{"id":2341,"date":"2017-07-04T08:17:59","date_gmt":"2017-07-04T06:17:59","guid":{"rendered":"http:\/\/5.249.146.118\/piu-conciliazione-e-competitivita-al-via-la-stagione-dello-smart-working\/"},"modified":"2017-07-04T08:17:59","modified_gmt":"2017-07-04T06:17:59","slug":"piu-conciliazione-e-competitivita-al-via-la-stagione-dello-smart-working","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/piu-conciliazione-e-competitivita-al-via-la-stagione-dello-smart-working\/","title":{"rendered":"Piu&#8217; conciliazione e competitivit\u00e0: al via lo smart working"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con l\u2019entrata in vigore il 14 giugno 2017 della L. Legge 22 maggio 2017, n. 81<a name=\"_ftnref1\" href=\"#_ftn1\" title=\"\">[1]<\/a> (Capo II), il quadro normativo del Jobs Act si completa ed arricchisce di un nuovo riferimento, lo \u201csmart working\u201d o lavoro agile, la nuova modalit\u00e0 organizzativa del lavoro subordinato che mira a incrementare la competitivit\u00e0 delle imprese e a conciliare i tempi di vita e di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge contiene \u201cmisure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l&#8217;articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato\u201d e ha convertito il Disegno di Legge A.S. n. 2233-B.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo smart working \u00e8 una nuova e pi\u00f9 flessibile modalit\u00e0 di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, che <strong>prescinde dall\u2019esatta definizione del luogo e dell\u2019orario di lavoro<\/strong>, stabilita mediante <strong>accordo scritto<\/strong> tra le parti, anche con <strong>forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi<\/strong>, con il possibile utilizzo di <strong>strumenti tecnologici<\/strong>, definita dalle attivit\u00e0 da svolgere o dalle competenze del lavoratore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il lavoro agile veniva gi\u00e0 richiamato da una Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all\u2019equilibrio tra vita privata e vita professionale, nella quale il Parlamento \u201csostiene il lavoro agile, un approccio all\u2019organizzazione del lavoro basato su una combinazione di flessibilit\u00e0, autonomia e collaborazione, che non richiede necessariamente al lavoratore di essere presente sul posto di lavoro o in un altro luogo predeterminato e gli consente di gestire il proprio orario di lavoro, garantendo comunque il rispetto del limite massimo di ore lavorative giornaliere e settimanali stabilite dalla legge e dai contratti collettivi\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La modalit\u00e0 di svolgimento della prestazione svolta dal lavoratore agile si differenzia da quella del telelavoro che si caratterizza perch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 viene regolarmente svolta al di fuori dei locali dell\u2019azienda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal lato del lavoratore, infatti, gran parte dei vantaggi derivanti dalla prestazione del lavoro in modalit\u00e0 \u201cagile\u201d consiste nell\u2019opportunit\u00e0 di gestire autonomamente il proprio lavoro, anche sotto il profilo dell\u2019orario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge appena approvata intende assicurare la totale parificazione del trattamento normativo, retributivo e previdenziale, nonch\u00e9 dal punto di vista della tutela in materia di sicurezza, del lavoratore &#8220;agile&#8221; rispetto a chi svolge le stesse mansioni all&#8217;interno dei locali dell&#8217;azienda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le reazioni del mondo imprenditoriale non si sono fatte attendere, ad esempio, dal 1\u00b0 gennaio 2018 tutti i collaboratori di Siemens spa, e cio\u00e8 circa 2000 lavoratori della societ\u00e0 del gruppo Siemens Italia sparsi in varie sedi del territorio, passeranno allo smart working. Si tratta del primo caso in Italia di un&#8217;azienda che punta tutto sul lavoro agile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0 il lavoro agile era gi\u00e0 una prassi diffusa: dal 2013 ad oggi \u00e8 protagonista di un vero e proprio boom (stimato in un +40%). Infatti, risultano essere pi\u00f9 di 250mila, nel solo lavoro subordinato, i lavoratori che godono di discrezionalit\u00e0 nella definizione delle modalit\u00e0 di lavoro in termini di luogo, orario e strumenti utilizzati, e rappresentano circa il 7% del totale di impiegati, quadri e dirigenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il &#8220;prototipo&#8221; del lavoratore smart \u00e8 un uomo (nel 69% dei casi) con un&#8217;et\u00e0 media di 41 anni, che risiede al Nord (nel 52% dei casi, solo nel 38% nel Centro e nel 10% al Sud) e rileva benefici nello sviluppo professionale, nelle prestazioni lavorative e nel work-life balance rispetto ai lavoratori che operano secondo modalit\u00e0 tradizionali. Ad adottare il lavoro agile e ad aver realizzato nel 2016 progetti strutturati in questo campo \u00e8 ormai il 30% delle grandi imprese, a cui si aggiunge l&#8217;11% che dichiara di lavorare secondo modalit\u00e0 &#8220;agili&#8221; pur senza aver introdotto un progetto sistematico. <a name=\"_ftnref2\" href=\"#_ftn2\" title=\"\">[2]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;accordo sul lavoro agile pu\u00f2 essere a tempo determinato o indeterminato, nel primo caso per il recesso (dalla modalit\u00e0 di lavoro agile e non dal rapporto di lavoro in quanto tale) \u00e8 richiesto un preavviso non inferiore a 30 giorni; il termine di preavviso \u00e8 elevato a 90 giorni nel caso in cui il recesso da parte del datore di lavoro riguardi un rapporto di lavoro agile con un lavoratore disabile (per consentirgli un&#8217;adeguata riorganizzazione del proprio percorso lavorativo in relazione alle esigenze di vita e di cura). La presenza di un giustificato motivo consente a ciascuno dei contraenti, di recedere senza preavviso nell&#8217;accordo a tempo indeterminato e prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato<a name=\"_ftnref3\" href=\"#_ftn3\" title=\"\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il lavoratore che svolge la prestazione in modalit\u00e0 di lavoro agile ha diritto all\u2019apprendimento continuo e certificazione delle competenze, nonch\u00e9 ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato, in attuazione dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all&#8217;interno dell&#8217;azienda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche la Pubblica amministrazione prova a diventare &#8220;agile&#8221; e si pone l&#8217;obiettivo di organizzare gli uffici in modo che, entro 3 anni, 10 dipendenti su 100 possano prestare il loro servizio attraverso forme di lavoro &#8220;smart&#8221;. Lo prevede la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1\u00b0 giugno 2017, n. 3 in materia di lavoro agile nella PA.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si punta, quindi, a migliorare le condizioni e le modalit\u00e0 nel lavoro pubblico ed al tempo stesso si cerca di migliorare i servizi per i cittadini e l&#8217;efficienza del sistema pubblico, rafforzando anche l&#8217;utilizzo di strumenti digitali, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La \u201cseconda gamba\u201d di questa direttiva \u00e8 proprio il monitoraggio della sperimentazione, volto a individuare gli effetti incrementali sulla produttivit\u00e0. Nel giro di un mese, dovr\u00e0 costituirsi presso Palazzo Chigi un gruppo di monitoraggio biennale che supporti le amministrazioni e verifichi l&#8217;attuazione della direttiva stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Due gli obiettivi sotto i riflettori: la flessibilit\u00e0 lavorativa che dovrebbe assecondare i bisogni del personale dipendente, anche alla luce delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l\u2019incremento della produttivit\u00e0 degli uffici p<\/p>\n<div><br clear=\"all\" \/><\/p>\n<hr width=\"33%\" size=\"1\" \/>\n<div id=\"ftn1\" style=\"text-align: justify;\">\n<p><a name=\"_ftn1\" href=\"#_ftnref1\" title=\"\">[1]<\/a>\u00a0 Pubblicato sulla GU n. 135 del 13 giugno 2017.<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"ftn2\" style=\"text-align: justify;\">\n<p><a name=\"_ftn2\" href=\"#_ftnref2\" title=\"\">[2]<\/a> Dati 2016 dell&#8217;Osservatorio Polimi \u201cSmart Working della School of Management del Politecnico di Milano\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"ftn3\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><a name=\"_ftn3\" href=\"#_ftnref3\" title=\"\">[3]<\/a> Il LAVORO AGILE o SMART WORKING nella Legge 22 maggio 2017, n. 81 e nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1\u00b0 giugno 2017, n. 3 (aggiornato al 20 giugno 2017) &#8211; Direzione Studi e Analisi Statistica e Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali di ANPAL Servizi S.p.A.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con l\u2019entrata in vigore il 14 giugno 2017 della L. 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