{"id":21742,"date":"2025-04-09T08:02:00","date_gmt":"2025-04-09T06:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/?p=21742"},"modified":"2025-04-09T15:46:32","modified_gmt":"2025-04-09T13:46:32","slug":"fontana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/fontana\/","title":{"rendered":"Il rompicapo dei salari poveri*"},"content":{"rendered":"\n<p>Quando si discute di salari poveri non si pu\u00f2 prescindere, come si \u00e8 detto, dalla crisi strutturale della relazione salariale, vale a dire della sua sostanziale rarefazione come elemento centrale della sussunzione del lavoro nel processo di valorizzazione. Non dimentichiamo che fino alla seconda met\u00e0 degli anni Ottanta la relazione salariale era garantita come vera e propria istituzione del mercato del lavoro, caratterizzandosi per alcune specifiche propriet\u00e0: il collegamento all\u2019anzianit\u00e0, alla qualificazione professionale, al tempo di lavoro, alla produttivit\u00e0 aziendale. Inoltre, la relazione salariale identificava (senza residui, si pu\u00f2 dire) il reddito derivante dalla prestazione di lavoro della classe subordinata, non essendo concepito nessun modulo negoziale alternativo fino all\u2019apparizione delle nuove forme di lavoro autonomo di \u201cseconda generazione\u201d. Reddito uguale salario: l\u2019equazione tipica del processo di estrazione di valore nella societ\u00e0 fordista. Queste caratteristiche basiche sono cambiate radicalmente, venendo meno la stessa funzione del salario (e quindi anche il suo correlato principio costituzionale di proporzionalit\u00e0 e sufficienza) come garanzia assicurativo-reddituale della classe subordinata.<\/p>\n\n\n\n<p>Che questo cambiamento di fondo possa dirsi una delle cause della povert\u00e0 \u201cnonostante il lavoro\u201d mi sembra una delle poche certezze in un\u2019epoca di incertezze. Del resto, la ricerca dimostra che proprio il lavoro atipico e precario \u00e8 un incubatore del lavoro povero non solo in Italia ma anche a livello europeo (Ratti e altri 2024), dove si stima che una percentuale pari all\u20198,5% della popolazione in et\u00e0 di lavoro \u00e8 a rischio povert\u00e0 (dati EU-SILC).<\/p>\n\n\n\n<p>Disvelando il rapporto fra precariet\u00e0 e salari insufficienti viene alla luce in modo chiaro il contributo del diritto del lavoro alla produzione di condizioni di povert\u00e0 lavorativa. I salari poveri non sono soltanto l\u2019altra faccia della congiuntura economica, della globalizzazione dei mercati e della nuova forma del lavoro, ma anche l\u2019esito della scelta politica e giuridica delle classi di governo europee ed italiane.<\/p>\n\n\n\n<p>In linea di sintesi possono individuarsi almeno quattro diversi piani o settori in cui la precarizzazione dei rapporti di lavoro ha creato altrettante condizioni da cui nascono \u201csalari poveri\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il primo terreno elettivo \u00e8 sicuramente la temporaneit\u00e0 e la discontinuit\u00e0 dell\u2019impiego, che ha spezzato il collegamento del salario con l\u2019anzianit\u00e0 e con la carriera, insieme alla riduzione del tempo di lavoro, di cui si dir\u00e0. Come ha osservato Carlo Zoli, \u201cuna sempre pi\u00f9 elevata quota di lavoratori, da un lato, svolge mansioni semplici e ripetitive; dall\u2019altro, \u00e8 impiegata, specie nel terziario, in attivit\u00e0 pi\u00f9 discontinue, maggiormente spezzettate in fasce orarie ridotte, con aumento del part-time involontario e dei contratti a termine, quindi con una maggiore precariet\u00e0 ed una complessiva riduzione delle ore lavorate\u201d (Zoli, 2022). Del resto anche i dati raccolti dai sociologi registrano un costante decremento delle ore lavorate e si calcola una diminuzione del 7,9%, secondo l\u2019Istat, delle ore di lavoro per dipendente negli ultimi venti anni, il che vuol dire 133 ore in meno all\u2019anno per dipendente (Staglian\u00f2, 2024). Secondo Leonello Tronti, la povert\u00e0 lavorativa dipende in modo rilevante da tale diminuzione, poich\u00e9, visto il rifiuto ad un drastico taglio dell\u2019orario di lavoro a parit\u00e0 di salario, alla riduzione del monte orario corrisponde una quota retributiva complessiva pi\u00f9 bassa e quindi un diminuito potere d\u2019acquisto dei lavoratori salariati (Tronti, 2019). Questo fenomeno, dovuto all\u2019aumento di produttivit\u00e0, non ha incontrato finora risposte appropriate e si riverbera direttamente sul rapporto di lavoro, con una riduzione notevole del lavoro a tempo indeterminato e full-time, a fronte dell\u2019aumento esponenziale dei contratti a termine e part-time (spesso incrociati) anche quando essi sono \u201cgenuini\u201d e non nascondono intenti elusivi.<\/p>\n\n\n\n<p>La tutela salariale del lavoratore temporaneo, grazie alla direttiva 1999\/70, ruota essenzialmente attorno al principio di non discriminazione, che non \u00e8 in grado, tuttavia, di ricostituire il rapporto salariale in termini adeguati. Implica la parificazione retributiva al lavoratore comparabile, offrendo una tutela certamente importante ma in modo per cos\u00ec dire sincronico e contestuale, nel momento in cui le due posizioni sono, appunto, comparabili. Resta tuttavia la differenza di trattamento in prospettiva diacronica, non potendosi recuperare il bagaglio di esperienze lavorative del lavoratore temporaneo, i periodi di sotto-occupazione e dequalificazione professionale che fanno parte spesso del suo vissuto, oltre, naturalmente, ai vuoti fra un\u2019assunzione e l\u2019altra, che rendono discontinua anche la carriera professionale, impedendo il suo normale sviluppo salariale. Del resto \u00e8 risaputo (ancorch\u00e9 spesso trascurato) che una retribuzione \u201cparificata\u201d al lavoratore comparabile non assicura uno stesso reddito, se proiettata su base annuale o pluriannuale, stante il ripetersi di periodi di assunzione per brevi periodi, che sono sempre pi\u00f9 numerosi statisticamente. Il lavoratore precario rester\u00e0 sempre avvinto in una relazione salariale pi\u00f9 povera e ci sar\u00e0 sempre qualcosa che non gli verr\u00e0 riconosciuto, che lo discrimina rispetto all\u2019altro lavoratore, trasformandosi in un profitto aggiuntivo ed immeritato del datore di lavoro, semplicemente come effetto della pluralit\u00e0 di rapporti intrattenuti con distinte persone giuridiche, nonostante l\u2019identica condizione di salariato e l\u2019identica disponibilit\u00e0 al lavoro. Il differenziale salariale che deriva dalla frammentazione giuridica di un\u2019esperienza lavorativa unica cresce col tempo e dimostra, se pensiamo al lavoratore come \u201ccollettivo\u201d, cio\u00e8 all\u2019intera classe dei rapporti di lavoro nell\u2019impresa, qual \u00e8 l\u2019interesse concreto, il plus-valore deducibile dal regime giuridico che consente una sequenza di rapporti di lavoro a tempo determinato (seppure con soggetti diversi). L\u2019uguaglianza del trattamento economico fra lavoratore a termine e lavoratore comparabile nasconde quindi la disuguaglianza reale e, di fatto, un salario non pagato, nonostante il lodevole intento dell\u2019accordo quadro CES, UNICE E CEEP del 18 marzo 1998, che istitu\u00ec con la clausola 4 il principio antidiscriminatorio.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche il part-time pu\u00f2 essere visto in un\u2019ottica diversa. Nel mondo post-salariale la riduzione dell\u2019orario di lavoro va considerata come uno dei fenomeni pi\u00f9 importanti, intimamente collegato all\u2019innovazione tecnologica del platform capitalism, che attraverso automazione, dispositivi elettronici, sistemi di intelligenza artificiale e processi basati su algoritmi assicura vertiginosi aumenti di produttivit\u00e0, riducendo il lavoro necessario (Grossi, 2023).<\/p>\n\n\n\n<p>In questi casi, il salario \u00e8 povero perch\u00e9 si spezza l\u2019equilibrio sinallagmatico ed il rapporto di corrispettivit\u00e0: il valore del lavoro, ossia il salario, non \u00e8 rapportato proporzionalmente all\u2019aumentata capacit\u00e0 produttiva che il lavoratore assicura al capitale privato, anche con l\u2019utilizzo di questi nuovi strumenti tecnologicamente avanzati: disarticolazione che assume caratteri parossistici in un paese come l\u2019Italia, che registra addirittura un decremento percentuale progressivo delle retribuzioni, secondo i dati OCSE. Non a caso, il part-time aumenta in modo poderoso nelle aree territoriali pi\u00f9 sviluppate, fino a superare il 50% dei rapporti di lavoro in paesi come la Danimarca o i Paesi Bassi. L\u2019incidenza dell\u2019orario ridotto nasconde lavoro svolto in contesti di \u201cproduttivit\u00e0 aumentata\u201d, tanto da rendere attuale e legittima la domanda di riduzione generalizzata dell\u2019orario di lavoro a parit\u00e0 di retribuzione, per riallineare il salario al valore del lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo i dati Istat 2022, in Italia ci sono oltre quattro milioni di lavoratori part-timer, di cui, pare, almeno la met\u00e0 \u00e8 da considerarsi involontario (fonte Il Sole 24 ore), percentuale che raggiunge l\u201980% nei lavori pi\u00f9 dequalificati (dati Eurostat), ponendo problemi in parte uguali ed in parte diversi, per l\u2019utilizzo frequente del lavoro a tempo parziale per finalit\u00e0 elusive. Va anche detto, a tal proposito, che la Relazione del gruppo di esperti sulla povert\u00e0 del novembre 2021 ha evidenziato come il salario minimo legale, calcolato come retribuzione adeguata oraria, non sarebbe in grado di risolvere n\u00e9 il problema dei lavoratori discontinui n\u00e9 quello dei lavoratori part-timer. Anche da questo punto di vista si imporrebbero quindi riforme radicali in direzione di un ristabilito equilibrio nella distribuzione dei guadagni di produttivit\u00e0, assorbendo il plusvalore prodotto ed impedendo che esso finisca nella rendita e nella sfera non produttiva, contribuendo alla finanziarizzazione dell\u2019economia.<\/p>\n\n\n\n<p>Per proseguire questa illustrazione, si potrebbe discutere della problematica degli appalti e degli altri fenomeni (leciti) di intermediazione. Per chi lavora nei settori sottoposti a continui cambi di appalto, a prescindere dalle condizioni di sfruttamento in violazione degli obblighi legali e contrattuali, il salario diventa di fatto una variabile dipendente delle condizioni economiche imposte all\u2019appaltatore, che tendono a scalare progressivamente nelle lunghe filiere di appalti e subappalti. La mancanza di drastici interventi legislativi di tutela, cos\u00ec come l\u2019assenza di dispositivi legali che sanciscano la parit\u00e0 di trattamento lungo tutta la filiera, implica logicamente una precisa scelta di fondo, che vede la povert\u00e0 lavorativa come problema secondario rispetto alla tutela delle imprese in questi settori. Solo recentemente, in verit\u00e0, il legislatore \u00e8 intervenuto con il d.l. n. 19 del 2 marzo 2024 stabilendo l\u2019obbligo, per i dipendenti impiegati in appalti e subappalti, di un trattamento economico conforme a quello stabilito dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente pi\u00f9 rappresentativi sul piano nazionale \u201capplicati nel settore e per la zona strettamente connessi con l\u2019attivit\u00e0 oggetto dell\u2019appalto e del subappalto\u201d. Come si \u00e8 acutamente notato, \u201cvi \u00e8 per\u00f2 una significativa differenza sul piano delle tutele rispetto alla parit\u00e0 di trattamento prevista nella catena degli appalti pubblici\u201d (D\u2019Oriano, 2024). Altrettanto pu\u00f2 dirsi del problema determinato dai contratti di somministrazione, in cui il salario \u00e8 dipendente dalle occasioni di lavoro, con contenuti contrattuali incerti, destinati a concretizzarsi in base alle caratteristiche dell\u2019azienda utilizzatrice ed alle sue richieste all\u2019agenzia delle specifiche professionalit\u00e0 occorrenti.<\/p>\n\n\n\n<p>In entrambi i casi resta, come unico dispositivo di tutela sul piano salariale, l\u2019applicazione dell\u2019art. 36 della Costituzione, di cui, come si \u00e8 notato, la giurisprudenza fa largo utilizzo \u201cdisapplicando minimi tariffari applicati a soggetti dequalificati e sindacalmente deboli, tipicamente rinvenibili nell\u2019ambito delle lavorazioni in appalto o subappalto\u201d (Ricci, 2024). Fatto salvo il regime legale dei contratti pubblici (in cui il d. lgs. n. 50\/2016 prevede l\u2019applicazione del contratto leader, sia pure flessibilmente secondo la giurisprudenza amministrativa: v. ancora Ricci 2024), tornano qui i problemi gi\u00e0 esaminati con riguardo all\u2019individuazione del CCNL da applicare per allineare la retribuzione ai principi costituzionali di proporzionalit\u00e0 e sufficienza, previa disapplicazione della disciplina stabilita dalle parti (sul problema delle clausole sociali negli appalti pubblici v. E. Caruso, 2020).<\/p>\n\n\n\n<p>Ma quando si discute di salari poveri non si dovrebbero mai dimenticare il lavoro irregolare e le relazioni salariali addirittura invisibili e inconoscibili, in cui si avverte la tendenza a diminuire il tasso di controllo sull\u2019applicazione delle disposizioni di legge e contrattuali nell\u2019economia reale, la debolezza degli apparati pubblici a ci\u00f2 dedicati, mentre d\u2019altro canto si registra la diffusione dell\u2019economia illegale: altrettanti fattori di destabilizzazione delle condizioni salariali della classe subalterna e di produzione di salari al di sotto, spesso, anche della soglia di povert\u00e0. Ma questo problema richiederebbe una riflessione specifica, che ovviamente qui non pu\u00f2 essere neppure avviata.<\/p>\n\n\n\n<p>Resta da capire, a questo punto, come ricostruire la condizione di corrispettivit\u00e0, senza tornare anacronisticamente al rapporto salariale \u201cfordista\u201d in una societ\u00e0 oramai \u201cpost-salariale\u201d. Il capitalismo post-fordista ha minato il rapporto salariale e la platform economy ne ha decretato la fine, per ragioni collegate alla natura stessa della prestazione richiesta al lavoratore digitale. La frammentazione tipologica, la temporaneit\u00e0 dell\u2019impiego e le altre forme di lavoro precario contribuiscono anch\u2019esse all\u2019istituzione della societ\u00e0 post-salariale. Il salario \u00e8 sempre meno collegabile alla carriera, all\u2019anzianit\u00e0 di servizio e alla acquisizione di professionalit\u00e0 ed \u00e8 sovradeterminato da limitazioni temporali, che non consentono lo sviluppo professionale del prestatore, oppure svincolato completamente da fonti eteronome e liberamente pattuito nella fase genetica del contratto di lavoro. Si potrebbe dire, senza nessuna esagerazione, che in queste condizioni, se il lavoratore offre tutto se stesso alla produzione di valore, l\u2019obbligazione retributiva, che si concretizza alla vecchia maniera con il pagamento di un salario in ragione del tempo-orario di lavoro visibile, riesce oramai a mala pena ad assicurare la sopravvivenza per fasce sempre pi\u00f9 ampie della classe lavoratrice, rimanendo non corrisposta quella quota di salario (quel \u201cqualcosa in pi\u00f9\u201d a cui allude la stessa Cassazione, dovuto in ragione del valore reale del lavoro) in grado di assicurare la sufficienza stabilita dall\u2019art. 36 della Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>A ben pensare, nello sviluppo del capitalismo avanzato la prima lesione \u00e8 proprio la proporzionalit\u00e0 del salario del lavoratore, il cui contributo alla produzione di valore non \u00e8 ripagato, stante la forbice sempre pi\u00f9 ampia fra lavoro riconosciuto e valorizzato ai fini del trattamento economico e lavoro invisibile, nascosto, precario, apporto sommerso ma reale alla produzione di valore. Solo una visione non \u201cindividualistica\u201d, che tuttavia difficilmente ci si pu\u00f2 attendere dalla giurisprudenza italiana, da sempre incardinata sul binomio individuo-diritto soggettivo, potrebbe portare ad una consapevolezza del nuovo quadro di riferimento e ad un\u2019applicazione dell\u2019art. 36 della Costituzione non in modo atomistico, assicurando un livello salariale minimo per tutti i lavoratori, subordinati e non, in funzione del loro uguale contributo al poderoso sviluppo della produttivit\u00e0 del sistema economico. Naturalmente, come si \u00e8 gi\u00e0 sottolineato, questo sarebbe il compito del legislatore statale, perch\u00e9 in grado di operare una sintesi degli interessi particolari, ma purtroppo disatteso per una renitenza che ha un significato politico molto chiaro.<\/p>\n\n\n\n<p>*Stralcio da La questione sociale e i salari poveri, 20\/11\/2024 in Lavoro Diritti Europa<\/p>\n\n\n\n<p>**Professore di diritto del lavoro,\u00a0 Universit\u00e0 di Reggio Calabria<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/download\/testo-integrale-con-note-e-bibliografia-fontana\/\">LINK<\/a> del Saggio Integrale <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando si discute di salari poveri non si pu\u00f2 prescindere, come si \u00e8 detto, dalla crisi strutturale della relazione salariale, vale a dire della sua sostanziale rarefazione come elemento centrale della sussunzione del lavoro nel processo di valorizzazione.<\/p>\n","protected":false},"author":6555,"featured_media":21763,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-21742","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-newsletter"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - 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