{"id":2832,"date":"2018-05-29T10:30:48","date_gmt":"2018-05-29T08:30:48","guid":{"rendered":"http:\/\/5.249.146.118\/dal-diritto-del-lavoro-al-diritto-delle-persone\/"},"modified":"2018-05-29T10:30:48","modified_gmt":"2018-05-29T08:30:48","slug":"dal-diritto-del-lavoro-al-diritto-delle-persone","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/dal-diritto-del-lavoro-al-diritto-delle-persone\/","title":{"rendered":"Dal diritto del lavoro al diritto delle persone."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019evoluzione socioeconomica ha stravolto le condizioni per cui era stata pensata la legislazione. Bisogna dunque ripensarla partendo dal chiedersi come una democrazia costituzionale possa garantire l\u2019esigibilit\u00e0 dello standard di beni e servizi corrispondente, nelle condizioni storicamente date, allo status di cittadinanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span><em>\u201cAndrea, riesci a immaginare un dirigente di un sindacato come la Cgil che dica: il lavoro salariato non \u00e8 pi\u00f9 importante come prima?\u201d<\/em>, chiede Vittorio Foa ad Andrea Ranieri durante una conversazione riportata in un agile volumetto che Einaudi pubblic\u00f2 all\u2019aprirsi del nuovo secolo. <em>(1) \u201cNo<\/em>. <em>Per\u00f2, bisogna cominciare a pensarci\u201d, <\/em>\u00e8 la risposta. Foa, che malgrado lo sconforto la condivide, deve giudicarla incompleta. Difatti, si affretta a precisare: <em>\u201cForse, bisogna cominciare anche a dirlo<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>In effetti, tutti i maggiori sindacati (non solo la Cgil) hanno tardato a decifrare un mondo del lavoro dove l\u2019industria \u00e8 meno centrale, anche se non meno essenziale, e l\u2019automazione ha accelerato il tramonto dell\u2019operaio addetto al tornio o alla catena di montaggio come figura-simbolo di una stagione che pareva destinata a non finire mai. Un mondo dove si restringono le basi materiali del predominio, se non numerico, politico-culturale del lavoro salariato a tempo pieno e indeterminato nelle macro-strutture della produzione massificata e standardizzata che, altrove assai pi\u00f9 che in Italia, avevano dato vita al fenomeno del gigantismo dell\u2019economia di scala.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Un mondo dove il lavoro si declina al plurale. E questo \u00e8 l\u2019esito senz\u2019altro meno prevedibile e pi\u00f9 paradossale del colossale sforzo collettivo compiuto nel secolo XX per creare \u2013 diceva Antonio Gramsci \u2013 \u201ccon una coscienza del fine mai vista nella storia, e con ostinazione feroce, un tipo nuovo di lavoratore e di uomo\u201d. Il fatto \u00e8 che l\u2019egemonia del soggetto sociale \u2013 che aveva funzionato come referente tanto della legislazione sociale ottocentesca quanto della codificazione civile del 1942 e, bench\u00e9 la nostra economia fosse ancora prevalentemente rurale, sarebbe stato massicciamente valorizzato dalla Costituzione repubblicana del 1948 \u2013 non ha resistito all\u2019usura del tempo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Da noi, i lavoratori del settore terziario, che oggi si attestano intorno al 70% degli occupati, sorpassano per la prima volta nel 1973 gli addetti all\u2019industria e, tra questi, gli operai non sono pi\u00f9 in larga maggioranza: ma tutto ci\u00f2 era successo negli Usa con una ventina d\u2019anni d\u2019anticipo. Ciononostante, si mantiene alta la visibilit\u00e0 del <em>gap<\/em> culturale di un sindacato che, dopo avere tanto uniformato, massificato e livellato, deve imparare ad agire sul diverso, sul disomogeneo, sul\u00a0<span>disperso, senza nemmeno una piena consapevolezza del perch\u00e9 delle difficolt\u00e0 che gli ha sempre procurato battersi per il primato del collettivo sull\u2019individuale.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Preferiva auto compiacersi che lo Statuto dei lavoratori avesse contribuito a stabilizzare la subalternit\u00e0 dell\u2019individuale al collettivo organizzato. Difatti, nella sua versione originaria l\u2019art. 19 obbliga a valutare la maggiore rappresentativit\u00e0 dei sindacati al livello confederale, ossia al livello pi\u00f9 alto possibile di centralizzazione burocratica dove i singoli rappresentati non hanno accesso diretto, e dissimula che la maggiore rappresentativit\u00e0 \u00e8 uno stato di grazia che non pu\u00f2 durare in eterno. Dal canto suo, l\u2019art. 28 disegna una speciale corsia processuale per la repressione giudiziaria di comportamenti dell\u2019impresa lesivi dei diritti individuali di libert\u00e0 sindacale, ma ne ammette la percorribilit\u00e0 soltanto da parte di istanze collettive strutturate, sommariamente identificate nei sindacati \u201cnazionali\u201d.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Infine, il titolo III non contiene elementi per definire n\u00e9 la posizione dei rappresentanti sindacali di fronte ai rappresentati, n\u00e9 la fonte della loro legittimazione, ragion per cui non si \u00e8 mai saputo con precisione come il rappresentato possa reagire in caso di lesione dei propri interessi. Come dire: l\u2019allineamento all\u2019ispirazione di fondo delle legislazioni dell\u2019Occidente capitalistico che identificano nella mediazione del sindacato-istituzione uno strumento di controllo della societ\u00e0 \u00e8 pressoch\u00e9 perfetto. E l\u2019ispirazione \u00e8 quella di incoraggiarlo a comportarsi pi\u00f9 da tutore che da mandatario e a trattare il rappresentato come un soggetto a met\u00e0 strada tra il capace e l\u2019incapace, col risultato di farne il destinatario finale di decisioni prese chiss\u00e0 dove in nome di indistinte collettivit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Se per molto tempo si \u00e8 sorvolato sulle criticit\u00e0 di una visione venata di paternalismo come questa, \u00e8 solamente perch\u00e9 il sindacato, con l\u2019appoggio determinante della sinistra politica, era intento a traghettare gli uomini col colletto blu e le mani callose dallo <em>status<\/em> di sudditi di uno Stato monoclasse allo <em>status<\/em> di cittadini di uno Stato pluriclasse.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Anche gli eroi, per\u00f2, ogni tanto devono riprendere fiato e si distraggono. Forse, \u00e8 per questo che il sindacato non si \u00e8 ancora reso conto, in ragione dell\u2019acquisita inseparabilit\u00e0 dalla persona come predicato della stessa, che lo <em>status<\/em> di cittadinanza riconosciuto da una democrazia costituzionale non solo ha sostituito il lavoro come <em>prius<\/em> generatore del diritto ad avere diritti, a cominciare dal diritto a un\u2019esistenza dignitosa, ma \u00e8 anche il principale veicolo delle istanze di autodeterminazione dell\u2019individuo di fronte a qualunque potere, anche il pi\u00f9 benefico e protettivo. Come, per l\u2019appunto, il potere sindacale fino agli anni \u201970 del Novecento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Proviamoci, allora, a rivisitare lo Statuto sulla base di una direttiva ermeneutica che non consideri pi\u00f9 quella del cittadino la faccia nascosta del lavoratore. La direttiva non \u00e8 vincolante. Ma nemmeno \u00e8 vietata. Anzi, a ben vedere, \u00e8 coerente con un provvedimento la cui finalit\u00e0 \u00e8 quella di ottenere che i cittadini siano rispettati, nella loro dignit\u00e0 e libert\u00e0, anche quando si vestono per contratto da produttori.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Come \u00e8 noto, la normativa statutaria \u00e8 la risultante della combinazione di due linee di politica del diritto. La prima, e pi\u00f9 marcata, \u00e8 quella del sostegno del sindacato nei luoghi di lavoro. Il che permette di premiare l\u2019autoreferenzialit\u00e0 del soggetto collettivo sponsorizzando l\u2019idea che la portata pi\u00f9 innovativa dello Statuto sia ascrivibile alla scelta di migliorare l\u2019<em>habitat<\/em> in cui il sindacato svolge la propria attivit\u00e0, come se tutto il resto non contasse o come se tutto ci\u00f2 di positivo che ci si poteva aspettare non potesse venire che da l\u00ec. La seconda, pi\u00f9 accennata che sviluppata, \u00e8 quella del garantismo individuale del cittadino contrattualmente tenuto ad adempiere l\u2019obbligazione di lavorare alle dipendenze altrui.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>La prima \u00e8 un prodotto importato dall\u2019America del <em>new deal<\/em> degli anni \u201930, mentre la seconda \u00e8 un prodotto di fabbricazione euro-continentale. Le sue ascendenze infatti sono riconoscibili nella prima Costituzione post-liberale della contemporaneit\u00e0, quella di Weimar del 1919, sulla quale \u00e8 modellata la nostra Costituzione \u2013 l\u2019una e l\u2019altra miranti ad assicurare la polivalenza (<em>Drittwirkung<\/em>, dicono i tedeschi) dei diritti di cittadinanza che obbliga a rispettarli anche nei rapporti interprivati. Insomma, questa articolata linea di politica del diritto evidenzia l\u2019errore commesso da intere generazioni di operatori giuridici: a loro avviso, il lavoro buss\u00f2 alla porta della storia giuridica soltanto per essere catturato nelle categorie logico-concettuali del diritto dei contratti tra privati. Tutt\u2019al pi\u00f9, invece, si trattava dello stadio iniziale di un\u2019evoluzione lontana dal suo sbocco conclusivo: nient\u2019altro che una provvisoria sistemazione da cui si sarebbe potuto uscire soltanto con l\u2019interventismo del potere pubblico.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Insomma, non \u00e8 soltanto perch\u00e9 promosse la presenza del sindacato in azienda che lo Statuto segn\u00f2 un nuovo inizio. Cionondimeno, con la complicit\u00e0 della cultura giuridica il sindacato del dopo-Statuto ha seguitato a non percepire che il riposizionamento del lavoro nelle zone alpine del diritto costituzionale aveva spezzato una tradizione di pensiero formatasi \u201cnella prima modernit\u00e0\u201d allorch\u00e9, come scrive Ulrich Beck, \u201cdominava la figura del cittadino-lavoratore con l\u2019accento non tanto sul cittadino quanto sul lavoratore. Tutto era legato al posto di lavoro retribuito. Il lavoro salariato costituiva la cruna dell\u2019ago attraverso la quale tutti dovevano passare per poter essere presenti nella societ\u00e0 come cittadini a pieno titolo. La condizione di cittadino derivava da quella di lavoratore\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Non che il lavoro non sia tuttora il passaporto per la cittadinanza. Per\u00f2, la Costituzione nega che la correlazione biunivoca tra lavoro e cittadinanza possa continuare ad avere l\u2019instabilit\u00e0 di una barca con sopra un elefante. Adesso, cio\u00e8, l\u2019<em>homme situ\u00e9 <\/em>\u2013 come direbbe Alain Supiot \u2013 non pu\u00f2 pi\u00f9 sovrastare il <em>citoyen<\/em>, rubargli spazio o metterlo in ombra. Pertanto, come il lavoro industriale ha raggiunto il culmine della sua emancipazione allorch\u00e9 la prima modernit\u00e0 ne ha fatto la legittimazione sociale dei diritti di cittadinanza, cos\u00ec \u2013 adesso che la fabbrica non \u00e8 pi\u00f9 uno dei grandi laboratori della socializzazione, l\u2019informatica ha rivoluzionato la comunicazione di massa, la scolarizzazione \u00e8 pi\u00f9 diffusa e il progresso tecnologico ha diversificato la composizione qualitativa della forza lavoro cancellando vecchi profili professionali o creandone di nuovi \u2013 \u00e8 alla cittadinanza che tocca emanciparsi dall\u2019originario paradigma, permettendo cos\u00ec di scoprire da cosa dipende la tenuta della societ\u00e0 dei lavori.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>In effetti, poich\u00e9 ogni paradigma scientifico in definitiva non \u00e8 che \u201cla finestra con la quale si guarda al mondo\u201d <em>(2)<\/em>, quella in cui si affacciano i giuslavoristi va perlomeno aggiornata. E ci\u00f2 perch\u00e9 non sanno immaginare i confini della protezione sociale se non ragionando in termini giuridico-formali di modalit\u00e0 di svolgimento della prestazione di lavoro dedotta in contratto e dunque, nello stesso momento in cui separano la subordinazione del prestatore dalla sua matrice sociologica, arrivano a stabilire che il lavoro autonomo non va protetto <em>(3)<\/em>. Come dire che quello del lavoro non \u00e8 diventato un diritto di classe, ma il prezzo della sua incontaminata purezza \u00e8 uno strabismo che lo porta a concedere tutela a chi non ne ha bisogno e negarla a chi invece ne avrebbe.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Non a caso la nostra Costituzione non conosce la dicotomia contratto di lavoro subordinato-contratto di lavoro autonomo. Piuttosto, si preoccupa di rimuovere situazioni soggettive di debolezza e disuguaglianza sostanziale <em>comunque<\/em> e <em>dovunque<\/em> si manifestino. Per questo, \u00e8 un indizio di pigrizia intellettuale seguitare a sponsorizzare la centralit\u00e0 del lavoro dipendente nella forma standard ereditata dal Novecento <em>(4)<\/em>, prolungandone la funzione di fulcro dell\u2019insieme delle garanzie che danno corpo alla nozione di cittadinanza nel XXI secolo. Una cittadinanza, ormai, pi\u00f9 industriosa che industriale. In proposito, il caso Foodora, <a href=\"http:\/\/www.eguaglianzaeliberta.it\/web\/content\/foodora-mezzo-al-guado-del-diritto-del-lavoro\"><span><strong>su cui mi sono intrattenuto anche in questa sede<\/strong><\/span><\/a>, ha un valore emblematico.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Quanto finora detto presuppone che l\u2019impatto culturale dello Statuto avrebbe dovuto tradursi in un\u2019interpretazione del divieto di espropriazione nei luoghi di lavoro dei diritti civili e politici derivanti dallo <em>status<\/em> di cittadinanza che conducesse a ravvisarvi non solo una sfida ai criteri di razionalit\u00e0 ed ai parametri di efficienza che hanno assicurato il successo del capitalismo industriale, ma anche l\u2019<em>input<\/em> normativo indispensabile per andare oltre la concezione della disciplina del\u00a0<span>rapporto di lavoro come regolazione d\u2019impianto privato-contrattuale di un rapporto di mercato. Le cose si sono messe in modo che, per salvare s\u00e9 stessa, una democrazia costituzionale non pu\u00f2 non proporsi di garantire l\u2019esigibilit\u00e0 del pacco-standard di beni e servizi corrispondente, nelle condizioni storicamente date, allo <em>status<\/em> di cittadinanza indipendentemente tanto dall\u2019attualit\u00e0 di un rapporto di lavoro subordinato quanto dalla tipologia delle fonti istitutive dei rapporti mediante i quali avviene l\u2019integrazione del lavoro nell\u2019attivit\u00e0 economica. Indipendentemente \u2013 \u00e8 arrivato il momento di dire \u2013 dalla stessa occupabilit\u00e0: gi\u00e0 oggi, e nel prevedibile futuro molto pi\u00f9 che in passato, il moraleggiante principio per cui, se hai voglia di lavorare, un posto lo trovi sempre, non supera la prova dei fatti.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Ecco, allora, perch\u00e9 la direzione di senso del tratto dell\u2019itinerario percorribile dal diritto del lavoro \u00e8 graficamente traducibile in un contro-movimento. All\u2019inizio, il movimento fu segnato dal passaggio dallo <em>status<\/em> caratteristico delle societ\u00e0 castali al contratto come elemento di garanzia di libert\u00e0. Poi, la stessa cultura \u201cborghese\u201d che gest\u00ec praticamente indisturbata il cambio di regime determinato dalla rottura dei vincoli feudali ha dovuto riconoscere l\u2019inadeguatezza del diritto comune dei privati. Cess\u00f2 di fingere di non sapere che, se la libert\u00e0 contrattuale \u00e8 la precondizione dell\u2019autodeterminazione, quest\u2019ultima pu\u00f2 non esserci malgrado la proclamata libert\u00e0 contrattuale e, alla fine, riconobbe che l\u2019ideologia giuridico-politica che fa dell\u2019autonomia negoziale il mezzo di cui dispone l\u2019individuo per riappropriarsi del suo destino era una mistificazione. Se questo \u00e8 il passato che sta alle spalle del diritto del lavoro, il suo futuro sta nel ritorno allo <em>status<\/em>. Che non pu\u00f2 pi\u00f9 essere lo <em>status<\/em> occupazionale o professionale la nozione del quale \u00e8 stata memorizzata da intere generazioni durante la secolare esperienza industriale. E ci\u00f2 per l\u2019eccellente ragione che l\u2019esigibilit\u00e0 dei diritti di cittadinanza prescinde dalla tipologia dei lavori e relative regolazioni.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>C\u2019\u00e8 quindi un modo d\u2019intendere lo Statuto che, pur sviluppando tutte le implicazioni riguardanti il lavoratore in quanto cittadino che campeggia nella cultura sindacale, non contrasta con quello attento agli interessi del cittadino in quanto lavoratore. Piuttosto, si tratta di riordinarne gli intrecci al fine di individuare nuove priorit\u00e0 secondo un criterio ordinante capace di incorporare il principio operante in epoca anteriore all\u2019avvento dell\u2019industria, quando nessuno pensava che si potesse convertire l\u2019esistenza delle persone in un\u2019unit\u00e0 temporale quantificata, vendibile sul mercato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Per avere un\u2019idea della vastit\u00e0 del territorio trascurato, se non proprio nascosto, dalla mentalit\u00e0 industriale che privilegiava il principio opposto fino a farne una legge di natura, o gi\u00f9 di l\u00ec, basta guardarsi indietro e attorno. Alludo alla vittoriosa\u00a0<span>rivendicazione risalente alla prima met\u00e0 degli anni \u201970 delle \u201c150 ore\u201d ed al negoziato concluso di recente dall\u2019<em>IG Metal<\/em>. Unitamente ad un aumento retributivo del 4,2%, l\u2019accordo valevole per le aziende metalmeccaniche concede ai lavoratori che hanno bisogno di maggiore tempo libero per accudire i figli o per risolvere altri problemi familiari la facolt\u00e0 di adottare un orario settimanale di 28 ore. Come la clausola italiana delle \u201c150 ore\u201d, l\u2019accordo tedesco si presta ad una chiave di lettura estranea alla dimensione mercatistica dello scambio. Anch\u2019esso riaccende la resistenza a vendere pezzi di vita di cui \u00e8 sempre stata espressione la lotta per la riduzione dell\u2019orario di lavoro.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Note<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span><strong><em>1<\/em><\/strong><em>&#8211; Foa e Ranieri, Il tempo del sapere. Domande e risposte sul lavoro che cambia, a cura di S. Cesari, Torino,2000, p.75.<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span><strong><em>2<\/em><\/strong><em>&#8211; P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell\u2019Italia repubblicana, in AA. VV., Diritti e lavoro nell\u2019Italia repubblicana, Materiali dall\u2019incontro di studio Ferrara, 24 ottobre 2008, a cura<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span><em>di G. Balandi e G. Cazzetta, Milano, 2009, p. 23.<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span><strong><em>3<\/em><\/strong><em>&#8211; L. Mengoni, Il contratto individuale di lavoro, in Giornale dir. lav. e rel. ind., 2000, 181 ss.<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span><strong><em>4<\/em><\/strong><em>&#8211; U. Romagnoli, Grande trasformazione, grande trasgressione, 199, 2018.<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span><em>\u00a0(*) Giuslavorista<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Luned\u00ec, 14. Maggio 2018<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019evoluzione socioeconomica ha stravolto le condizioni per cui era stata pensata la legislazione. 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