{"id":926,"date":"2014-12-16T11:40:33","date_gmt":"2014-12-16T10:40:33","guid":{"rendered":"http:\/\/5.249.146.118\/il-job-act-e-legge-ma-molto-dipende-dai-decreti-delegati-2\/"},"modified":"2014-12-16T11:40:33","modified_gmt":"2014-12-16T10:40:33","slug":"il-job-act-e-legge-ma-molto-dipende-dai-decreti-delegati-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/il-job-act-e-legge-ma-molto-dipende-dai-decreti-delegati-2\/","title":{"rendered":"Il JOB ACT e&#8217; legge, ma molto dipende dai decreti delegati (2)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il tormentato iter del disegno di legge concernente il cosiddetto Jobs act si \u00e8 concluso il 3 dicembre 2014, con la seconda approvazione, definitiva, da parte del Senato, resasi necessaria per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo i commenti e le considerazioni da pi\u00f9 parti espressi, anche in questa sede, le valutazioni circa l\u2019effettiva portata della Riforma, sicuramente di sistema, non possono che essere formulate solo a seguito delle\u00a0 regole\u00a0 dettate dai decreti delegati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La nuova legge<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019attesa, attendibilmente breve almeno per alcuni provvedimenti &#8211; tra cui quello relativo ai licenziamenti &#8211; vale la pena sintetizzare i passaggi toccati, richiamando, ai soli fini informativi, i principi riformatori:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; Per quanto riguarda il tanto discusso articolo 18 dello Statuto dei lavoratori , con riferimento alle nuove assunzioni e limitatamente ai licenziamenti economici, la novit\u00e0 consiste nella sostituzione in ogni caso della reintegrazione nel posto di lavoro, mediante un indennizzo economico crescente con l\u2019anzianit\u00e0 di servizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La reintegrazione continuer\u00e0 a riguardare i\u00a0 licenziamenti nulli e discriminatori, nonch\u00e9 \u201cspecifiche fattispecie\u201d di licenziamenti disciplinari ingiustificati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; Il contratto a tempo indeterminato sar\u00e0 la forma comune di contratto di lavoro, favorito da opportune agevolazioni anche per via indiretta;\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; esordisce per le nuove assunzione il contratto a tempo indeterminato a tutele crescente secondo l\u2019anzianit\u00e0 di servizio;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; saranno riviste le numerose forme contrattuali esistenti, in funzione delle effettive esigenze rispetto al contesto produttivo, prevedendone opportune semplificazioni ovvero il superamento; soprattutto saranno sotto la lente i contratti di collaborazione, di cui da pi\u00f9 parti, come \u00e8 noto, si pensa al superamento, almeno secondo l\u2019attuale schema;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; nell\u2019ipotesi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, potr\u00e0 essere praticato, secondo determinati parametri, il demansionamento, cos\u00ec di fatto recependo un certo orientamento giurisprudenziale;\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; \u00e8 previsto genericamente il rafforzamento della disciplina tesa a favorire l\u2019alternanza scuola lavoro, argomento che avrebbe meritato, \u00a0 ai fini del perseguito inserimento lavorativo, indicazioni e direttive pi\u00f9 impegnative;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; si intender\u00e0 porre mano alla revisione dell\u2019articolo 4 dello Statuto dei lavoratori sui controlli a distanza, con riferimento alle potenzialit\u00e0 degli impianti e degli strumenti di lavoro, fonte essi stessi nel loro uso dei predetti controlli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019intervento si rende necessario a ragione della introduzione nel tempo delle moderne tecnologie nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 e della gestione aziendali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; \u00e8 programmata l\u2019introduzione del compenso orario minimo nei rapporti di lavoro subordinato e in quelli di collaborazione, fino al loro superamento; se ne deduce, cosi, indirettamente la loro cancellazione. La misura, per gli intuibili riflessi, non solo economici, sar\u00e0 eventualmente sperimentale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; \u00e8 prevista l\u2019estensione delle prestazioni accessorie, compensate con i voucher, per attivit\u00e0 discontinue e occasionali in un ambito allargato di\u00a0 settori produttivi ;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; sar\u00e0 costituita l\u2019 Agenzia unica per l\u2019ispezione di lavoro, mediante l\u2019integrazione dei servizi del Ministero del lavoro, dell\u2019 INPS e dell\u2019 INAIL, con forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e dell\u2019Agenzia regionale per la protezione ambientale.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Trattasi di un vecchio disegno, apparentemente razionale, ma che dovr\u00e0 scontare esigenze e comportamenti consolidati, in gran parte diversificati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sarebbe stata opportuna una integrazione anche con l\u2019Agenzia delle Entrate, anch\u2019 essa interessata alla attivit\u00e0 accertativa di controllo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul tema sono previste anche misure tese a scoraggiare il lavoro sommerso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altro campo di intervento attiene alla disciplina previdenziale e di assistenza in senso lato, secondo l\u2019impostazione che segue:\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; in materia di CIG, l\u2019accesso si render\u00e0 praticabile solo dopo l\u2019esaurimento della possibilit\u00e0 dei contratti di solidariet\u00e0, come era, del resto, nella <em>ratio <\/em>iniziale di tale istituto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile l\u2019erogazione della CIG nell\u2019ipotesi di cessazione definitiva dell\u2019attivit\u00e0 aziendale o di un ramo della stessa, nonch\u00e9 per le situazionii ora considerate in deroga.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I contributi saranno maggiori a carico degli utilizzatori della cassa, con riduzione degli oneri ordinari.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Degna di segnalazione, la previsione di un termine certo per l\u2019avvio dei Fondi di solidariet\u00e0, che significheranno estensione universale di sostegno al reddito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono previsti, sempre in tema di CIG, anche limiti di durata, nonch\u00e9 di incentivazione per la rotazione del personale interessato;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; vi saranno l\u2019 estensione\u00a0 dell\u2019 ASpi ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa fino al loro superamento, nonch\u00e9\u00a0 l\u2019omogeneizzazione dei trattamenti di durata breve e lunga;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; esordir\u00e0 l\u2019 eliminazione dello stato di disoccupazione per l\u2019accesso ai servizi assistenziali;\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; vi sar\u00e0 la singolare introduzione delle ferie cosiddette solidali, mediante scambio tra i colleghi di lavoro;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; \u00e8 prevista l\u2019 estensione dell\u2019indennit\u00e0 di maternit\u00e0 a tutte le categorie di lavoratrici;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; dovrebbero\u00a0 finalmente diventare operative talune misure tese a conciliare i tempi di lavoro con quelli di vita, mediante la flessibilit\u00e0 dell\u2019orario e il ricorso ai premi di produttivit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; \u00e8 previsto il rafforzamento delle politiche attive del lavoro con una serie di interventi, consistenti anche nel coinvolgimento dei soggetti disoccupati;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; avremo l\u2019esercizio unitario delle funzioni amministrative anche in materia di politiche attive del lavoro con riordino, entro 6 mesi, della normativa concernete i servizi per il lavoro;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; avverr\u00e0 l\u2019 istituzione di un Agenzia nazionale per l\u2019occupazione, partecipata dallo Stato, Regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; si metter\u00e0 mano alla razionalizzazione degli incentivi esistenti ai fini dell\u2019assunzione, in funzione delle potenzialit\u00e0 occupazionali, anche come auto impiego o auto imprenditorialit\u00e0;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; Il quadro in materia occupazionale si completer\u00e0 con la razionalizzazione in tema di inserimento del personale disabile, nonch\u00e9, con la\u00a0 valorizzazione delle sinergie tra i servizi pubblici e quelli privati (Agenzie di somministrazione)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il tormentato iter del disegno di legge concernente il cosiddetto Jobs act si \u00e8 concluso il 3 dicembre 2014, con la seconda approvazione, definitiva, da parte del Senato, resasi necessaria per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. 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