettura \u2013 che si<br \/>sostanzierebbe nel ritenere il criterio dell\u2019 eteroorganizzzione una riproposizione, con altre<br \/>parole, del vecchio concetto di coordinamento &#8211; si presterebbe a prosciugare effettivamente<br \/>il bacino delle collaborazioni. In conclusione l\u2019unica certezza \u00e8 che dovremo assistere ad un<br \/>interessante lavorio della dottrina ed agli assestamenti della giurisprudenza. Da un<br \/>legislatore che vuole offrire maggiori certezze alla gestione aziendale, anche riducendo gli<br \/>spazi della mediazione giudiziaria, c\u2019era da aspettarsi uno sforzo maggiore.<br \/>18 FRANCO LISO WP C.S.D.L.E. &#8220;Massimo D&#8217;Antona&#8221; .IT \u2013 257\/2015<\/p>\n<p>4 &#8211; E, ancor prima, dalla sostanziale liberalizzazione del contratto di lavoro a termine.<br \/>5 &#8211; Su questo articolo un intervento era necessario. L\u2019evoluzione tecnologica da tempo ci<br \/>aveva ha messo di fronte ad una situazione che certamente non poteva essere contemplata<br \/>nel 1970 (anno di emanazione dello statuto dei lavoratori) e cio\u00e8 alla diffusione nel tessuto<br \/>della organizzazione aziendale di dispositivi (come ad esempio il computer, lo smartphone)<br \/>necessari allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 produttiva, ma idonei a raccogliere una messe di<br \/>informazioni sull\u2019 attivit\u00e0 svolta dal lavoratore. Si poteva ritenere che anche per questi<br \/>dispositivi si ponesse l\u2019onere della negoziazione con il sindacato e si poneva il problema di<br \/>quali dati potesse essere fatta raccolta. Su questo secondo versante era successivamente<br \/>intervenuta la legislazione in materia di tutela della privacy e l\u2019autorit\u00e0 istituita per la<br \/>gestione di questa legge (Garante per la protezione dei dati personali) nel 2006 aveva<br \/>dettato linee guida per il trattamento dei dati relativi ai lavoratori dipendenti da parte dei<br \/>datori di lavoro e pubblicato un vademecum (aprile 2015) riassuntivo delle sue prese di<br \/>posizione.<br \/>La nuova disposizione cosa fa?<br \/>Da un lato, perfidamente non riproduce espressamente quel divieto, sebbene sembri<br \/>presupporlo poich\u00e9 continua a subordinare ad un accordo con le rappresentanze dei<br \/>lavoratori (o, in mancanza di accordo, all\u2019autorizzazione dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa)<br \/>l\u2019installazione di strumenti \u201cper esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del<br \/>lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale\u201d dai quali derivi anche \u201cla possibilit\u00e0 di un<br \/>controllo a distanza dell\u2019attivit\u00e0 dei lavoratori\u201d (comma 1).<br \/>Da un altro lato, ha voluto esplicitamente sottrarre le aziende dall\u2019impaccio del necessario<br \/>confronto con il sindacato (nonch\u00e9 dai limiti che da quel confronto potrebbero scaturire)<br \/>quando siano in gioco gli \u201cstrumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione<br \/>lavorativa\u201d e gli \u201cstrumenti di registrazione degli accessi e delle presenze\u201d (comma 2).<br \/>Da un altro lato ancora, statuisce che le informazioni raccolte ai sensi del primo e del<br \/>secondo comma siano utilizzabili legittimamente\u201d a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro<br \/>\u201da condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalit\u00e0 d\u2019uso degli<br \/>strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto<br \/>legislativo 30 giugno 2003, n. 196\u201d (la legge sulla protezione dei dati personali).<br \/>Nella sostanza quale effetto produrr\u00e0 questa norma? Verr\u00e0 esplicitamente svalutata la<br \/>mediazione sindacale ed il potere aziendale verr\u00e0 assoggettato ai soli limiti che potranno<br \/>derivare dalla normativa sulla protezione dei dati personali La gestione di questa normativa,<br \/>tuttavia, non potr\u00e0 essere orientata, come accadeva nel precedente quadro, dall\u2019esistenza di<br \/>un principio generale di divieto di controllo a distanza dell\u2019attivit\u00e0 dei lavoratori, poich\u00e9,<br \/>come abbiamo visto, la norma \u00e8 stata riscritta senza riprodurre l\u2019affermazione di quel<br \/>principio. Se ne deve trarre la conclusione che \u2013 salvo problematiche forzature che si<br \/>possano fare del principio della privacy \u2013 si spalanca la strada a pervasivi controlli della<br \/>prestazione lavorativa fatti con gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la<br \/>prestazione lavorativa. Il che costituisce un notevole arretramento sul piano dei principi, che<br \/>volevano una gestione del personale non affidata a vecchi modelli disciplinari da \u201cgrande<br \/>fratello\u201d (penso a \u201c1984\u201d di Orwell). Si giustifica quindi la forte opposizione manifestata<br \/>dalle organizzazioni sindacali.<br \/>Ma anche qui va fatta un\u2019amara considerazione: in fin dei conti, se il legislatore \u00e8<br \/>intervenuto, lo ha fatto perch\u00e9 evidentemente le parti sociali non sono state capaci di<br \/>governare le difficolt\u00e0 applicative dell\u2019articolo 4 dello statuto dei lavoratori, di temperarne<br \/>l\u2019eccessiva rigidit\u00e0 con riferimento a situazioni (penso alla possibilit\u00e0 di controlli meramente<br \/>difensivi) nelle quali era opportuno e ragionevole assumersi la responsabilit\u00e0 di trovare un<br \/>ragionevole bilanciamento e, se del caso, proporne al legislatore una riformulazione<br \/>condivisa. Non rimane che formulare l\u2019auspicio che, da un lato, le organizzazioni sindacali,<br \/>ormai non potendosi permettere di stare al rimorchio del dato normativo, al massimo livello<br \/>assumano l\u2019iniziativa di chiedere l\u2019apertura di un tavolo di trattativa e, dall\u2019altro, che la<br \/>controparte datoriale accetti il confronto con spirito costruttivo, non accedendo alla miope<br \/>prospettiva tattica di lucrare sul vantaggio che l\u2019attuale formulazione della norma<br \/>concederebbe loro. La parti hanno necessit\u00e0 di rilegittimare il proprio ruolo di governo del<br \/>mondo del lavoro, anche nei confronti dello stesso legislatore, al cui variabile intervento non<br \/>possono delegare le proprie responsabilit\u00e0.<br \/>BREVI OSSERVAZIONI SULLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI CONTENUTA NEL<br \/>DECRETO LEGISLATIVO N. 81\/2015 E SU ALCUNE RECENTI TENDENZE DI POLITICA LEGISLATIVA<br \/>IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO<br \/>19 WP C.S.D.L.E. &#8220;Massimo D&#8217;Antona&#8221; .IT \u2013 257\/2015<\/p>\n<p>20 FRANCO LISO WP C.S.D.L.E. &#8220;Massimo D&#8217;Antona&#8221; .IT \u2013 257\/2015<\/p>\n<p>6 &#8211; Particolarmente apprezzabile, anche se non privo di risvolti problematici che avrebbero<br \/>potuto essere meglio governati sul piano tecnico, \u00e8 il comma 2, lett. a, dell\u2019art. 2, d. lgsl. n.<br \/>81\/2015 nel quale si prevede l\u2019esclusione dalla disciplina del lavoro subordinato delle<br \/>\u201ccollaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle associazioni sindacali<br \/>comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche<br \/>riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze<br \/>produttive ed organizzative del relativo settore\u201d.<\/p>\n<p>7 &#8211; Come si visto in precedenza, questa affermazione \u00e8 destinata a trovare conforto proprio<br \/>nella materia delle mansioni.<\/p>\n<p>8 &#8211; In verit\u00e0 questa \u00e8 apparsa chiara nella vicenda relativa all\u2019articolo 18: in un primo tempo<br \/>il presidente del consiglio dei ministri aveva affermato che l\u2019articolo 18 non rappresentava<br \/>un problema, poi improvvisamente lo ha neutralizzato con la chiara intenzione di apparire<br \/>come paladino degli outsiders e di svecchiare la posizione del suo partito. Sul mercato<br \/>politico questo articolo ha storicamente rappresentato una partita di alto valore simbolico,<br \/>quantomeno a partire dallo scontro tra Cofferati e Berlusconi all\u2019inizio degli anni 2000. Non<br \/>si pu\u00f2 dire la stessa cosa per il periodo precedente. Si pensi, ad esempio, che negli anni \u201980<br \/>lo stesso Cnel si era pronunciato a favore di una revisione di quell\u2019articolo.<br \/>BREVI OSSERVAZIONI SULLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI CONTENUTA NEL<br \/>DECRETO LEGISLATIVO N. 81\/2015 E SU ALCUNE RECENTI TENDENZE DI POLITICA LEGISLATIVA<br \/>IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO<br \/>21WP C.S.D.L.E. &#8220;Massimo D&#8217;Antona&#8221; .IT \u2013 257\/2015<\/p>\n<p>9 &#8211; Ho trovato una efficace descrizione della sua antropologia nel romanzo di Francesco<br \/>Piccolo, Il desiderio di essere come tutti, Einaudi 2013.<\/p>\n<p>10 &#8211; Ovviamente un discorso speculare andrebbe fatto anche sul versante<br \/>dell\u2019associazionismo imprenditoriale, in genere pigramente interessato solo al discorso della<br \/>retromarcia.<\/p>\n<p>11 &#8211; Si pensi, in particolare, al contratto di formazione e lavoro che nei primi anni \u201980, con la<br \/>prospettiva di incentivare l\u2019occupazione giovanile, consentiva di eludere varie rigidit\u00e0 sulle<br \/>quali non si riteneva opportuno intervenire direttamente (il giovane poteva essere assunto<br \/>con chiamata nominativa e a temine; inoltre della sua assunzione non si teneva conto ai fini<br \/>del calcolo della soglia di applicazione dell\u2019articolo 18).<br \/>22 FRANCO LISO WP C.S.D.L.E. &#8220;Massimo D&#8217;Antona&#8221; .IT \u2013 257\/2015<\/p>\n<p>12 &#8211; Per una ricognizione di queste vicende v. I servizi all\u2019impiego, in Garofalo D. e M. Ricci,<br \/>Percorsi di diritto del lavoro, Cacucci, Bari 2006, 591-630 nonch\u00e9 la voce Servizi all\u2019impiego<br \/>nell\u2019Enciclopedia giuridica Treccani.<\/p>\n<p>13 &#8211; Per un mio \u201csfogo\u201d al riguardo v. pi\u00f9 diffusamente Articolo 18 e dintorni, in Studi in onore<br \/>di Ghezzi, Cedam 2005,vol. I.<\/p>\n<p>14 &#8211; E\u2019 appena il caso di ricordare che la relazione tra articolo 18 e condizione di debolezza del<br \/>singolo nel rapporto di lavoro \u00e8 stato sostenuto da una nota sentenza della Corte<br \/>costituzionale in materia di prescrizione dei crediti da lavoro.<\/p>\n<p>15 &#8211; Al quale si poteva imputare solo che conteneva una sanzione ad una dimensione, non<br \/>graduabile dal giudice in ragione dell\u2019 effettiva gravit\u00e0 del comportamento datoriale.<br \/>BREVI OSSERVAZIONI SULLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI CONTENUTA NEL<br \/>DECRETO LEGISLATIVO N. 81\/2015 E SU ALCUNE RECENTI TENDENZE DI POLITICA LEGISLATIVA<br \/>IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO<br \/>23 WP C.S.D.L.E. &#8220;Massimo D&#8217;Antona&#8221; .IT \u2013 257\/2015<\/p>\n<p>16 &#8211; E invece si \u00e8 accettata una soluzione di mera monetizzazione del rischio derivante dall\u2019<br \/>incertezza della mediazione giudiziaria; in altri termini una soluzione volta ad immunizzare il<br \/>piano della gestione aziendale nei confronti della discrezionalit\u00e0 valutativa del magistrato.<br \/>E\u2019 da ricordare che, nel corso dei lavori per l\u2019approvazione della legge Fornero, in coerenza<br \/>con la sua cultura pragmatica, solo la Cisl aveva avanzato la proposta di prevedere, per i<br \/>licenziamenti motivati da ragioni economiche, un coinvolgimento del sindacato cos\u00ec come gi\u00e0<br \/>avviene per i licenziamenti collettivi. Questa proposta ha ricevuto una traduzione edulcorata<br \/>nella previsione del tentativo di conciliazione presso la dpl.<br \/>Molto di pi\u00f9 si sarebbe potuto fare in questa prospettiva, se ci fosse stata la disponibilit\u00e0 a<br \/>ragionare. Ad esempio, dare veramente forza \u2013 rispetto al generico dettato della legge &#8211; ad<br \/>accordi collettivi &#8211; anche aziendali \u2013 volti a dettagliare le causali giustificative, in modo da<br \/>ridurre effettivamente la discrezionalit\u00e0 della mediazione giudiziaria; prevedere forme di<br \/>coinvolgimento della rappresentanza aziendale, idonee, da un lato, ad influire fattualmente<br \/>sulla decisione datoriale e, dall\u2019altro lato, a coinvolgerla e responsabilizzarla sulle dinamiche<br \/>di gestione della comune barca, per questa via promuovendo quello di cui c\u2019\u00e8 veramente<br \/>bisogno, in particolare per il governo delle conseguenze negative prodotte dalle accentuate<br \/>turbolenze che da tempo stiamo attraversando: una cultura partecipativa. Un impianto di<br \/>questo tipo, in quanto naturalmente promozionale di una contrattazione delle politiche<br \/>aziendali idonee a favorire la stabilit\u00e0 occupazionale, avrebbe promosso maggiormente<br \/>l\u2019interesse collettivo dei lavoratori alla stabilit\u00e0 del rapporto di lavoro, laddove la disciplina<br \/>tradizionale \u2013 come si \u00e8 detto \u2013 si muove in una prospettiva meramente individualistica.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La stagione che stiamo attraversando segna in maniera marcata la\u00a0parabola discendente dello statuto dei lavoratori (1). Questa legge, di importanza centrale per il tradizionale assetto\u00a0protettivo del diritto del lavoro, \u00e8 stata logorata in pi\u00f9 punti dal tempo\u00a0trascorso. Sul versante della sua anima promozionale lo smottamento pi\u00f9\u00a0rilevante era stato prodotto dal referendum sull\u2019articolo 19, norma che\u00a0ora [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1255,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-1256","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-newsletter"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Sarebbe migliore con pi\u00f9 spazio alle parti sociali - Nuovi Lavori<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Sarebbe migliore con pi\u00f9 spazio alle parti sociali - Nuovi Lavori\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"La stagione che stiamo attraversando segna in maniera marcata la\u00a0parabola discendente dello statuto dei lavoratori (1). Questa legge, di importanza centrale per il tradizionale assetto\u00a0protettivo del diritto del lavoro, \u00e8 stata logorata in pi\u00f9 punti dal tempo\u00a0trascorso. Sul versante della sua anima promozionale lo smottamento pi\u00f9\u00a0rilevante era stato prodotto dal referendum sull\u2019articolo 19, norma che\u00a0ora [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Nuovi Lavori\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2015-09-29T12:35:18+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/images_Jobs-Act-e1427797546836.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"597\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"271\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Lia\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Lia\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"20 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/\"},\"author\":{\"name\":\"Lia\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/person\/381e9894ea394d41738d8d55e63fc0da\"},\"headline\":\"Sarebbe migliore con pi\u00f9 spazio alle parti sociali\",\"datePublished\":\"2015-09-29T12:35:18+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/\"},\"wordCount\":4053,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/images_Jobs-Act-e1427797546836.jpg\",\"articleSection\":[\"Newsletter\"],\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/\",\"url\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/\",\"name\":\"Sarebbe migliore con pi\u00f9 spazio alle parti sociali - Nuovi Lavori\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/images_Jobs-Act-e1427797546836.jpg\",\"datePublished\":\"2015-09-29T12:35:18+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/images_Jobs-Act-e1427797546836.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/images_Jobs-Act-e1427797546836.jpg\",\"width\":597,\"height\":271},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Newsletter\",\"item\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/category\/newsletter\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Sarebbe migliore con pi\u00f9 spazio alle parti sociali\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#website\",\"url\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/\",\"name\":\"Nuovi Lavori\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization\",\"name\":\"Nuovi Lavori\",\"url\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"http:\/\/5.249.146.118\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/images_logonl.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/5.249.146.118\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/images_logonl.jpg\",\"width\":400,\"height\":327,\"caption\":\"Nuovi Lavori\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.youtube.com\/user\/newsletteranl\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/person\/381e9894ea394d41738d8d55e63fc0da\",\"name\":\"Lia\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Lia\"},\"url\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/author\/lia\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Sarebbe migliore con pi\u00f9 spazio alle parti sociali - Nuovi Lavori","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Sarebbe migliore con pi\u00f9 spazio alle parti sociali - Nuovi Lavori","og_description":"La stagione che stiamo attraversando segna in maniera marcata la\u00a0parabola discendente dello statuto dei lavoratori (1). Questa legge, di importanza centrale per il tradizionale assetto\u00a0protettivo del diritto del lavoro, \u00e8 stata logorata in pi\u00f9 punti dal tempo\u00a0trascorso. Sul versante della sua anima promozionale lo smottamento pi\u00f9\u00a0rilevante era stato prodotto dal referendum sull\u2019articolo 19, norma che\u00a0ora [&hellip;]","og_url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/","og_site_name":"Nuovi Lavori","article_published_time":"2015-09-29T12:35:18+00:00","og_image":[{"width":597,"height":271,"url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/images_Jobs-Act-e1427797546836.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Lia","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Scritto da":"Lia","Tempo di lettura stimato":"20 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/"},"author":{"name":"Lia","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/person\/381e9894ea394d41738d8d55e63fc0da"},"headline":"Sarebbe migliore con pi\u00f9 spazio alle parti sociali","datePublished":"2015-09-29T12:35:18+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/"},"wordCount":4053,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/images_Jobs-Act-e1427797546836.jpg","articleSection":["Newsletter"],"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/","url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/","name":"Sarebbe migliore con pi\u00f9 spazio alle parti sociali - Nuovi Lavori","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/images_Jobs-Act-e1427797546836.jpg","datePublished":"2015-09-29T12:35:18+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/#primaryimage","url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/images_Jobs-Act-e1427797546836.jpg","contentUrl":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/images_Jobs-Act-e1427797546836.jpg","width":597,"height":271},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/sarebbe-migliore-con-piu-spazio-alle-parti-sociali\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Newsletter","item":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/category\/newsletter\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Sarebbe migliore con pi\u00f9 spazio alle parti sociali"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#website","url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/","name":"Nuovi Lavori","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization","name":"Nuovi Lavori","url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"http:\/\/5.249.146.118\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/images_logonl.jpg","contentUrl":"http:\/\/5.249.146.118\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/images_logonl.jpg","width":400,"height":327,"caption":"Nuovi Lavori"},"image":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.youtube.com\/user\/newsletteranl"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/person\/381e9894ea394d41738d8d55e63fc0da","name":"Lia","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g","caption":"Lia"},"url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/author\/lia\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1256","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1256"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1256\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1255"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1256"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1256"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1256"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}