{"id":768,"date":"2014-11-11T10:05:00","date_gmt":"2014-11-11T09:05:00","guid":{"rendered":"http:\/\/5.249.146.118\/i-danni-della-concorrenza-fiscale-in-europa\/"},"modified":"2014-11-11T10:05:00","modified_gmt":"2014-11-11T09:05:00","slug":"i-danni-della-concorrenza-fiscale-in-europa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/i-danni-della-concorrenza-fiscale-in-europa\/","title":{"rendered":"I danni della concorrenza fiscale in Europa"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-align: justify;\">Nel campo della tassazione diretta, oggi l\u2019Europa \u00e9 pervasa da una competizione fiscale che ha trovato e trova legittimazione in una visione liberista di come debba funzionare l\u2019Unione<\/span><span style=\"text-align: justify;\">;<\/span><span style=\"text-align: justify;\"> una visione che ha anteposto una competizione tra Stati al governo comunitario della materia, sebbene ci\u00f2 costituisca un danno per la maggior parte dei paesi membri e provochi perdite rilevanti di gettito sui redditi prodotti dai fattori pi\u00f9 mobili, che devono essere poi compensati a carico di quelli meno mobili (lavoro e patrimoni immobiliari). <\/span><span style=\"text-align: justify;\">Non si tratta solo di rimuovere regimi particolaristici \u201cdannosi\u201d, ma di trovare un modello uniforme di struttura fiscale per l\u2019Europa.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In un periodo di scarso impegno europeistico dei governanti e di deciso affievolimento di slancio nell\u2019opinione pubblica (a dir poco), indicare questa via pu\u00f2 sembrare radicale, ma va comunque posta sul tappeto. La finalit\u00e0 ultima dovrebbe essere sia il recupero del gettito sottratto attraverso la competizione fiscale, compensando, per ci\u00f2 che riguarda la competizione intra-Unione, i paesi pi\u00f9 deboli, sia\u00a0 l\u2019avvio di un processo concreto di sostanziale detassazione del lavoro (che altrimenti rimarr\u00e0 allo stadio di irrealizzabile esortazione); da ultimo, l\u2019individuazione di fonti di gettito che possano allargare significativamente il bilancio comunitario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oggi non solo non esiste un modello europeo per la tassazione diretta, ma non esistono nemmeno codici mutualmente conformi di tassazione e regolazione. Nella imposizione diretta, la convergenza verso soluzioni comuni dei sistemi nazionali consiste solo nell\u2019imitazione di istituti introdotti in altri paesi europei, che i singoli paesi scelgono qua e l\u00e0 in un bricolage discrezionale, visto che la variet\u00e0 di soluzioni date altrove rende difficile far riferimento a una costruzione da prendere come benchmark.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Persino sui principi non vi \u00e9 uniformit\u00e0 se consideriamo che il principio della progressivit\u00e0 dell\u2019imposta personale \u00e9 disatteso in numerosi paesi che adottano una flat tax (sia pure attenuata dalla graduazione delle deduzioni ammesse). E ci\u00f2 fa pensare che lo stesso modello sociale europeo stia diventando un\u2019astrazione che attiene a un numero limitato di paesi dell\u2019Unione.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La convergenza non \u00e9 sempre positiva<\/strong>\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non bisogna pensare, tuttavia, che qualsiasi convergenza sia sempre positiva, o in grado di garantire un pi\u00f9 efficiente funzionamento del mercato interno, quando non sia un disegno organizzato con finalit\u00e0 specifiche e di razionalit\u00e0 complessiva, ma solo un puro derivato di inseguimento fiscale per paura di perdere le basi imponibili. Molte spinte alla convergenza\u00a0 derivano dalla giurisprudenza creata dalle sentenze della Corte di Giustizia, la quale, in nome di un malinteso fondamentalismo con cui interpreta la libert\u00e0 di stabilimento \u2013 a partire dalla infelice sentenza Cadbury Scwhrepss &#8211; \u00e9 stata sempre poco attenta alle conseguenze sistemiche delle sue sentenze.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Valga per tutti l\u2019esempio di come si sia esteso agli inizi del \u20182000 il sistema di Partecipation Exempion di tassazione delle holding che prevede, sotto certe condizioni, l\u2019esenzione dei dividendi e delle plusvalenze (e minusvalenze) da partecipazione in capo alla capogruppo. Proprio a suo tempo dei paesi del Benelux, quel sistema ha sostituito progressivamente il\u00a0 sistema di imputazione del credito di imposta sui dividendi (per ci\u00f2 che era gi\u00e0 assolto dall\u2019impresa) in capo al socio, che per lungo tempo era stato elemento distintivo della maggioranza dei paesi. Se attraverso le sentenze della Corte si voleva giustamente eliminare un trattamento discriminatorio dei soggetti residenti rispetto ai non residenti avrebbe dovuto seguirne l\u2019estensione del credito d\u2019imposta anche ai dividendi esteri (o ai non residenti), lasciando un intreccio razionale tra tassazione societaria e personale. \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma questa strada non avrebbe potuto essere intrapresa che in un quadro di reciprocit\u00e0 fissato da un indirizzo che avesse reso veramente europeo il sistema di imputazione. Questo indirizzo non \u00e9 mai venuto, lasciando cos\u00ec che si affermasse una costruzione, che se pu\u00f2 trovare anche giustificazione sistemica per ci\u00f2 che riguarda l\u2019esenzione dei dividendi per l\u2019 holding, per eliminare la doppia imposizione economica degli utili infra-societari, non lo trova affatto (o ha basi fragilissime) sia per l\u2019esenzione delle plusvalenze (e minusvalenze), che le \u00e9 collegato, sia per lo scoordinamento della tassazione societaria e personale.\u00a0 Non si pu\u00f2 neppure dire che attraverso la diffusione di questa costruzione si sia posto fine, per ci\u00f2 che riguarda le holding, alla competizione fiscale, perch\u00e9 questa si \u00e9 trasferita sul piano ordinamentale nelle legislazioni di alcuni paesi (ad esempio, Regno Unito e Olanda), che facilitano i comportamenti opportunistici consentendo alle societ\u00e0 costituite nel paese di applicare la normativa corrispondente e, al tempo stesso, di trasferire in una altro Paese la sede di direzione effettiva e quindi la residenza fiscale,.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oggi diviene parimenti inevitabile che con le stesse modalit\u00e0 si diffonda, nell\u2019ambito della competizione in corso per attrarre la sede centrale delle multinazionali, il sistema del <em>patent box<\/em>. Esso consente una tassazione ad hoc (tra il 5% e il 10%) ai profitti correlati allo sfruttamento dei brevetti. E\u2019 chiamato anche \u201cinnovation box\u201d per il suo scopo apparente di incoraggiare l\u2019innovazione\u00a0 e i lavori qualificati nella ricerca e sviluppo, ma che, ben che vada, remunera la commercializzazione dei brevetti esistenti piuttosto che lo sviluppo di nuovi e si rivela un\u2019altro dei canali per competere fiscalmente. In alcuni paesi si \u00e9 arrivato a rendere rilevante il 100% del profitto conseguito su prodotti che cadono in questo regime anche quando l\u2019incidenza dei brevetti \u00e9 secondaria nella loro produzione. L\u2019esito effettivo \u00e9 che si \u00e9 costruito un altro canale di <em>tax avoidance<\/em> che concorre a quei 1000 miliardi di euro di\u00a0 tassazione persa annualmente (secondo le stime dello stessa Commissione)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Potrei andare avanti, citando la convergenza che si \u00e9 stabilita col regime di tassazione degli interessi di residenti esteri e farei rientrare nel quadro anche l\u2019avvicinamento delle aliquote societarie, avvenuto in una\u00a0 corsa verso il basso, che i paesi pi\u00f9 grandi hanno dovuto intraprendere e che hanno compiuto allargando la base imponibile. Un procedimento che, seppure potenzialmente neutro per il gettito, non lo \u00e9 per altre conseguenze: di rendere restrittivi e rigidi i criteri di ammortamento, di indebolire potenzialmente le imprese pi\u00f9 deboli e indebitate, di rimbalzare sulla progressivit\u00e0 nella tassazione personale, che deve tener conto che altrimenti \u00e9 reso conveniente alle persone pi\u00f9 ricche trasformare i redditi personali in redditi da capitale. \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Occorre un gran disegno: lo sono alcuni recenti avanzamenti?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Occorre un gran disegno per la convergenza e l\u2019armonizzazione e non l\u2019occasionalit\u00e0 degli eventi, o della concorrenza, o dei pareri della Corte. Anche coloro che, al di l\u00e0 dei singoli giudizi di merito, pensano che la Corte abbia svolto il compito istituzionale che le \u00e8 proprio in ottemperanza dei trattati (non \u00e8 il mio giudizio), convengono che l\u2019azione della Corte non sia, n\u00e9 possa essere, lo strumento con cui le contraddizioni vengono risolte e che la sua attivit\u00e0 non pu\u00f2 certo sostituirsi al necessario dibattito politico fra i paesi, cui spetta, nelle opportune sedi istituzionali, assumere decisioni.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono gran disegni quei tre avanzamenti importanti degli ultimi anni relativi all\u2019eliminazione della concorrenza \u201cdannosa\u201d, alla stretta sui paradisi fiscali e al varo della Common Consolidated Tax Base (CCTB)?\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>A)Concorrenza fiscale \u201cdannosa\u201d e \u201cnon dannosa\u201d<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Solo da met\u00e0 degli anni novanta \u00e9 apparso evidente che le azioni elaborate dall\u2019OECD per affrontare il tema dei paradisi fiscali avrebbero incontrato seri ostacoli sul loro percorso (in primo luogo, per l\u2019assenza di credibilit\u00e0) se gli Stati membri dell\u2019UE non si fossero seriamente impegnati a rimuovere i regimi particolaristici presenti nei loro stessi sistemi tributari, specificamente mirati al capitale estero, di cui beneficiano grandi imprese e grandi patrimoni. \u00a0 Quei regimi sono stati individuati come concorrenza \u201cdannosa\u201d, che ci si preoccupati di distinguere in modo soggettivo da quella \u201cnon dannosa\u201d, che non so come definire, (\u201cleale\u201d, \u201cvirtuosa\u201d. \u201cbenefica\u201d?).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bene che quella rimozione sia avvenuta e stia avvenendo. Ma non possiamo dire che non permangano \u201cnicchie protette dalla legge\u201d e \u201cangoli oscuri\u201d da cui le imprese possono trarre vantaggio, per esempio in materia di brevetti e di licenze.\u00a0 L\u2019imposizione formale poi non \u00e9 tutto. Permangono i favori verso chi si trasferisce, a cui si garantiscono controlli meno severi che nei paesi d\u2019origine. Anche le basi imponibili giocano un ruolo. E si \u00e9 affermata la dubbia idea che ogni iniziativa fiscale degli stati nazionali sia accettabile purch\u00e9 non discrimini tra competitori esteri e nazionali. Avrebbe dovuto suggerire qualcosa il fatto che nei limiti del successo della messa al bando della \u201cdannosa\u201d, le politiche di riduzione generalizzata delle aliquote e il restringimento della base imponibile tendessero (e tendano) ad affermarsi come la modalit\u00e0 prevalente di concorrenza fiscale, specie nei paesi nuovi membri, spinti dall\u2019esempio dell\u2019Irlanda.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La corsa in basso delle aliquote, come ci ricorda anche molta letteratura economica, pu\u00f2 altrettanto distorcere l\u2019allocazione del capitale e delle attivit\u00e0 produttive, producendo un effetto spillover negativo sugli stati che la subiscono. Forse dovrebbe sorgere il sospetto che non vi sia concorrenza fiscale virtuosa o leale o benefica. Conosco gli argomenti a favore della concorrenza, ma sono sopraffati dall\u2019evidenza che quella concorrenza \u201cbenefica\u201d tende a produrre una distorsione nella struttura della tassazione, come gi\u00e0 detto, una perdita di reddito imponibile complessiva che deve essere compensata dall\u2019aumento delle tasse su fattori non mobili o da riduzione nella spesa pubblica. Fornisce, inoltre, incentivi per <em>profit shifting<\/em>,\u00a0 risulta in un livello inefficiente di beni pubblici, tende a condurre a decisioni imprenditoriali che distorcono il mercato singolo in quanto portano il capitale dove \u00e9 tassato di meno e non necessariamente dove \u00e9 impiegato in modo pi\u00f9 produttivo.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quindi: non \u00e9 un \u201cgran disegno\u201d la rimozione della concorrenza dannosa, anche se un avanzamento. Lo sarebbe se l\u2019armonizzazione dell\u2019aliquota della corporation tax fosse ancora indicata come legittimo obiettivo di medio periodo dell\u2019Unione\u00a0 E, inoltre, se l\u2019Unione si indirizzasse verso l\u2019istituzione di controlli omogenei indirizzati a una verifica sui guadagni e le perdite di tassazione che generano differenze in materia di fiscalit\u00e0 sulla produzione e sul lavoro.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I paesi pi\u00f9 deboli andrebbero aiutati a competere sulla base dei fattori economici reali, e non offrendo <em>facilities<\/em> disegnate per ledere le leggi degli altri; per questo (oltre che per altro) \u00e9 necessario un bilancio europeo pi\u00f9 consistente (come argomenter\u00f2 in seguito). Come tappa intermedia,\u00a0 sarebbe almeno opportuno che la differenziazione nella tassazione d\u2019impresa avvenga entro fasce predeterminate (ma basi imponibili comuni) in riconoscimento dei vantaggi di agglomerazione di cui ancora godono i paesi pi\u00f9 grandi; oppure, che sia introdotta una aliquota minima di tassazione sulle imprese (direi, non inferiore al 25%), in modo da porre un freno all\u2019esodo continuo di aziende da un paese all\u2019altro all\u2019inseguimento di tassazioni pi\u00f9 vantaggiose, spesso ottenuto con vere e proprie campagne di promozione (che non vengono considerate sleali).\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<strong>B)Il contrasto ai paradisi fiscali<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 un gran disegno l\u2019azione di contrasto dei paradisi fiscali intrapresa dalla UE sulla spinta del modello OCSE di cooperazione? Indubbiamente \u00e9 un passo avanti enorme che si sia arrivati affrontare il problema\u00a0 secondo le tre facce con cui si presenta, che vanno tenute distinte tra loro\u00a0 1) la mancanza di trasparenza e di scambio di informazione, vale a dire il servizio di segretezza che offrono i paradisi fiscali,\u00a0 2) la mancanza di attivit\u00e0 sostanziale associata alla locazione di una impresa in un paradiso fiscale 3) la tassazione bassa o assente su redditi rilevanti (differenziata o meno rispetto ai residenti). \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il progetto OCSE, recepito in sede europea, ha posto il fuoco pressoch\u00e9 esclusivo sul primo problema. Ma ci son voluti 11 anni dalla direttiva risparmio del 1983 per chiudere i buchi nel 2014 e coprire una gamma sufficiente di strumenti finanziari. E comunque, la collaborazione tra paesi sulla base di richieste specifiche e mirate non sembra essere stata particolarmente efficace ad arginare i vantaggi sleali di (regolamentazione ) dei paradisi fiscali se la quantit\u00e0 di fondi tenuti offshore ha subito una potente accelerazione negli ultimi dieci anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oggi, va salutato con soddisfazione che si voglia concretamente superare l\u2019approccio in cui le informazioni erano fornite su richiesta motivata e ci si indirizzi, invece, verso un modello di informazioni automatiche (dall\u20191\/1\/2017 per l\u2019interno); \u00e9 un progetto importantissimo che promette di diventare un nuovo ordine mondiale in materia, se esteso a tutte le piazze finanziarie. \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 Ma si dovr\u00e0 vigilare a che gli impegni presi dai paesi siano effettivamente posti in atto, e che gli stessi paesi abbiano effettiva capacit\u00e0 e volont\u00e0 di far rispettare agli operatori locali la raccolta e trasmissione sistematica dei dati da scambiare (secondo il Common Report e Due Diligence Standard).\u00a0 E si dovr\u00e0 avere un sistema di sanzioni efficaci per quei paesi che si chiamano fuori. In pi\u00f9 va previsto il ritiro della licenza bancaria per quegli istituti finanziari che non collaborano, boicottano o si dimostrino particolarmente attivi nel favorire gli evasori. E non vorrei che la difficolt\u00e0 e i ritardi a estendere il nuovo standard a tutte le piazze finanziarie sia l\u2019occasione per alcuni Stati (interni e esterni all\u2019Unione) per ritardare la loro implementazione del sistema.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non dovrebbe esser difficile semplificare i requisiti tecnici per arrivare a un <em>tax player identification number<\/em>. In un altro campo (della sicurezza) \u00e9 bastata la volont\u00e0 globale di farlo per arrivare ad avere accesso alle registrazioni Interpol da ciascuna parte del mondo, semplicemente con un numero identificativo di passaporto; lo stesso dovrebbe e potrebbe avvenire in campo fiscale se ci fosse volont\u00e0 politica. Ed \u00e9 bene che in questo campo UE e Ocse unifichino le regole, meglio ancora se il processo fosse guidato attraverso un\u2019Agenzia Onu, perch\u00e9, nonostante l\u2019Europa lo affidi all\u2019Ocse, questa istituzione non ha la sufficiente legittimazione, n\u00e9 rappresentativit\u00e0 territoriale per farlo diventare globale, n\u00e9 \u00e9 un organismo intergovernativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<strong>C)inefficacia e impotenza della disciplina del Cfc<\/strong>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se, per ci\u00f2 che riguarda la trasparenza e l\u2019informazione, ci si sta movendo in modo coordinato verso la strada giusta nel depotenziare il ruolo dei paradisi fiscali, per ci\u00f2 che riguarda il loro uso nella tax avoidance, attraverso l\u2019interposizione fittizie o altre costruzioni artificiali, il contrasto rimane affidato singolarmente ai vari paesi, i quali applicano un decalogo di azioni difensive, attraverso la disciplina delle cosiddette Cfc (<em>Controllede Foreign Companies<\/em>). Le pratiche di tax planning non scomparirebbero neppure con un regime di informazione automatica completa. Riclassificare i bilanci e attrarre a tassazione in capo al soggetto nazionale tutto o parte del reddito prodotto dalla filiale estera collocata in paesi a fiscalit\u00e0 privilegiata rimane, tuttavia, un procedimento poco efficace e farraginoso. Il contesto europeo fa emergere poi l\u2019eterogeneit\u00e0 su ciascuna delle caratteristiche essenziali condizionanti l\u2019applicazione della disciplina Cfc., dalle restrizioni nella deduzione delle tasse, al disconoscimento di costi di impresa, all\u2019introduzione di ritenute alla fonte su proventi pagati alla giurisdizione sotto accusa, alle presunzioni di residenza delle soci\u00e8t\u00e0, regole sui prezzi di trasferimento, nozioni di controllo e collegamento, monitoraggio dei derivati e dei meccanismi finanziari che concorrono <em>al profit shifting<\/em>, ecc (il Regno Unito dal 2012 ha, poi, abbandonato la presunzione di tax avoidance nell\u2019attivit\u00e0 di un\u2019impresa collocata nei paradisi fiscali). Comunque applicato, l\u2019approccio non \u00e9 sistemico, implica giudizi soggettivi e in pi\u00f9, fa sorgere complicazioni di carattere amministrativo, incertezze e difficolt\u00e0 nella <em>compliance<\/em> o nella dimostrazione della prova contraria o delle esimenti, da rendere attraente, in circolo vizioso, l\u2019ordinamento di paesi impegnati nella competizione fiscale. Si aggiunga che le sentenze della Corte, hanno ridotto molto l\u2019efficacia delle misure protettive, disapplicandole o depotenziandole per paura cha alcune di esse incidessero sul suo modo di intendere la libert\u00e0 di stabilimento\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le azioni difensive risultano, poi, impotenti quando lo svuotamento dei profitti ottenuti in sede europea\u00a0 \u00e9\u00a0 dirottato <em>legalmente<\/em> in sussidiarie situate in aree a bassa o nulla fiscalit\u00e0 da imprese multinazionali insediate in paesi che riconoscono e ammettono o concordano con il contribuente l\u2019uso di queste pratiche;\u00a0 paesi che puntano pi\u00f9 che sulle entrate tributarie potenziali, sulle esternalit\u00e0 che l\u2019insediamento della sede operativa delle multinazionali sul loro territorio pu\u00f2 produrre. L\u2019attenzione ultimamente si \u00e9 appuntata su casi emblematici di multinazionali (Apple, Amazon, Starbruck, Hp, Google e altre) sui quali anche l\u2019Unione ha aperto un\u2019inchiesta, a cui il Lussemburgo si \u00e9 permesso di non collaborare adeguatamente, rifiutandosi di svelare dettagli del suo sistema di tassazione.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il meccanismo di tax avoidance \u00e9 abbastanza uniforme. Le multinazionali usano i prezzi delle transazioni interne per attribuire un basso margine di profitto alle attivit\u00e0 e alle vendite in paesi ad alta tassazione\u00a0 e dove hanno una quota significativa di mercato. Potenzialmente dirigono i profitti nel paese dove \u00e9 insediata l\u2019unit\u00e0\u00a0 operativa, ma da questo\u00a0 eseguono\u00a0 pagamenti a sussidiarie create ad hoc per prestiti, uso del marchio o dei brevetti o altri servizi collocate in paesi a bassa o nulla tassazione . Inutile dire che l\u2019headquarter sar\u00e0 in paesi, quali Lussemburgo, Olanda o Irlanda, dove la tassazione in origine sia bassa, dove non \u00e9 prevista ritenuta alla fonte su pagamenti per servizi immateriali all\u2019estero, n\u00e9 la pratica sia messa in discussione quando la filiale \u00e9 incorporata. Pu\u00f2 avvenire, per rimanere ai casi concreti, che i profitti pre tasse dichiarati dalla capogruppo europea di Starbucks&#8217;, situata in Lussemburgo, ammontino a 500,000 euro su vendite europee per 73 milioni di euro. Tra parentesi, si stima che in Lussemburgo vi sia la sede di 40000 holding. Pi\u00f9 clamoroso \u00e9 il caso dell\u2019Apple; non tanto perch\u00e9 su 57 mld di profitti fuori dagli Usa paga il\u00a0 2% di tasse, quanto perch\u00e9 incanala i profitti effettivi in pagamenti a tre sussidiarie della sua sede irlandese che non hanno residenza fisica dichiarata in nessuna parte del mondo, una della quali non ha mai pubblicato bilanci.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Costruzioni simili possono presentarsi con l\u2019intera economia digitale, quando le imprese che vendono servizi da un portale possono entrare in rete da qualsiasi luogo. E\u2019 difficile perfino individuare con certezza dove i profitti vengano distratti, perch\u00e9 \u00e9 difficile individuare dove il server &#8211; considerato la sede operativa dell\u2019impresa &#8211; sia collocato, al limite presso una qualche piattaforma fuori da acque territoriali. Esse posso non aver bisogno di una stabile organizzazione nel paese in cui vendono e non sono quindi suscettibili di tassazione. Fra l\u2019altro il potere di <em>enforcement<\/em> svanisce, come gi\u00e0 appare evidente con l\u2019applicazione dell\u2019iva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<strong>Due soluzioni, una possibile, un\u2019altra organica<\/strong> \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per ricondurre a tassazione una serie di attivit\u00e0 e redditi che rischiano di sfuggire, le vie possibili sono una a maggior portata di mano e un\u2019altra organica, la quale, tuttavia, ha bisogno di trovare una determinazione politica fortissima.\u00a0 Nell\u2019ambito del primo approccio, la via di uscita \u00e9 passare a una tassazione sul luogo della fonte o di destinazione per lo meno per ci\u00f2 che riguarda il commercio on line, applicando una ritenuta forfettaria e presumendo che il reddito sia stato realizzato dove vi sono le centrali logistiche o dove l\u2019impresa ha significative quote di mercato, o comunque dove una parte dell\u2019attivit\u00e0 economica avviene e il valore viene creato.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di ripensare la Home State Taxation, vale a dire il principio di tassazione all\u2019origine,\u00a0 basato sulla presenza fisica e la stabile organizzazione e sancito da trattati contro la doppia imposizione concepiti quando l\u2019economia digitale non esisteva, e che oggi sono obsoleti.\u00a0 E\u2019 una soluzione con vari rischi ma facile da gestire,\u00a0 capace di tamponare una situazione che sta sfuggendo di mano. Tuttavia, non \u00e9 facile erigere una barriera tra economia digitale e non, e farlo per puri scopi fiscali; inoltre, la soluzione non risolve casi come Starbruck che non vende on line nulla.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il \u201cgran disegno\u201d in questo campo, \u00e9 idealmente un altro, che supera congiuntamente l\u2019insieme dei problemi su cui ci siamo fermati: \u00e9 quello che punta al passaggio verso una tassazione unitaria delle imprese transnazionali.\u00a0 Questo \u00e9 effettivamente un superamento organico di uno schema di tassazione internazionale le cui strutture furono disegnate 100 anni fa quando la realt\u00e0 odierna delle multinazionali non esisteva. Queste non sono costituite da una serie di unit\u00e0 locali tassate separatamente come se fossero unit\u00e0 indipendenti, come tende a considerarle la convenzione attuale, ma sono\u00a0 un centro unitario di affari che deriva le proprie capacit\u00e0 competitive dal\u00a0 combinare attivit\u00e0 economica in singole locazioni\u00a0 oltre che dal controllo unitario di tecnologia e conoscenza.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dovrebbero essere tassate come singola unit\u00e0 di cui ogni branca \u00e9 parte organica.\u00a0 \u00a0 \u00a0 Quindi il riferimento dovrebbe essere al consolidato mondialedelle multinazionali, che esse dovrebbero presentare in ogni paese dove operano, per poi venire tassato unitariamente secondo formule di ripartizione concordata del reddito che riflettano la genuina presenza in ciascun paese. Formule che pesino, tra loro e tra paesi, le unit\u00e0 fisiche o i costi della manodopera impiegata, gli asset fisici \u2013 esclusi gli intangibili \u2013 e le vendite. Trovare criteri contabili unitari e concordati \u00e9 il pi\u00f9 superabile di tutti i problemi, data l\u2019esistenza ormai di standard contabili accettati.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Uno schema del genere, che elide le transazioni interne, eliminerebbe alla radice la convenienza a costruzioni fittizie in paradisi fiscali o a spostare i profitti nel globo attraverso i prezzi praticati nel commercio interno al gruppo. Se ne gioverebbero le stesse imprese che potrebbero compensare profitti e perdite ottenuti in paesi diversi e ridurre i costi di <em>compliance<\/em>; se ne gioverebbero le amministrazioni che non dovrebbero riformulare la contabilit\u00e0 dell\u2019impresa e mettere in atto misure difensive complesse, da cui scaturiscono innumerevoli contenziosi e che spesso coinvolgono altre amministrazioni e richiedono complicate e interminabili mediazioni. Il regime della tassazione unitaria ha, inoltre, il vantaggio di potere essere applicato da singoli paesi prima ancora che un accordo internazionale lo renda il nuovo standard per trattare la materia. Ma sarebbe comunque opportuno che si estendesse ampiamente nel globo. L\u2019Europa dovrebbe prendere la leadership nella sua diffusione, approfittando anche del favore che esso gode in Canada e negli Usa, dove \u00e9 previsto\u00a0 nella Frank Dodd, e dove molti stati lo adottano gi\u00e0 ora anche per difendersi dalla competizione fiscale dei paradisi interni. \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>D)La CCCTB \u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo ci fa concludere che la CCTB, approvata dal Parlamento europeo sia un grande disegno? Potrebbe esserlo, ma si ferma alla soglia dall\u2019esserlo. Allo stato della formulazione attuale ha caratteri che ne menomano enormemente la portata.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0 \u00a0 1) Innanzi tutto non \u00e9 obbligatoria, ma opzionale e quindi farebbe coesistere due sistemi paralleli tra i quali le imprese possono scegliere, costringendo le Amministrazioni a trattare congiuntamente con ciascuno di essi. Finirebbe per esser il 29\u00b0 sistema fiscale dell\u2019Unione Europea, non il suo sistema distintivo di tassazione delle imprese (che al limite l\u2019Unione stessa potrebbe amministrare trattenendo una parte dei proventi per il suo bilancio.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 \u00a0 2) In secondo, luogo, non prevede alcuna armonizzazione della tassa sui profitti, mantenendo in vita comunque una competizione fiscale sulle opportunit\u00e0 di insediamento; sarebbe stato preferibile che un\u2019armonizzazione delle aliquote fosse accoppiata all\u2019aggiunta tra i criteri di ripartizione di una qualche misura del reddito con pesi inversamente proporzionali.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0 \u00a0 3) In terzo luogo, prevede che i profitti consolidati siano solo quelli che derivano dalle attivit\u00e0 europee, non quelli mondiali, in quanto la base fiscale che deriva da fonti non europee rimarrebbe separata, lasciando alle imprese l\u2019opportunit\u00e0 di escludere le societ\u00e0 intermediarie locate nei paradisi fiscali, che esse usano per evitare le tasse. Il problema dei trasferimenti di profitto e delle attivit\u00e0 fittizie continuerebbe quindi a essere trattato con misure anti elusione, che si sono dimostrate palesemente insufficienti.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Quale prospettiva?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pur con questi annacquamenti il progetto rischia di non essere varato mai, o di ridursi a un progetto senza una C, il consolidated (quindi di sola armonizzazione delle base imponibili). Gi\u00e0 Lussemburgo e Gran Bretagna si sono dissociati da esso. Per essere varato ha bisogno della risoluzione di non insignificanti dettagli tecnici e del voto unanime del Consiglio di Europa, che \u00e9 tutt\u2019altro che scontato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E qui viene a galla un\u2019altro tema dolente della costruzione europea,<span>\u00a0<\/span>quello che prevede l\u2019unanimit\u00e0 di 28 stati in materia fiscale per decisioni vincolanti,pi\u00f9 il parere conforme del Consiglio dei ministri, della Commissione e del Parlamento europeo. Il tutto con la supposta collaborazione dei paradisi fiscali interni.\u00a0 Senza superare l\u2019unanimit\u00e0 sar\u00e0 sempre difficile ottenere risultati concreti su queste materie, men che meno arrivare a progetti organici e effettivamente europei. Tanto meno si potr\u00e0 mai approdare a decidere quale tassazione, all\u2019interno del modello prescelto, sia necessario destinare a un bilancio europeo rafforzato (che includa anche una carbon tax e la tassa sulle transazioni finanziarie) da cui si possano trarre risorse, oltre che per altri ovvi scopi, anche a compensazione di quei paesi che possono sentirsi danneggiati da progetti che contrastano la competizione fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I paesi europei non hanno perso autonomia fiscale per la globalizzazione, ma per la competizione interna. Possono ritrovarla solo collettivamente. Ci vuole un impeto politico per risolvere le questioni di principio coinvolte. Un impeto genuinamente europeo, che sembra svanito. Se si continua a consentire che i paesi lottino per sottrarsi reciprocamente basi imponibili e si legittima la industrializzazione di alcuni a vantaggio, quando il contesto gi\u00e0 consente a un gruppo di paesi di prosperare sulle difficolt\u00e0 di altri finanziandosi a tasso zero (senza esercitare responsabilit\u00e0 adeguata, e accumulando surplus di conto corrente), la prospettiva futura \u00e9 di crescita modesta e alta disoccupazione, n\u00e9 ci si rende conto che si sta ballando pericolosamente sul fuoco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">*Relazione svolta all\u2019Interparlamentary Conference under article 13 of the fiscal compact, Roma 29\/30 settembre 2014<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span>\u00a0(*)<\/span><em> prof. di <\/em><em>Economia Monetaria Internazionale, gi\u00e0 Presidente della Commissione Bicamerale per la Riforma Fiscale<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\u00a0<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel campo della tassazione diretta, oggi l\u2019Europa \u00e9 pervasa da una competizione fiscale che ha trovato e trova legittimazione in una visione liberista di come debba funzionare l\u2019Unione; una visione che ha anteposto una competizione tra Stati al governo comunitario della materia, sebbene ci\u00f2 costituisca un danno per la maggior parte dei paesi membri e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":767,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-768","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-newsletter"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - 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