{"id":1298,"date":"2015-10-13T11:38:29","date_gmt":"2015-10-13T09:38:29","guid":{"rendered":"http:\/\/5.249.146.118\/il-diritto-del-lavoro-nell-era-del-mercato-delle-regole\/"},"modified":"2015-10-13T11:38:29","modified_gmt":"2015-10-13T09:38:29","slug":"il-diritto-del-lavoro-nell-era-del-mercato-delle-regole","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/il-diritto-del-lavoro-nell-era-del-mercato-delle-regole\/","title":{"rendered":"Il diritto del lavoro nell&#8217; era del mercato delle regole (**)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8 un\u2019esagerazione agiografica affermare che Giorgio Ghezzi si prodig\u00f2 in una molteplicit\u00e0 di sedi \u2013 dalle aule universitarie a quelle giudiziarie e parlamentari \u2013 per dimostrare come il diritto del lavoro del \u2018900 fosse una delle pi\u00f9 significative acquisizioni del progresso civile nell\u2019Europa moderna a vantaggio delle moltitudini di individui che, per poter disporre di un reddito, devono vendere un pezzo di vita. Ma, quando Giorgio ci lasci\u00f2, anche nella cultura giuridica di cui era uno dei pi\u00f9 autorevoli esponenti serpeggiava gi\u00e0 il presentimento che il pi\u00f9 eurocentrico dei diritti nazionali dell\u2019Occidente sarebbe andato incontro al destino del suo secolo; un secolo che un\u2019accreditata storiografia definisce <em>breve<\/em>: cominciato pi\u00f9 tardi di quanto fosse d\u2019obbligo calcolare, \u00e8 finito prima di quanto si potesse prevedere.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adesso sappiamo che stava cambiando l\u2019idea stessa di diritto del lavoro. Perdute la cifra identitaria e l\u2019unit\u00e0 spazio-temporale che aveva in passato, neanche il lavoro \u00e8 quello di prima: da maiuscolo e tendenzialmente omogeneo che era (come ama dire Aris Accornero) \u00e8 diventato minuscolo ed eterogeneo. Difatti, la legislazione lo ha ri-mercificato e tutti lo declinano al plurale. Insomma, ci\u00f2 che \u00e8 cambiato \u00e8 lo statuto epistemologico di un\u2019intera disciplina giuridica.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La percezione era condivisa da Giorgio. Il diritto del lavoro, scriveva all\u2019aprirsi del XXI secolo, \u201cha suscitato le pi\u00f9 grandi speranze e nel contempo ha cancellato molte illusioni\u201d. Giorgio, per\u00f2, era turbato pi\u00f9 che dalla rottura del paradigma culturale, di cui lo Statuto dei lavoratori rappresentava l\u2019espressione normativa pi\u00f9 acuminata, dal ritardo nella preparazione ad elaborarne uno nuovo. \u201cLo sgretolarsi del successo del diritto del lavoro del \u2018900\u201d, osservava, \u201cnon produce contestualmente alternative convincenti\u201d. Cerchiamole, allora: era l\u2019implicita esortazione di uno come lui che non sapeva cosa fossero gli stati emotivi d\u2019un perdente, perch\u00e9 mai un disincanto lo ha condotto al disimpegno. Anzi, per lui, disincanto \u00e8 un termine che designa quella che a Claudio Magris pare \u201cuna forma agguerrita della speranza\u201d. Per questo, pur di realizzarla non si sarebbe risparmiato nemmeno il disagio di rimettere in discussione, accanto alla funzione del diritto del lavoro, il ruolo della cultura giuridica.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In effetti, anche a me questa sembra l\u2019unica strada di cui valga la pena di accertare la percorribilit\u00e0 da parte di un giurista che, stufo di montare la guardia ad un diritto che sta sparendo, sia intenzionato a rompere l\u2019isolamento da autoreferenzialit\u00e0 nel quale \u00e8 caduto. Per iniziare bisogna tornare a riflettere su di un dato sul quale richiamava sempre l\u2019attenzione Gino Giugni: il diritto del lavoro \u201cevolve pi\u00f9 attraverso giudizi che non mediante leggi\u201d; come dire: la morfologia del diritto del lavoro \u00e8 una costruzione pi\u00f9 dottrinale che legislativa, perch\u00e9 l\u2019interpretazione di una regola precostituita non si riduce all\u2019esegesi della medesima, e pi\u00f9 giurisdizionale che dottrinale in ragione della vincolativit\u00e0 dei precedenti giudiziari, anche se il mestiere dei giudici \u00e8 rendere giustizia tra le parti in causa in casi specifici.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 \u00e8 vero specialmente in Italia dove, dopo l\u2019orgiastica esuberanza del corporativismo giuridico culminata nelle codificazioni, il legislatore si \u00e8 segnalato nel dopoguerra per la sua svogliatezza. Ma, indipendentemente dall\u2019idioma che parla, il ceto degli esperti della materia pu\u00f2 testimoniare che non \u00e8 abitabile dal creazionismo giuridico (\u201ccome un dio cre\u00f2 il mondo, cos\u00ec il legislatore crea il diritto\u201d) e, comunque, l\u2019evoluzione del diritto del lavoro \u00e8 sostenuta soltanto in parte dalla creativit\u00e0 legislativa. Determinante infatti \u00e8, ovunque, il condizionamento esercitato sullo stesso legislatore (e sulle norme che produce) dall\u2019abito mentale di maggioranze per lo pi\u00f9 silenziose abituate a comprare le opinioni come il latte, in conformit\u00e0 col principio di buon senso secondo cui costa meno acquistarlo dal lattaio che tenere una mucca nel cortile di casa.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 realistico perci\u00f2 ricollegare il cambiamento degli scenari del diritto del lavoro nel secolo in cui siamo appena entrati non solo ai provvedimenti legislativi dei decisori politici \u2013 quelli attuali inclusi \u2013 ma anche e soprattutto alla molecolare attivit\u00e0 di un\u2019infinit\u00e0 di persuasori pi\u00f9 o meno occulti che, quando non sono assistiti dalla buona fede, all\u2019hegeliana \u201cfatica del concetto\u201d preferiscono il piacere di manipolarlo. Alludo ai centri dell\u2019autoregolazione sociale che, in materia di lavoro, \u00e8 da sempre la fonte di produzione normativa pi\u00f9 funzionante. Ai soggetti cui spetta istituzionalmente il compito di garantire l\u2019esatta applicazione delle regole del lavoro \u2013 a cominciare dai giudici. All\u2019industria della comunicazione di massa scritta e parlata \u2013 a cominciare dalla Tv, che sforna programmi a misura dello spettatore medio con un\u2019et\u00e0 mentale presuntivamente infantile. All\u2019industria dello spettacolo \u2013 a cominciare dai registi cinematografici, in genere assai poco propensi ad emulare un maestro come Ken Loach. Ai responsabili della formazione scolastica, non solo universitaria \u2013 tra i quali, come \u00e8 ovvio, primeggiano i professionisti dell\u2019interpretazione giuridica, i cui discorsi acquistano una valenza prescrittiva malgrado l\u2019intonazione apparentemente descrittiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vero \u00e8 che, qualora succedesse (come da molti anni succede regolarmente un po\u2019 dappertutto) che poco meno della met\u00e0 degli elettori in quanto cittadini non va a votare; che molto di pi\u00f9 della met\u00e0 dei cittadini in quanto lavoratori non pu\u00f2 o non sa farsi ascoltare dagli agenti della contrattazione collettiva; che aumenta la percentuale di giovani espropriati del futuro perch\u00e9 esclusi dal mondo del lavoro e che non diminuisce la galassia della precariet\u00e0 popolata da figure che il legislatore ha la faccia tosta di qualificare come atipiche, \u00e8 estremamente difficile avere certezze circa l\u2019idea effettivamente egemone di diritto del lavoro.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nemmeno il monitoraggio delle manifestazioni del dissenso provenienti dagli strati della popolazione pi\u00f9 direttamente colpiti dal deterioramento degli standard protettivi \u00e8 in grado di dare risposte definitive in ordine all\u2019ampiezza della effettiva condivisione delle idee in circolazione. Infatti, vero \u00e8 che in questa stagione la conflittualit\u00e0 sindacale \u00e8 calata bench\u00e9 i \u201cprivilegiati\u201d che hanno un\u2019occupazione lavorino di pi\u00f9 e guadagnino di meno; tuttavia, saltuariet\u00e0 o scarso seguito del dissenso non \u00e8 un indizio univoco. Anzich\u00e9 metabolizzazione dell\u2019esistente, pu\u00f2 significare soltanto apatia, sfiducia, rassegnazione, paura, conformismo.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nessuno sa quale delle due interpretazioni sia la pi\u00f9 fondata. La verit\u00e0 \u00e8 che entrambe potrebbero essere egualmente arbitrarie ed egualmente auto-consolatorie nella misura in cui ciascuna di esse \u00e8 finalizzata al sostegno di una tesi precostituita. Infatti, so per personale esperienza che il giurista che patisce la sua estraneit\u00e0 rispetto alla politica del diritto del lavoro praticata gradisce poter dirsi e dire che non sono addebitabili a lui le frustrazioni che sta provando. Si sente pi\u00f9 sollevato e di serenit\u00e0 ne ha tanto bisogno, soprattutto se in giovent\u00f9 era stato attratto allo studio del diritto del lavoro perch\u00e9 lo considerava una trascrizione in chiave normativa del conflitto primario insito nei meccanismi di creazione e accumulazione della ricchezza, \u201cil progetto possibile e lo strumento giuridico di liberazione della societ\u00e0\u201d: \u201cun diritto di classe\u201d, ha seccamente dichiarato Luigi Mariucci.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come potete immaginare, in una biografia intellettuale di questo tenore Giorgio non stenterebbe granch\u00e9 a riconoscersi, e con lui chiss\u00e0 quanti altri. Con una punta di orgoglio, peraltro. Orgoglio giustificato. Infatti, senza il loro apporto quello del lavoro sarebbe rimasto un diritto con un povero corredo di riferimenti culturali e valori etico-politici che ne contraddicano la dimensione mercatistica. Quindi, sarebbe ancora il figlio di un dio minore.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ciononostante, \u00e8 lecito sospettare che il catastrofismo di oggi sia speculare e simmetrico al fideismo di ieri, perch\u00e9 l\u2019onest\u00e0 intellettuale proibisce di negare a priori che l\u2019idea di diritto del lavoro intorno alla quale si sono radunati in molti e che molti hanno sponsorizzato esprima una convinzione bisognosa di verifiche. Alla base dell\u2019idea professata opera infatti la convinzione che, per valorizzare adeguatamente la funzione del diritto del lavoro, sia indispensabile rappresentarlo come un prodotto ed insieme un veicolo delle grandi svolte della storia in quanto proiezione sul piano giuridico delle discontinuit\u00e0 pi\u00f9 radicali: dalla rivoluzione dell\u2019Ottobre rosso a quella weimariana, a quella promessa dalla sinistra costituente dell\u2019Italia repubblicana; n\u00e9 si pu\u00f2 tacere che anche la cultura giuridica dell\u2019epoca fascista celebr\u00f2 l\u2019avvento del diritto corporativo come l\u2019inizio di una rivoluzione.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il dato inquietante \u00e8 che, in ragione della loro radicalit\u00e0, tutte quelle cesure sono anche le meno realizzate della storia contemporanea. E\u2019 incontestabile che quelli posti siano tutti interrogativi impietosi. Per\u00f2, \u00e8 soltanto formulandoli che pu\u00f2 capitare di scoprire che \u00e8 un erroreaver enfatizzato una chiave lettura che invece \u00e8 due volte debole.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una prima volta, perch\u00e9 trascura che la costante evolutiva di tutte le discipline giuridiche applicate dentro e fuori i tribunali, e segnatamente del diritto del lavoro vivente, \u00e8 la micro-discontinuit\u00e0. Depone in questo senso il fatto che assai di rado l\u2019esperienza giuridica reca traccia del prodursi di rotture epocali con l\u2019immediatezza del caff\u00e8 liofilizzato. Diversamente, non si spiegherebbe come mai il processo di formazione del diritto (in generale e di quello del lavoro in particolare) sia saldamente presidiato da una cabina di regia affollata da interpreti che in altra occasione ho chiamato <em>tessitori<\/em>. Li ho chiamati cos\u00ec perch\u00e9 sono propensi a riannodare piuttosto che a tagliare i fili del discorso giuridico; il che ha finito per alimentare una vera e propria vocazione di ceto la cui condivisione \u2013 nonostante i <em>gap <\/em>generazionali e i differenti contesti di appartenenza \u2013 porta gli operatori giuridici ad azionare la spola in modo che il loro avvicendarsi al telaio non provochi lacerazioni o brusche interruzioni nella trama del disegno complessivo. Per questo, il diritto del lavoro \u00e8 come una provincia in cui le notizie degli eventi della capitale arrivano sempre tardi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, la chiave di lettura che propongo di analizzare perch\u00e9 costituisce parte integrante di un modo di essere giuristi del lavoro \u00e8 poco coerente con le sue ascendenze marxiste. Essa infatti idealizza il lavoro e, per poter seguitare ad attribuire al suo diritto una virt\u00f9 salvifica, lo copre di allori, precludendone ogni riesame critico. Come se la laicizzazione del lavoro potesse svalutarne il diritto. Come se fosse disdicevole prendere sul serio Werner Sombart, secondo il quale la gente ha col lavoro un rapporto che ricorda quello del bimbo con la scuola dove non va se proprio non deve, o affermazioni del tipo \u201cchi chiede un lavoro chiede un salario\u201d, perch\u00e9 il lavoro \u00e8 anzitutto necessit\u00e0 per liberarsi dal bisogno esistenziale determinato dalla mancanza di mezzi economici. Come se il lavoro, la sua <em>elle<\/em> maiuscola non l\u2019avesse mutuata dall\u2019ideologia borghese della laboriosit\u00e0 non meno che dall\u2019ideologia operaia del riscatto \u2013 oltrech\u00e9 dalle religioni, sia quella cattolica che quella protestante. Come se non sapessimo che, per quanto sia sincera l\u2019accoglienza tributata all\u2019accezione nobilitante del lavoro dal compromesso costituzionale, il processo di de-costituzionalizzazione del lavoro e delle sue regole nel dopo-statuto \u00e8 riemerso pi\u00f9 travolgente di prima.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine, la predilezione per una chiave di lettura che finisce per collocare il lavoro e il suo diritto in un empireo concettuale predefinito non tiene conto di clamorosi dati di realt\u00e0 che invece denunciano la sua obsolescenza. Infatti, l\u2019idea del diritto del lavoro oggi prevalente nei paesi dell\u2019Ue si distacca da quella nazional-popolare delle origini, perch\u00e9 \u00e8 priva di un suo \u201cdove\u201d. E ci\u00f2 non solo (o non tanto) per effetto della cessione della sovranit\u00e0 degli Stati-nazione alle istituzioni comunitarie, ma anche (o soprattutto) a causa della globalizzazione dell\u2019economia. Per questo, il diritto del lavoro legificato dai Parlamenti non di rado \u00e8 la versione dialettale del linguaggio delle multinazionali che, pi\u00f9 delle stesse regole del mercato, prediligono il mercato delle regole.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A questo punto, se non la pensate come Alice nel paese delle meraviglie e, come la Duchessa, pensate invece che \u201cogni cosa ha la sua morale\u201d, la troverete racchiusa in ci\u00f2 che sto per riassumere e, per comodit\u00e0, scompongo in tre proposizioni.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prima suona cos\u00ec: ogni valorizzazione della funzione del diritto del lavoro che sia sorretta da un\u2019opzione contro-fattuale espone chi se ne serve al rischio di assomigliare al brav\u2019uomo che si sottopone all\u2019improbo sforzo di sollevare un enorme masso per poi farselo cadere sui piedi. La seconda dice che il suo impiego non \u00e8 reso obbligatorio dalla strutturale contiguit\u00e0 del diritto del lavoro alla lotta di classe \u2013 chiunque la conduca: dal basso verso l\u2019alto e, direbbe Luciano Gallino, dall\u2019alto verso il basso. La terza pone l\u2019accento sul fatto che nemmeno la cultura giuridica animata da propositi di segno progressista pu\u00f2 giovarsene; casomai, rischia di toglierle scioltezza e agilit\u00e0, ingessarla e sacrificarne potenzialit\u00e0 connesse alle logiche cui ubbidisce.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopotutto, i successi migliori la cultura giuridica li ha ottenuti quando ha saputo interagire con la realt\u00e0 circostante. Il che \u00e8 accaduto con discreta frequenza. Ed \u00e8 accaduto perch\u00e9, nell\u2019impossibilit\u00e0 di arrestare o contrastare da sola le continue trasformazioni di una societ\u00e0 ad ordinamento capitalistico, ha avuto la spregiudicatezza occorrente per svilupparne gli aspetti che le rendessero socialmente accettabili. Soltanto cos\u00ec ha contribuito ad ammorbidire la costrizione di intere collettivit\u00e0 ad adattare abitudini, stili di vita e lo stesso modo di pensare. Come dire: il suo ruolo \u00e8 stato quello di convertire sconfitte od anche sventure in opportunit\u00e0. Non \u00e8 molto, ma \u00e8 tutto.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Riproporlo oggi pu\u00f2 risultare di qualche utilit\u00e0 se si ha la capacit\u00e0 di trarne una lezione di modestia, restituendo al suo orizzonte di senso un diritto venuto al mondo per aggiustarlo un po\u2019 e non per rifarlo da cima a fondo.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u00a0 (*) Giurista e gi\u00e0 docente\u00a0di Diritto del lavoro all&#8217;Universit\u00e0 di Bologna<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u00a0 (**) Questo articolo<\/em> <em>riprende l&#8217;intervento al convegno internazionale organizzato dall\u2019Universit\u00e0 C\u00e0 Foscari (Venezia, 25-26 settembre 2015) per ricordare Giorgio Ghezzi in occasione del X anniversario della sua morte.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non \u00e8 un\u2019esagerazione agiografica affermare che Giorgio Ghezzi si prodig\u00f2 in una molteplicit\u00e0 di sedi \u2013 dalle aule universitarie a quelle giudiziarie e parlamentari \u2013 per dimostrare come il diritto del lavoro del \u2018900 fosse una delle pi\u00f9 significative acquisizioni del progresso civile nell\u2019Europa moderna a vantaggio delle moltitudini di individui che, per poter disporre [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1297,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-1298","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-newsletter"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Il diritto del lavoro nell&#039; 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