L’A. si occupa del diritto sindacale nel mezzo della crisi. A suo parere i problemi attuali affondano le radici anche nella storia politico-istituzionale italiana e si risolvono solamente attraverso misure convergenti, del legislatore e delle parti sociali, che innovino senza però rinnegare i pregi dell’esperienza giuridica del passato: grazie alla quale si può parlare di una filosofia del diritto sindacale (e del diritto del lavoro in generale), imperniata sulla libertà sindacale, sull’unità delle organizzazioni dei lavoratori e sull’autonomia dell’ordinamento sindacale. Ripercorre in modo essenziale e critico la storia del diritto sindacale con riguardo alle “fonti collettive”, alla rappresentatività e al ruolo del sindacato, evidenziando il deficit di legittimità costituzionale di alcune norme, come l’art. 8, l. n. 148 del 2011 e l’art. 19 Stat. lav. Su quest’ultima norma è intervenuta la recente sentenza n. 231 del 2013 della Corte costituzionale: che, con pronuncia c.d. “additiva”, ha praticamente riscritto la ratio di tale disposizione statutaria. Indica, per il futuro, un percorso legislativo che, attraverso una rilettura dell’art. 39, co. 2-4, Cost., ne attui i principi e risolva così, con il concorso delle parti sociali, i nodi critici fondamentali della rappresentanza sindacale e dell’efficacia del contratto collettivo.
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http://csdle.lex.unict.it/docs/generic/Diritti-Lavori-Mercati-22013/4777.aspx