{"id":2821,"date":"2018-05-14T22:31:12","date_gmt":"2018-05-14T20:31:12","guid":{"rendered":"http:\/\/5.249.146.118\/in-mezzo-al-guado-del-diritto-del-lavoro\/"},"modified":"2018-05-14T22:31:12","modified_gmt":"2018-05-14T20:31:12","slug":"in-mezzo-al-guado-del-diritto-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/in-mezzo-al-guado-del-diritto-del-lavoro\/","title":{"rendered":"In mezzo al guado del diritto del lavoro*"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">In passato il lavoro subordinato a tempo indeterminato era considerato il modello standard, e i giudici andavano a caccia di elementi che facessero rientrare in questa categoria. Oggi non c\u2019\u00e8 pi\u00f9 un\u2019alternativa netta, fra subordinato e indipendente c\u2019\u00e8 un\u2019ampia zona grigia. E la Costituzione imporrebbe di occuparsene.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il caso dei\u00a0<em>rider<\/em>ribelli di Foodora su cui si \u00e8 pronunciato il Tribunale di Torino ha avuto una certa risonanza mediatica. Per\u00f2, i pi\u00f9 prudenti\u00a0<em>media<\/em>nazionali hanno preferito sospendere il giudizio sulla vicenda in attesa di conoscere la motivazione della decisione che, come \u00e8 noto, ha negato ai ricorrenti la fruibilit\u00e0 delle tutele proprie dei lavoratori dipendenti. Comunque, tutti i pi\u00f9 o meno improvvisati commentatori concordano\u00a0nel valutare la controversia come un sintomo delle criticit\u00e0 del lavoro nel XXI secolo che sta chiudendo definitivamente i conti col passato.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 in circostanze del genere che mi sorprendo a chiedermi come avrebbe reagito l\u2019opinione pubblica di un centinaio di anni fa, se anch\u2019essa fosse stata tempestivamente informata che il mondo cambiava e non sarebbe stato pi\u00f9 lo stesso. Dopotutto, l\u2019avvento dell\u2019industrializzazione fu meno veloce, ma non meno travolgente e dirompente del passaggio d\u2019oggigiorno al post-industriale. \u00a0Infranse divieti legali che nell\u2019800 avevano una valenza para-costituzionale e avrebbe sospinto le codificazioni civili del \u2018900 a celebrare l\u2019apologia del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ossia del medesimo tipo di contratto che in precedenza era stato ostracizzato, perch\u00e9 la sottomissione vitanaturaldurante dell\u2019<em>homme de travail<\/em>all\u2019<em>homme d\u2019argent<\/em>era giudicata un disvalore. Anzitutto dal legislatore. Un legislatore che ricordava bene, perch\u00e9 fu presa la Bastiglia. Soltanto la mancanza di alternative alla possibilit\u00e0 di lavorare all\u2019altrui servizio in base ad un vincolo consensuale virtualmente perpetuo aveva un poco alla volta costretto anche l\u2019<em>homme de travail<\/em>ad apprezzare le virt\u00f9 salvifiche del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Alla fine, era arrivato a paragonarlo ad una scialuppa di cui non poteva non desiderare l\u2019inaffondabilit\u00e0. \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per questo, fino agli anni \u201970 del secolo scorso ai miei studenti ho insegnato che quello del lavoro \u00e8 il diritto dei lavoratori dipendenti tendenzialmente stabili e che nel suo campo di applicazione non rientrava chi \u201csi obbliga a compiere verso un\u00a0corrispettivo un\u2019opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente\u201d. \u00a0\u00a0Era fatale quindi, che il lavoro autonomo restasse ai margini della didattica. In realt\u00e0, me ne occupavo soltanto per segnalare come gli esclusi dalla tutela non avessero tardato a premere sulle frontiere del diritto del lavoro con un successo pi\u00f9 che discreto. Ne costituiva una cospicua testimonianza l\u2019adesione degli operatori giuridici, e segnatamente dei giudici di merito, ad una specie di cultura del sospetto. Essa era alimentata dalla certezza, diventata ormai senso comune corrente, che l\u2019idea di lavorare senza padrone fosse diventata un inutile mito ed era indirettamente avvalorata dalla dominante tendenza ad accentrare nell\u2019impresa tutto il lavoro necessario al suo scopo produttivo.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il sospetto infatti era che gli imprenditori fossero gente di pochi scrupoli e molto talento truffaldino che non esita ad appropriarsi dei vantaggi del lavoro subordinato senza pagarne i costi. Per questo, continuavano a fioccare sentenze di giudici che, raccolte le prove dell\u2019esistenza di simulazioni fraudolente tramate per occultare situazioni di dipendenza effettiva del soggetto che si \u00e8 obbligato a prestare l\u2019attivit\u00e0 pattuita, dichiaravano senz\u2019altro efficace tra le parti il contratto dissimulato. Complessa o di\u00a0<em>routine<\/em>che fosse, l\u2019indagine giudiziaria ha sempre somigliato ad una caccia agli indizi della subordinazione, tra i quali primeggiava il dato della continuit\u00e0 della prestazione a favore del medesimo\u00a0<em>partner\u00a0<\/em>contrattuale, e i nostri giudici si erano abituati a vestirsi da\u00a0<em>detective<\/em>. Incaricato di capire come fossero andate effettivamente le cose tra le parti, si serviva di indicatori empirici con la convinzione che, sebbene nessuno di essi fosse da solo sufficiente a dedurre che il lavoratore non possedeva il\u00a0<em>quantum<\/em>di autonomia coessenziale col tipo di contratto che aveva stipulato, tutt\u2019insieme svelavano una situazione di dipendenza assimilabile a quella che la normativa elusa presuppone.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto grossolana, la cultura del sospetto \u00e8 stata tutt\u2019altro che sterile e innocua. Tant\u2019\u00e8 che, ad un certo punto, \u00e8 sembrata espressione di un\u00a0<em>favor iuris<\/em>(vincolante ed invece inesistente) a classificare i rapporti di lavoro nella categoria della subordinazione. In sintesi, minacciava la stessa agibilit\u00e0 del contratto di lavoro autonomo. Infatti, nel corso degli anni \u201970 ai miei studenti ho dovuto raccontare che il legislatore, percependo l\u2019esigenza di un restauro conservativo del contratto d\u2019opera, era intervenuto per garantirne la genuinit\u00e0 anche quando le parti convengono che il lavoratore agisca come il pi\u00f9 subordinato dei lavoratori autonomi e, nel contempo, come il pi\u00f9 autonomo dei lavoratori subordinati \u2013 ossia, come dicono gi operatori giuridici, sia un para-subordinato.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 una metamorfosi che si compie allorch\u00e9 il contratto di scambio tra la realizzazione dell\u2019<em>opus<\/em>e il corrispettivo istituisce rapporti di \u201ccollaborazione\u201d non\u00a0solo \u201cprevalentemente personale\u201d, ma anche \u201ccontinuativa e coordinata\u201d. In seguito all\u2019opzione legislativa di manutenzione straordinaria di questo tipo contrattuale, numerose situazioni provviste di requisiti che, coi parametri della cultura del sospetto, sarebbero state sufficienti per ricondurle alla categoria del lavoro subordinato restano nella categoria opposta. Quindi, il giro di parole usato dal legislatore non identifica un\u00a0<em>tertium genus<\/em>. Infatti, l\u2019ibridismo non comporta l\u2019equiparazione di trattamento del lavoro para-subordinato a quello spettante al lavoro subordinato, tranne che per quanto attiene la tutela sindacale e processuale. Pertanto, anzich\u00e9 segnare una tappa della tendenza espansiva del diritto del lavoro, \u00e8 dato parlarne tutt\u2019al pi\u00f9 come di una innovazione genericamente \/(e moderatamente)\u00a0<em>pro labour<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 toccato agli studenti che hanno frequentato i cicli delle mie lezioni, dalla fine degli anni \u201980 in poi, ascoltare la narrazione degli effetti sul tessuto normativo del passaggio al post-industriale caratterizzato da un diverso modo di organizzare il sistema produttivo e dall\u2019egemonia culturale che esso \u00e8 in grado di esercitare. Infatti, \u00e8 a loro che ho trasmesso nozioni sempre meno univoche e sempre pi\u00f9 imprecise. E ci\u00f2 perch\u00e9 non potevo tacere che al diritto del lavoro, cresciuto avvitandosi su s\u00e9 stesso, fosse stata tolta la soddisfazione di godersi in pace la stagione della maturit\u00e0. Una stagione che aveva raggiunto allorch\u00e9 aveva potuto esibire di s\u00e9 l\u2019immagine di un sistema normativo che, ribadita la marginalit\u00e0 del lavoro autonomo, esprimeva una pronunciata ostilit\u00e0 nei confronti della precariet\u00e0 a vantaggio della stabilit\u00e0, della flessibilit\u00e0 a vantaggio della rigidit\u00e0, dell\u2019individuale a vantaggio del collettivo.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questa maniera, con passabile coerenza era riuscito ad ispirarsi al principio generale per cui ogni contratto tipico ha la sua disciplina tipica e dunque a fare del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, sottoposto a regole tendenzialmente uniformi e sindacalmente protetto, il prototipo delle discipline dei rapporti contrattuali in cui si effettua lo scambio tra lavoro e retribuzione; come dire: la stella polare del diritto del lavoro legificato, giurisprudenziale e negoziato in sede sindacale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019stato bello, ma \u00e8 durato poco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, il diritto che dal lavoro prende il nome aveva smesso in fretta di prodigarsi per la soppressione di uno dei termini delle antitesi a beneficio dell\u2019altro, ossia per la dominanza dei valori evocati dal termine privilegiato (subordinazione, stabilit\u00e0, rigidit\u00e0, collettivo). I suoi stessi concetti-base, subordinazione e autonomia, si erano logorati, perdendo la nettezza che ne generava l\u2019antinomia e \u2013 saltati, uno ad uno, i restanti riferimenti culturali che ne determinavano l\u2019identit\u00e0 \u2013 ha visto\u00a0allargarsi a dismisura l\u2019area dei rapporti di lavoro d\u2019incerta qualificazione giuridica. Non che si fosse smarrita la nozione di bianco e di nero. Il fatto \u00e8 che prevaleva il grigio, perch\u00e9 i termini delle diadi stavano esaurendo la loro vitalit\u00e0. In conseguenza, ecco il punto, il diritto del lavoro andrebbe ripensato per triadi. Persino subordinazione e autonomia compongono una diadi che, se una volta rinviava a totalit\u00e0 contrapposte tendenti ad elidersi, con crescente frequenza si richiama a situazioni che si collocano lungo una medesima linea continua. Entrambe sono rappresentabili con la formula \u201cn\u00e9 n\u00e9\u201d, anzich\u00e9 \u201caut aut\u201d. Segno che esiste uno spazio intermedio ricco di sfumature e la sua espansione \u00e8 all\u2019origine dell\u2019obsolescenza di ogni dicotomia e dell\u2019inutilizzabilit\u00e0 della logica ultimativa che la sostiene.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di uno schema di ragionamento che, a ben vedere, dovrebbe apparire familiare ad un ceto professionale degli operatori giuridici educati a pensare che, per individuare il soggetto protetto dal diritto del lavoro, sia decisivo accertare le modalit\u00e0 della prestazione lavorativa esigibile per contratto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La premessa da cui muovere \u00e8 che, in base all\u2019art. 2094 c.c., \u00e8 considerabile subordinato il lavoratore tenuto ad obbedire alle disposizioni impartite da un soggetto autorizzato ad esercitare il potere di pianificare l\u2019adempimento dell\u2019obbligazione di lavorare, controllandone altres\u00ec l\u2019esecuzione con intensit\u00e0 variabile e punendone le irregolarit\u00e0. Come \u00e8 evidente, i confini del lavoro disciplinabile dallo specifico\u00a0<em>corpus<\/em>normativo cui d\u00e0 il nome vengono disegnati in maniera da ricomprendervi certamente quello del lavoro dell\u2019operaio manifatturiero che costituiva il referente della prima legislazione sociale; ma la nozione di subordinazione venne immediatamente decontestualizzata dai primi interpreti.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il che ha finito per assegnare al diritto del lavoro un orizzonte di senso per cui quello che deve mediare \u00e8 non tanto un conflitto d\u2019interessi quanto piuttosto un conflitto di ruolo tra chi dirige il lavoro e l\u2019etero-diretto. Pertanto, posto che il codice civile ospita una nozione di subordinazione avalutativa, socialmente neutra e depurata delle sue connotazioni classiste, ci\u00f2 che determina l\u2019applicazione del diritto del lavoro non \u00e8 la subordinazione virulenta e opprimente, propria del lavoro industriale soprattutto alle origini, ma la subalternit\u00e0 scolorita al punto di ravvisarvi semplicemente l\u2019accentuazione di un elemento comune ad ogni obbligazione contrattuale la quale, vincolando il debitore, limita sempre la sua autonomia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Usata come filtro per selezionare i soggetti protetti, la nozione \u00e8 inclusiva e al tempo stesso escludente. Inclusiva perch\u00e9 favorisce l\u2019annessione al territorio d\u2019elezione del diritto del lavoro di province abitate da soggetti che realisticamente non hanno bisogno di apparati protettivi: Gino Giugni, riferendosi alle fasce alte\u00a0pi\u00f9 professionalizzate del mercato del lavoro a cominciare dai dirigenti d\u2019azienda, li chiamava i \u201cportoghesi\u201d del diritto del lavoro. Contemporaneamente, \u00e8 escludente, perch\u00e9 la tutela concessa a chi non ne \u00e8 meritevole \u00e8, invece, negata a quanti ne avrebbero realisticamente necessit\u00e0; ed \u00e8 negata per il solo fatto che si sono obbligati a lavorare in base ad un contratto di lavoro autonomo: oggi, diremmo che fanno parte del popolo delle \u201cpartite Iva\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Stando cos\u00ec le cose, \u00e8 giunto il momento di compiere un passo in avanti, rilevando criticamente che l\u2019attuale strategia di politica del diritto non \u00e8 costituzionalmente orientata. Infatti, impegnando la Repubblica ad intervenire nelle situazioni soggettive di inferiorit\u00e0 e svantaggio, di debolezza e diseguaglianza\u00a0<em>comunque e dovunque<\/em><em>si<\/em><em>manifestino<\/em>(art. 3, comma 2) \u2013 e, pi\u00f9 specificatamente, impegnando la Repubblica a tutelare anche il lavoro prestato in forme e in condizioni diverse da quelle del lavoro dipendente (art. 35) \u2013 nello stesso momento in cui ne riaffermano la centralit\u00e0 i costituenti raccomandavano un diverso angolo visuale, dimostrando cos\u00ec che l\u2019amore per la specie pu\u00f2 non far perdere di vista il genere.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con ineguagliabile eleganza, Massimo D\u2019Antona scriver\u00e0 che i costituenti guardavano il lavoro, \u201cpi\u00f9 che come fattispecie contrattuale, come un segno linguistico riassuntivo dei fenomeni d\u2019integrazione del lavoro umano nei processi produttivi non solo nel quadro di un contratto tipico, ma nell\u2019intera gamma delle relazioni giuridiche entro le quali si realizzano\u201d. \u00a0Come dire: l\u2019opinione che fa della\u00a0<em>summa divisio<\/em>tra contratto di lavoro subordinato e contratto di lavoro autonomo uno steccato invalicabile sfida tuttora la direttiva costituzionale con esiti irragionevolmente opposti: o si ottiene tutto, e magari anche troppo, o si resta a mani vuote.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini, succede qui quel che succedeva in materia di autotutela collettiva in epoca anteriore alla giurisprudenza della Consulta che ha gradualmente smantellato la gabbia in cui era rinchiuso lo sciopero: fino agli anni \u201960 inoltrati del XX secolo, anche l\u2019art. 40 cost. \u00e8 stato interpretato alla luce di un codice penale che criminalizzava tutte le forme di sciopero. Non diversamente, dovrebbe rendersi conto che sta rovesciando nientemeno che l\u2019ordine gerarchico del sistema delle fonti di produzione normativa chi continua a coltivare il culto della bipartizione sulla cui base si \u00e8 evoluto il diritto del lavoro. Essa preconfeziona una mappa ove sono segnate zone desertiche popolate da trib\u00f9 di lavoratori autonomi, ingrossate da un esercito di para-subordinati, e oasi raggiungibili soltanto da carovane di lavoratori dipendenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bisogna riconoscere che, a differenza di quanto \u00e8 accaduto ai costituenti, se l\u2019amore del sindacato per la specie, non gli avesse fatto perdere di vista il genere, i\u00a0<em>rider\u00a0<\/em>ribelli di Foodora oggi, come i\u00a0<em>pony-express<\/em>ieri, avrebbero potuto placare la loro sete di giustizia attraverso la contrattazione collettiva; un metodo assai pi\u00f9 affidabile di una leggina arruffona o della statuizione di un giudice che inforca le lenti d\u2019ingrandimento della Pantera Rosa. Come faceva quando era in voga la cultura del sospetto e avrebbe certamente fatto anche in questa occasione se nel frattempo il\u00a0<em>Jobs Act<\/em>non avesse sostituito una disposizione, che sapeva un po\u2019 di\u00a0<em>vintage,\u00a0<\/em>della legge Fornero. Adesso, la disciplina del lavoro subordinato si estende ai soli \u201ccollaboratori continuativi\u201d che lavorano dentro il perimetro aziendale con vincoli d\u2019orario.<\/p>\n<p>\u00a0(*) iuslavorista<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In passato il lavoro subordinato a tempo indeterminato era considerato il modello standard, e i giudici andavano a caccia di elementi che facessero rientrare in questa categoria. Oggi non c\u2019\u00e8 pi\u00f9 un\u2019alternativa netta, fra subordinato e indipendente c\u2019\u00e8 un\u2019ampia zona grigia. E la Costituzione imporrebbe di occuparsene. 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