{"id":1871,"date":"2016-09-27T11:29:32","date_gmt":"2016-09-27T09:29:32","guid":{"rendered":"http:\/\/5.249.146.118\/riforma-costituzionale-2\/"},"modified":"2016-09-27T11:29:32","modified_gmt":"2016-09-27T09:29:32","slug":"riforma-costituzionale-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/riforma-costituzionale-2\/","title":{"rendered":"Riforma costituzionale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Pubblichiamo il testo di legge costituzionale approvato in\u00a0seconda\u00a0votazione\u00a0a maggioranza assoluta,\u00a0ma inferiore ai due\u00a0terzi dei\u00a0membri \u00a0di ciascuna \u00a0Camera, \u00a0recante: \u00a0\u00abDisposizioni \u00a0per \u00a0il \u00a0superamento \u00a0del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento \u00a0dei \u00a0costi \u00a0di \u00a0funzionamento \u00a0delle \u00a0istituzioni, \u00a0 la soppressione del CNEL e la revisione del \u00a0titolo \u00a0V \u00a0della \u00a0parte \u00a0II della Costituzione\u00bb.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Riforma costituzionale: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Disegno di legge, 12\/04\/2016, G.U. 15\/04\/2016<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Pubblicato il 18\/04\/2016<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Pubblichiamo il testo del disegno di legge di riforma costituzionale <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2016\/04\/13\/ok-del-parlamento-alla-riforma-costituzionale-ultima-parola-al-referendum\">approvato dalla Camera dei Deputati<\/a> il 12 aprile 2016 e pubblicato sulla <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/gazzetta-ufficiale\/2016\/04\/04\/gazzetta-ufficiale-aprile-2016\">Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">La riforma del bicameralismo e del titolo V, promossa dal ministro Boschi, si avvia dunque verso il voto popolare attraverso un referendum che si terr\u00e0 presumibilmente ad ottobre 2016.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" align=\"center\"><strong>CAMERA DEI DEPUTATI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" align=\"center\"><strong>TESTO LEGGE COSTITUZIONALE \u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\" align=\"center\"><strong>Testo di legge costituzionale approvato in\u00a0seconda\u00a0votazione\u00a0a maggioranza assoluta,\u00a0ma inferiore ai due\u00a0terzi dei\u00a0<\/strong><strong>membri \u00a0di ciascuna \u00a0Camera, \u00a0recante: \u00a0\u00abDisposizioni \u00a0per \u00a0il \u00a0superamento \u00a0del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento \u00a0dei \u00a0costi \u00a0di \u00a0funzionamento \u00a0delle \u00a0istituzioni, \u00a0 la soppressione del CNEL e la revisione del \u00a0titolo \u00a0V \u00a0della \u00a0parte \u00a0II della Costituzione\u00bb. (16A03075)\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\">(<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/gazzetta-ufficiale\/2016\/04\/04\/gazzetta-ufficiale-aprile-2016\">GU n.88 del 15-4-2016<\/a>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Avvertenza:\u00a0<br \/> \u00a0<br \/> Il testo della legge costituzionale e&#8217; stato approvato \u00a0dal \u00a0Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la \u00a0maggioranza \u00a0assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza \u00a0assoluta \u00a0dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016. \u00a0<br \/> Entro tre mesi dalla pubblicazione \u00a0nella \u00a0Gazzetta \u00a0Ufficiale \u00a0del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o \u00a0cinque \u00a0Consigli \u00a0regionali \u00a0possono \u00a0domandare \u00a0che \u00a0si proceda al referendum popolare.\u00a0<br \/> Il presente comunicato e&#8217; stato redatto ai sensi dell&#8217;art. 3 \u00a0della legge 25 maggio 1970, n. 352.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Capo I\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 1.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Funzioni delle Camere).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. L&#8217;articolo 55 della Costituzione \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abArt. 55. \u2013 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.<br \/> Le leggi che stabiliscono le modalit\u00e0 di elezione delle Camere promuovono l&#8217;equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.<br \/> Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.<br \/> La Camera dei deputati \u00e8 titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell&#8217;operato del Governo.<br \/> Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all&#8217;esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalit\u00e0 stabiliti dalla Costituzione, nonch\u00e9 all&#8217;esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l&#8217;Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all&#8217;attuazione degli atti normativi e delle politiche dell&#8217;Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l&#8217;attivit\u00e0 delle pubbliche amministrazioni e verifica l&#8217;impatto delle politiche dell&#8217;Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l&#8217;attuazione delle leggi dello Stato.<\/p>\n<p> Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 2.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. L&#8217;articolo 57 della Costituzione \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abArt. 57. \u2013 Il Senato della Repubblica \u00e8 composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.<br \/> I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.<br \/> Nessuna Regione pu\u00f2 avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.<br \/> La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall&#8217;ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei pi\u00f9 alti resti.<br \/> La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformit\u00e0 alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalit\u00e0 stabilite dalla legge di cui al sesto comma.<br \/> Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalit\u00e0 di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonch\u00e9 quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 3.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Modifica all&#8217;articolo 59 della Costituzione).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 59 della Costituzione, il secondo comma \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2 nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 4.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Durata della Camera dei deputati).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. L&#8217;articolo 60 della Costituzione \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abArt. 60. \u2013 La Camera dei deputati \u00e8 eletta per cinque anni.<br \/> La durata della Camera dei deputati non pu\u00f2 essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 5.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Modifica all&#8217;articolo 63 della Costituzione).<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma \u00e8 inserito il seguente:<br \/> \u00abIl regolamento stabilisce in quali casi l&#8217;elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell&#8217;esercizio di funzioni di governo regionali o locali\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 6.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Modifiche all&#8217;articolo 64 della Costituzione).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p> a) dopo il primo comma \u00e8 inserito il seguente:<br \/> \u00abI regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari.<\/p>\n<p> Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni\u00bb; <\/p>\n<p> b) il quarto comma \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abI membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono\u00bb;<\/p>\n<p> c) \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente comma:<br \/> \u00abI membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell&#8217;Assemblea e ai lavori delle Commissioni\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 7.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 66 della Costituzione \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente comma:<br \/> \u00abIl Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 8.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Vincolo di mandato).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. L&#8217;articolo 67 della Costituzione \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abArt. 67. \u2013 I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 9.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Indennit\u00e0 parlamentare).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 69 della Costituzione, le parole: \u00abdel Parlamento\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdella Camera dei deputati\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 10.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Procedimento legislativo).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. L&#8217;articolo 70 della Costituzione \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abArt. 70. \u2013 La funzione legislativa \u00e8 esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all&#8217;articolo 71, per le leggi che determinano l&#8217;ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Citt\u00e0 metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell&#8217;Italia alla formazione e all&#8217;attuazione della normativa e delle politiche dell&#8217;Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 con l&#8217;ufficio di senatore di cui all&#8217;articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.<br \/> Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.<br \/> Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati \u00e8 immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, pu\u00f2 disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica pu\u00f2 deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere\u00a0all&#8217;esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge pu\u00f2 essere promulgata. <br \/> L&#8217;esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all&#8217;articolo 117, quarto comma, \u00e8 disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati pu\u00f2 non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. <br \/> I disegni di legge di cui all&#8217;articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che pu\u00f2 deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. <br \/> I Presidenti delle Camere decidono, d&#8217;intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. <br \/> Il Senato della Repubblica pu\u00f2, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attivit\u00e0 conoscitive, nonch\u00e9 formulare osservazioni su atti o documenti all&#8217;esame della Camera dei deputati\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 11.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Iniziativa legislativa).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p> a) dopo il primo comma \u00e8 inserito il seguente:<br \/> \u00abIl Senato della Repubblica pu\u00f2, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all&#8217;esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all&#8217;esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica\u00bb;<\/p>\n<p> b) al secondo comma, la parola: \u00abcinquantamila\u00bb \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00abcentocinquantamila\u00bb ed \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00abLa discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d&#8217;iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari\u00bb;<\/p>\n<p> c) \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente comma:<br \/> \u00abAl fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d&#8217;indirizzo, nonch\u00e9 di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalit\u00e0 di attuazione\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 12.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Modifica dell&#8217;articolo 72 della Costituzione).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. L&#8217;articolo 72 della Costituzione \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abArt. 72. \u2013 Ogni disegno di legge di cui all&#8217;articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, \u00e8, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l&#8217;approva articolo per articolo e con votazione finale.<br \/> Ogni altro disegno di legge \u00e8 presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l&#8217;approva articolo per articolo e con votazione finale.<br \/> I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali \u00e8 dichiarata l&#8217;urgenza.<br \/> Possono altres\u00ec stabilire in quali casi e forme l&#8217;esame e l&#8217;approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei\u00a0deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge \u00e8 rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicit\u00e0 dei lavori delle Commissioni. <br \/> La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera \u00e8 sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. <br \/> Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalit\u00e0 di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell&#8217;articolo 70. <br \/> Esclusi i casi di cui all&#8217;articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo pu\u00f2 chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l&#8217;attuazione del programma di governo sia iscritto con priorit\u00e0 all&#8217;ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all&#8217;articolo 70, terzo comma, sono ridotti della met\u00e0. Il termine pu\u00f2 essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonch\u00e9 alla complessit\u00e0 del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalit\u00e0 e i limiti del procedimento, anche con riferimento all&#8217;omogeneit\u00e0 del disegno di legge\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 13.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 73 della Costituzione, il primo comma \u00e8 sostituito dai seguenti:<br \/> \u00abLe leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall&#8217;approvazione.<br \/> Le leggi che disciplinano l&#8217;elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimit\u00e0 costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall&#8217;approvazione della legge, prima dei quali la legge non pu\u00f2 essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale, la legge non pu\u00f2 essere promulgata\u00bb.<\/p>\n<p> 2. All&#8217;articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma \u00e8 aggiunto il seguente:<br \/> \u00abLa Corte costituzionale giudica altres\u00ec della legittimit\u00e0 costituzionale delle leggi che disciplinano l&#8217;elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell&#8217;articolo 73, secondo comma\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 14.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Modifica dell&#8217;articolo 74 della Costituzione).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. L&#8217;articolo 74 della Costituzione \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abArt. 74. \u2013 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, pu\u00f2\u00a0con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. <br \/> Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell&#8217;articolo 77, il termine per la conversione in legge \u00e8 differito di trenta giorni. <br \/> Se la legge \u00e8 nuovamente approvata, questa deve essere promulgata\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 15.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Modifica dell&#8217;articolo 75 della Costituzione).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. L&#8217;articolo 75 della Costituzione \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abArt. 75. \u2013 \u00c8 indetto referendum popolare per deliberare l&#8217;abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.<br \/> Non \u00e8 ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.<br \/> Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.<br \/> La proposta soggetta a referendum \u00e8 approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se \u00e8 raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.<br \/> La legge determina le modalit\u00e0 di attuazione del referendum\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 16.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Disposizioni in materia di decretazione d&#8217;urgenza).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p> a) al primo comma, le parole: \u00abdelle Camere\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdisposta con legge\u00bb;<\/p>\n<p> b) al secondo comma, le parole: \u00aballe Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aballa Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa \u00e8 esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, \u00e8 appositamente convocata e si riunisce\u00bb;<\/p>\n<p> c) al terzo comma:<\/p>\n<p> 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: \u00ab o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell&#8217;articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione\u00bb;<\/p>\n<p> 2) al secondo periodo, le parole: \u00abLe Camere possono\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abLa legge pu\u00f2\u00bb e le parole: \u00abcon legge\u00bb sono soppresse;<\/p>\n<p> d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:<br \/> \u00abIl Governo non pu\u00f2, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell&#8217;articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell&#8217;organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l&#8217;efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.<br \/> I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.<br \/> L&#8217;esame, a norma dell&#8217;articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti \u00e8 disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.<\/p>\n<p> Nel corso dell&#8217;esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all&#8217;oggetto o alle finalit\u00e0 del decreto\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 17.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Deliberazione dello stato di guerra).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. L&#8217;articolo 78 della Costituzione \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abArt. 78. \u2013 La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 18.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Leggi di amnistia e indulto).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: \u00abdi ciascuna Camera,\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdella Camera dei deputati,\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 19.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 80 della Costituzione, le parole: \u00abLe Camere autorizzano\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abLa Camera dei deputati autorizza\u00bb ed \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00abLe leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia all&#8217;Unione europea sono approvate da entrambe le Camere\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 20.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Inchieste parlamentari).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. L&#8217;articolo 82 della Costituzione \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abArt. 82. \u2013 La Camera dei deputati pu\u00f2 disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica pu\u00f2 disporre inchieste su materie di pubblico\u00a0interesse concernenti le autonomie territoriali. <br \/> A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione \u00e8 formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d&#8217;inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Capo II\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 21.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Modifiche all&#8217;articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l&#8217;elezione del Presidente della Repubblica).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p> a) il secondo comma \u00e8 abrogato;<\/p>\n<p> b) al terzo comma, il secondo periodo \u00e8 sostituito dai seguenti: \u00abDal quarto scrutinio \u00e8 sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell&#8217;assemblea. Dal settimo scrutinio \u00e8 sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 22.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p> a) al secondo comma, le parole: \u00abe i delegati regionali,\u00bb sono soppresse e dopo il primo periodo \u00e8 aggiunto il seguente: \u00abQuando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune\u00bb;<\/p>\n<p> b) al terzo comma, il primo periodo \u00e8 sostituito dal seguente: \u00abSe la Camera dei deputati \u00e8 sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l&#8217;elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 23.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p> a) al primo comma, le parole: \u00abdel Senato\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdella Camera dei deputati\u00bb;<\/p>\n<p> b) al secondo comma, le parole: \u00abil Presidente della Camera dei deputati indice\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abil Presidente del Senato indice\u00bb, le parole: \u00able Camere sono sciolte\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abla Camera dei deputati \u00e8 sciolta\u00bb e la parola: \u00abloro\u00bb \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00absua\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 24.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Scioglimento della Camera dei deputati).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 88 della Costituzione, il primo comma \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Capo III\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 25.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Fiducia al Governo).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p> a) al primo comma, le parole: \u00abdelle due Camere\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdella Camera dei deputati\u00bb;<\/p>\n<p> b) al secondo comma, le parole: \u00abCiascuna Camera accorda o revoca la fiducia\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abLa fiducia \u00e8 accordata o revocata\u00bb;<\/p>\n<p> c) al terzo comma, le parole: \u00aballe Camere\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abinnanzi alla Camera dei deputati\u00bb;<\/p>\n<p> d) al quarto comma, le parole: \u00abdi una o d&#8217;entrambe le Camere\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdella Camera dei deputati\u00bb;<\/p>\n<p> e) al quinto comma, dopo la parola: \u00abCamera\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abdei deputati\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 26.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Modifica all&#8217;articolo 96 della Costituzione).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 96 della Costituzione, le parole: \u00abdel Senato della Repubblica o\u00bb sono soppresse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 27.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Modifica all&#8217;articolo 97 della Costituzione).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. Il secondo comma dell&#8217;articolo 97 della Costituzione \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abI pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l&#8217;imparzialit\u00e0 e la trasparenza dell&#8217;amministrazione\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 28.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Soppressione del CNEL).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. L&#8217;articolo 99 della Costituzione \u00e8 abrogato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Capo IV\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 29.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Abolizione delle Province).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p> a) al primo comma, le parole: \u00abdalle Province,\u00bb sono soppresse;<\/p>\n<p> b) al secondo comma, le parole: \u00able Province,\u00bb sono soppresse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 30.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Modifica all&#8217;articolo 116 della Costituzione).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 116 della Costituzione, il terzo comma \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abUlteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all&#8217;organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all&#8217;istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l&#8217;estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princ\u00ecpi di cui all&#8217;articolo 119, purch\u00e9 la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge \u00e8 approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 31.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Modifica dell&#8217;articolo 117 della Costituzione).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. L&#8217;articolo 117 della Costituzione \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abArt. 117. \u2013 La potest\u00e0 legislativa \u00e8 esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonch\u00e9 dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea e dagli obblighi internazionali.<br \/> Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:<\/p>\n<p> a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l&#8217;Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all&#8217;Unione europea;<\/p>\n<p> b) immigrazione;<\/p>\n<p> c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;<\/p>\n<p> d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;<\/p>\n<p> e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;<\/p>\n<p> f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;<\/p>\n<p> g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l&#8217;uniformit\u00e0 sul territorio nazionale;<\/p>\n<p> h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;<\/p>\n<p> i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;<\/p>\n<p> l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;<\/p>\n<p> m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;<\/p>\n<p> n) disposizioni generali e comuni sull&#8217;istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;<\/p>\n<p> o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull&#8217;istruzione e formazione professionale;<\/p>\n<p> p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Citt\u00e0 metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;<\/p>\n<p> q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l&#8217;estero;<\/p>\n<p> r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell&#8217;amministrazione statale, regionale e locale; opere dell&#8217;ingegno;<\/p>\n<p> s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attivit\u00e0 culturali e sul turismo;<\/p>\n<p> t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;<\/p>\n<p> u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;<\/p>\n<p> v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell&#8217;energia;<\/p>\n<p> z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.<\/p>\n<p> Spetta alle Regioni la potest\u00e0 legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilit\u00e0 al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l&#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attivit\u00e0 culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonch\u00e9 in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.<br \/> Su proposta del Governo, la legge dello Stato pu\u00f2 intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell&#8217;unit\u00e0 giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell&#8217;interesse nazionale.<br \/> Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell&#8217;Unione europea e provvedono all&#8217;attuazione e all&#8217;esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell&#8217;Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalit\u00e0 di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.<\/p>\n<p> La potest\u00e0 regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. \u00c8 fatta salva la facolt\u00e0 dello Stato di delegare alle Regioni l&#8217;esercizio di tale potest\u00e0 nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Citt\u00e0 metropolitane hanno potest\u00e0 regolamentare in ordine alla disciplina dell&#8217;organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. <br \/> Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parit\u00e0 degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parit\u00e0 di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. <br \/> La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. <br \/> Nelle materie di sua competenza la Regione pu\u00f2 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 32.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Modifiche all&#8217;articolo 118 della Costituzione).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p> a) al primo comma, la parola: \u00abProvince,\u00bb \u00e8 soppressa;<\/p>\n<p> b) dopo il primo comma \u00e8 inserito il seguente:<br \/> \u00abLe funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilit\u00e0 degli amministratori\u00bb;<\/p>\n<p> c) al secondo comma, le parole: \u00ab, le Province\u00bb sono soppresse;<\/p>\n<p> d) al terzo comma, le parole: \u00abnella materia della tutela dei beni culturali\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abin materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici\u00bb;<\/p>\n<p> e) al quarto comma, la parola: \u00ab, Province\u00bb \u00e8 soppressa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 33.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Modifica dell&#8217;articolo 119 della Costituzione).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. L&#8217;articolo 119 della Costituzione \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abArt. 119. \u2013 I Comuni, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell&#8217;equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l&#8217;osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea.<br \/> I Comuni, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.<br \/> La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacit\u00e0 fiscale per abitante.<br \/> Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Citt\u00e0 metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell&#8217;esercizio delle medesime funzioni.<br \/> Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidariet\u00e0 sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l&#8217;effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Citt\u00e0 metropolitane e Regioni.<\/p>\n<p> I Comuni, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princ\u00ecpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all&#8217;indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l&#8217;equilibrio di bilancio. \u00c8 esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 34.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Modifica all&#8217;articolo 120 della Costituzione).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: \u00abIl Governo\u00bb sono inserite le seguenti: \u00ab, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,\u00bb e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: \u00abe stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall&#8217;esercizio delle rispettive funzioni quando \u00e8 stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell&#8217;ente\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 35.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: \u00abe i relativi emolumenti nel limite dell&#8217;importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altres\u00ec i princ\u00ecpi fondamentali per promuovere l&#8217;equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 36.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 126, primo comma, della Costituzione, l&#8217;ultimo periodo \u00e8 sostituito dal seguente: \u00abIl decreto \u00e8 adottato previo parere del Senato della Repubblica\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Capo V\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 37.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Elezione dei giudici della Corte costituzionale).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p> a) il primo comma \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abLa Corte costituzionale \u00e8 composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica\u00bb;<\/p>\n<p> b) al settimo comma, la parola: \u00absenatore\u00bb \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00abdeputato\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Capo VI\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>DISPOSIZIONI FINALI\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 38.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Disposizioni consequenziali e di coordinamento).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. All&#8217;articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: \u00abdelle Camere\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdella Camera dei deputati\u00bb.<\/p>\n<p> 2. L&#8217;articolo 58 della Costituzione \u00e8 abrogato.<\/p>\n<p> 3. L&#8217;articolo 61 della Costituzione \u00e8 sostituito dal seguente: <br \/> \u00abArt. 61. \u2013 L&#8217;elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall&#8217;elezione. <br \/> Finch\u00e9 non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente\u00bb. <\/p>\n<p> 4. All&#8217;articolo 62 della Costituzione, il terzo comma \u00e8 abrogato.<\/p>\n<p> 5. All&#8217;articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: \u00abSe le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abSe la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara\u00bb.<\/p>\n<p> 6. All&#8217;articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p> a) al secondo comma, le parole: \u00abdelle Camere\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdella Camera dei deputati\u00bb e la parola: \u00abrispettivi\u00bb \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00absuoi\u00bb;<\/p>\n<p> b) al quarto comma, le parole: \u00abLe Camere ogni anno approvano\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abLa Camera dei deputati ogni anno approva\u00bb;<\/p>\n<p> c) al sesto comma, le parole: \u00abdi ciascuna Camera,\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdella Camera dei deputati,\u00bb.<\/p>\n<p> 7. All&#8217;articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p> a) al terzo comma, le parole: \u00abdelle nuove Camere\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdella nuova Camera dei deputati\u00bb;<\/p>\n<p> b) all&#8217;ottavo comma, le parole: \u00abdelle Camere\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdella Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia all&#8217;Unione europea, previa l&#8217;autorizzazione di entrambe le Camere\u00bb;<\/p>\n<p> c) al nono comma, le parole: \u00abdalle Camere\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdalla Camera dei deputati\u00bb.<\/p>\n<p> 8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione \u00e8 sostituita dalla seguente: \u00abLe Regioni, le Citt\u00e0 metropolitane e i Comuni\u00bb.<br \/> 9. All&#8217;articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: \u00ab, delle Province\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abautonome di Trento e di Bolzano\u00bb.<br \/> 10. All&#8217;articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: \u00aballe Camere\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aballa Camera dei deputati\u00bb.<br \/> 11. All&#8217;articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: \u00abad una delle Camere del Parlamento\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00aballa Camera dei deputati\u00bb.<br \/> 12. All&#8217;articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: \u00abdella Provincia o delle Province interessate e\u00bb sono soppresse e le parole: \u00abProvince e Comuni,\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abi Comuni,\u00bb.<br \/> 13. All&#8217;articolo 133 della Costituzione, il primo comma \u00e8 abrogato.<br \/> 14. Il comma 2 dell&#8217;articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p> \u00ab2. Il Comitato di cui al comma 1 \u00e8 presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati\u00bb.<\/p>\n<p> 15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p> a) l&#8217;articolo 5 \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/> \u00abArt. 5. \u2013 1. L&#8217;autorizzazione prevista dall&#8217;articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altres\u00ec soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati\u00bb;<\/p>\n<p> b) le parole: \u00abCamera competente ai sensi dell&#8217;articolo 5\u00bb e \u00abCamera competente\u00bb, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: \u00abCamera dei deputati\u00bb.<\/p>\n<p> 16. All&#8217;articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, al primo periodo, le parole: \u00abda questo in seduta comune delle due Camere\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abda ciascuna Camera\u00bb e le parole: \u00abcomponenti l&#8217;Assemblea\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abpropri componenti\u00bb; al secondo periodo, le parole: \u00abl&#8217;Assemblea\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdi ciascuna Camera\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 39.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Disposizioni transitorie).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all&#8217;articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall&#8217;articolo 2 della presente legge costituzionale, per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere pu\u00f2 votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell&#8217;assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l&#8217;ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parit\u00e0 di resti, il seggio \u00e8 assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, pu\u00f2 essere esercitata l&#8217;opzione per l&#8217;elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell&#8217;ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, \u00e8 proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.<\/p>\n<p> 2. Quando, in base all&#8217;ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell&#8217;articolo 57 della Costituzione, come modificato dall&#8217;articolo 2 della presente legge costituzionale, \u00e8 diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all&#8217;ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1. <\/p>\n<p> 3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica. <\/p>\n<p> 4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all&#8217;articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall&#8217;articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento. <\/p>\n<p> 5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale. <\/p>\n<p> 6. La legge di cui all&#8217;articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall&#8217;articolo 2 della presente legge costituzionale, \u00e8 approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4. <br \/> 7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica. <br \/> 8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale. <br \/> 9. Fino all&#8217;adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall&#8217;articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall&#8217;articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non pu\u00f2 essere inferiore a dieci giorni. <br \/> 10. In sede di prima applicazione dell&#8217;articolo 135 della Costituzione, come modificato dall&#8217;articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell&#8217;ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. <br \/> 11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all&#8217;articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l&#8217;elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimit\u00e0 della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. <\/p>\n<p> Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all&#8217;articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito. <br \/> 12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell&#8217;articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell&#8217;articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall&#8217;articolo 31 della presente legge costituzionale. <br \/> 13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all&#8217;articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall&#8217;articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. <br \/> 14. La Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta\/Vall\u00e9e d&#8217;Aoste esercita le funzioni provinciali gi\u00e0 attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 40.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Disposizioni finali).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. Il Consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro (CNEL) \u00e8 soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d&#8217;intesa con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui \u00e8 affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attivit\u00e0 relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonch\u00e9 per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All&#8217;atto dell&#8217;insediamento del commissario straordinario decadono dall&#8217;incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.<br \/> 2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.<br \/> 3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all&#8217;integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine \u00e8 istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni gi\u00e0 vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformit\u00e0 ai princ\u00ecpi di autonomia, imparzialit\u00e0 e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono\u00a0altres\u00ec di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi. <br \/> 4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Citt\u00e0 metropolitane \u00e8 stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione. <br \/> 5. Fermo restando quanto stabilito dall&#8217;articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall&#8217;articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita gi\u00e0 nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni gi\u00e0 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. <br \/> 6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano\/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all&#8217;ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere pu\u00f2 votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.<br \/> \u00a0\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>Art. 41.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><strong>(Entrata in vigore).\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"> 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di\u00a0entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblichiamo il testo di legge costituzionale approvato in\u00a0seconda\u00a0votazione\u00a0a maggioranza assoluta,\u00a0ma inferiore ai due\u00a0terzi dei\u00a0membri \u00a0di ciascuna \u00a0Camera, \u00a0recante: \u00a0\u00abDisposizioni \u00a0per \u00a0il \u00a0superamento \u00a0del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento \u00a0dei \u00a0costi \u00a0di \u00a0funzionamento \u00a0delle \u00a0istituzioni, \u00a0 la soppressione del CNEL e la revisione del \u00a0titolo \u00a0V \u00a0della \u00a0parte \u00a0II della Costituzione\u00bb. 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