{"id":93,"date":"2013-07-22T14:43:27","date_gmt":"2013-07-22T12:43:27","guid":{"rendered":"http:\/\/5.249.146.118\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/"},"modified":"2013-07-22T14:43:27","modified_gmt":"2013-07-22T12:43:27","slug":"la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/","title":{"rendered":"La definizione consensuale delle controversie di lavoro"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il contenzioso in materia di lavoro, che attraversa tutte le fasi dei rapporti e, in particolare, quella della risoluzione, \u00e8 una tematica sempre di grande attualit\u00e0, oltre che centrale nel mondo del lavoro; vediamone alcuni punti fermi,affidati nel tempo a vari passaggi normativi.<br \/>Nell\u2019ambito del percorso che interessa, mirato ad assicurare le finalit\u00e0 di tutela soprattutto economica e normativa, un ruolo sempre pi\u00f9 allargato \u00e8 stato assegnato dallo Stato alle parti interessate, attraverso una procedura di composizione dei conflitti, attivabile prima della devoluzione alla Magistratura.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 che assume grande rilievo \u00e8 il tentativo di ripristinare le condizioni della trattativa, con la presenza mediatrice dello Stato (v. Ministero del lavoro e pi\u00f9 diffusamente Direzioni provinciali del lavoro) e dei rappresentanti delle stesse parti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ragione \u00e8 duplice, consistendo essa nell\u2019abbattimento dei tempi per il conseguimento dei diritti in uno alla riduzione dei costi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questa sede interessa, in particolare, esaminare la composizione delle controversie individuali e di quelle collettive, mediante i Servizi delle politiche del lavoro delle DD.TT.LL., investite a seguito della legge 22\/07\/61 n. 628 e ora anche da quella sul cosiddetto Collegato lavoro 4\/11\/ n. 183.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La strada conciliativa, come abbiamo visto nel n. 112\/2013 della Newsletter Nuovi Lavori, \u00e8 stata introdotta, per sperimentarne i profili positivi, anche nella proceduraispettiva, a seguito della riforma di cui al D.Lgs 23\/04\/04 n. 124, con gli istituti della conciliazione monocratica e della diffida accertativa per i crediti patrimoniali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In via alternativa, la composizione dei conflitti si rende praticabile, anche ricorrendo alle Commissioni sindacali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altro strumento di composizione stragiudiziale, anch\u2019esso significativo della sfiducia legata ai tempi di definizione giudiziale delle controversie, \u00e8 rappresentato, inoltre, dall\u2019arbitrato, che coinvolge maggiormente le parti interessate, perch\u00e9 di estrazione contrattuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Controversie individuali<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le controversie individuali possono essere definite con atti di conciliazione, che contengono rinunce e transazioni. Con le rinunce si abdica ad un proprio diritto soggettivo; mentre le transazioni vere e proprie consistono in reciproche concessioni, con le quali le parti pongono fine ad una lite gi\u00e0 cominciata, ovvero la prevengono. Vedremo pi\u00f9 avanti i limiti posti alla disponibilit\u00e0 dei diritti dei lavoratori nelle sedi di conciliazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 bene chiarire subito che, se non esiste contenzioso intorno a determinati diritti, \u00e8 precluso il ricorso alle procedure conciliative, che non possono essere utilizzate impropriamente, soltanto perch\u00e9 i verbali conclusivi, a determinate condizioni acquistano carattere esecutivo e, quindi, non sarebbero pi\u00f9 impugnabili. Ne deriva che le cosiddette liquidazioni, riferite alle spettanze di fine rapporto, se rispettose delle norme contrattuali e di legge, non possono essere oggetto delle procedure all\u2019esame.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Conciliazione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al di l\u00e0 del tecnicismo della normativa, preme riportare di seguito, con qualche considerazione, i profili operativi che interessano:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; le conciliazioni possono avvenire in sede amministrativa, ossia davanti alla Commissione di conciliazione (che pu\u00f2 operare mediante sottocommissioni, costituibili fino a quattro) ovvero in sede sindacale, previo deposito presso le DD.TT.LL. delle firme dei rappresentanti delle Associazioni sindacali, che partecipano all\u2019accordo. Il sindacato, in questo caso, non agisce come agente contrattuale, ma quale garante della libera volont\u00e0 delle parti, che intendono effettuare le conciliazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; Il contenzioso, oggetto di conciliazione, deve riguardare, secondo l\u2019art. 409 c.p.c., i rapporti di lavoro subordinati (esistenza, contenuto, vicende in generale, sanzioni disciplinari e risoluzione), le prestazioni coordinate e continuative, le agenzie e le rappresentanze commerciali, i rapporti di compartecipazione e altri contratti agrari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le novit\u00e0 apportate dal \u201c Collegato lavoro\u201d sono almeno tre, rispetto alla disciplina di riferimento, cui agli artt. 409 e segg. c.p.c.:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; viene meno il carattere obbligatorio, quale condizione di procedibilit\u00e0 per ricorrere all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, salvo che per la certificazione (l\u2019organo da adire, in questo caso, \u00e8 la stessa Commissione di certificazione).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ritorno alla facoltativit\u00e0 della conciliazione \u00e8 accompagnata da un procedimento con termine e contenuti, tali da rafforzare la consapevolezza delle scelte. La richiesta deve essere comunicata alla controparte, che, nel caso di accettazione della procedura, deposita entro 20 giorni le proprie ragioni, controdeduzioni ed eventuali domandericonvenzionali. La convocazione avverr\u00e0 entro 10 giorni, la riunione della Commissione entro i 30 giorni successivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 previsto che, nell\u2019ipotesi di mancato accordo, la Commissione formuli una proposta di bonaria soluzione. In caso di rifiuto, il verbale ne riassume i termini, con le valutazioni delle parti. La proposta e le ragioni della mancata accettazione, non adeguatamente motivata, costituiranno oggetto di valutazione in sede di giudizio presso la Magistratura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; Le sedi di conciliazione sono allargate, con l\u2019intento di agevolarne l\u2019attivazione : si potr\u00e0 ricorrere, oltre che alle Commissioni presso le DD.TT.LL. e le Organizzazioni sindacali, anche alle Commissioni di certificazione, nonch\u00e9 ai Collegi di conciliazione e arbitrato, appositamente costituiti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; Qualunque sia la sede di conciliazione, il relativo verbale \u00e8 immediatamente esecutivo, nel senso che non pu\u00f2 essere impugnato ex art. 2113 c.c..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Arbitrato<br \/> <\/strong>L\u2019arbitrato \u00e8 alternativo al processo giudiziario e si conclude con un <strong>lodo <\/strong>avente la<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">stessa efficacia di una sentenza, anche se riveste natura contrattuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019esito del lodo \u00e8 inappellabile, a meno che la convenzione \u2013 sottostante all\u2019arbitrato \u2013 non sia valida, gli arbitri si siano pronunciati oltre i limiti loro consentiti, non abbiano permesso il contraddittorio e non si siano attenuti alle regole della convenzione, osservandone le modalit\u00e0 (decisione secondo le norme di diritto ed equit\u00e0, nel rispetto dei principi generali dell\u2019ordinamento e di quelli che regolano la materia e gli obblighi comunitari).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Tipi e forme di arbitrato<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1) \u2013 Arbitrato presso la DPL, attivabile in qualunque fase o al termine della conciliazione conclusa con esito negativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene dato mandato alla stessa Commissione di conciliazione, indipendentemente dalla previsione contrattuale, con indicazione della normativa circa le pretese, nonch\u00e8 del termine (60 giorni).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2) \u2013 Arbitrato, indipendentemente da una previsione contrattuale collettiva, come scelta delle Parti, con mandato ad un Collegio presieduto da un professore universitario di materie giuridiche o da un avvocato patrocinante in Cassazione, scelto di comune accordo tra gli arbitri di parte designati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019arbitrato \u00e8 preceduto dal tentativo di conciliazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3) \u2013 Arbitrato, anch\u2019esso irrituale, previsto dalla contrattazione collettiva, con modalit\u00e0 di gestione pi\u00f9 libere rispetto al passato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4) \u2013 Arbitrato da <strong>clausola compromissoria: <\/strong>mentre nei casi precedenti il ricorso all\u2019arbitrato, quale <strong>compromesso, <\/strong>viene stabilito di volta in volta, quando sorge la controversia, con la predetta clausola l\u2019impegno \u00e8 di carattere preventivo, riferito a future controversie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La previsione deve essere contenuta in un contratto collettivo o in un accordo interconfederale e la clausola compromissoria, a pena di nullit\u00e0, deve:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; essere certificata<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; sottoscritta solo dopo il patto di prova e, in mancanza, dopo 30 giorni dall\u2019inizio del rapporto<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; non deve attenere a controversie relative ai licenziamenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In assenza dell\u2019accordo, che preveda la clausola compromissoria, entro 12 mesi, il Ministro del lavoro \u00e8 tenuto a promuovere la specifica intesa in materia e, dopo 6 mesi dalla convocazione delle parti, trascorsi inutilmente, potr\u00e0 provvedere con proprio decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; Nelle conciliazioni, sia amministrative che sindacali, valgono gli articoli 185, 410 e 411 c.p.c., con la conseguenza che le stesse non sono impugnabili, anche se riferite a diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto. E\u2019, questa, in buona sostanza, la ragione per la quale si fa ricorso alle conciliazioni presso le DD.TT.LL. o in sede sindacale. In mancanza, le rinunce e transazioni possono essere impugnate entro sei mesi. E\u2019 bene, tuttavia, chiarire che cosa si intende, secondo la giurisprudenza e la prassi, per diritti indisponibili, tali da poter essere oggetto di conciliazione non impugnabile, se avvenuta nelle sedi amministrativa o sindacale. Nell\u2019ambito di tali diritti, occorre distinguere quelli di origine costituzionale &#8211; come la retribuzione minima, le ferie, i riposi \u2013 da quelli connessi alle loro conseguenze economiche, quali differenze di retribuzione, se si controverte sulla effettiva qualifica, risarcimento per mancato godimento dei predetti istituti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono, in particolare, assolutamente indisponibili e non possono, quindi, essere oggetto di rinuncia o transazione, i diritti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie. Rientra, invece, tra i diritti trattabili il risarcimento per il mancato versamento dei contributi, nei casi di prescrizione o di irregolare assolvimento contributivo, tale da non permettere l\u2019erogazione delle prestazioni previdenziali a favore del lavoratore (art. 2116 c.c.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il verbale di conciliazione, che si conclude con esito positivo, viene reso esecutivo dal Giudice unico, presso cui \u00e8 depositato dalla D.T.L.; \u00e8 quest\u2019ultima, che deposita anche il verbale delle conciliazioni sindacali, dopo aver verificata l\u2019autenticit\u00e0 delle firme dei conciliatori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; In caso di esito positivo, assume grande rilevanza il contenuto, con relativa descrizione, dei verbali, per una duplice ragione, legata al superamento definitivo o meno della controversia e alla eventuale imposizione contributiva sulle somme concordate a favore del lavoratore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sotto il primo aspetto, a voler evitare qualsiasi impugnativa, occorre tener presente che le cosiddette clausole omnia, cio\u00e8 di portata ampia, ma generica \u2013 contenute nelle quietanze a saldo, con formulazioni di stile, secondo le quali \u201cle parti nulla avranno pi\u00f9 a pretendere l\u2019una dall\u2019altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, avendo il presente verbale valore di transazione generale e innovativa ex artt. 1965 e 1975 c.c.\u201d \u2013 non liberano in senso assoluto, ma soltanto con riferimento ai titoli espressamente indicati. Per l\u2019efficacia liberatoria complessiva, occorre, invece, riportare tutti gli specifici diritti in trattazione, indicando chiaramente nella premessa del verbale l\u2019oggetto completo della controversia, vale a dire la portata delle pretese da discutere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda il secondo aspetto prima accennato degli eventuali obblighicontributivi, \u00e8 bene tener presente che, premessa la generale sottoposizione delle somme corrisposte al regime fiscale in gestione separata ( anche con riferimento alle cosiddette indennit\u00e0 di risarcimento per la risoluzione del rapporto), si \u00e8 tenuti ad assolvere alle obbligazioni contributive sugli emolumenti riconosciuti, a meno che gli stessi non consistano in incentivazioni all\u2019esodo, ovvero, per giurisprudenza e prassi, non siano formalmente collegati al rapporto di lavoro, giustificati dalla considerazione di voler evitare il contenzioso con tutte le sue conseguenze e non ammettendo o riconoscendo, comunque, alcun dubbio o incertezza circa l\u2019oggetto della lite.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 bene diffidare ed evitare il riconoscimento delle liberalit\u00e0, ai fini dell\u2019esclusione contributiva, a meno che la causa della loro corresponsione non sia collegata ad eventi eccezionali, del tipo di quelli del sisma abruzzese, per il quale l\u2019INPS ha riconosciuto l\u2019esenzione contributiva riferita alle somme erogate dai datori di lavoro. Per la rilevanza dell\u2019argomento, \u00e8 opportuno ricordare ancora che l\u2019INPS, con messaggio n. 7585 del 9\/03\/06, ha tenuto a richiamare che, nonostante la sottoscrizione del verbale, le somme riconosciute in sede transattiva rientrano nell\u2019imponibile contributivo, quando sono direttamente o indirettamente connesse alla causa contrattuale (scambio prestazione contro prestazione). Le ragioni della corresponsione, per l\u2019esclusione contributiva, devono apparire legate \u2013 come detto &#8211; ad un titolo autonomo, del tipo di quelli gi\u00e0 segnalati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Controversie collettive<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019oggetto su cui si controverte riguarda i diritti collettivi, da definizione o modifica di un contratto, ovvero da trattamenti collettivi aziendali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le procedure di conciliazione sono stabilite in generale dai contratti collettivi (v., ad esempio, quelle riguardanti i cambi di appalto di servizi, mirate al mantenimento dei livelli occupazionali, disciplina, peraltro, in via di modifica con le ultime recenti misure in tema occupazionale). Sono, invece, rimesse alla legge (v. in particolare, legge 23\/07\/91 n. 223) le modalit\u00e0 da seguire per l\u2019applicazione degli ammortizzatori sociali. La recessione in atto ha reso di grande attualit\u00e0 il fenomeno, per le ipotesi sia della mobilit\u00e0, sia in generale dei licenziamenti collettivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dobbiamo distinguere, nel caso della riduzione di personale, le aziende soggette alle procedure di CIG straordinaria da quelle non soggette. Nella prima ipotesi, la mobilit\u00e0 si inserisce nel processo proprio della CIG straordinaria; nella seconda ipotesi, sempre che l\u2019azienda occupi pi\u00f9 di 15 dipendenti, si pu\u00f2 procede ai licenziamenti collettivi, se sono coinvolti almeno 5 lavoratori nell\u2019arco di 120 giorni, a seguito di riduzione, trasformazione dell\u2019attivit\u00e0 o del lavoro. Il termine di 120 giorni decorre dalla conclusione delle consultazioni sindacali ovvero della procedura amministrativa, che viene attivata, se le prime non vanno a buon fine. Il confronto sindacale, che si svolge presso le Regioni ovvero le Province delegate, inizia con un\u2019apposita convocazione diretta alle Organizzazioni territoriali interessate. Segue l\u2019esame congiunto entro 7 giorni, esame che deve esaurirsi entro 45 giorni (23 giorni se i lavoratori interessati sono meno di 10). L\u2019 eventuale successiva convocazione in sede amministrativa, in caso di insuccesso delle consultazioni sindacali, deve, invece, concludersi entro 30 giorni (15 nell\u2019ipotesi di meno di 10 lavoratori ).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di aziende non soggette alla CIG, non spetta l\u2019indennit\u00e0 di mobilit\u00e0 a favore dei lavoratori, ma solo il diritto all\u2019iscrizione nelle liste speciali, ai fini dell\u2019avviamentoincentivato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Analoga procedura, propria delle vertenze collettive, \u00e8 seguita per il riconoscimento delle integrazioni salariali, con termini di definizione diversificati a seconda delle cause (eventi oggettivamente non evitabili e altri eventi \u2013 v. legge 20\/05\/75 n. 164).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A completamento, occorre ricordare come le controversie collettive si collochino, inoltre,nella procedura mirata alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, cio\u00e8 a favore anche di settori e soggetti non destinatari delle misure tradizionali di sostegno al reddito secondo le regole appena citate. L\u2019esigenza dell\u2019estensione \u00e8 emersa prepotentemente, a seguito della crisi economica e finanziaria tuttora in atto. La disciplina speciale, contenuta soprattutto nell\u2019art. 19 del D.L. 29\/11\/08 n. 185, convertito nella legge 28\/01\/09 n. 2 e nel D.M. 20\/5\/09 , prevede, in particolare, l\u2019accordo con le parti sociali, prima dell\u2019autorizzazione delle Regioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Disposizioni speciali sono previste anche in materia di contratti di solidariet\u00e0 cosiddetti difensivi, cui possono fare ricorso i datori di lavoro non destinatari della solidariet\u00e0 tradizionale, cio\u00e8 con campo di applicazione coincidente con quello della CIG. La finalit\u00e0 consiste sempre nell\u2019evitare i licenziamenti, riducendo l\u2019orario di lavoro, in caso di crisi. E\u2019 indispensabile, anche qui, l\u2019accordo sindacale, a conclusione di una vertenza collettiva, per concordare le modalit\u00e0 di attuazione della solidariet\u00e0, che si inserisce \u2013 come stabilito dalla legge \u2013 nella procedura di mobilit\u00e0 ovvero di quella dei licenziamenti plurimi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Merita di essere menzionata, infine, anche la procedura arbitrale, affidata al Collegio di conciliazione e arbitrato, previsto dall\u2019art. 7 della legge 20\/5\/70 . n. 300 \u2013 Statuto dei lavoratori, con costituzione su richiesta presso la D.P.L., al fine di valutare e derimere le impugnazioni, da parte dei lavoratori, delle sanzioni disciplinari. Il Collegio, come \u00e8 noto, \u00e8 composto da un rappresentante del lavoratore e un rappresentante del datore di lavoro, mentre il presidente \u00e8 un soggetto terzo, nominato dalle parti, ovvero, in mancanza, dal Direttore della D.T..L. Il ricorso non costituisce condizione di procedibilit\u00e0 per quello, pure previsto, all\u2019 Autorit\u00e0 giudiziaria, ma alternativa allo stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il lodo arbitrale pu\u00f2 essere impugnato davanti al Giudice per falsa o alterata percezione da parte degli arbitri, nonch\u00e9 per violazione di legge o di contratto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il contenzioso in materia di lavoro, che attraversa tutte le fasi dei rapporti e, in particolare, quella della risoluzione, \u00e8 una tematica sempre di grande attualit\u00e0, oltre che centrale nel mondo del lavoro; vediamone alcuni punti fermi,affidati nel tempo a vari passaggi normativi.Nell\u2019ambito del percorso che interessa, mirato ad assicurare le finalit\u00e0 di tutela soprattutto [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-93","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-newsletter"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>La definizione consensuale delle controversie di lavoro - Nuovi Lavori<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La definizione consensuale delle controversie di lavoro - Nuovi Lavori\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Il contenzioso in materia di lavoro, che attraversa tutte le fasi dei rapporti e, in particolare, quella della risoluzione, \u00e8 una tematica sempre di grande attualit\u00e0, oltre che centrale nel mondo del lavoro; vediamone alcuni punti fermi,affidati nel tempo a vari passaggi normativi.Nell\u2019ambito del percorso che interessa, mirato ad assicurare le finalit\u00e0 di tutela soprattutto [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Nuovi Lavori\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2013-07-22T12:43:27+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Lia\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Lia\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"12 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/\"},\"author\":{\"name\":\"Lia\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/person\/381e9894ea394d41738d8d55e63fc0da\"},\"headline\":\"La definizione consensuale delle controversie di lavoro\",\"datePublished\":\"2013-07-22T12:43:27+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/\"},\"wordCount\":2399,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization\"},\"articleSection\":[\"Newsletter\"],\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/\",\"url\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/\",\"name\":\"La definizione consensuale delle controversie di lavoro - Nuovi Lavori\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#website\"},\"datePublished\":\"2013-07-22T12:43:27+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Newsletter\",\"item\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/category\/newsletter\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"La definizione consensuale delle controversie di lavoro\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#website\",\"url\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/\",\"name\":\"Nuovi Lavori\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization\",\"name\":\"Nuovi Lavori\",\"url\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"http:\/\/5.249.146.118\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/images_logonl.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/5.249.146.118\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/images_logonl.jpg\",\"width\":400,\"height\":327,\"caption\":\"Nuovi Lavori\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.youtube.com\/user\/newsletteranl\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/person\/381e9894ea394d41738d8d55e63fc0da\",\"name\":\"Lia\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Lia\"},\"url\":\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/author\/lia\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"La definizione consensuale delle controversie di lavoro - Nuovi Lavori","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"La definizione consensuale delle controversie di lavoro - Nuovi Lavori","og_description":"Il contenzioso in materia di lavoro, che attraversa tutte le fasi dei rapporti e, in particolare, quella della risoluzione, \u00e8 una tematica sempre di grande attualit\u00e0, oltre che centrale nel mondo del lavoro; vediamone alcuni punti fermi,affidati nel tempo a vari passaggi normativi.Nell\u2019ambito del percorso che interessa, mirato ad assicurare le finalit\u00e0 di tutela soprattutto [&hellip;]","og_url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/","og_site_name":"Nuovi Lavori","article_published_time":"2013-07-22T12:43:27+00:00","author":"Lia","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Scritto da":"Lia","Tempo di lettura stimato":"12 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/"},"author":{"name":"Lia","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/person\/381e9894ea394d41738d8d55e63fc0da"},"headline":"La definizione consensuale delle controversie di lavoro","datePublished":"2013-07-22T12:43:27+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/"},"wordCount":2399,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization"},"articleSection":["Newsletter"],"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/","url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/","name":"La definizione consensuale delle controversie di lavoro - Nuovi Lavori","isPartOf":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#website"},"datePublished":"2013-07-22T12:43:27+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/la-definizione-consensuale-delle-controversie-di-lavoro\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Newsletter","item":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/category\/newsletter\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"La definizione consensuale delle controversie di lavoro"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#website","url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/","name":"Nuovi Lavori","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#organization","name":"Nuovi Lavori","url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"http:\/\/5.249.146.118\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/images_logonl.jpg","contentUrl":"http:\/\/5.249.146.118\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/images_logonl.jpg","width":400,"height":327,"caption":"Nuovi Lavori"},"image":{"@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.youtube.com\/user\/newsletteranl"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/#\/schema\/person\/381e9894ea394d41738d8d55e63fc0da","name":"Lia","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/1c1ab5e88d6553d3bd7303b8f064565e43a5f4bcf8fa0acc18820db78be45882?s=96&d=mm&r=g","caption":"Lia"},"url":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/author\/lia\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=93"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=93"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=93"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=93"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}