{"id":22792,"date":"2026-02-16T18:40:00","date_gmt":"2026-02-16T17:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/?p=22792"},"modified":"2026-02-17T16:07:11","modified_gmt":"2026-02-17T15:07:11","slug":"la-legge-costituzionale-al-microscopio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-legge-costituzionale-al-microscopio\/","title":{"rendered":"La legge costituzionale al microscopio"},"content":{"rendered":"\n<p>La legge costituzionale sulla quale gli italiani voteranno a marzo per confermarne o bloccarne l\u2019entrata in vigore, ha una portata abbastanza limitata. Propone, infatti, modifiche mirate di pochi articoli della Costituzione: sette in tutto, di cui sei contenuti nel&nbsp;<em>\u201cTitolo IV La magistratura \u2013 Sezione I \u2013 Ordinamento giurisdizionale\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il dibattito sul voto referendario ha due livelli di discussione, uno politico e l\u2019altro tecnico, che si influenzano reciprocamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il governo attuale, forse memore della sfortunata temerariet\u00e0 di Renzi, ha precisato che la continuit\u00e0 della sua azione politica non dipende dall\u2019esito referendario.<\/p>\n\n\n\n<p>Il tentativo di neutralizzazione preventiva di un possibile esito sfavorevole \u00e8 del tutto comprensibile. Tuttavia, quando il corpo elettorale \u00e8 chiamato a pronunciarsi su una legge proposta e approvata dalla maggioranza di governo senza alcuna modifica parlamentare, come si pu\u00f2 sostenere, sperando che qualcuno ci creda, che il voto ha solo un significato tecnico e non anche, almeno indirettamente, politico?<\/p>\n\n\n\n<p><strong>&nbsp;Livello politico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Un elettore potrebbe dire: non mi piacciono le politiche di questo governo che tende a concentrare sempre pi\u00f9 potere su di s\u00e9, limita il ruolo del parlamento (uso eccessivo del decreto legge), fa di tutto per imbrigliare il dissenso (pacchetti sicurezza) e ora vuole sottoporre a controllo la magistratura, almeno quella requirente. Quindi, voto \u201cno\u201d!<\/p>\n\n\n\n<p>Si potrebbe obiettare che il temuto controllo del PM nella legge di riforma non c\u2019\u00e8: il testo non vulnera direttamente l\u2019indipendenza del PM. Ragion per cui, sostenere che questa sia l\u2019intenzione del governo, si riduce a un espediente retorico del tipo: lo dici tu, quindi non \u00e8 una cosa buona!<\/p>\n\n\n\n<p>Il teorico elettore potrebbe replicare che, sul terreno politico, \u00e8 perfettamente legittimo sfruttare l\u2019occasione referendaria per inviare un chiaro segnale di contrariet\u00e0 alle azioni di un governo cui ci si vuole opporre.<\/p>\n\n\n\n<p>Naturalmente, i sostenitori del governo potrebbero ribaltare il discorso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>&nbsp;Livello tecnico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Passando al livello tecnico, analizziamo i vari aspetti considerando la situazione attuale e le modifiche proposte.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Separazione delle carriere<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La Costituzione si attiene al principio della separazione dei poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Non c\u2019\u00e8 dubbio che nell\u2019ultimo rientrino i giudici (ordinari, amministrativi, contabili e militari). Tuttavia, la Costituzione, dopo aver sancito che&nbsp;<em>\u201ci&nbsp;<\/em><em>giudici<\/em><em>&nbsp;sono soggetti soltanto alla legge\u201d<\/em>&nbsp;(art. 101 Cost.), stabilisce che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>\u201cla funzione giurisdizionale \u00e8 esercitata da\u00a0<\/em><em>magistrati ordinari<\/em><em>\u00a0istituiti e regolati dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario\u201d<\/em>\u00a0(art. 102.1 Cost.) e differenziati<em>\u00a0solo \u201cper diversit\u00e0 di funzioni\u201d<\/em>\u00a0(art. 107.3 Cost.);<\/li>\n\n\n\n<li><em>\u201cil\u00a0<\/em><em>pubblico ministero<\/em><em>\u00a0gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario\u201d<\/em>\u00a0(art. 107.4 Cost.).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Esistono, dunque, magistrati\/giudici e magistrati\/pubblici ministeri, entrambi \u201cregolati\u201d dall\u2019ordinamento giudiziario e differenziati solo in base alle funzioni svolte.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alla magistratura nel suo complesso, essa&nbsp;<em>\u201ccostituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni&nbsp;<\/em><em>altro<\/em><em>&nbsp;potere\u201d<\/em>&nbsp;(art. 104.1 Cost.). L\u2019indipendenza di questo \u201cordine\u201d \u00e8 assicurata dal suo organo di autogoverno, cio\u00e8 il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), cui competono i provvedimenti, compresi quelli disciplinari, nei riguardi dei magistrati (art. 105 Cost.; Corte cost. n. 142\/1973; 136\/2011). Dunque, la magistratura \u00e8 il terzo potere e comprende magistrati giudicanti e requirenti.<\/p>\n\n\n\n<p>La riforma mantiene formalmente l\u2019unicit\u00e0 della magistratura, che rimane&nbsp;<em>\u201cun ordine autonomo e indipendente\u201d<\/em>, anche se composto da&nbsp;<em>\u201cmagistrati della carriera giudicante e della carriera requirente\u201d<\/em>, ma impedisce qualsiasi passaggio \u201cinterno\u201d da una funzione all\u2019altra istituendo due CSM.<\/p>\n\n\n\n<p>Va chiarito che le funzioni riguardano il piano processuale (l\u2019accusa deve essere sostenuta da persona fisica diversa da chi giudica), mentre le carriere attengono a quello ordinamentale, cio\u00e8 all\u2019assetto organizzativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo le dichiarazioni governative ufficiali, all\u2019origine della riforma stanno: 1) i principi del giusto processo, 2) il modello accusatorio accolto nel processo penale italiano, 3) il miglioramento della qualit\u00e0 della giurisdizione. Si chiarisce inoltre che la separazione delle carriere \u00e8 attuata&nbsp;<em>\u201cin modo conforme alla struttura pi\u00f9 coerente con le regole fondamentali del processo\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>(https:\/\/documenti.camera.it\/leg19\/pdl\/pdf\/leg.19.pdl.camera.1917.19PDL0095000.pdf).<\/p>\n\n\n\n<p>Il terzo punto verr\u00e0 trattato nel paragrafo relativo all\u2019Alta Corte Disciplinare.<\/p>\n\n\n\n<p>I primi due punti sono chiaramente collegati: contraddittorio tra le parti, in condizioni di parit\u00e0, davanti a un giudice terzo e imparziale sono cardini del giusto processo (art. 111.1 e 2 Cost.) e riconducono al modello prevalentemente accusatorio del codice di procedura penale.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019idea \u00e8 che, per attuare il giusto processo, specie quanto a terziet\u00e0 del giudice e modello accusatorio, bisogna evitare che giudici e PM si percepiscano, e possano essere percepiti, come colleghi. E, siccome a tal fine la sola separazione delle funzioni, anche con esclusione assoluta di \u201cmobilit\u00e0\u201d, non \u00e8 sufficiente, \u00e8 necessario diversificare gli organi di autogoverno. Cos\u00ec, i rispettivi percorsi di carriera non saranno gestiti dallo stesso Consiglio, quindi dalle stesse persone, e seguiranno criteri diversi, adattati alle diverse funzioni. Coerentemente, si prevedono due Consigli Superiori. Giudici e PM restano entrambi \u201cmagistrati\u201d ma seguono carriere parallele.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Separazione delle carriere in relazione alla figura del giudice terzo<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Esiste una uniformit\u00e0 giurisprudenziale nel senso che la separazione delle funzioni, indispensabile per la terziet\u00e0, non comporti necessariamente quella delle carriere (Corte cost. n. 88\/1991, 462\/1993, 37\/2000, 58\/2022): tenere le prime separate e le seconde unite non pregiudica la terziet\u00e0 del giudice. La Costituzione non impone alcuna soluzione. Si tratta di una decisione politica.<\/p>\n\n\n\n<p>In dottrina le opinioni sono, invece, discordi, non mancando chi sostiene che la terziet\u00e0 riguardi proprio l\u2019assetto ordinamentale e non possa essere raggiunta se giudici e PM sono governati dallo stesso Consiglio.<\/p>\n\n\n\n<p>Attualmente, in regime di carriera unica, il passaggio di funzioni, regolato con legge ordinaria, \u00e8 consentito una sola volta e, nella pratica, si verifica molto raramente. Tra i magistrati assunti nel periodo 2005\/2017 meno del 2% hanno cambiato funzione e negli ultimi cinque anni la percentuale \u00e8 scesa sotto l\u2019uno. Quindi, all\u2019ovvia separazione processuale di funzioni si aggiungono una quasi-separazione ordinamentale e una pressoch\u00e9 completa separazione di fatto (https:\/\/pagellapolitica.it\/articoli\/quanti-magistrati-cambiano-carriera).<\/p>\n\n\n\n<p>Riassumendo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>la compatibilit\u00e0 tra unicit\u00e0 delle carriere e terziet\u00e0 del giudice \u00e8 costantemente affermata dalla Corte di Costituzionale;<\/li>\n\n\n\n<li>la tesi dell\u2019incompatibilit\u00e0 \u00e8, invece, controversa tra gli studiosi;<\/li>\n\n\n\n<li>il passaggio di funzioni \u00e8 limitatissimo in diritto e quasi non praticato nei fatti.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>A favore del \u201cs\u00ec\u201d rimangono l\u2019esigenza di 1) rompere il senso di colleganza giudice\/PM, 2) consolidare all\u2019esterno l\u2019immagine di terziet\u00e0 del giudice.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul primo punto \u00e8 facile osservare che i reciproci \u201csentimenti\u201d di giudice e PM potrebbero preoccupare solo se si traducessero in una verificata tendenza del primo ad appiattirsi processualmente sul secondo, accogliendone le richieste nella maggioranza dei casi.<\/p>\n\n\n\n<p>Ora, accertare l\u2019eventuale esistenza di detta tendenza non \u00e8 facile, perch\u00e9 il tasso di accoglimento delle richieste del PM al giudice (che nel corso del procedimento penale possono essere di vario tipo) non \u00e8 un dato disaggregato reperibile nelle statistiche ufficiali. L\u2019unico dato ufficiale rintracciato si riferisce all\u2019esito dei dibattimenti penali di primo grado nel periodo 2021\/22 e riporta il 47,8% di assoluzioni, il 44,8% di condanne e il 7,4% di sentenze promiscue, cio\u00e8 di assoluzione su alcuni capi e condanna su altri.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque si conteggino le sentenze miste (parziale accoglimento o parziale rigetto delle richieste del PM), i due dati restano sostanzialmente in equilibrio e non confermano l\u2019appiattimento di cui sopra. Al contrario, si potrebbe osservare che la \u201cforbice\u201d \u00e8 un po\u2019 troppo aperta ma le cause di ci\u00f2 possono essere varie e richiederebbero un\u2019indagine seria e approfondita. Sta di fatto che il dato riscontrato consente di escludere che il giudice, almeno quello dibattimentale, sia minimamente influenzato dal \u201clegame di colleganza\u201d con il PM.<\/p>\n\n\n\n<p>(https:\/\/www.giurisprudenzapenale.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Cassazione_Relazione_2023.pdf)<\/p>\n\n\n\n<p>Allora, la domanda \u00e8 se il rafforzamento dell\u2019immagine di terziet\u00e0 del giudice sia ragione sufficiente a giustificare la riforma o se vi siano ragioni equilibratrici che suggeriscano il mantenimento dell\u2019assetto attuale.<\/p>\n\n\n\n<p>In proposito, mi pare illuminante l\u2019opinione dell\u2019insigne costituzionalista Giuseppe Ugo Rescigno. Questi, pur ammettendo che l\u2019unicit\u00e0 di concorso e carriera nonch\u00e9 la possibilit\u00e0 di transito da una funzione all\u2019altra certamente non favoriscono la terziet\u00e0 del giudice, ne sostiene la&nbsp;<em>\u201cragion d\u2019essere nella scelta di fare del pubblico ministero una persona quanto pi\u00f9 simile al giudice, nel suo modo di ragionare ed agire\u201d<\/em>&nbsp;(https:\/\/www.associazionedeicostituzionalisti.it\/it\/attivita\/convegni-annuali-aic\/2004-separazione-dei-poteri-e-funzione-giurisdizionale-padova).<\/p>\n\n\n\n<p>La mia personale esperienza professionale, di giudice per un decennio e di PM poi, mi rafforza nella convinzione che la comune formazione e l\u2019esercizio di entrambe le funzioni, specie l\u2019esordio con quella giudicante, costituiscono un efficace correttivo a un possibile atteggiamento del PM da \u201cavvocato dell\u2019accusa\u201d. Un rimedio capace di prevenire il rischio che il PM, responsabile dell\u2019indagine, dell\u2019esercizio dell\u2019azione penale e della presentazione dell\u2019accusa in dibattimento ma non incaricato del giudizio finale, possa convincersi di essere davvero solo una parte; possibilit\u00e0 alimentata dai sostenitori dell\u2019assoluta parit\u00e0 tra accusa e difesa.<\/p>\n\n\n\n<p>Mantenere il PM in una magistratura unitaria, con una comune formazione professionale, con l\u2019obbligo di iniziare il percorso come giudicante (come prevedeva l\u2019art. 13.1 d.lgs. n. 160\/2006, prima delle modifiche di cui alla l. n. 187\/2011) e con una possibile osmosi tra le due funzioni, serve a stampare nella mente e nell\u2019animo della persona\/PM che ha il dovere di somigliare al giudice e non di sentirsi e agire come una \u201csemplice\u201d parte. Nessun artificio retorico potr\u00e0 mai cancellare la \u201cnatura speciale\u201d della parte pubblica, il PM, che nel nostro sistema:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>non \u00e8 un accusatore puro, come negli USA, ma un magistrato;<\/li>\n\n\n\n<li>non ha discrezionalit\u00e0 ma obbligo quanto all\u2019esercizio dell\u2019azione penale (principio di legalit\u00e0);<\/li>\n\n\n\n<li>non \u00e8 \u201cpagato a condanna\u201d;<\/li>\n\n\n\n<li>non fa gli interessi di un individuo, come doverosamente fa la difesa, ma tutela l\u2019interesse pubblico nel rispetto della legge, per cui non pu\u00f2 sollecitare la condanna se intimamente convinto dell\u2019innocenza, mentre la difesa \u00e8 doverosamente neutra rispetto all\u2019assoluzione di un colpevole.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>In conclusione, a mio avviso, sussistono valide ragioni non solo per non separare le carriere e duplicare i Consigli, ma addirittura per ripristinare l\u2019automatismo, prima esistente, di assegnazione a organi giudicanti dei magistrati di prima nomina e ampliare i casi di possibile passaggio da una funzione all\u2019altra.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Separazione delle carriere e indipendenza del PM<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La scelta di includere il PM nell\u2019ordine della magistratura risale a prima della Costituzione Repubblicana. L\u2019Ordinamento giudiziario del 1941 (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) definiva espressamente l\u2019\u201cordine giudiziario\u201d includendo sia i giudici sia i magistrati del pubblico ministero (quindi un unico corpo\/ordine). Chiusa l\u2019esperienza autoritaria del fascismo, i costituenti si sono preoccupati di mettere al riparo il sistema giustizia da qualsiasi ingerenza di natura politica. Il sistema con \u201cun ordine e due funzioni\u201d, risalente a prima della Costituzione, \u00e8 stato mantenuto e attrezzato con apposite garanzie:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>l\u2019indipendenza esterna\u00a0della magistratura nel suo complesso (giudici e PM), per sbarrare la strada a interferenze provenienti da altri poteri (art. 104.1 Cost.),<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019indipendenza interna\u00a0del giudice, come singolo, che \u00e8 soggetto\u00a0solo\u00a0alla legge, per escludere ogni condizionamento proveniente dal suo stesso ufficio o da altri uffici.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Quanto all\u2019indipendenza interna del singolo PM, la natura delle funzioni, che richiedono coordinamento organizzativo, ha portato a non escludere in modo assoluto la gerarchizzazione degli uffici. Si \u00e8, comunque, tenuto fermo il principio di legalit\u00e0 sancendo l\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale.<\/p>\n\n\n\n<p>Come gi\u00e0 detto, la riforma non interviene sull\u2019indipendenza esterna del PM, garantita dall\u2019appartenenza alla magistratura quale&nbsp;<em>\u201cordine autonomo e indipendente\u201d<\/em>&nbsp;e dall\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale. Tuttavia, pare innegabile che la scomposizione dell\u2019ordine e la duplicazione dei Consigli renda pi\u00f9 esposta l\u2019indipendenza della sezione requirente, che a livello consiliare non godr\u00e0 pi\u00f9 dell\u2019affiancamento dei magistrati\/giudici. Questo, in una tendenza in atto di rafforzamento della gerarchia interna agli uffici di Procura (art. 2 d.lgs. n. 106\/2006) e di declinazione dell\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale attraverso l\u2019individuazione di&nbsp;<strong>criteri di priorit\u00e0 trasparenti e predeterminati da indicare nei progetti organizzativi dell\u2019ufficio<\/strong>,&nbsp;<em>in conformit\u00e0 ai criteri generali stabiliti dal Parlamento con legge (c.d. riforma Cartabia)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, in un\u2019ipotesi paradossale di eterogenesi dei fini, costituire la magistratura requirente in un \u201csotto ordine\u201d indipendente, con a disposizione la polizia giudiziaria e governato da un suo CSM, potrebbe suscitare logiche da \u201cquarto potere\u201d e richiedere interventi esterni di contenimento e controllo.<\/p>\n\n\n\n<p>Riassumendo sul punto, la riforma:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>non prospetta scenari di formale e immediata ingerenza dell\u2019esecutivo nell\u2019azione del PM (politiche di repressione criminale o istruzioni su casi specifici, restano incompatibili con l\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale);<\/li>\n\n\n\n<li>indebolisce, per\u00f2, l\u2019indipendenza del PM, nel senso di esporlo maggiormente ad eventuali futuri tentativi di condizionamento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><em>Composizione dei Consigli<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Attualmente il CSM \u00e8 presieduto dal Presidente della Repubblica e composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte (membri \u201cdi diritto\u201d), e da trenta componenti, di cui venti eletti dai magistrati ordinari (cc.dd. membri \u201ctogati\u201d) e dieci eletti dal Parlamento, in seduta comune (cc.dd. membri \u201claici\u201d). Tra questi ultimi, il CSM elegge il proprio vice presidente.<\/p>\n\n\n\n<p>La riforma duplica il Consiglio, istituendone uno per la magistratura giudicante e l\u2019altro per la requirente. Il Presidente della Repubblica presiede entrambi ma i due membri di diritto vanno a comporre ciascuno il Consiglio competente per la magistratura di appartenenza e, quindi, non siederanno pi\u00f9 nello stesso Consiglio.<\/p>\n\n\n\n<p>I rimanenti membri di ciascun Consiglio sono sorteggiati:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>per un terzo da un elenco di non-magistrati aventi gli stessi requisiti degli attuali membri laici, compilato mediante elezione dal Parlamento in seduta comune;<\/li>\n\n\n\n<li>per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La determinazione delle procedure di sorteggio e del numero dei componenti restano, dunque, affidate alla legge ordinaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Per i membri laici, i punti nevralgici riguardano la composizione dell\u2019elenco dei sorteggiandi e il relativo numero. Sul primo aspetto non sembra ci siano molte innovazioni rispetto all\u2019attuale procedura di elezione. Tutto dipende dai rapporti di forza tra le parti politiche e la loro \u201ccorrettezza democratica\u201d. Una coalizione che abbia la maggioranza assoluta potr\u00e0 saturare l\u2019elenco di nominativi graditi, a meno che, per afflato democratico, non decida di riconoscere una quota di laici alle opposizioni. Naturalmente, in caso di maggioranze risicate si innescheranno logiche negoziali.<\/p>\n\n\n\n<p>Il legislatore ordinario dovr\u00e0 determinare il numero dei componenti laici (un terzo del totale, da stabilire, dei componenti) e quello dei nominativi da inserire nell\u2019elenco. Ovviamente, la seriet\u00e0 del sorteggio dipender\u00e0 molto dal rapporto tra i due dati numerici, perch\u00e9 se il secondo non sar\u00e0 un \u201cmultiplo accettabile\u201d del primo il sorteggio perder\u00e0 significato pratico (scendere sotto il multiplo sarebbe di dubbia costituzionalit\u00e0, mentre sorteggiare dieci componenti su un elenco di undici sarebbe una vera truffa).<\/p>\n\n\n\n<p>Il Ministro della Giustizia ha giustificato il sorteggio dei componenti togati con un duplice argomento:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>l\u2019autogoverno, per il suo rilievo costituzionale,\u00a0<em>\u201cdeve costituire patrimonio fondamentale di ogni magistrato e appartenere ai suoi caratteri costitutivi\u201d<\/em>;<\/li>\n\n\n\n<li>sussiste l\u2019esigenza\u00a0<em>\u201cdi assicurare il superamento di logiche legate alla competizione elettorale, che non hanno offerto buona prova di s\u00e9, indebolendo la stessa affidabilit\u00e0 dell\u2019autogoverno all\u2019interno e all\u2019esterno della magistratura\u201d<\/em>\u00a0(https:\/\/documenti.camera.it\/leg19\/pdl\/pdf\/leg.19.pdl.camera.1917.19PDL0095000.pdf).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Il primo punto d\u00e0 ragione della scelta del c.d. \u201csorteggio secco\u201d, cio\u00e8 tra tutti i magistrati in servizio, senza alcun filtro.<\/p>\n\n\n\n<p>Il secondo si riferisce alla volont\u00e0 di disinnescare lo \u201cstrapotere\u201d delle correnti interne alla magistratura, che non solo gestirebbero le elezioni dei togati, ma seguirebbero logiche spartitorie in sede di autogoverno, specialmente riguardo all\u2019assegnazione dei pi\u00f9 amb\u00ecti incarichi direttivi. Il tutto, riflettendo dinamiche tipiche dei partiti politici e sovente in coordinamento con gli stessi.<\/p>\n\n\n\n<p>La questione era da tempo dibattuta, anche all\u2019interno della stessa magistratura, ma il c.d. \u201cPalamara-gate\u201d, di pochi anni fa, ha fatto esplodere il problema. Il caso \u00e8 ben noto e si riferisce a un\u2019inchiesta della Procura di Perugia sulle nomine \u201cpilotate\u201d dal c.d.&nbsp;\u201csistema delle correnti\u201d, responsabile, di concerto con la politica, di aver manovrato gli incarichi direttivi e semi-direttivi.<\/p>\n\n\n\n<p>A mio parere, la necessit\u00e0 di arginare alcuni abusi eclatanti legati a dinamiche correntizie \u00e8 reale. Nessuno pu\u00f2 contestare il ruolo progressista svolto dalle correnti negli anni passati. Un ruolo che ha aiutato a trasformare la magistratura da una sorta di \u00e9lite coerente con la struttura sociale dominante a un sistema pi\u00f9 aperto capace di recepire i fermenti della societ\u00e0 civile. Tuttavia, negli anni pi\u00f9 recenti, il sistema pare essersi bloccato diventando un meccanismo di gestione del potere. Bisogna ammettere che le probabilit\u00e0 di un magistrato di valore personale e professionale non iscritto ad alcuna corrente di vedersi assegnare un incarico direttivo o semi-direttivo, ad un certo punto (forse ancora oggi) erano prossime allo zero. Per questo, non sono pregiudizialmente contrario al sistema del sorteggio. Tuttavia, il sistema \u201csecco\u201d adottato mi pare un\u2019eccessiva semplificazione. A renderlo inaccettabile \u00e8, soprattutto, la totale assenza di qualsiasi dibattito pubblico e parlamentare. Le soluzioni potrebbero essere molte: dallo stabilire delle condizioni di sorteggiabilit\u00e0 (requisiti di carriera e\/o merito, dimostrata competenza sulle tematiche ordinamentali\u2026) al considerare un sistema misto, parzialmente elettivo. Inoltre, restano alcuni nodi cruciali che dubito il legislatore ordinario, cui sono demandati solo \u201cnumero\u201d e \u201cprocedure\u201d, sia legittimato a sciogliere. Ad esempio, va chiarito se la potenziale partecipazione al CSM rientri o meno tra i doveri del magistrato o se un magistrato possa, prima o dopo il sorteggio in caso di sua estrazione, rifiutare l\u2019incarico. Insomma, la questione \u00e8 delicata e va dibattuta ma certamente non pu\u00f2 essere liquidata in modo cos\u00ec superficiale.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Alta Corte Disciplinare<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La Costituzione attribuisce la giurisdizione disciplinare al CSM (art. 105 Cost.) e la legge ordinaria (d.lgs. n. 109\/2006) stabilisce, in estrema sintesi, quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>i magistrati rispondono per illeciti disciplinari commessi nell\u2019esercizio e fuori dell\u2019esercizio delle funzioni e descritti dalla legge;<\/li>\n\n\n\n<li>titolari dell\u2019azione disciplinare sono il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e il Ministro della Giustizia;<\/li>\n\n\n\n<li>giudice disciplinare \u00e8 la sezione disciplinare del CSM, composta dal vice presidente del CSM, un membro laico, un magistrato che esercita funzioni di legittimit\u00e0 (Corte di Cassazione), due magistrati con funzioni giudicanti di merito, un magistrato con funzioni requirenti;<\/li>\n\n\n\n<li>le sanzioni irrogabili sono previste dalla legge (dall\u2019ammonimento alla rimozione);<\/li>\n\n\n\n<li>le decisioni della sezione sono impugnabili davanti alle sezioni unite civili della Corte di Cassazione.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La riforma sottrae la giurisdizione disciplinare al CSM e la affida ad un\u2019Alta Corte composta da quindici giudici, dei quali:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;<\/li>\n\n\n\n<li>tre sorteggiati da un elenco di soggetti con gli stessi requisiti, compilato per elezione dal Parlamento in seduta comune;<\/li>\n\n\n\n<li>sei magistrati giudicanti e tre requirenti sorteggiati tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>L\u2019Alta Corte elegge il proprio presidente tra i componenti laici. Tutti i componenti durano nella carica quattro anni, senza possibilit\u00e0 di rinnovo. Sono previste delle incompatibilit\u00e0 per i membri laici.<\/p>\n\n\n\n<p>Le sentenze dell\u2019Alta Corte sono impugnabili, anche nel merito, ma solo davanti alla stessa Corte, che giudica senza&nbsp;<em>\u201cla partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>La legge ordinaria dovr\u00e0 determinare:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>illeciti disciplinari e relative sanzioni;<\/li>\n\n\n\n<li>composizione dei collegi;<\/li>\n\n\n\n<li>forme del procedimento disciplinare;<\/li>\n\n\n\n<li>norme per il funzionamento dell\u2019Alta Corte.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Infine, dovr\u00e0 assicurare che&nbsp;<em>\u201ci magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Quali le ragioni di questa scelta?<\/p>\n\n\n\n<p>Nella relazione alla Camera, il Ministro della Giustizia ha svolto i seguenti argomenti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>la materia disciplinare serve a garantire il massimo grado di\u00a0<em>\u201cqualit\u00e0 professionale e deontologica\u201d<\/em>\u00a0dei magistrati ma va organizzata in modo da prevenire il rischio di un suo uso strumentale con finalit\u00e0 di condizionamento della magistratura;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019istituzione dell\u2019Alta Corte \u00e8 il naturale approdo di un percorso iniziato prima della Costituzione (Corte Disciplinare di cui al regio d.lgs. n. 511\/1946) e sviluppatosi attraverso un progressivo rafforzamento dell\u2019autonomia strutturale e funzionale della sezione disciplinare del CSM (artt. 3, 4 e 6 L. n. 195\/1958 nelle successive modifiche), che svolge compiti giurisdizionali ben distinti dagli altri, di diversa natura, attribuiti all\u2019organo di autogoverno;<\/li>\n\n\n\n<li>con l\u2019Alta Corte si definisce la peculiarit\u00e0 della funzione disciplinare e si promuove\u00a0<em>\u201cun livello professionale e deontologico\u201d<\/em>\u00a0omogeneo per tutti i magistrati, mentre la\u00a0<em>\u201cprevalenza della componente togata\u201d<\/em>\u00a0garantisce l\u2019indipendenza della magistratura.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>(https:\/\/documenti.camera.it\/leg19\/pdl\/pdf\/leg.19.pdl.camera.1917.19PDL0095000.pdf)<\/p>\n\n\n\n<p>Il riferimento all\u2019esigenza di garantire la qualit\u00e0 professionale e deontologica dei magistrati attraverso la creazione di un separato giudice disciplinare, suggerisce che la sezione disciplinare del CSM sia eccessivamente indulgente con i magistrati.<\/p>\n\n\n\n<p>I dati statistici, tuttavia, smentiscono tale tesi. Infatti, nel periodo 1\/2\/2023 \u2013 31\/12\/2025 le 199 sentenze emesse, si scompongono per tipologia come segue:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>23 (12%) di non doversi procedere (la maggioranza per dimissioni del magistrato);<\/li>\n\n\n\n<li>82 (41%) di condanna, di cui otto alla rimozione e nove alla sospensione da funzioni e stipendio fino a due anni;<\/li>\n\n\n\n<li>94 (47%) di assoluzione.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Un ulteriore dato interessante, riguarda il numero di impugnazioni, contro le sentenze emesse dalla sezione disciplinare, proposte dalla Procura Generale della Corte di Cassazione e dal Ministro della Giustizia, entrambi autonomamente legittimati all\u2019impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Ebbene, la percentuale delle sentenze assolutorie non impugnate \u00e8 dell\u201983%: solo sedici impugnazioni su 94 assoluzioni. L\u2019unico significato attribuibile a tale dato \u00e8 quello del riconoscimento, da parte dell\u2019accusa, della buona qualit\u00e0 della giurisdizione della sezione.<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, la tesi di una \u201csezione indulgente\u201d appare assolutamente non confermata.<\/p>\n\n\n\n<p>Il buon senso suggerisce che se si cambia qualcosa \u00e8 perch\u00e9 qualcosa non va. Nel caso in questione non si comprende cosa non vada nell\u2019esercizio della giurisdizione disciplinare da parte del CSM. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito da tempo che l\u2019attuale assetto \u00e8 pienamente compatibile con le attribuzioni costituzionali del CSM (sentenza n. 12\/1971) e le statistiche smentiscono l\u2019ipotesi di una sezione \u201ccorporativa\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Potrebbe, allora, sorgere il sospetto che l\u2019intento sia quello di indebolire la posizione del CSM, privandolo di una materia cos\u00ec importante, come riconosciuto dallo stesso Ministro, per l\u2019indipendenza della magistratura.<\/p>\n\n\n\n<p>Molte perplessit\u00e0 fa, poi, sorgere la scelta di consentire un\u2019impugnazione esclusivamente interna all\u2019Alta Corte.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019esclusione dal collegio di secondo grado dei giudici che hanno pronunciato la sentenza impugnata \u00e8 cosa talmente ovvia che \u00e8 quasi inutile sia stata scritta.<\/p>\n\n\n\n<p>Al confronto, appare molto pi\u00f9 equilibrato il sistema attuale, che consente al condannato di rivolgersi a un giudice diverso ed esterno per l\u2019impugnazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, lo spazio lasciato al legislatore ordinario, quanto alla composizione dei collegi giudicanti, non convince. Anzitutto, lo sbandierato rispetto dell\u2019indipendenza della magistratura evidentemente non dipende dal fatto che l\u2019Alta Corte sia composta in maggioranza da magistrati (nove su un totale di quindici), ma dalla composizione dei singoli collegi giudicanti e dal numero di magistrati presenti in essi.<\/p>\n\n\n\n<p>La riforma impone alla legge ordinaria attuativa di garantire tale presenza, ma tace sul numero dei giudici nei collegi e su quanti di essi saranno magistrati (lasciando da parte il sottoproblema di quanti magistrati PM possano\/debbano stare nei collegi che decidono sui giudici e viceversa).<\/p>\n\n\n\n<p>Alla fine di questa breve panoramica sugli aspetti tecnici della riforma, si pu\u00f2 concludere che chi fosse politicamente orientato per il \u201cno\u201d troverebbe ulteriori e valide ragioni a sostegno del proprio orientamento.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>* Maurizio Salustro ha maturato 41 anni di esperienza nel settore legale, compresi 31 anni con la magistratura italiana, spaziando dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti. Ha presieduto la Prima Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro. Ha svolto un\u2019intensa attivit\u00e0 internazionale sia con funzioni esecutive (in Kosovo come Giudice con la Missione ONU &#8211; UNMIK e, poi, come Pubblico Ministero per i crimini di guerra con la Missione dell\u2019UE \u2013 EULEX; in Guatemala come Capo delle Indagini con la CICIG -Commissione Internazionale contro l\u2019Impunit\u00e0 in Guatemala-, sia nel settore dello sviluppo delle istituzioni (specialmente in Georgia e Iraq). In pensione dall\u2019agosto 2022, si dedica a iniziative di promozione sociale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legge costituzionale sulla quale gli italiani voteranno a marzo per confermarne o bloccarne l\u2019entrata in vigore, ha una portata abbastanza limitata.<\/p>\n","protected":false},"author":6620,"featured_media":22804,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-22792","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-newsletter"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>La legge costituzionale al microscopio - Nuovi Lavori<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-legge-costituzionale-al-microscopio\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La legge costituzionale al microscopio - 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