{"id":2040,"date":"2017-01-17T10:22:52","date_gmt":"2017-01-17T09:22:52","guid":{"rendered":"http:\/\/5.249.146.118\/fonzo187\/"},"modified":"2017-01-17T10:22:52","modified_gmt":"2017-01-17T09:22:52","slug":"fonzo187","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/fonzo187\/","title":{"rendered":"Interpretazioni frettolose e devianti"},"content":{"rendered":"<div class=\"WordSection1\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Capo dello Stato nel suo discorso televisivo di fine d&#8217;anno ancora una volta ha spronato il Parlamento, come organo centrale del sistema istituzionale della Repubblica, a riappropriarsi delle sue funzioni specialmente in quelle di iniziativa legislativa e di disciplina ordinamentale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti latitando l&#8217;iniziativa parlamentare, diventa inevitabile e spesso doveroso l&#8217;affermarsi della funzione sostitutiva di altri Organi costituzionali, in primis della Magistratura in tutte le sue articolazioni nazionali ed europee.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esempio emblematico \u00e8 l'&#8221;attesa&#8221; della pronuncia della Corte costituzionale in materia di principi cui debba ispirarsi il legislatore ordinario in materia di legislazione elettorale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una\u00a0\u00a0\u00a0 delle\u00a0\u00a0\u00a0 conseguenze\u00a0\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0\u00a0 tale\u00a0\u00a0\u00a0 situazione\u00a0\u00a0\u00a0 \u00e8 <em>l&#8217;appropriazione <\/em>dei principi di interpretazione (vincolante) delle leggi ordinarie &#8211; la c.d. nomofilachia &#8211; riservata alla Corte Suprema di Cassazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esempio recente \u00e8 stato il &#8220;lancio&#8221; della notizia della pubblicazione della sentenza della sezione Lavoro n. 25201 del 7 dicembre 2016 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della L.\u00a0 604\/1966 che cos\u00ec dispone: <em>&#8220;Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso \u00e8 determinato&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; da ragioni inerenti all&#8217;attivit\u00e0 produttiva, all&#8217;organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene si \u00e8 ritenuto che nel concetto di giustificato\u00a0 motivo oggettivo (che prescinde dal comportamento del lavoratore) vada ricompreso anche la tutela del livello di profitto dell&#8217;imprenditore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se a questa interpretazione si aggiunge il (pacifico) principio che il Giudice non pu\u00f2 sindacare nel merito le scelte organizzative dell&#8217;imprenditore, si pu\u00f2 arrivare addirittura a legittimare il licenziamento <em>ad nutum.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;esame della motivazione della sentenza della Cassazione non pu\u00f2 essere semplicistico, perch\u00e9 anzi la motivazione stessa \u00e8 molto articolata e impegnativa.<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sorprende quindi che anche &#8220;Il sole24 ore&#8221; ne abbia fatta un&#8217;analisi per lo meno superficiale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;evoluzione interpretativa e normativa pluriennale ha dato vita al cosiddetto diritto vivente che, com&#8217;\u00e8 noto, \u00e8 equiparato all&#8217;interpretazione consolidata contestabile anche dinanzi alla Corte Costituzionale; cosicch\u00e8 \u00e8 errato affermare che il citato art. 3 della legge 604 non ha subito modifiche formali, mentre ha dato vita al diritto vivente che lo ritiene applicabile in caso di ristrutturazione aziendale certamente finalizzata alla realizzazione delle finalit\u00e0 e degli interessi dell&#8217;impresa datrice di lavoro, ma non al mero incremento del profitto aziendale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non solo. Ma come precisa dettagliatamente la motivazione della sentenza 25201, \u00e8 intervenuta autorevolmente la normativa e la Giurisprudenza UE che ha profondamente innovato i principi fondamentali del diritto del lavoro e delle garanzie dei lavoratori di qualsiasi tipo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ed infine un&#8217;esposizione sia pure sintetica non pu\u00f2 trascurare le regole interpretative della legge e l&#8217;onere di trasparenza, correttezza e buona fede che devono assistere ogni atto che incida in modo determinante sulla sfera giuridica degli interessanti, in particolare di quello che si usa definire il &#8220;contraente debole&#8221;. E&#8217; ben vero che il Giudice non pu\u00f2 sindacare i criteri seguiti discrezionalmente dall&#8217;imprenditore nella conduzione della sua impresa, ma ci\u00f2 non lo esime dall&#8217;obbligo di motivazione sulla cui congruit\u00e0 pu\u00f2 intervenire il Giudice; altrimenti viene violato proprio il sistema introdotto dalla legge 604\/1966, autorizzando un tipo di licenziamento del tutto discrezionale alla luce di parametri non sindacabili dal Giudice. Per usare le parole della sentenza che ci interessa, <em>&#8220;La combinazione di siffatti controlli e limiti, oltre le comuni tutele del lavoratore dagli atti illeciti o discriminatori del datore, esclude che <\/em><em>il <\/em><em>potere di questi di risolvere <\/em><em>il <\/em><em>rapporto per motivazioni economiche\u00a0 possa essere assimilato ad un recesso ad nutum frutto di scelte autosufficienti\u00a0 ed insindacabili dell&#8217;imprenditore. <\/em><em>&#8220;<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Capo dello Stato nel suo discorso televisivo di fine d&#8217;anno ancora una volta ha spronato il Parlamento, come organo centrale del sistema istituzionale della Repubblica, a riappropriarsi delle sue funzioni specialmente in quelle di iniziativa legislativa e di disciplina ordinamentale. Infatti latitando l&#8217;iniziativa parlamentare, diventa inevitabile e spesso doveroso l&#8217;affermarsi della funzione sostitutiva di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2039,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-2040","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-newsletter"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2040","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2040"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2040\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2039"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2040"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2040"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2040"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}