{"id":843,"date":"2014-12-16T11:40:33","date_gmt":"2014-12-16T10:40:33","guid":{"rendered":"http:\/\/5.249.146.118\/il-job-act-e-legge-ma-molto-dipende-dai-decreti-delegati\/"},"modified":"2014-12-16T11:40:33","modified_gmt":"2014-12-16T10:40:33","slug":"il-job-act-e-legge-ma-molto-dipende-dai-decreti-delegati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/il-job-act-e-legge-ma-molto-dipende-dai-decreti-delegati\/","title":{"rendered":"Parte il Jobs Act con i primi due decreti attuativi"},"content":{"rendered":"<p>E\u2019 significativo che il primo decreto, attuativo della delega, avente ad oggetto il contratto in materia di tutele crescenti, mirato alla stabilit\u00e0 occupazionale, tratti dei licenziamenti, in quanto espressione delle\u00a0 modifiche bandiera della Riforma, legate alla\u00a0 flessibilit\u00e0 in uscita in maniera strutturale e discontinue rispetto ai contenuti dell\u2019art.18 dello Statuto dei lavoratori.<\/p>\n<p><strong>\u00a0Premessa<\/strong><\/p>\n<p>Lo schema del decreto legislativo all\u2019esame, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato, in attuazione della legge n. 183\/2014 sul cosiddetto Jobs Act, \u00e8 stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 24\/12\/2014. In attesa della pubblicazione in Gazzetta \u2013 pubblicazione che dovrebbe avvenire nel corrente mese di febbraio &#8211; viene spontanea l\u2019osservazione che la precedenza assoluta nella scelta governativa, in attuazione della delega, non poteva non essere che in funzione del contenuto del decreto, incentrato sulla nuova disciplina dei licenziamenti: vuole essere, questo, il tratto maggiormente caratterizzante la Riforma, ritenuta da pi\u00f9 parti di sistema, perch\u00e9 promuove il contratto a tempo indeterminato non pi\u00f9 con una flessibilit\u00e0 di tipo funzionale, ma in uscita. Altri decreti previsti dalla delega, con l\u2019inversione della tendenza finora seguita si segnaleranno per il superamento dei contratti di lavoro caratterizzati dalla flessibilit\u00e0 in entrata, i quali hanno si contribuito ad accrescere l\u2019occupazione soprattutto giovanile, ma in gran parte in maniera precaria.<\/p>\n<p><strong>Schema del decreto legislativo in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.<\/strong><\/p>\n<p>Contiene le disposizioni emblematiche &#8211; nelle intenzioni governative &#8211; del Jobs Act, in quanto\u00a0 il\u00a0particolare\u00a0contratto a tutele crescenti a tempo indeterminato mira a promuovere una forma di occupazione stabile. Senza voler entrare nel merito dei principi sottostanti alle scelte legislative, non sembrano esserci dubbi che la Riforma gi\u00e0 da questo primo decreto comporter\u00e0 l\u2019esigenza della revisione delle organizzazioni aziendali, nelle quali calare il nuovo contratto, che finir\u00e0 per costituire, soprattutto grazie alle incentivazioni che lo sostengono, alternativa alle altre forme ora esistenti, che saranno in gran parte superate (v. il diffuso contratto di lavoro a progetto) o riviste.<\/p>\n<p>Andando al contenuto specifico dell\u2019emanando decreto, interessa innanzitutto:<\/p>\n<p>-il campo di applicazione: individua i destinatari nei lavoratori con qualifica di operai, impiegati e quadri &#8211; con esclusione, quindi, dei dirigenti \u2013 assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0la regolamentazione:\u00a0attienealle conseguenze o ai rimedi esperibili, in caso di licenziamento illegittimo, quale disciplina alternativa all\u2019art. 18 della legge n. 300\/70, che rimane in vigore, ma \u00e8 da ritenere superata nei limiti e alle condizioni di cui sopra;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0la non rilevanza della composizione numerica aziendale: le nuove disposizioni sono applicabili, infatti, anche ai dipendenti soggetti al regime della cosiddetta tutela obbligatoria; impegnano, inoltre, anche i datori di lavoro non soggetti al momento dell\u2019entrata in vigore del decreto legislativo, ma che superano successivamente la soglia per l\u2019applicazione della tutela reale (occupazione di almeno 16 lavoratori presso ciascuna unit\u00e0 produttiva, ovvero nell\u2019ambito comunale ovvero ancora pi\u00f9 di 60 lavoratori in campo nazionale).<\/p>\n<p>-restando ancora nella previsione dei destinatari, al netto delle interpretazioni giuridiche non univoche,\u00a0rimangono esclusi dalla nuova disciplina i dipendenti\u00a0del pubblico impiego, stando alle espresse pubbliche dichiarazioni dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri;<\/p>\n<p>-organizzazioni di tendenza(datori di lavoro, che svolgono, senza fini di lucro, attivit\u00e0 di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto): sono attratte dalla nuova disciplina, mentre in passato erano interessate alla sola tutela obbligatoria, con esclusione, quindi, della reintegrazione dei i lavoratori nel posto di lavoro.<\/p>\n<p>Segue, quindi, la regolamentazione della:<\/p>\n<p>TIPOLOGIA DEI LICENZIAMENTI\u00a0<\/p>\n<p>Il nuovo intervento muove dall\u2019esigenza di superare o adeguare alle finalit\u00e0 prima accennate l\u2019art. 18 della legge n. 300\/70, gi\u00e0 riformulato dalla legge Fornero n. 92\/2012, che pure aveva aperto ad un\u2019ampia flessibilit\u00e0,\u00a0 tuttavia, incertezze accompagnate da un vasto contenzioso.<\/p>\n<p>Seguendo la classificazione dei licenziamenti, secondo le relative cause, vediamo qual\u2019 \u00e8 la scelta dei rimedi praticabili, sottolineando come il ricorso al\u2019indennizzo sia stato, per l\u2019ispirazione della Riforma, l\u2019opzione di fondo all\u2019origine del non ancora sopito scontro sociale:<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Licenziamenti nulli<\/p>\n<p>Sono tali:<\/p>\n<ul>\n<li>-A) Il licenziamento discriminatorio, riconducibile, anche in assenza di indicazioni specifiche, alle ipotesi gi\u00e0 previste (art. 3 della legge n. 108\/90), quali credo politico o fede religiosa, appartenenza sindacale, partecipazione ad attivit\u00e0 sindacale, motivi di natura politica, razziale, di lingua, di sesso, di handicap, di et\u00e0, di orientamento sessuale e di convinzioni personali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Una diversa interpretazione, che vorrebbe una qualificazione pi\u00f9 aperta di discriminazione, necessita di una conferma almeno di tipo amministrativo da parte del Ministero del lavoro.<\/p>\n<ul>\n<li>-B) Altri casi di nullit\u00e0: sono ricavabili, per esplicita indicazione, dalle fattispecie espressamente previste dalla legge. Non \u00e8 evidentemente privo di significato il ricorso all\u2019avverbio \u201cespressamente\u201d, perch\u00e9 potrebbe intendere che le ipotesi di nullit\u00e0, con le conseguenze volute dalle nuove disposizioni, siano si quelle previste dall\u2019art. 18 (v., in particolare, cause di matrimonio, maternit\u00e0), ma non anche i motivi illeciti di cui all\u2019art. 1345 c.c., perch\u00e9 non qualificano esplicitamente le cause. Anche per tale profilo normativo si rende necessario un chiarimento amministrativo, indispensabile, potendo rientrare negli accennati motivi illeciti il cosiddetto licenziamento per ritorsione o rappresaglia.<\/li>\n<li>-C) Licenziamento in forma orale: \u00e8 prevista espressamente l\u2019applicazione del regime dei licenziamenti nulli a quelli inefficaci per assenza della forma scritta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Rimedi sanzionatori<\/p>\n<p>Con la pronuncia, che dichiara la nullit\u00e0 dei licenziamenti per le cause di cui sopra, il Giudice ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, a prescindere dal \u201cmotivo formalmente addotto\u201d.<\/p>\n<p>Come nella disciplina precedente, i passaggi sono cos\u00ec articolati:<\/p>\n<ol>\n<li>a)il lavoratore deve riprendere il lavoro entro 30 giorni dall\u2019invito del datore di lavoro, pena la risoluzione del rapporto;<\/li>\n<li>b)in alternativa, soltanto il lavoratore ha facolt\u00e0 di richiedere una indennit\u00e0\u00a0 pari a 15 mensilit\u00e0 del\u2019ultima\u00a0 retribuzione globale di fatto, esente da<\/li>\n<\/ol>\n<p>contribuzione previdenziale. Stando all\u2019interpretazione letterale, la richiesta di per s\u00e9(non gi\u00e0, come in passato, l\u2019effettivo pagamento) determina la risoluzione del rapporto;<\/p>\n<ol>\n<li>c)in entrambe le ipotesi, il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell\u2019effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito da altra eventuale attivit\u00e0 lavorativa. La misura del risarcimento non potr\u00e0 essere inferiore a cinque mensilit\u00e0 della retribuzione globale di fatto, soggetta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Licenziamenti per giusta causa o\u00a0giustifcato\u00a0motivo<\/p>\n<p>Sono tali:<\/p>\n<p>-A)\u00a0il licenziamento disciplinare per giusta causa o giustificato motivo,\u00a0legato\u00a0 ad un notevole inadempimento contrattuale del lavoratore(legge n. 604\/66)<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Rimedi sanzionatori in caso di illegittimit\u00e0<\/p>\n<p>-condanna al pagamento di una indennit\u00e0, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a due mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio(misura totale non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilit\u00e0);<\/p>\n<p>-in alternativa, reintegrazione nel posto di lavoro, per insussistenza del fatto materiale contestato e pagamento di una indennit\u00e0 risarcitoria, soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali, commisurata all\u2019ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell\u2019effettiva reintegrazione, dedotto quanto\u00a0 percepito per eventuale attivit\u00e0 svolta nel frattempo o quanto percepibile, non rifiutando una congrua avvenuta offerta di lavoro(misura non superiore a dodici mensilit\u00e0 di retribuzione).<\/p>\n<p>\u00a0Notevole, quindi, la discontinuit\u00e0 rispetto alla legge Fornero, in quanto la reintegrazione, spettante solo in assenza del fatto materiale, che ha dato origine alla contestazione disciplinare, peraltro da dimostrare direttamente in giudizio, non appare pi\u00f9 legata, secondo la corrente posizione giudiziaria formatasi, a \u201cfattispecie giuridicamente qualificate\u201d di ampio contorno ai fini valutativi.<\/p>\n<p>A scanso di ulteriori equivoci interpretativi, oltre alla statuizione del fatto materiale per i fini accennati, non rileva pi\u00f9, sempre per espressa previsione normativa, la valutazione, rimessa alla discrezionalit\u00e0 del Giudice, della sproporzione del licenziamento rispetto al fatto all\u2019origine della contestazione disciplinare. Soltanto la sua assenza &#8211; \u00e8 da ribadire \u2013 appare oggettivamente determinante, sia pure con dimostrazione direttamente in giudizio a cura del ricorrente, senza che questo significhi inversione della prova.<\/p>\n<p>E\u2019, questo, uno degli aspetti pi\u00f9 discussi, mirato, come accennato, a limitare la discrezionalit\u00e0 dei Giudici, in quanto prescinde dalla portata valoriale del fatto commesso.<\/p>\n<p>-In alternativa alla reintegrazione, cos\u00ec come nell\u2019ipotesi dei licenziamenti nulli, il lavoratore ha facolt\u00e0 di chiedere la corresponsione di 15 mensilit\u00e0 di retribuzione, fermo restando il risarcimento aggiuntivo.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Rientra nella disciplina all\u2019esame, come applicazione della\u00a0 sanzione propria della integrazione ovvero del risarcimento nella misura prima indicata, l\u2019ipotesi di difetto di giustificazione accertato in sede giudiziaria, per motivo concernente l\u2019inidoneit\u00e0 fisica o psichica del lavoratore.\u00a0<\/p>\n<p>E\u2019 il caso di rilevare che viene meno anche la regola che prevedeva nell\u2019elenco delle sanzioni disciplinari quelle, comunque, conservative del posto di lavoro \u00a0<\/p>\n<p>-B)il licenziamento cosiddetto economico da giustificato motivo oggetto,\u00a0legatoa \u201c ragioni inerenti all\u2019attivit\u00e0 produttiva, all\u2019organizzazione del\u00a0 lavoro e al regolare funzionamento di essa\u201d(art. 3 della legge n. 604\/66)<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Rimedi sanzionatori in caso di illegittimit\u00e0<\/p>\n<p>I rimedi esperibili, particolarmente divisivi, quanto alle posizioni sociali, non si discostano dalle sanzioni di tipo indennitario, proprie dei licenziamenti disciplinari, con superamento, quindi, della reintegrazione anche a fronte di ragioni\u201dmanifestamente infondate\u201d, come voleva la legge Fornero n. 92\/2012.\u00a0 Per i lavoratori neo assunti, quindi, anche in assenza di giustificato motivo oggettivo secondo pronuncia giudiziale, l\u2019unica tutela accordata sar\u00e0 di tipo risarcitorio.<\/p>\n<p>La soluzione, oggetto di ampio dibattito sociale, ha inteso privilegiare le scelte di autonomia datoriali, sottraendole, quindi, in buona sostanza al sindacato giudiziario, quanto al tipo di tutela(obbligatoria o reale).<\/p>\n<p>Licenziamenti collettivi<\/p>\n<p>Al netto del dibattito intorno\u00a0 alla correttezza o meno della loro riconducibilit\u00e0 allo schema del decreto all\u2019esame, attendibilmente senza ragioni, stando al tenore della delega, \u00e8 da notare come:<\/p>\n<ul>\n<li>-l\u2019assenza della forma scritta comporta la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro;<\/li>\n<li>-la violazione delle procedure dell\u2019art. 4 della legge n. 223\/91 e dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, di cui all\u2019art. 5 della stessa legge, \u00e8 perseguita, invece, con applicazione della sanzione indennitaria gi\u00e0\u00a0 per i licenziamenti economici(giustificato motivo oggettivo).<\/li>\n<\/ul>\n<p>VIZI FORMALI E PROCEDURALI<\/p>\n<p>Attengono rispettivamente ai requisiti della motivazione, di cui all\u2019art.2 della legge n.604\/66 e alla procedura prevista dall\u2019art. 7 della legge n.300 per l\u2019applicazione delle sanzioni disciplinari. In presenza di tali vizi giudizialmente accertati, le sanzioni sono cos\u00ec articolate:<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 &#8211; estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento;<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 &#8211; risarcimento con una indennit\u00e0, non assoggettata a contribuzione \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 previdenziale pari ad una mensilit\u00e0\u00a0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio(misura minima due mensilit\u00e0, massima 12 mensilit\u00e0);<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 &#8211; in alternativa, su richiesta del lavoratore, reintegrazione ovvero indennizzo(pi\u00f9 alto, come per giustificato motivo oggettivo ) per licenziamento inefficace ovvero con assenza di giustificato motivo o giusta causa, secondo gli accertamenti giudiziari, in relazione agli art. 2 e 3 dello schema del decreto.<\/p>\n<p>L\u2019eccessiva laconicit\u00e0 normativa \u00e8 all\u2019origine di notevoli perplessit\u00e0 interpretative, in quanto i vizi di motivazione e di procedura sembrerebbero, a seguito di valutazione giudiziaria, poter sfociare nell\u2019inefficacia, quale assenza dell\u2019atto materiale. Si pone anche qui l\u2019esigenza di una chiarificazione almeno amministrativa, ad evitare l\u2019insorgere di un prevedibile contenzioso, tenuto conto,peraltro, del superamento nella nuova normativa del ricorso obbligatorio derimente alla conciliazione, di cui all\u2019art. 7 della legge n. 604\/66.<\/p>\n<p>OFFERTA DI CONCILIAZIONE \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>La conciliazione \u00e8 prevista come proposta (offerta) del datore di lavoro entro il termine di 60 gg., cos\u00ec stabilito per l\u2019impugnazione extragiudiziale, decorrente dalla data del licenziamento. E\u2019 disciplinata,\u00a0 con riferimento sia alle sedi competenti (sedi assistite ex art. 2113 c.c., Commissioni di certificazione ex art. 82 del D.Lgs. n. 276\/03), sia all\u2019importo da offrire (una mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilit\u00e0), con liquidazione mediante assegno circolare.<\/p>\n<p>Al fine di ridurre il contenzioso giudiziario e assicurare una tutela in tempi brevi, \u00e8 prevista una notevole incentivazione a carico dello Stato, consistente nell\u2019esenzione dell\u2019importo concordato dall\u2019IRPEF e dalla contribuzione previdenziale. Inoltre, nell\u2019occasione non sono escluse altre forme di conciliazione, attinenti a ragioni diverse da quelle del licenziamento (v., ad esempio, rivendicazioni di differenze retributive).<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 accennato, \u00e8 superata per i neo assunti, con riferimento ai licenziamenti economici, la procedura obbligatoria di cui all\u2019art. 7 modificato della legge 604 del 1966 (comunicazione alla DTL, convocazione entro 7 gg. per la conciliazione).<\/p>\n<p>PICCOLE IMPRESE<\/p>\n<p>Premesso che le nuove regole attengono, come prima accennato, anche ai datori di lavoro prima rientranti nel regime della cosiddetta tutela obbligatoria, gli stessi per loro dimensione, rispetto a quelli pi\u00f9 grandi (organico con oltre 15 dipendenti presso ciascuna unit\u00e0 produttiva, pi\u00f9 di 60 in campo nazionale) sono, tuttavia, soggetti, nel caso di licenziamento illegittimo, a sanzioni dimezzate (misura non superiore al limite di 6 mensilit\u00e0), con esclusione della reintegrazione anche nell\u2019ipotesi di insussistenza del \u201cfatto materiale\u201d.<\/p>\n<p>CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE<\/p>\n<p>E\u2019 la riproposizione del contratto gi\u00e0 previsto, sempre in via sperimentale, dalla legge di stabilit\u00e0 del 2014, n. 147. I destinatari, allora identificati nei fruitori degli ammortizzatori sociali, compresi i soggetti in stato di disoccupazione (finanziamento mediante il Fondo per le politiche attive), ora sono riconducibili ai lavoratori licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo ovvero per licenziamento collettivo. Il finanziamento \u00e8 attingibile da un nuovo Fondo presso l\u2019INPS, appositamente dedicato, a seguito di una attivit\u00e0 progettuale a cura delle Regioni, sostanzialmente simile nelle modalit\u00e0 operative al programma europeo \u201cGaranzia Giovani\u201d.<\/p>\n<p>E\u2019 encomiabile l\u2019iniziativa, evidentemente in linea con la nuova visione delle tutele, non pi\u00f9 incentrate sulla conservazione del posto di lavoro; di qui, l\u2019inclusione nel decreto all\u2019esame, aperto alla flessibilit\u00e0 in uscita. Nonostante la intuibile urgenza, appaiono, tuttavia, incerti i tempi di attuazione, peraltro, complessa e articolata: la procedura necessita, infatti,\u00a0 di altri passaggi normativi importanti nell\u2019ambito realizzativo\u00a0 della delega (v., in particolare, la parte riferita ai servizi per l\u2019impiego con la prevista struttura nazionale), mentre critiche rilevanti e diffuse sono mosse alle attuali strutture. Per queste ragioni, avrebbero potuto trovare spazio gli Enti interprofessionali, di cui alla legge n. 388 del 2000, da tempo aperti alle politiche attive e al welfare, mediante attivit\u00e0 di tipo sussidiario con\u00a0 coinvolgimento nell\u2019attivit\u00e0 di ricollocazione, sostenuta da appositi voucher.<\/p>\n<p>Andando alla procedura stabilita dall\u2019art. 11 dello schema di decreto\u00a0 all\u2019esame, i passaggi approntati forse meritano di un\u2019ulteriore messa a punto, attendibilmente realizzabile anche con disposizioni di tipo amministrativo. Sono previsti, in particolare:\u00a0<\/p>\n<p>&#8211; il diritto del lavoratore illegittimamente licenziato a ricevere un voucher dal Centro per l\u2019impiego, quale \u201cdote individuale per la ricollocazione\u201d, a condizione di sottoporsi alla definizione del proprio profilo professionale di occupabilit\u00e0, evidentemente mediante specifico bilancio delle competenze;<\/p>\n<p>&#8211; la sottoscrizione del contratto di ricollocazione presso un\u2019agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata (non \u00e9 di poco conto, ai fini applicativi, stabilirne i requisiti);<\/p>\n<p>&#8211; il diritto del lavoratore ad essere assistito nella ricerca della nuova occupazione, mediante moderne\u00a0 modalit\u00e0 professionali mirate all\u2019effettiva ricollocazione;<\/p>\n<p>&#8211; il diritto del lavoratore a vedere realizzate da parte dell\u2019Agenzia, oltre che la ricerca, l\u2019addestramento, la formazione e la riqualificazione professionale, mirata a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e congeniali alle capacit\u00e0 precedenti e acquisite dal soggetto disoccupato;<\/p>\n<p>&#8211; il dovere di cooperazione da parte del lavoratore;<\/p>\n<p>&#8211; la liquidazione del voucher a \u201crisultato ottenuto\u201d.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>RITO APPLICABILE<\/p>\n<p>Altro aspetto importante, a conclusione del decreto, \u00e8 la statuizione della non applicazione del rito \u201cFornero\u201d, non vertendosi evidentemente nell\u2019art. 18 dello Statuto dei lavoratori. La scelta comporter\u00e0 inevitabilmente tempi pi\u00f9 lunghi di definizione delle controversie.<\/p>\n<p>AGEVOLAZIONI ECONOMICHE<\/p>\n<p>La loro fonte non \u00e8 nel decreto appena esaminato, ma nella legge di stabilit\u00e0 2015 (legge n. 190\/2014, art. 1, comma 118), che stabilisce anche le note deduzioni IRAP in materia di lavoro. Sempre sotto il profilo dei riferimenti normativi, \u00e8 bene tener presente il contenuto della delega nella legge n. 183\/2014 (Jobs Act), che al comma 7, lett. b) stabilisce come, in coerenza con la normativa europea, debba essere promosso il contratto a tempo indeterminato, rendendolo pi\u00f9 conveniente in termini di oneri diretti e indiretti. Nel rinviare alla predetta legge di stabilit\u00e0, si riporta di seguito il quadro degli esoneri contributivi , che perseguono l\u2019obiettivo accennato dell\u2019occupazione stabile. Al riguardo, ha dettato puntuali disposizioni applicative la recente circolare dell\u2019INPS n. 17 del 29\/01\/2015, da pi\u00f9 parti attesa:<\/p>\n<p>&#8211; i lavoratori interessati sono quelli assunti dal 1\u00b0 gennaio al 31 dicembre 2015, con contratto a tempo indeterminato(non solo i futuri contratti a tutele crescenti), anche in regime part-time, lavoro ripartito, qualifica di dirigente, socio di cooperativa dipendente, scopo di somministrazione;<\/p>\n<p>&#8211; sono da ritenere esclusi:<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 &#8211; l\u2019apprendistato;<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 &#8211; il lavoro domestico<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 &#8211; il lavoro intermittente o a chiamata, perch\u00e9 discontinuo\u00a0<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019esonero, non cumulabile con talune altre agevolazioni(individuate dall\u2019INPS nell\u2019incentivo per l\u2019assunzione dei lavoratori con pi\u00f9 di 50 anni di et\u00e0 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne prive di impiego alle condizioni della legge n. 92\/2012), riferito ai contributi complessivi a carico dei datori di lavoro, \u00e8 concesso fino a 36 mesi, entro il limite massimo di 8060 \u20ac su base annua per ciascun lavoratore (esonero, come gi\u00e0 detto, non solo per i contratti a tutele crescenti, sostenuti anche da vantaggi indiretti, sostanzialmente di tipo normativo);<\/p>\n<p>&#8211; condizioni per il diritto, secondo l\u2019art.1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296\/2006:<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 &#8211; regolarit\u00e0 degli obblighi contributivi(condizioni per rilascio del DURC) e osservanza delle norme sulle condizioni di lavoro;<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 &#8211; rispetto degli accordi e contratti collettivi,<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 &#8211; non occupazione del lavoratore con contratto a tempo indeterminato da parte di qualsiasi datore di lavoro negli ultimi sei mesi, ultimi tre mesi da parte del datore di\u00a0 lavoro richiedente ovvero da parte di societ\u00e0 controllate o collegate. Comunque, l\u2019esonero non spetta con riferimento a lavoratori, per i quali il beneficio sia gi\u00e0 stato usufruito per precedente assunzione.<\/p>\n<p>Sussistono le altre pi\u00f9 generali condizioni ostative, quali sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale, lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da datori di lavoro collegati, inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria di assunzione.<\/p>\n<p>Per la particolare natura dell\u2019esonero all\u2019esame, mirato a creare nuova occupazione stabile, \u00e8 il caso di richiamare ancora le indicazioni dell\u2019INPS, secondo le quali, superando le condizioni ostative generali, le agevolazioni di cui trattasi spettano anche quando:<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0 &#8211; le assunzioni avvengono a prescindere dall\u2019 attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto;<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 &#8211; si verte in trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E\u2019 significativo che il primo decreto, attuativo della delega, avente ad oggetto il contratto in materia di tutele crescenti, mirato alla stabilit\u00e0 occupazionale, tratti dei licenziamenti, in quanto espressione delle\u00a0 modifiche bandiera della Riforma, legate alla\u00a0 flessibilit\u00e0 in uscita in maniera strutturale e discontinue rispetto ai contenuti dell\u2019art.18 dello Statuto dei lavoratori. \u00a0Premessa Lo schema [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":842,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-843","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-newsletter"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - 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