{"id":3314,"date":"2019-04-09T12:30:21","date_gmt":"2019-04-09T10:30:21","guid":{"rendered":"http:\/\/5.249.146.118\/e-un-problema-di-equilibrio-tra-legge-e-contrattazione\/"},"modified":"2019-04-09T12:30:21","modified_gmt":"2019-04-09T10:30:21","slug":"e-un-problema-di-equilibrio-tra-legge-e-contrattazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/e-un-problema-di-equilibrio-tra-legge-e-contrattazione\/","title":{"rendered":"E&#8217; un problema di equilibrio tra legge e contrattazione*"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La regolazione dei <strong>minimi salariali<\/strong> costituisce un meccanismo fondamentale nel funzionamento del mercato del lavoro. Questa funzione \u00e8 storicamente svolta, in Italia, dai contratti collettivi nazionali di categoria.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Senonch\u00e8, la capacit\u00e0 dei contratti collettivi di regolare la generalit\u00e0 dei rapporti di lavoro relativi ai singoli settori di riferimento, con particolare riguardo alla disciplina dei contenuti economici, \u00e8 andata progressivamente diminuendo.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Specie con la crisi economica, si sono diffuse aree di lavoratori con un salario <strong>al di sotto di quello stabilito dai contratti<\/strong> firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Le stime al riguardo indicano quote di lavoratori con retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali comprese tra il <strong>9 e il 21 per cento<\/strong>, con picchi del 30 per cento in alcuni settori (Agricoltura, Alberghiero-ristorazione, Alimentare, Servizi alle imprese) (cfr. Garnero, 2013; Lucifora, 2017; le stime sono calcolate su dati da indagini condotte dall\u2019ISTAT e su dati amministrativi raccolti dall\u2019INPS).\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Anche per questo motivo ha acquisito consistenza l\u2019opinione secondo cui sarebbe necessario introdurre, anche nel nostro ordinamento, forme di retribuzione, compensi o salari minimi per i lavoratori dipendenti, che fossero regolati per legge.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Tuttavia, <\/span><span>sebbene l\u2019introduzione di un salario minimo legale potrebbe<\/span><span> &#8211; a ben determinate condizioni &#8211; <\/span><span>contribuire a ridurre l\u2019area delle situazioni anomale ora richiamate<\/span><span>, resta che, a ben vedere, il <\/span><span>vero problema<\/span><span> del rispetto della \u201cgiusta retribuzione\u201d del lavoro <\/span><span>prescinde dalla fonte che ne determina la misura<\/span><span>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>In altre parole, al di l\u00e0 della legge o del contratto collettivo quale fonte della misura della retribuzione minima, <\/span><span>il problema vero, almeno nel nostro Paese, sembra essere piuttosto quello degli strumenti volti a garantire l\u2019effettivo rispetto del livello retributivo minimo stesso<\/span><span>.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Un tema che coinvolge sicuramente i lavoratori ma che interessa anche le imprese perch\u00e9 volto a contrastare fenomeni di concorrenza sleale.<\/span>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>In questo senso, l\u2019introduzione di un salario minimo legale non risolverebbe, di per s\u00e9, il problema di adeguare i salari pi\u00f9 bassi<\/span><span>.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Questo risultato, esattamente come oggi accade per i livelli salariali definiti dalla contrattazione collettiva, richiede invece uno sforzo maggiore per il rispetto delle regole<\/span><span>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span><em>In primis <\/em>attraverso il potenziamento dell\u2019attivit\u00e0 ispettive che rappresentano il primo presidio del rispetto delle regole del lavoro, anche per quanto riguarda i livelli retributivi minimi. Del resto, l\u2019introduzione della diffida accertativa gi\u00e0 costituisce una soluzione tecnica che mette il personale ispettivo nelle condizioni di garantire il rispetto dei livelli salariali minimi attualmente previsti nel nostro ordinamento.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Resta, comunque, centrale il tema del rapporto tra l\u2019eventuale introduzione di un salario minimo legale e il sistema della contrattazione collettiva esistente<\/span><span>.<\/span>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Questa problematica era gi\u00e0 affrontata nel testo della legge delega di riforma del lavoro (cosiddetto <em>Jobs Act<\/em>, L. n. 183 del 2014) che prevedeva l\u2019introduzione di un salario minimo legale con riferimento ai soli \u201c<em>settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentativi sul piano nazionale<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>\u00c8 evidente infatti che, nel nostro Paese, la mancata adozione di un salario minimo legale \u00e8 da mettere in correlazione proprio alla diffusione della contrattazione collettiva che, storicamente, si \u00e8 fatta carico di individuare i livelli salariali minimi per ciascuna categoria di lavoratori.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Tali minimi sono vincolanti per le imprese che fanno parte delle Associazioni datoriali firmatarie dei CCNL, ma il rispetto \u201cgeneralizzato\u201d di tali minimi viene, di fatto, assicurato da una pluridecennale interpretazione giurisprudenziale che, ex art. 2099 Cod. Civ., identifica quanto meno nei minimi contrattuali il concetto \u201cretribuzione proporzionata e sufficiente\u201d dei lavoratori, stabilito dall\u2019art. 36 della Costituzione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>\u00c8 inoltre da ricordare che i minimi contrattuali previsti dai CCNL, stipulati dalle organizzazioni sindacali pi\u00f9 rappresentative su base nazionale, rappresentano anche la misura utilizzata per il calcolo dei contributi sociali al fine di verificare la regolarit\u00e0 contributiva dei datori di lavoro (cfr. art. 1 del D.L. n. 338\/1989 come convertito dalla Legge n. 389\/1989).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Quindi, a ben guardare, si potrebbe sostenere che, in qualche misura, un salario minimo legale di riferimento, nel nostro ordinamento, \u00e8 gi\u00e0 vigente<\/span><span>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Ma se questo assunto \u00e8 vero, si avrebbe la conferma che il vero problema, come si accennava, \u00e8 quello di definire il rapporto tra legge e contrattazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Due scenari si possono ipotizzare.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Il legislatore, con la finalit\u00e0 di tutelare ogni forma di lavoro, introduce un salario minimo \u201cuniversale\u201d, che non tiene specificamente conto del sistema della contrattazione collettiva vigente, ed il cui rispetto, da parte del datore di lavoro, assolve agli obblighi fondamentali che derivano dalla Costituzione e dal sistema delle leggi a tutela del lavoro.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>E\u2019 del tutto evidente come una scelta di tal genere ben potrebbe ingenerare nelle imprese la tentazione di \u201csciogliersi\u201d dal complesso di obblighi che derivano dal rispetto dei contratti collettivi, a favore di una regolamentazione unilaterale del rapporto di lavoro che troverebbe, per\u00f2, nel rispetto del salario minimo, la sua tutela fondamentale.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Si tratta del c.d. fenomeno della \u201cfuga\u201d dal contratto collettivo che si sta registrando, gi\u00e0 da tempo, in vari paesi europei che hanno adottato il sistema del salario minimo legale, pur in presenza di una consolidata tradizione di contrattazione collettiva.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>\u00c8 opportuno, infatti, sottolineare che il perimetro delle garanzie e delle tutele offerte al lavoratore dei CCNL \u00e8 ben pi\u00f9 esteso del mero trattamento economico minimo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Una scelta di tal genere, in ogni caso, comporterebbe di affrontare e risolvere non indifferenti problemi tecnici, ad esempio, in ordine all\u2019individuazione della giusta misura di un salario minimo legale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>In particolare, nella scelta del livello ottimale del salario minimo sarebbe necessario tener conto di varie considerazioni, tra le quali, a mero titolo d\u2019esempio:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><span>per non avere un impatto negativo sulla domanda di lavoro e quindi sull\u2019occupazione (regolare), il salario minimo non dovrebbe essere troppo alto rispetto a quello medio\/mediano;<\/span><\/li>\n<li><span>un salario minimo troppo elevato correrebbe, inoltre, il rischio di diminuire la percentuale di lavoratori effettivamente coperti (perch\u00e9 pu\u00f2 aumentare l\u2019area del non lavoro e\/o il lavoro irregolare);<\/span><\/li>\n<li><span>il salario minimo dovrebbe, tuttavia, essere abbastanza alto da stimolare l\u2019offerta di lavoro, quindi essere pi\u00f9 elevato del salario di riserva, che dipende dal livello del sussidio di disoccupazione (o assegno CIG) e\/o dal costo-opportunit\u00e0 di lavorare (particolarmente elevato, per esempio, per chi ha figli piccoli e vive in zone senza asili), tanto pi\u00f9 ora dopo l\u2019introduzione del Reddito di Cittadinanza;<\/span><\/li>\n<li><span>il salario orario minimo dovrebbe comunque tener conto della distinzione tra retribuzione oraria diretta (applicabile eventualmente ad ogni tipo di collaborazione con l\u2019impresa) e retribuzione oraria complessiva che, prendendo in considerazione gli elementi indiretti e\/o differiti (ferie, mensilit\u00e0 aggiuntive, tfr), dovrebbe applicarsi solo al lavoro subordinato;<\/span><\/li>\n<li><span>il salario minimo legale dovrebbe applicarsi indistintamente a tutti i lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e di qualsiasi settore, con complessi riflessi sul sistema retributivo vigente, previsto dai contratti collettivi, che si differenzia per settori e per qualifiche dei lavoratori,<\/span><\/li>\n<li><span>il salario minimo dovrebbe prevedere meccanismi di adeguamento al costo della vita che non determinino spirali inflazionistiche.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>L\u2019altra opzione che il legislatore potrebbe seguire, sulla falsariga delle scelte operate con la legge n. 183 del 2014, \u00e8 quella che prende a riferimento, per la determinazione del salario minimo, il sistema della contrattazione collettiva vigente, salvo a individuare un vero e proprio livello minimo di garanzia per i settori e le attivit\u00e0 prive di contrattazione di riferimento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>La vera questione, allora, diventerebbe quella di individuare criteri obiettivi per individuare quale dovrebbe essere il contratto collettivo di settore da prendere a riferimento<\/span><span>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Proprio perseguendo tale finalit\u00e0 Confindustria e Cgil Cisl Uil hanno sottoscritto l\u2019accordo interconfederale del 2011 e l\u2019accordo interconfederale del 2014 (che ha preso il nome di\u00a0 Testo Unico sulla Rappresentanza, e che ha incorporato, confermandoli, i contenuti dell\u2019accordo del 2011), ove sono state definite le regole per selezionare gli agenti contrattuali e rendere, cos\u00ec, i processi negoziali pi\u00f9 certi e volti a garantire la piena esigibilit\u00e0 degli accordi conclusi sia a livello nazionale che a livello aziendale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La piena \u201cdemocraticit\u00e0\u201d dei criteri adottati in quegli accordi ha la sua controprova nell\u2019elevatissimo numero di organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori che hanno aderito a quegli accordi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Senonch\u00e8 \u00e8 quasi un anno, oramai, che il Ministero del Lavoro, pi\u00f9 volte sollecitato in tal senso, non consente che venga rinnovata la convenzione, a suo tempo sottoscritta dalle parti stipulanti l\u2019accordo interconfederale del 2014 con l\u2019Inps, attraverso la quale si raccolgono i dati per determinare l\u2019effettivo grado di rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, differenziandola per ogni settore produttivo che ha un contratto collettivo di riferimento.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E sempre in quest\u2019ottica Confindustria e Cgil Cisl Uil hanno sottoscritto, nel 2018, l\u2019accordo denominato \u201cPatto per la fabbrica\u201d nel quale la nostra organizzazione si \u00e8, anzitutto, impegnata a misurare la propria rappresentativit\u00e0 e a condividere criteri di misurazione della rappresentanza datoriale con le altre organizzazioni di rappresentanza delle imprese, sempre al fine di identificare, nel modo pi\u00f9 corretto possibile, quale potrebbe essere il contratto collettivo di riferimento, per ogni settore produttivo. Di riferimento per il settore perch\u00e9 stipulato dalle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori che risulterebbero essere maggiormente rappresentative e che, pertanto, dovrebbero essere in grado di interpretare al meglio quel complesso equilibrio di interessi che viene realizzato con la sottoscrizione di un contratto collettivo.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Solo l\u2019osservanza del contratto collettivo di riferimento dovrebbe, quindi, consentire alle imprese l\u2019accesso ai benefici economici e normativi previsti dall\u2019ordinamento (ad es: sgravi contributivi, detassazione) e la possibilit\u00e0 di partecipare alle gare d\u2019appalto pubbliche.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Ma nel patto del 2018 Confindustria e Cgil Cisl Uil si sono anche impegnate a determinare nei contratti il Trattamento economico minimo (TEM), considerandolo equivalente al salario minimo inderogabile, da distinguere dal Trattamento economico complessivo (TEC).<\/span>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Dunque la finalit\u00e0 principale che viene perseguita dai disegni di legge in esame ben potrebbe essere assolta con l\u2019osservanza, da parte delle imprese, del TEM.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Correlativamente, assolta con il TEM la finalit\u00e0 principale cui mira l\u2019introduzione di un salario minimo legale, ben si potrebbe agire sulla riduzione del cuneo fiscale e contributivo del lavoro &#8211; universalmente individuato, da tutti gli analisti economici, come uno dei fattori di maggior freno per la competitivit\u00e0 delle imprese italiane \u2013 da riservare alla quota di salario costituito dal delta tra il TEM e il TEC.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>In questo modo si perverrebbe al duplice obiettivo di tutelare adeguatamente il lavoro regolare e garantire la corretta competizione tra le imprese, che ben potrebbero, a questo punto, modulare adeguatamente il livello del TEC sulla base degli effettivi incrementi di produttivit\u00e0 e redditivit\u00e0 aziendale.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Quel disegno di riforma condiviso del modello della contrattazione, definito nel 2018, se adeguatamente ma inscindibilmente attuato con la misura della rappresentanza sia datoriale che sindacale, potrebbe dunque costituire la base per l\u2019attuazione di un \u201csalario minimo\u201d pienamente coerente con la storia dei rapporti sindacali di questo Paese, ma verrebbe da dire anche pienamente rispettoso dei dettami della Costituzione, lasciando al decisore politico il compito di individuare il livello di salario minimo orario da rispettare nei settori non regolati da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentative.<\/span>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span><strong><em>Osservazioni sui testi del disegno di legge<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Come si accennava nella premessa, riteniamo opportuno formulare qualche osservazione di merito sulle singole disposizioni contenute nei disegni di legge oggetto dell\u2019audizione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Quanto alla rilevante questione del rapporto tra legge e contrattazione, il disegno di legge n.310 sembra optare decisamente per la prima delle due alternative indicate in premessa, ossia per una regolazione di legge che, di fatto, si impone o, meglio, si sovrappone alla contrattazione vigente, perch\u00e9 fissa autonomamente un valore orario del salario minimo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Nelle esperienze dei principali Paesi europei la fissazione e il periodico adeguamento del salario minimo \u00e8 sempre il risultato del confronto, pur attuato con diverse modalit\u00e0, tra il governo e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, con l\u2019evidente fine di \u201cmodulare\u201d e adattare alla realt\u00e0 economica del singolo Paese il livello equo del salario minimo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Nel caso in esame, invece, questo \u2013 a nostro avviso, indispensabile \u2013 apporto di esperienza e conoscenza della realt\u00e0 del mercato del lavoro, fornito dalle organizzazioni di rappresentanza o da loro riferenti, viene sostanzialmente ignorato, per poi recuperarlo, in modo francamente non chiaro, ai fini dell\u2019individuazione dei contratti che dovrebbe adeguarsi, o meno, al salario minimo (senza l\u2019individuazione di alcun previo criterio selettivo) ovvero delle modalit\u00e0 di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario, con una evidente svalutazione dell\u2019effettivo esercizio dell\u2019autonomia contrattuale collettiva.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Il livello del salario minimo indicato nel disegno di legge n.310 (9 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali) \u00e8 peraltro cos\u00ec pi\u00f9 elevato del costo medio orario attualmente assicurato dai minimi applicati nelle imprese industriali (che si aggira intorno ai 7,5 euro lordi) sulla base della contrattazione vigente, che dimostra, <em>per tabulas<\/em>, quanto questa modalit\u00e0 di fissazione dell\u2019importo del salario minino sia inaccettabile, perch\u00e9 assolutamente dissonante con la realt\u00e0 del mercato del lavoro che vorrebbe regolare.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Su questo stesso argomento il disegno di legge n. 658 segue, in parte, la strada della valorizzazione dell\u2019apporto della contrattazione collettiva ma poi, con un certo grado di contraddittoriet\u00e0, finisce anch\u2019esso per fissare \u201cunilateralmente\u201d un importo di riferimento che, seppur sempre di 9 euro all\u2019ora, \u00e8 meno elevato del precedente perch\u00e9 viene considerato al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali. Resta che il livello \u00e8 comunque troppo elevato e che il metodo di individuazione valorizza solo in apparenza l\u2019apporto delle parti sociali.<\/span>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Parti sociali la cui rappresentativit\u00e0, peraltro, viene individuata facendo riferimento alla disciplina di legge che regola l\u2019attivit\u00e0 del Cnel, ossia ad una normativa che, nella legislazione degli ultimi decenni, non \u00e8 mai stata ritenuta effettivamente utile per identificare le parti stipulanti il contratto collettivo \u201cdi riferimento\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Tant\u2019\u00e8 che lo stesso disegno di legge, per disciplinare il problema della pluralit\u00e0\/concorrenza di vari contratti nazionali applicabili (problema attualissimo, posto che si contano, nell\u2019archivio del Cnel, pi\u00f9 di 900 ccnl di categoria, riguardanti tutti i settori di attivit\u00e0 economica del Paese, con decine di contratti per ogni singolo settore produttivo), finisce, molto pi\u00f9 opportunamente, per invocare espressamente i contenuti dell\u2019accordo interconfederale concluso tra Confindustria e Cgil, Cisl Uil il 10 gennaio 2014, al quale, come si \u00e8 gi\u00e0 ricordato, hanno aderito la stragrande maggioranza delle organizzazioni sindacali di questo Paese.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Per misurare, invece, la rappresentanza datoriale il disegno di legge individua criteri (numero delle imprese associate in relazione al numero complessivo di imprese associate e correlativo numero dei dipendenti) che andrebbero senz\u2019altro riconsiderati e ripensati, dato che l\u2019unico sistema di rilevazione, attualmente vigente in Italia, che potrebbe aiutare a fornire questi dati \u00e8 quello in atto presso le Camere di Commercio che, per\u00f2, \u00e8 largamente fondato sulle autodichiarazioni rese dalle stesse associazioni datoriali.<\/span>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Nell\u2019accordo interconfederale del 2018, come gi\u00e0 ricordato, Confindustria si \u00e8 impegnata a definire \u201c<em>un percorso condiviso anche con le altre associazioni datoriali per arrivare ad un modello di certificazione della rappresentanza datoriale capace di garantire una contrattazione collettiva con efficacia e esigibilit\u00e0 generalizzata, nel rispetto dei principi della democrazia, della libert\u00e0 di associazione e del pluralismo sindacale<\/em>\u201d.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>Da ultimo una osservazione che accomuna le due proposte di legge in ordine ai meccanismi di adeguamento, nel tempo, del salario minimo, che vengono meramente demandati all\u2019applicazione di indici statistici, senza alcun tipo di previa valutazione tecnica sui possibili effetti che, da una cos\u00ec rigida applicazione di tali indici, potrebbero derivare all\u2019andamento dell\u2019inflazione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>*intervento alla 11\u00b0 Commissione Lavori Pubblici del Senato della Repubblica il 12\/03\/2019<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>**Direttore Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La regolazione dei minimi salariali costituisce un meccanismo fondamentale nel funzionamento del mercato del lavoro. 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