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Stabilite le modalità della formazione per i lavoratori in CIGS

Ha visto finalmente la luce il Decreto del Ministero del Lavoro e P.S., previsto dal quarto comma dell’art. 25 ter del D.lgs del 14/09/2015 n.148, non di poco conto nell’ambito della procedura di erogazione della CIGS, in quanto concernente la condizionalità.

Trattasi del Decreto Lavoro del 2/08/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/09/2022, entrato in vigore il giorno successivo, che da ufficialità alle modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione a favore dei lavoratori interessati alle prestazioni di sostegno al reddito da CIGS.

Se appare opportuna l’aperta connessione tra le misure straordinarie di sostegno al reddito e le politiche attive del lavoro, non deve sfuggire che deve essere puntuale, per il forte impatto sociale, l’attenzione delle Istituzioni preposte alla verifica circa la realizzazione degli impegni aziendali e di programma in generale, così come stabilito dall’art.25, comma 6 del D.lgs n. 148/2015.

Altra considerazione: la formazione all’esame concernente i lavoratori interessati non solo alla CIGS, ma anche ai trattamenti dei Fondi di solidarietà e del Fis, a stretto rigore, appare obbligatoria, ai sensi dell’art.25 ter. comma 1  del D.lgs  n. 148/2025 nella parte in cui prevede la partecipazione dei lavoratori alle iniziative formative o di riqualificazione; se cosi è , l’accordo aziendale sarà destinato a declinare le modalità attuative del processo di formazione o di riqualificazione.

Quanto ai relativi oneri finanziari, gli stessi possono essere fronteggiati mediante i Fondi interprofessionali, ovvero cofinanziati dalle Regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politiche attive.

Non manca un sistema sanzionatorio al venir meno degli obblighi assunti: a norma dell’art.25 ter, comma 3 del D.lgs 148/2015, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di formazione e riqualificazione comporta a carico del lavoratore la decurtazione di una mensilità del trattamento di integrazione salariale, con aggravamento fino alla decadenza dello stesso, secondo modalità e criteri che devono essere stabiliti da apposito Decreto del Ministero del lavoro.

Con riferimento agli obblighi datoriali, il sesto comma dell’art.25 del più volte citato D.lgsn.148/2015 prevede, nel caso di verifica ispettiva di mancato svolgimento in tutto o in parte del programma aziendale, il riesame da parte del Ministero del lavoro del Decreto di concessione del trattamento di sostegno al reddito.

Quanto ai contenuti del Decreto, riferiti alle modalità attuative della formazione o della riqualificazione, appare opportuno sottolineare che esse perseguono l’obiettivo di individuare:

  1. i fabbisogni di carattere formativo di nuove o maggiori competenze nella fase di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa;
  2. lo sviluppo di competenze tese a favorire l’occupabilità del lavoratore, anche in funzione dei processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative; in altri termini, l’occupabilità nel caso di licenziamento o ricollocazione; l’occupabilità potrebbe anche essere diretta all’autoimpiego.

Gli intendimenti formativi o di riqualificazione vengono definiti mediante appositi progetti, che devono, quindi, prevedere:

  1. Le esigenze formative collegate al programma di integrazione salariale, ai fini della ripresa dell’attività ordinaria;
  2. Le modalità di valorizzazione funzionale delle competenze in capo al lavoratore, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle stesse;
  3. Le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento sulla base della valutazione in ingresso, attendendosi al Repertorio Nazionale (art.8 D.lgs n.13/2013).

È previsto anche il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento.

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NEWSLETTER NUOVI LAVORI – DIRETTORE RESPONSABILE: PierLuigi Mele – COMITATO DI REDAZIONE: Maurizio BENETTI, Cecilia BRIGHI, Giuseppantonio CELA, Mario CONCLAVE, Luigi DELLE CAVE, Andrea GANDINI, Erika HANKO, Marino LIZZA, Vittorio MARTONE, Pier Luigi MELE, Raffaele MORESE, Gabriele OLINI, Antonio TURSILLI – Lucia VALENTE – Manlio VENDITTELLI – EDITORE: Associazione Nuovi Lavori – PERIODICO QUINDICINALE, registrazione del Tribunale di Roma n.228 del 16.06.2008

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