Dopo un lungo iter quinquennale è stata elaborata a cura della International Organization for Standardization (ISO) e pubblicata il 12 marzo 2018 la norma 45001:2018, provvedimento internazionale che precisa i requisiti – che vorrebbero essere più incisivi – per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro(SGSSL), munito anche di una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni(datoriali) di allestire posti di lavoro sicuri e salubri, prevenendo infortuni e malattie da lavoro, nonché migliorando proattivamente il proprio “lavoro prestazione”.
Trattasi di interventi che agiscono, come è noto, sull’organizzazione del lavoro, riconducibili nell’ambito dell’art. 30 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il riferimento è al modello di organizzazione e gestione avente efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, così come stabilita dal D.Lgs. n. 231 del 2001, nell’ipotesi di omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime da violazioni della normativa sulla sicurezza, secondo le previsioni, di cui rispettivamente agli artt. 589 e 590 c.p.
La nuova Iso 45001:2018
La nuova norma, così come quella precedente BS OHSAS 18001:2007, consente prima di tutto di soddisfare tutte le condizioni volute per il modello di organizzazione e gestione ai fini della efficacia esimente della citata responsabilità amministrativa, con il risultato, tuttavia, di assicurare migliori standard di sicurezza, incidendo sull’ attività di prevenzione dei rischi e contemplando altresì una vigilanza circa le procedure da seguire, secondo le relative istruzioni. La ISO 45001:2018 risulta, infatti, ampiamente strutturata, toccando, con una certa integrazione tra i vari profili, tutti i requisiti dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro(SGSSL). L’articolazione, che adotta la struttura ad alto livello (High Level Structure: HLS) comprende contenuti, che, iniziando dallo scopo e campo di applicazione con i riferimenti normativi, vanno significativamente al contesto della organizzazione, alla leadership e partecipazione dei lavoratori, alla pianificazione e supporto con le attività operative e i controlli, nonché alla valutazione delle prestazioni.
Secondo il punto di vista degli esperti, dal tipo di impianto normativo accennato, emerge una certa differenziazione rispetto alla precedente ISO 18001:2007 per profili rilevanti.
Per quanto riguarda il contesto, la nuova norma si pone come uno strumento strategico, in quanto investe tutti gli aspetti delle scelte gestionali, tra le quali le risorse umane. Significativamente è preso in considerazione anche il delicato tema dell’outsourcing e dei rapporti con i fornitori: rilevano naturalmente, ai fini della sicurezza, i rischi da interferenza lavorativa.
Soggettivamente, è da sottolineare quale novità il fattivo coinvolgimento diretto dell’alta dirigenza nella gestione del personale nell’ambito delle tematiche aziendali più generali, in funzione degli obblighi connessi alla sicurezza. Vertendosi nell’esercizio di un ruolo, che potrebbe comportare anche decisioni attinenti ai costi, l’azione, per i fini che interessano la sicurezza, va ben oltre la funzione propria del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui agli artt. 31 e seguenti del T.U. n. 81/2008.
Quanto al campo di applicazione, la ISO 45001:2018, come la 18001:2007, è adottabile da parte di qualsiasi organizzazione(datoriale), a prescindere dalle dimensioni, tipo e attività, organizzazione che intenda istituire e mantenere un Sistema di gestione del servizio salute e sicurezza sul lavoro, con tutte le opportunità proprie del nuovo modello, ivi compresi l’esame e il superamento della non conformità del sistema di gestione associato alle proprie attività.
In relazione alla valutazione dei costi, condizionati dalle dimensioni aziendali, rimane valida la possibilità di scelta, stando al comma 5 dell’art.30 dell’anzicitato T.U., della conformità dei modelli di organizzazione aziendale alle Linee guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001 ovvero alle Procedure semplificate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per le piccole e medie imprese (v. Decreto Ministero dl lavoro del 13/02/2014).
A completamento dell’informazione circa la nuova ISO 45001, pubblicata, come detto, il 12 marzo 2018, è da tener presente, quanto al regime temporale, che ancora per 18 mesi la stessa conviverà con la precedente IS0 OHSAS 18001, nell’ipotesi in cui sia stato già iniziato l’iter per la certificazione secondo tale schema; il termine ultimo per migrare verso il nuovo standard è fissato, invece, in tre anni, in quanto la ISO 18001 sarà ritirata entro il 12 marzo 2021. Le modalità e i requisiti per la migrazione tra due norme sono riportati nel documento IAF MD21:2018 pubblicato dall’International Accreditation Forum.
Sempre ai fini applicativi, interessa ancora sapere che l’Ente nazionale italiano di unificazione – UNI (www.unit.com), nel recepire e tradurre la nuova ISO, l’ha dotata della cosiddetta appendice nazionale NA, contenente specifiche indicazioni circa il suo adattamento alla legislazione italiana.
Infine, appare opportuno un riferimento al discusso tema dell’asseverazione,vale a dire della certificazione di conformità – rilasciata a cura degli Organismi paritetici – dei modelli di organizzazione e gestione aziendale, nella fase sia della loro adozione che dell’attuazione. La fonte è nell’art. 51, comma 3 bis del D.Lgs. n. 81 del 2008, che prevede anche espressamente la rilevanza dell’asseverazione ai fini delle scelte della programmazione dell’attività di vigilanza da parte dell’Ispettorato del lavoro.
Altro requisito incentivante la richiesta dell’atto di conformità di cui trattasi è il suo carattere premiante nelle gare di appalto pubbliche e private, nonché in riferimento alla riduzione contributiva Inail.
Al di là dei vantaggi specifici espressamente stabiliti dall’art. 30 del T.U. sulla sicurezza, l’insieme delle misure incentivanti potrebbe di per sé, in ogni caso, contribuire all’adozione dei modelli di organizzazione e gestione, ivi previsti.
Conclusioni
Il recente accadimento di alcuni gravi infortuni, indipendentemente da qualsiasi valutazione circa l’affermazione di una tendenza negativa, constatabile come tale solo su lunghi periodi, ha riproposto, comunque, il problema di un più efficace contrasto alla diffusa specifica illegalità.
Prima di accennare al tipo di iniziative assunte di recente a questo riguardo dagli Enti preposti, è il caso di interrogarsi sull’efficacia, per i fini che interessano, della procedura sopra illustrata, resa più incisiva dalla nuova norma ISO.
L’adozione, con azione anche promozionale, dei modelli di organizzazione e gestione, di cui al più volte citato art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, finalizzati all’efficacia esimente, così come richiamata in premessa, ingenera attendibilmente un comportamento virtuoso, impostato già in via di prevenzione attraverso i predetti documenti. Il loro contenuto elaborato secondo i parametri tecnici sopra richiamati, grazie, in particolare, al miglioramento continuo delle prestazioni per il SGSSL, nonchè ai riscontri nella fase attuativa, segnerà come risultato la realizzazione di condizioni di lavoro più sicure.
Non sono mancate, tuttavia, come accennato, reazioni specifiche tese a contrastare una eventuale recrudescenza infortunistica. Ne fa menzione, tra l’altro, un comunicato stampa del Ministro del lavoro Giuliano Poletti in data 19 aprile 2018, aseguito di un incontro avvenuto con una delegazione della Conferenza delle Regioni, la coordinatrice della Commissione Istruzione e lavoro e i rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale, dell’Inail e dell’Inps.
Si punta nell’immediato ad un rafforzamento dei controlli attraverso un aumento del numero degli ispettori e forme stabili di collaborazione tra Istituzioni nazionali e regionali; sulla formazione mirata e sul coordinamento degli incentivi nazionali e regionali agli investimenti in sicurezza, con riserva per quest’ultimo aspetto di ulteriore esame congiunto in sede di Conferenza delle Regioni con i responsabili Inail.
E’ un programma impegnativo, quanto incisivo, toccando punti chiave connessi alla vigilanza.
Trattasi di un impegno, che per la sua portata, richiederà – stando sempre all’accennato comunicato – di essere sviluppato nel tempo, attraverso ulteriori confronti, che avverranno a cura della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.