{"id":1627,"date":"2016-04-05T10:55:42","date_gmt":"2016-04-05T08:55:42","guid":{"rendered":"http:\/\/5.249.146.118\/cgil-il-nuovo-statuto-non-e-per-il-nuovo-mondo\/"},"modified":"2016-04-05T10:55:42","modified_gmt":"2016-04-05T08:55:42","slug":"cgil-il-nuovo-statuto-non-e-per-il-nuovo-mondo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/cgil-il-nuovo-statuto-non-e-per-il-nuovo-mondo\/","title":{"rendered":"Cgil, il nuovo Statuto non \u00e8 per il nuovo mondo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Suddiviso in Titoli e Capi, il documento \u00e8 tutt\u2019altro che agile e snello: un centinaio di norme dettagliate, un migliaio di commi, una sessantina di cartelle. Elaborato dallo staff di studiosi e operatori giuridici di cui la Cgil si \u00e8 avvalsa come accadrebbe al dicastero di un governo-ombra, \u00e8 denominato Statuto dei diritti dei lavoratori col proposito (inespresso, ma) trasparente di evocare suggestive connessioni col celebre antecedente legislativo di quarantasei anni fa. Dal quale per\u00f2 differisce sia nel linguaggio che nei contenuti e nella stessa ispirazione di fondo. Nel linguaggio: in ragione dell\u2019altissima densit\u00e0 di tecnicismi familiari alla pratica forense; nei contenuti: in ragione della loro eterogeneit\u00e0 (dal catalogo di diritti universali all\u2019attuazione degli artt. 39 e 46 della Costituzione, dalla riforma della tipologia contrattuale alla revisione di istituti di diritto sostanziale e processuale pi\u00f9 manomessi dal Jobs Act). Nell\u2019ispirazione di fondo: in ragione dell\u2019esistenza di una pluralit\u00e0 di assi portanti e linee-guida.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> La valutazione pi\u00f9 equilibrata e realistica \u00e8 che si tratta non tanto di un progetto di legge, anche se il testo ne ha la forma, quanto piuttosto di un programma di attivit\u00e0 parlamentare la cui latitudine impegnerebbe un numero imprecisabile di legislature \u2013 dato e non concesso che ne maturino le condizioni adatte. In effetti, la credibilit\u00e0 politico-culturale del documento \u00e8 legata alla verosimiglianza non solo dell\u2019attitudine del potere pubblico d\u2019oggigiorno ad assumere un ruolo attivo pro-labour, ma anche della disponibilit\u00e0 dell\u2019intero mondo del lavoro e della produzione ad accettarlo o subirlo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> In sintesi, pu\u00f2 dirsi che, mentre la legge 300 del 1970 era figlia della stagione in cui il sostegno dei sindacati da parte del potere pubblico godeva di larghi consensi nel paese, adesso la maggiore confederazione sindacale\u00a0 sponsorizza la promozione di un processo di giuridificazione di eccezionali dimensioni caratterizzato dal primato dell\u2019intervento di un legislatore che viene autorizzato a sfidare lo stesso sindacato in territori che non solo non ha mai esplorato, come quello della collaborazione alla gestione dell\u2019impresa, ma ha anche evitato accuratamente.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> \u201cTutto sbagliato, tutto da rifare\u201d: \u00e8 un motto rimasto a lungo nel lessico corrente da quando un popolarissimo personaggio dello sport come Gino Bartali ne aveva fatto la cifra stilistica della sua demolitoria abitudine di commentare le cose. Devono averlo memorizzato anche gli autori del documento al punto di farne la pi\u00f9 consona chiave di lettura. Infatti, pur essendo tenuti ad immaginarsi il nuovo diritto del lavoro dopo il Jobs Act, hanno finito per ipotizzare il ritorno alla situazione normativa preesistente, impiegando le proprie energie ideative soprattutto nell\u2019inasprimento (come in materia di licenziamento) dell\u2019apparato sanzionatorio e in genere nella limitazione della discrezionalit\u00e0 nell\u2019amministrazione del rapporto di lavoro. Non a caso n\u00e9 a torto, perch\u00e9 erano necessari cospicui correttivi per giustificare un secco rifiuto dell\u2019idea che sembrava generalmente condivisa: l\u2019idea che, per incapacit\u00e0 di stabilire con la Costituzione la stessa relazione d\u2019intimit\u00e0 che la lingua intrattiene con la grammatica, quello del lavoro fosse destinato a consegnarsi alla storia come un diritto con un grande futuro alle spalle. Cos\u00ec, per\u00f2, hanno deliberatamente esposto al medesimo rischio una proposta <em>de lege ferenda<\/em> la cui pi\u00f9 indiscutibile novit\u00e0 consiste nel suo posarsi sul crinale che traccia il confine tra sogno e realt\u00e0. Infatti, essa offre la rappresentazione pi\u00f9 completa che sia stata mai allestita delle performance che sarebbe stato lecito attendersi dal diritto uscito dalla minore et\u00e0 grazie alla costituzione di una Repubblica \u201cfondata sul lavoro\u201d.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peccato che la costante evolutiva del diritto del lavoro sia la micro-discontinuit\u00e0. Peccato che la sua formazione, storicamente condizionata dal rapporto di forze tra portatori di interessi antagonistici e di divergenti ideologie, abbia un carattere compromissorio. Peccato che quello del lavoro sia un diritto che, se dal lavoro ha preso il nome, ne ha preso solamente in parte le ragioni e dunque non \u00e8 del lavoro pi\u00f9 di quanto non sia del capitale.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> Infatti, \u00e8 un lusso intellettuale ed uno spreco di acume permettersi di perdere di vista che, parlando di diritto del lavoro, si usa una convenzione lessicale che, per non smentire la sua appartenenza alla figura retorica della metafora, ne occulta l\u2019intrinseca ambiguit\u00e0. Sono in pochi a sapere che, prima di ogni altro, questa costruzione linguistica sedusse i funzionari ministeriali incaricati dal governo Badoglio di cancellare le tracce lasciate negli ordinamenti scolastici dal corporativismo fascista. E\u2019 bene, invece, che si sappia che l\u2019espressione \u00e8 entrata nel vocabolario degli italiani per designare una partizione dell\u2019organizzazione didattica del sapere giuridico nelle Universit\u00e0 dell\u2019Italia post-corporativa, ma \u00e8 sprovvista di validit\u00e0 conoscitiva. Infatti, sebbene l\u2019incipit della nostra carta costituzionale avesse testualmente de-mercificato il lavoro nella forma pi\u00f9 solenne possibile, la neonata Repubblica ha accettato in eredit\u00e0 la preesistente regolamentazione giuridica del lavoro, sia pure col beneficio d\u2019inventario; sicch\u00e9 il diritto insegnato nelle Universit\u00e0, applicato nelle aule giudiziarie e radicato nella prassi \u00e8 quello di cui \u00e8 riconoscibile l\u2019imprinting della giurisprudenza corporativa, peraltro largamente debitrice verso la giurisprudenza probivirale funzionante a cavallo tra l\u2019800 e l\u2019inizio del \u2018900. Insomma, quello che abbiamo l\u2019abitudine di chiamare diritto del lavoro non \u00e8 che una provincia dove le notizie degli eventi che gettano lo scompiglio nella capitale arrivano sempre in ritardo. Stemperati, diluiti e pressoch\u00e9 irriconoscibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> Si dir\u00e0 che, fino all\u2019entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori del 1970, la cultura giuridica pi\u00f9 vicina alla sinistra politica e al movimento sindacale si \u00e8 prodigata nella bonifica del tessuto normativo per prosciugarne gli umori paternalistico-autoritari ed eliminarne le inclinazioni repressive. Il che \u00e8 vero. Tuttavia, la tecnica prevalente era quella del restauro conservativo ed \u00e8 per questo che pu\u00f2 giudicarsi soddisfacente a condizione di perdonarne i limiti, il principale dei quali risiede nella cautela con cui la stessa giurisprudenza costituzionale fa leva sull\u2019indicazione virtualmente anti-sistema ricavabile dall\u2019art. 3 della Costituzione che esige la rimozione delle contraddizioni strutturali di una societ\u00e0 capitalistica. Quindi, non \u00e8 da visionari immaginarsi l\u2019esistenza di una cabina di regia affollata da interpreti che in altra occasione ho chiamato <em>tessitori<\/em>. Li ho chiamati cos\u00ec perch\u00e9 la loro propensione a riannodare piuttosto che a tagliare i fili del discorso giuridico ha finito per alimentare una vera e propria vocazione di ceto che \u2013 nonostante gli scartigenerazionali e i differenti contesti \u2013 sospinge gli operatori giuridici ad azionare la spola in modo che il loro avvicendarsi al telaio non provochi lacerazioni o brusche interruzioni nella trama del disegno complessivo. Infatti, a furia di moderare la pretesa di perseguire la quadratura del cerchio quasi vergognosi di avanzarla o intimoriti dalla sua radicalit\u00e0, col passare del tempo si \u00e8 andata inavvertitamente perdendo la nozione sia del quadrato che del cerchio.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> D\u2019altronde, l\u2019idea dominante di diritto del lavoro rester\u00e0 polarizzata sullo scambio contrattuale di utilit\u00e0 economiche anche in epoca posteriore all\u2019entrata in vigore della normativa statutaria. Infatti, la raggiunta consapevolezza che l\u2019impatto delle regole del lavoro sulla vita delle persone eccede il quadro delle relazioni che nascono da un contratto tra privati non \u00e8 bastata per reinventare un insieme di regole non pi\u00f9 piegate all\u2019esigenza di disciplinare i comportamenti del lavoratore dipendente in conformit\u00e0 con gli standard di prestazione imposti al lavoro organizzato, ma pi\u00f9 attente ai valori extra-contrattuali ed extra-patrimoniali pi\u00f9 vulnerabili al contatto con l\u2019interesse al profitto d\u2019impresa. E, se non \u00e8 bastata, bisognerebbe chiedersi perch\u00e9. Si scoprirebbero percorsi interrotti e transizioni interminate, nuovi inizi e la loro fine precoce, tanti \u201csi fa, ma non si dice\u201d e il loro contrario. Come dire: una serie di vincoli di sistema sotterranei, ma non segreti. I medesimi cui si sottrae intenzionalmente l\u2019operazione intellettualistica di ripristino e rilancio di un diritto del lavoro pi\u00f9 diverso che nuovo. In effetti, si \u00e8 optato di collocarla al di fuori delle consuete coordinate dell\u2019esperienza giuridica e di immetterla all\u2019interno di un quadro di artificiosa unilateralit\u00e0, pagando con l\u2019indeterminatezza della realizzabilit\u00e0 d\u2019un desiderio la riabilitazione della mitologia del creazionismo giuridico che si riassume nell\u2019equazione secondo la quale \u201ccome un dio cre\u00f2 l\u2019universo, cos\u00ec il legislatore crea il diritto\u201d. Una mitologia di cui, indipendentemente dall\u2019idioma che parlano, tutti i giuslavoristi sono disposti a riconoscere l\u2019inconsistenza, perch\u00e9 sanno bene che l\u2019evoluzione della disciplina \u00e8 sostenuta solo in parte dalla creativit\u00e0 legislativa e anzi sperimentano quotidianamente come non sia dato rinvenire un settore dell\u2019esperienza giuridica dove risulta pi\u00f9 sbugiardata.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> Come diceva Gino Giugni, il diritto del lavoro pu\u00f2 aspirare a qualificarsi come diritto vivente soltanto se \u201cevolve pi\u00f9 attraverso giudizi che non mediante i contratti collettivi e le leggi\u201d.\u00a0 Per questo, in nessun luogo \u00e8 dato imbattersi in legislatori (ed interpreti) pi\u00f9 permeabili alla pressione non solo delle minoranze che gremiscono le piazze per protestare e rivendicare, ma anche e soprattutto della maggioranza silenziosa abituata a comprare le opinioni come il latte, in conformit\u00e0 col principio di buon senso secondo cui costa meno acquistarlo dal lattaio che tenere una mucca nel cortile di casa. Pertanto, quando dico (come mi succede spesso) che quello del lavoro \u00e8 un diritto a misura d\u2019uomo, intendo dire <em>inter alia<\/em> che cambia adagio, ma senza soste; esattamente come il modo di pensare e di vivere, che si gradirebbe cambiasse con la velocit\u00e0 impercettibile dei ghiacciai anche (e anzi soprattutto) quando \u00e8 costretto a rincorrere fatti che si susseguono a ritmo vertiginoso. Intendo dire, insomma, che il modo prevalente di pensare e di vivere possiede un\u2019attitudine pre-formativa dell\u2019idea di diritto del lavoro. E\u2019 un\u2019attitudine che \u00e8 rimasta sostanzialmente intatta da quando, un secolo fa o poco pi\u00f9, moltitudini di artigiani non pi\u00f9 del tutto artigiani e di contadini non pi\u00f9 del tutto contadini cominciarono a capire che bisognasse mettere al mondo un diritto capace non tanto di rifarlo daccapo quanto piuttosto di aggiustarlo un po\u2019 col metodo, non opportunistico n\u00e9 contingente, di un sano pragmatismo.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> E\u2019 questo il metodo di cui si percepisce maggiormente la mancanza nel documento che prefigura la riscrittura del diritto del lavoro in un orizzonte di senso che restituisce alle parole un significato non pi\u00f9 metaforico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> Inoltre, se l\u2019esplicita scelta di irrobustire le tutele del lavoro attualizzando le prescrizioni costituzionali \u00e8 il suo principale pregio, contemporaneamente ne rivela la debolezza. La verit\u00e0 \u00e8 che il capitalismo non \u00e8 pi\u00f9 quello d\u2019una volta e, nel passare dall\u2019economia di scala all\u2019economia di scopo in un mercato globalizzato, ha cambiato lo stesso lavoro. Ormai, perduti il profilo identitario e l\u2019unit\u00e0 spazio-temporale che aveva in passato, neanch\u2019esso \u00e8 quello di prima: da maiuscolo e tendenzialmente omogeneo che era (come ama dire Aris Accornero) \u00e8 diventato minuscolo ed eterogeneo. Viceversa, il referente privilegiato dell\u2019agenda\u00a0 che si \u00e8 data la Cgil \u00e8 il lavoro coevo alla grande impresa industriale del \u2018900, mentre il lavoro occasionale, a gettone, a chiamata della realt\u00e0 destrutturata della Uber economy e dell\u2019economia sommersa rimane ai margini e fuori controllo. Come dire: il documento \u00e8 l\u2019anticipazione della strategia di politica del diritto che la Cgil si prepara a perseguire allorch\u00e9, col cessare di uno sciopero degli investimenti di capitale senza precedenti per compattezza e durata che ha impoverito il sistema produttivo, sar\u00e0 restituita all\u2019economia reale la centralit\u00e0 che le spetta. Come dire che in Cgil \u00e8 ancora forte la persuasione che, superata la crisi, tutti i discorsi \u2013 quello giuridico incluso \u2013 ripartiranno da dove si sono bloccati e sono ancora in molti a pensare che il virtuoso rapporto d\u2019interazione tra economia e democrazia conosciuto nei \u201ctrenta gloriosi anni\u201d del secolo XX non si \u00e8 spezzato per sempre; soltanto, si \u00e8 provvisoriamente sospeso. Aveva infatti ragione Vittorio Foa a ritenere che \u201csi ha rottura epocale quando cambiano non solo le cose che vediamo, ma anche le categorie che adoperiamo per vederle\u201d.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> Per quanto la sua sorte sia legata al verificarsi di avvenimenti futuri ed incerti, il documento non \u00e8 sbrigativamente liquidabile come se fosse il risultato di un\u2019esercitazione scolastica, perch\u00e9 la Cgil lo ha inscritto nella propria agenda, ripromettendosi di misurarne nell\u2019immediato l\u2019efficacia operativa. A suo avviso, serve per condurre una campagna di sensibilizzazione e socializzare persino la conoscenza di ruvidi specialismi. Per uscire dalla stanchezza rivendicativa degli ultimi anni, se non decenni, e mobilitare almeno i propri iscritti, possibilmente in vista dell\u2019attivazione di una raffica di procedure referendarie. Per vivacizzare una cultura giuridica subalterna al pensiero unico e rianimare il giuslavorismo progressista col fiato grosso. Ciononostante, e anzi proprio per questo, non \u00e8 da escludere che si finir\u00e0 per dover ammettere che, al di l\u00e0 delle intenzioni, era stata progettata un\u2019arma di distrazione di massa.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0(*)\u00a0Giurista e docente <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Italia\" title=\"Italia\"><\/a><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Suddiviso in Titoli e Capi, il documento \u00e8 tutt\u2019altro che agile e snello: un centinaio di norme dettagliate, un migliaio di commi, una sessantina di cartelle. 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