{"id":95,"date":"2013-07-22T14:35:32","date_gmt":"2013-07-22T12:35:32","guid":{"rendered":"http:\/\/5.249.146.118\/il-danno-all-immagine-della-pubblica-amministrazione\/"},"modified":"2013-07-22T14:35:32","modified_gmt":"2013-07-22T12:35:32","slug":"il-danno-all-immagine-della-pubblica-amministrazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/il-danno-all-immagine-della-pubblica-amministrazione\/","title":{"rendered":"Il danno all&#8217;immagine della pubblica amministrazione"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Quando si parla di giustizia \u201ccivile\u201d, si possono intendere sia i giudizi con cui si decidono le controversie di carattere privato ( quali che siano i soggetti in causa ), sia i giudizi che si contrappongono a quelli penali che, hanno per l\u2019appunto una sanzione di carattere penale.<br \/>La giurisdizione della Corte dei conti, cui la costituzione all\u2019art. 103, demanda la giurisdizione su materie di contabilit\u00e0 pubblica e sulle altre materie stabilite dalla legge, non si pu\u00f2 far rientrare nella prima categoria, in quanto non decide su controversie fra privati, ma ha un carattere \u201c civile\u201d in quanto applica sanzioni che non sono di natura penale.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sanzione corrente, quando la procura della stessa Corte dei conti, promuove il giudizio, \u00e8 quella del risarcimento monetario , nei casi in cui per dolo o colpa grave, il convenuto abbia cagionato un danno alla pubblica amministrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa questione \u00e8 di grande rilievo sotto il profilo della valutazione sull\u2019efficacia della giustizia civile, in quanto interviene sulla \u201cqualit\u00e0\u201d del comportamento giudicato dalla Corte dei conti. Infatti, se l\u2019ambito dell\u2019intervento fosse sostanzialmente limitato al risarcimento monetario, i trasgressori non sarebbero particolarmente \u201cminacciati\u201d dal compiere l\u2019azione illegale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini, la questione che si pone \u00e8 se la sanzione possa consistere nel risarcimento, oltre che del danno materiale subito dall\u2019amministrazione, anche del danno \u201cmorale\u201d causato alla sua immagine presso la comunit\u00e0 dei cittadini (si pensi, ad esempio, al disdoro che deriva all\u2019immagine della stessa amministrazione quando si<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">accertano e hanno pubblica notoriet\u00e0 episodi di corruzione).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo tipo di sanzione non era previsto direttamente dalla legge, ma era stato il frutto dell\u2019elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione fatta poi propria anche dalla Corte dei conti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sennonch\u00e9 la Corte dei conti aveva dato un\u2019interpretazione eccessiva del danno all\u2019immagine, attraendo in essa anche comportamenti che non erano classificabili come reato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Intervenne allora il legislatore stabilendo ( d.l. n 203 del 2009, convertito nella l. n.141 del 2009) che le procure della Corte dei conti potevano esercitare l\u2019azione per il risarcimento del danno all\u2019immagine nei soli casi previsti dall\u2019art 7 della legge n. 97 del 2001.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale ultima legge fa riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici funzionari ( capo I, titolo II del libro secondo del codice penale ), ma anche a qualsiasi altro tipo di reato per l\u2019espresso richiamo all\u2019art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quindi sia per il riferimento letterale, sia per ragioni di carattere sistematico ( su cui per\u00f2 non \u00e8 il caso di soffermarsi in questa sede ), doveva dedursi che l\u2019unico limite che era stato posto all\u2019esercizio dell\u2019azione per danno all\u2019immagine, era che si trattasse di comportamento antigiuridico che avesse ad oggetto la commissione di un reato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Stranamente, fatta eccezione per una decisione della sezione regionale Lazio del 2009 , e poi nello stesso senso della sezione Lombardia e della sezione Toscana, la giurisprudenza della Corte dei conti accolse quasi unanimemente la tesi che era contestabile il danno all\u2019immagine soltanto nel caso di reati commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ed alcune sezioni, dando per scontato questa (infondata) restrittiva interpretazione, erano ricorse anche alla Corte Costituzionale ritenendo che ci\u00f2 fosse lesivo delle<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">prerogative della Corte dei conti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte Costituzionale non si pose il problema se l\u2019interpretazione riduttiva di chi aveva sollevato la questione fosse errata, ma adott\u00f2 una decisione di rigetto ( set. n.355 del 2010) stabilendo che era in facolt\u00e0 del legislatore porre un limite all\u2019azione della Corte dei conti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa decisione diede ulteriore impulso a quasi tutte le sezione della Corte dei conti perinsistere in quella interpretazione ristretta e riduttiva delle norme di cui si \u00e8 detto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma avverso questo orientamento, che ingiustificatamente poneva un forte limite a perseguire comportamenti illeciti lesivi dell\u2019immagine dell\u2019amministrazione, sono intervenute le sezioni di appello.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anzitutto la terza sezione d\u2019appello (sent. n. 286 del 2012),ma, poi, soprattutto la prima sezione d\u2019appello con l\u2019 ampia e approfondita sentenza n. 809 del 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In essa si chiarisce preliminarmente che la citata sentenza della Corte Costituzionale essendo di rigetto, determina (a differenza delle sentenze di accoglimento ) un vincolo solo per il giudice che aveva sollevato la questione, mentre negli altri procedimenti il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia la norma contestata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, nel merito, la sezione d\u2019appello ha stabilito che la Corte dei conti ben pu\u00f2 pronunciare sentenza di condanna al risarcimento di un danno all\u2019immagine, anche dopo l\u2019intervento limitativo del legislatore di cui sopra si \u00e8 detto, quale che sia il tipo di reato contestato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La novella introdotta dal legislatore \u2013 sottolinea il giudice d\u2019appello &#8211; \u201c <em>non indica direttamente i casi in cui pu\u00f2 essere esercitata l\u2019azione contabile per danno all\u2019immagine, ma rinvia ai \u201ccasi\u201d e ai \u201cmodi\u201d previsti dall\u2019art. 7 della legge n. 97 del 2001; tale riferimento implica, da un lato, la comunicazione al p.m. contabile della sentenza irrevocabile di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I, titolo II, del libro II del codice penale ( i \u201c casi\u201d indicati dalla norma ) e, dall\u2019altro, l\u2019obbligo per il p.m. penale di comunicare al p.m. contabile, ex art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., l\u2019esercizio dell\u2019azione penale per i reati di qualsiasi natura, che abbiano cagionato un danno all\u2019erario ( i \u201cmodi\u201d indicati dal medesimo legislatore \u201c .<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza conclude pertanto che \u201c <em>una limitazione del numero o della tipologia di reati suscettibili in astratto di causare danno all\u2019immagine della p.a. non sarebbe n\u00e9 ragionevole, n\u00e9 corretta \u201c<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(*) Corte dei Conti<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Le carenze strutturali non si risolvono con misure temporanee<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>di Luciano Silvestri (*)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla Giustizia e sulla drammatica difficolt\u00e0 ad affrontare e risolvere in tempi \u201cragionevoli\u201d il contenzioso giudiziario si \u00e8 parlato molto, ma si \u00e8 agito poco e male.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ultimo esempio di ci\u00f2 \u00e8 il DL C. 1248, proposto dal Governo senza alcun confronto preventivo con le diverse organizzazioni rappresentative, a vario titolo, del pianeta Giustizia, ne \u00e8 una chiara dimostrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le carenze strutturali del settore non sono altro che il frutto di politiche sbagliate che, attraverso la mancanza di investimenti e il blocco delle assunzioni, hanno creato circa 7000 carenze di organico: un vuoto talmente grande, da far escludere il personale dell\u2019 Amministrazione Giudiziaria, dalla <em>spending review <\/em>del precedente Governo Monti. Se non si parte da questa \u201cbanale\u201d ma purtroppo molto pesante situazione,nessuna soluzione potr\u00e0 essere in alcun modo efficace.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per l&#8217;ennesima volta si ricorrere invece a misure tampone e nella fattispecie a figure temporanee e non strutturali, attraverso le quali si pensa di recuperare persone che sopperiscano al lavoro che gli uffici non riescono a smaltire. Questa previsione degli stagisti \u00e8 stata pi\u00f9 volte ventilata in varie leggi ed oggi torna con una vera istituzionalizzazione di \u201clavoratori temporanei\u201d all&#8217;interno degli uffici. Figure che dovrebbero essere formate dai magistrati, come dice la legge, ma che tutti sappiamo, per precedenti esperienze sul tirocinio e sulle collaborazioni, di fatto vanno a lavorare afianco dei lavoratori interni sui quali ricadr\u00e0 inevitabilmente il compito di seguire la \u201cformazione\u201d. Abbiamo, infatti, qualche difficolt\u00e0 ad immaginare che i magistrati, che da queste figure di meritevoli laureati dovrebbero essere supportati, si incarichino, come prevede la legge, dell&#8217;attivit\u00e0 di formazione. Ed \u00e8 chiaro che le condizioni di lavoro del personale interno, anziano, stanco ed al limite della sopportazione, non permette altri eventuali incarichi, n\u00e9 intralci all\u2019 attivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E&#8217; chiaro e questo evidentemente ha preoccupato in qualche misura il legislatore, che vi sono anche gravi motivi di incompatibilit\u00e0 tra queste figure, che possono essere anche praticanti avvocati, e la riservatezza e la sicurezza degli atti giudiziari. E a nostro avviso non sono affatto sufficienti le norme di cui al comma 6 e 7, per non parlare del contenuto di cui al comma 10 che nella parte finale recita &#8221; <em>Il contestuale svolgimento del tirocinio per l&#8217;accesso alla professione forense non impedisce all&#8217;avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l&#8217;attivit\u00e0 professionale innanzi al magistrato formatore&#8221;. <\/em>Noi concordiamo con alcune illustri analisti i quali sostengono che \u201cla giustizia contribuisce al buon funzionamento dell&#8217;economia e che influisce sul nostro PIL\u201d. Proprio per questo crediamo che sia il momento, in tempi di crisi economica e per rispondere seriamente alle raccomandazioni di Bruxelles a seguito della chiusura della procedura di infrazione, di mettere mano ad una seria riforma organizzativa della giustizia che non pu\u00f2 che passare per la valorizzazione del personale interno e per un piano di assunzioni di giovani laureati qualificati che vengano inseriti in pianta stabile all&#8217;interno degli uffici, anche con la nuova figura professionale da noi proposta con l&#8217;Ufficio per il Processo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La CGIL, come sapete, ha predisposto un piano per il lavoro che dice che si deve creare buona occupazione e rendere migliore l&#8217;intervento pubblico: la nostra proposta garantendo alta professionalit\u00e0 e lanciando un piano di nuove assunzioni per l&#8217;ingresso di giovani qualificati nell\u2019amministrazione della giustizia, contribuirebbe alla crescita del Paese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, a differenza di quanto si dice nel DL in questione, noi pensiamo si debba innanzitutto fare una distinzione netta tra gli aspetti relativi ai tirocini, alla loro funzione formativa e abilitante per l\u2019accesso alle professioni, e la necessit\u00e0 di individuare delle misure efficaci in merito agli aspetti che riguardano la soluzione dei carichi di lavoro e dello smaltimento delle pratiche giacenti; su questo ultimo punto, al contempo, \u00e8 necessario operare da subito nella direzione da noi indicata, e cio\u00e8 di una riqualificazione del personale esistente e di una riorganizzazione degli uffici, anche attraverso l\u2019inserimento di nuove e giovani figure professionali. Ricordiamo, inoltre, che la disciplina in merito agli stage e tirocini \u00e8 in continua evoluzione con l\u2019obiettivo, dichiarato dal legislatore, di limitarne gli abusi e di evitare che tirocinanti e stagisti svolgano lavoro subordinato in sostituzione degli organici necessari per l\u2019organizzazione dei processi produttivi e del lavoro delle amministrazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In relazione agli altri punti dedicati alla giustizia riteniamo che alcuni possano avere ricadute negative sull&#8217;organizzazione. In particolare l&#8217;art. 80 che tende ad &#8216;accorpare&#8217; i fori competenti in materia civile per le societ\u00e0 con sede all&#8217;estero nelle sedi di Milano, Roma e Napoli. Senza entrare nel merito della costituzionalit\u00e0 di tale norma, segnaliamo che si tratta di uffici con gravissime carenze di organico e un carico di lavoro molto elevato: altri carichi aggiuntivi risulterebbero certamente insopportabili per il corretto svolgimento delle attivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla mediazione civile obbligatoria ribadiamo quanto da noi da tempo sostenuto; ovvero che si tratta di una misura importante per la deflazione delle cause civili, ma che proprio per questo andrebbe adeguatamente normata, in modo da dare al cittadino, attraverso un\u2019ulteriore valorizzazione e qualificazione del personale interno, maggiori garanzie di efficacia e di seriet\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Insomma, se non si interviene in maniera organica, rapida, con investimenti tecnologici e sul personale \u00e8 difficile pensare di poter fare seri passi avanti nella direzione di un concreto abbattimento dei tempi della giustizia,che \u00e8 un diritto del cittadino e una garanzia democratica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">*Resp. Legalit\u00e0 e Sicurezza Cgil Nazionale<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando si parla di giustizia \u201ccivile\u201d, si possono intendere sia i giudizi con cui si decidono le controversie di carattere privato ( quali che siano i soggetti in causa ), sia i giudizi che si contrappongono a quelli penali che, hanno per l\u2019appunto una sanzione di carattere penale.La giurisdizione della Corte dei conti, cui la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-95","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-newsletter"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Il danno all&#039;immagine della pubblica amministrazione - Nuovi Lavori<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/nuovi-lavori.it\/index.php\/il-danno-all-immagine-della-pubblica-amministrazione\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Il danno all&#039;immagine della pubblica amministrazione - 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