{"id":943,"date":"2015-02-17T03:05:26","date_gmt":"2015-02-17T02:05:26","guid":{"rendered":"http:\/\/5.249.146.118\/progetto-di-legge-di-iniziativa-popolare-per-un-fisco-piu-equo-e-giusto\/"},"modified":"2015-02-17T03:05:26","modified_gmt":"2015-02-17T02:05:26","slug":"progetto-di-legge-di-iniziativa-popolare-per-un-fisco-piu-equo-e-giusto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/progetto-di-legge-di-iniziativa-popolare-per-un-fisco-piu-equo-e-giusto\/","title":{"rendered":"Progetto di legge di iniziativa popolare sul fisco"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il Progetto di legge \u00e8 costituito da alcune norme precettive, immediatamente applicabili, e da norme di delega, finalizzate a far adottare al Governo\u00a0 uno o pi\u00f9 decreti legislativi contenenti norme intese a realizzare una riforma organica del sistema fiscale del Paese basata sui seguenti punti:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><span>&#8211;<\/span>Previsione di un blocco all\u2019aumento delle addizionali regionali e comunali in attesa di un riordino complessivo\u00a0 delle imposte e tasse locali;<\/li>\n<li><span>&#8211;<\/span>revisione dell\u2019imposizione sulla casa, prevedendo l\u2019esenzione della abitazione principale da ogni forma di imposizione sulla propriet\u00e0 o sul possesso;<\/li>\n<li><span>&#8211;<\/span>introduzione di\u00a0 una imposta\u00a0 ordinaria sulla ricchezza netta mobiliare ed immobiliare, con l\u2019esclusione della prima casa e dei titoli di Stato, individuando come riferimento una \u00a0 soglia di esenzione totale che salvaguardi, mediamente, gli imponibili di ciascuna famiglia compresi entro i\u00a0 500 mila euro, con l\u2019esclusione da tale computo dei titoli di Stato e del valore dell\u2019abitazione principale;<\/li>\n<li><span>&#8211;<\/span>introduzione di un nuovo strumento di intervento a favore della famiglia (Naf \u2013 Nuovo Assegno Familiare) che superi accorpandoli le detrazioni attuali per il coniuge e i figli a carico e l\u2019assegno al nucleo familiare, con un sostegno universale che cresca al crescere dei carichi familiari e che si riduca all\u2019aumentare del reddito e della capacit\u00e0 economica misurata dall&#8217;Isee;<\/li>\n<li><span>&#8211;<\/span>introduzione di un meccanismo sperimentale di contrasto di interessi fra acquirenti e venditori, attraverso il riconoscimento all\u2019acquirente di detrazioni temporanee sulle spese relative a beni e servizi pi\u00f9 sensibili sul piano sociale o a beni e servizi rientranti nei settori merceologici e professionali a pi\u00f9 elevato rischio di evasione (servizi professionali e distribuzione di servizi al dettaglio), definendo la tipologia delle spese su cui ammettere la detrazione e il periodo temporale di riferimento, al fine di far emergere il reale giro d\u2019affari delle diverse categorie coinvolte, adeguando conseguentemente i parametri degli studi di settore.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Il progetto di legge di iniziativa popolare \u00e8 costituito di due articoli.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il primo articolo si introduce un ampliamento del credito di imposta attualmente previsto dal comma 1-bis dell\u2019articolo 13 del\u00a0 testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d.: \u201cbonus 80 euro), e la sua estensione ad una platea pi\u00f9 ampia di destinatari, in particolare prevedendone l\u2019erogazione anche ai pensionati, ai lavoratori autonomi e agli \u201cincapienti\u201d, cio\u00e8 a quei contribuenti che hanno un\u2019imposta lorda generata da redditi specificati nella misura superiore alle detrazioni spettanti in base all\u2019art. 13 del TUIR, ampliando le condizioni di fruibilit\u00e0 in misura piena se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro e in misura ridotta se il reddito complessivo \u00e8 superiore a 40.000 euro ma non a 50.000 euro. Il reddito complessivo, come gi\u00e0 previsto per l\u2019erogazione del bonus attuale, si assume al netto del reddito dell\u2019unit\u00e0 immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. comma 6-bis dell\u2019art. 13 del TUIR).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;articolo 2 prevede specifiche deleghe al governo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 2, comma 1, individua gli obiettivi dei principi di delega.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 2,\u00a0 comma 2, lettera a), delega il Governo a ripensare il sostegno per la famiglia nell\u2019ottica di una maggiore equit\u00e0 distributiva, introducendo un nuovo strumento di intervento che superi, accorpandoli, gli attuali assegni familiari e le detrazioni per figli e coniuge a carico, attraverso\u00a0 un assegno (Naf &#8211; Nuovo Assegno Familiare) commisurato al reddito e ai carichi familiari.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Il Nuovo Assegno Familiare<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 prende come riferimento il nucleo familiare e non l&#8217;individuo come le attuali detrazioni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 ha un carattere di universalit\u00e0 non essendo limitato ai lavoratori dipendenti come l&#8217;attuale Assegno al nucleo familiare;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-consente di modulare il beneficio in maniera pi\u00f9 specifica\u00a0 a favore delle famiglie con redditi medio bassi, poich\u00e9 il supporto economico decresce al crescere del reddito;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">-prevede anche un cospicuo sostegno aggiuntivo per le famiglie che presentano componenti in particolare difficolt\u00e0, ad esempio portatori di handicap e non autosufficienti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 2,\u00a0 comma 2, lettera b) dispone il blocco dell\u2019aumento delle addizionali regionali e comunali dell\u2019Imposta sul Reddito delle Persone fisiche, in attesa di una revisione organica della fiscalit\u00e0 locale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 2,\u00a0 comma 2, lettera c) delega il Governo a rivedere l\u2019imposizione sulla casa, prevedendo una maggiore progressivit\u00e0 del prelievo sulle abitazioni diverse da quella principale e modulandolo in relazione all\u2019utilizzo della stessa e al numero delle abitazioni complessivamente possedute da ciascun nucleo familiare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 2,\u00a0 comma 2, lettera d) delega il Governo ad introdurre un\u2019imposta ordinaria progressiva\u00a0 sulla ricchezza netta mobiliare ed immobiliare, escludendo la prima casa di abitazione e i titoli di stato e salvaguardando, mediamente, gli imponibili di ciascuna famiglia compresi entro i\u00a0 500 mila euro, con l\u2019esclusione da tale computo dei titoli di Stato e del valore dell\u2019abitazione principale<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 2,\u00a0 comma 2, lettera d),\u00a0 punto 3, prevede\u00a0 che tutte le risorse rinvenienti dall\u2019introduzione dell\u2019imposta ordinaria e progressiva sulla ricchezza netta, di cui all\u2019art. 2 comma 2, lettera d), siano integralmente destinate al cofinanziamento delle misure previste dall\u2019art. 1 della presente legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 2,\u00a0 comma 2, lettera e)\u00a0 impegna il Governo a ridurre, dall\u2019attuale importo di 1.000 euro, a 500 euro la soglia di utilizzo della moneta contante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 2,\u00a0 comma 2, lettera f) \u00a0 detta norme di delega dirette a promuovere e diffondere l\u2019utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante e della moneta elettronica mediante la stipula di una o pi\u00f9 convenzioni fra il Ministero dell\u2019economia e delle finanze con gli intermediari finanziari, per consentire la messa a\u00a0 disposizione dei contribuenti di carte di debito o di credito\u00a0 con livello dei costi coerenti con finalit\u00e0 di inclusione finanziaria, individuando le fasce di clientela socialmente pi\u00f9 svantaggiate\u00a0 alle quali il conto corrente e i relativi strumenti di pagamento siano offerti senza spese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 2,\u00a0 comma 2, lettera g)\u00a0 prevede l\u2019introduzione di meccanismi di contrasto di interesse sperimentali, volti a concedere al contribuente\u00a0 detrazioni di imposta temporanee su tipologie di spese relative ai beni e servizi considerati meritevoli di agevolazione dal punto di vista sociale e su beni e servizi relativi ai settori a maggiore rischio di evasione, in modo da far emergere il reale giro d\u2019affari delle categorie coinvolte, adeguare gli studi di settori e spostare le agevolazioni su altre tipologie di spesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 2,\u00a0 comma 2, lettera h)\u00a0 impegna il Governo ad adottare norme che rimuovano gli attuali condizionamenti affinch\u00e9 tutte le maggiori entrate rispetto all\u2019anno precedente rinvenienti dall\u2019attivit\u00e0 di contrasto all\u2019evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall\u2019attivit\u00e0 di recupero delle regioni, delle province e dei comuni, assegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito con la legge di stabilit\u00e0 2014 siano interamente finalizzate alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, in particolare per la met\u00e0 riducendo il carico fiscale che grava sulle imprese e sul lavoro autonomo e per l\u2019altra met\u00e0 per ridurre il carico fiscale che grava sui lavoratori dipendenti e assimilati e sui pensionati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I commi da 3 ad 8 prevedono l\u2019iter procedurale degli schemi dei decreti legislativi del presente progetto di legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 9 &#8211; al fine di garantire la copertura finanziaria del progetto di legge, anche indipendentemente dall\u2019aumento delle entrate fiscali derivanti dalla maggiore crescita economica e dall\u2019emersione spontanea di base imponibile che potr\u00e0 derivare dall\u2019introduzione dei meccanismi di contrasto di interesse previsti dall\u2019art. 2, comma 2, lettera g) &#8211; \u00a0 prevede che il Governo provveda a coprire i maggiori oneri derivanti dall\u2019introduzione delle misure di cui all\u2019art. 1 del progetto di legge mediante l\u2019utilizzo del gettito della nuova imposta ordinaria e progressiva sulla ricchezza netta, prevista dall\u2019art. 2, comma 2, lettera d) e ricorrendo alla revisione dei regimi di agevolazione e favore fiscale (tax expenditures), ad esclusione di quelli che incidono direttamente a beneficio dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati.\u00a0 Il comma 10 stabilisce, infine, che i decreti legislativi emanati a seguito dell\u2019attuazione della delega di cui all\u2019art. 2 del progetto di legge, che possano comportare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nell\u2019ambito del medesimi decreti, siano emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Progetto di legge di iniziativa popolare<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 1<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 1-bis dell\u2019articolo 13 del\u00a0 testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c1-bis. Ai percipienti i redditi di cui agli articoli 49; 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l); e 53, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettere b), d), e) ed f), compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell\u2019anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1) 996 euro, se il reddito complessivo non \u00e8 superiore a 40.000 euro;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2) 996 euro, se il reddito complessivo \u00e8 superiore a 40.000 euro ma non superiore a 50.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l\u2019importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l\u2019importo di 10.000 euro.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo il comma 1-bis dell\u2019articolo 13 del\u00a0 testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si aggiunge il seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c 1 \u2013 ter. il credito di cui al comma 1 \u2013 bis \u00e8 ugualmente erogato in via automatica dal sostituto d\u2019imposta qualora l\u2019imposta lorda determinata sui redditi di cui comma 1 \u2013 bis, sia di importo uguale o inferiore\u00a0 a quello delle detrazioni spettanti ai sensi dei commi 1, 3 e 4 dell\u2019art. 13 del\u00a0 testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per i percipienti i redditi di cui all\u2019art. 53, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettere b), d), e) ed f), il medesimo credito spetta anche qualora l\u2019imposta lorda determinata sui redditi di cui comma 1 \u2013 bis sia di importo uguale o inferiore\u00a0 a quello delle detrazioni spettanti ai sensi dei commi 5\u00a0 dell\u2019art. 13 del\u00a0 testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l\u2019ammontare del credito d\u2019imposta di cui al comma 1 \u2013 bis, sommato agli altri crediti d&#8217;imposta eventualmente\u00a0 spettanti al contribuente, \u00e8\u00a0 superiore a quello dell&#8217;imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l&#8217;eccedenza in diminuzione dell&#8217;imposta relativa al periodo d&#8217;imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 2<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. Il Governo \u00e8 delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi\u00f9 decreti legislativi contenenti norme intese a:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a)rivedere l\u2019attuale sistema di sostegno reddituale alla famiglia, prevedendo in luogo degli attuali assegni al nucleo familiare e delle detrazioni per familiari a carico, un assegno\u00a0 che cresca al crescere dei carichi familiari e che si riduca all\u2019aumentare del reddito e della capacit\u00e0 economica equivalente, con incentivazione\/promozione del principio solidaristico e legato alla contribuzione che \u00e8 alla base degli attuali assegni al nucleo familiare;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b)evitare l\u2019aumento delle addizionali regionali e comunali dell\u2019Imposta sul Reddito delle Persone fisiche, in attesa di una revisione organica della fiscalit\u00e0 locale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c)rivedere l\u2019imposizione sulla casa, garantendo in particolare\u00a0 l\u2019esenzione dell\u2019abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A\/1, A\/8 ed A\/9, da ogni imposta o tributo gravante sulla propriet\u00e0 o sul possesso e prevedendo una maggiore progressivit\u00e0 del prelievo sulle abitazioni diverse da quella principale, in relazione all\u2019utilizzo delle stesse e al numero delle abitazioni complessivamente possedute da ciascun nucleo familiare;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d)informare il sistema di imposizione e tassazione locale a principi e criteri che garantiscano un maggiore collegamento fra l\u2019ammontare del tributo e l\u2019effettiva fruizione del servizio erogato da parte del contribuente;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">e)rafforzare le misure di contrasto all\u2019evasione e all\u2019elusione fiscale, anche mediante l\u2019introduzione di meccanismi sperimentali afferenti il principio del contrasto di interessi tra fornitori e fruitori di beni e servizi, al fine di far emergere il giro di affari attualmente occultato e contrastare l\u2019evasione e l\u2019elusione fiscale, consentendo cos\u00ec anche di aggiornare gli studi di settore;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">f)introdurre\u00a0 una imposta progressiva ordinaria sulla ricchezza netta mobiliare ed immobiliare di elevato ammontare,\u00a0 escludendo dall\u2019imposizione la prima casa di abitazione e i titoli di Stato<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. Il Governo, nell\u2019esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterr\u00e0 ai seguenti principi e criteri direttivi:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) unificare\u00a0 l\u2019attuale\u00a0 sistema degli assegni per il nucleo familiare e delle detrazioni fiscali per carichi familiari, introducendo il NAF \u2013 Nuovo Assegno Familiare &#8211; uno strumento di aiuto alla famiglia che accorpi e superi gli attuali assegni familiari, le detrazioni per il coniuge a carico, le detrazioni per figli minori e le detrazioni per i figli a carico maggiorenni, prevedendo a tal fine:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>che il sostegno sia erogato sotto forma di assegno;\u00a0<\/li>\n<li>che l\u2019ammontare dell&#8217;assegno sia legato, in modo direttamente proporzionale\u00a0 all\u2019ampiezza dei carichi familiari ed inversamente proporzionale rispetto all\u2019ammontare della situazione economica equivalente misurata dall\u2019Isee;<\/li>\n<li>un sostegno aggiuntivo nelle situazioni di non autosufficienza, di invalidit\u00e0 e di disagio fisico e psichico delle persone a carico;<\/li>\n<li>che la misura sia finanziata anche mediante l\u2019utilizzo delle risorse attualmente previste\u00a0 per il finanziamento dell\u2019assegno familiare e delle detrazioni per carichi di famiglia e con l\u2019estensione della contribuzione a carico di tutti i contribuenti con un prelievo pari all\u2019aliquota CUAF in vigore.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) prevedere il blocco dell\u2019aumento delle addizionali regionali e locali dell\u2019Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, in attesa della\u00a0 ridefinizione della fiscalit\u00e0 locale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) prevedere una maggiore progressivit\u00e0 del prelievo sulle abitazioni diverse da quella principalemodulando l\u2019ammontare delle relative imposte, oltre che in relazione al valore catastale, anche al loro utilizzo e al numero delle abitazioni complessivamente possedute da ciascun nucleo familiare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d) introdurre un\u2019imposta ordinaria progressiva sulla ricchezza netta mobiliare ed immobiliare, escludendo la prima casa di abitazione e i titoli di stato, prevedendo a tal fine:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>l\u2019esenzione totale degli imponibili fino ad un ammontare tendenzialmente comparabile con una ricchezza media familiare pari a 500.000 euro, con l\u2019esclusione da tale computo della prima casa di abitazione e delle obbligazioni emesse dallo Stato italiano ed equiparati e dagli Stati convenzionati che consentono scambi di informazioni (White list), inclusi nella lista di cui\u00a0 al decreto emanato ai sensi dell&#8217;articolo 168-bis, comma\u00a0 1,\u00a0 del\u00a0 testo unico n. 917 del 1986;<\/li>\n<li>che l\u2019imposta colpisca l\u2019ammontare complessivo dei valori mobiliari ed immobiliari con aliquote crescenti su diversi scaglioni di valore;<\/li>\n<li>che l\u2019intero gettito dell\u2019imposta venga unicamente destinato al finanziamento dei maggiori oneri sostenuti per l\u2019introduzione del credito d\u2019imposta previsto dall\u2019art. 1 della presente legge.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">e) Adeguare all\u2019importo di 500 euro le limitazioni all\u2019utilizzo del contante e dei titoli al portatore, di cui all\u2019articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">f) favorire la diffusione degli strumenti di pagamento diversi dal contante e della moneta elettronica mediante la stipula di una o pi\u00f9 convenzioni fra il Ministero dell\u2019economia e delle finanze con gli intermediari finanziari, anche per il tramite delle loro associazioni di rappresentanza\u00a0 di categoria, affinch\u00e9 le banche e gli altri intermediari possano mettere a disposizione carte di debito o di credito\u00a0 con livello dei costi coerenti con finalit\u00e0 di inclusione finanziaria, individuando le fasce di clientela socialmente pi\u00f9 svantaggiate\u00a0 alle quali il conto corrente e i relativi strumenti di pagamento siano offerti senza spese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">g) introdurre detrazioni temporanee dall\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche sulle spese sostenute dal contribuente per alcune categorie di beni e servizi rientranti nei settori merceologici e professionali, individuate annualmente con Decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze, definendo:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>le categorie di beni e servizi per le quali \u00e8 ammessa la detrazione, scegliendo prioritariamente quelle che maggiormente soddisfano criteri di utilit\u00e0 o meritoriet\u00e0 sociale o a maggiore rischio di evasione fiscale;<\/li>\n<li>l\u2019ammontare della detrazione ammissibile per la spesa relativa a ciascun bene o servizio, anche espressa anche in misura percentuale o con riferimento all\u2019ammontare complessivo delle spese annualmente detraibili;<\/li>\n<li>la durata del periodo per il quale la spesa \u00e8 ammessa in detrazione;<\/li>\n<li>i criteri e le modalit\u00e0 di applicazione della sperimentazione, di valutazione dei risultati ottenuti, di utilizzo delle informazioni e dei dati ottenuti ai fini dell\u2019adeguamento degli studi di settore.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">h) prevedere che tutte le\u00a0 maggiori entrate rispetto all\u2019anno precedente rinvenienti dall\u2019attivit\u00e0 di contrasto all\u2019evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall\u2019attivit\u00e0 di recupero delle regioni, delle province e dei comuni, assegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del Ministero dell\u2019economia e delle finanze con la\u00a0 <span>legge n. 147 del 2013 <\/span>(legge di stabilit\u00e0 2014),\u00a0 siano interamente finalizzate alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, in particolare per la met\u00e0 riducendo il carico fiscale che grava sulle imprese e sul lavoro autonomo e per l\u2019altra met\u00e0 per ridurre il carico fiscale che grava sui lavoratori dipendenti e assimilati e sui pensionati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell\u2019art. 2, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri e sono trasmessi alle Camere ai fini dell\u2019espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l\u2019espressione del parere, qualora ci\u00f2 si renda necessario per la complessit\u00e0 della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all\u2019esame delle Commissioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. entro i trenta giorni successivi all\u2019espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all\u2019osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonch\u00e9 con riferimento all\u2019esigenza di garantire il rispetto dell\u2019articolo 81 della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5. Qualora il termine per l\u2019espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l\u2019esercizio della delega, o successivamente, quest\u2019ultimo \u00e8 prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine \u00e8, invece, prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 3, la proroga del termine per l\u2019espressione del parere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">6. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">7. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 4, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l\u2019espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">8. Il Governo \u00e8 delegato ad adottare uno o pi\u00f9 decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro i diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nei rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalit\u00e0 di cui al presente articolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">9. Il Governo provvede alla copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall\u2019adozione delle misure di cui all\u2019art. 1 del presente progetto di legge, mediante l\u2019integrale utilizzo del gettito dell\u2019imposta di cui all\u2019art. 2, comma 2, lettera d) del presente progetto di legge e, ove necessario, ricorrendo alla riduzione dei regimi di agevolazione e favore fiscale (tax expenditures) elencati nell\u2019allegato A alla nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione delle entrate) della legge di bilancio, ad eccezione delle disposizioni che comportino esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio a favore dei redditi da lavoro dipendente, assimilati, da pensione e autonomo. \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">10. Dall\u2019attuazione della delega di cui all\u2019art. 2 del presente progetto di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da un decreto legislativo non trovino compensazione nell\u2019ambito del medesimo decreto, il decreto \u00e8 emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Progetto di legge \u00e8 costituito da alcune norme precettive, immediatamente applicabili, e da norme di delega, finalizzate a far adottare al Governo\u00a0 uno o pi\u00f9 decreti legislativi contenenti norme intese a realizzare una riforma organica del sistema fiscale del Paese basata sui seguenti punti: &#8211;Previsione di un blocco all\u2019aumento delle addizionali regionali e comunali [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":942,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-943","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-newsletter"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - 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