Gli studenti con disabilità nelle scuole superiori, secondo il MIUR, sono 67.297 su un totale di 2.625.117. Sono in prevalenza nelle scuole professionali. Ma rilevanti anche le presenze negli istituti tecnici(18.540). Molto inferiori negli altri settori di studio[i]. Sembrerebbe valere l’opzione per percorsi formativi conclusivi, come è stato per fasce sociali economicamente svantaggiate.
Interessante al fine della valutazione del contesto di relazionalità tra studenti e docenti nei processi scolastici è la conferma del basso rapporto tra studenti e disabili nei vari settori formativi nelle scuole professionali (16) e artistici (22)[ii].
Risulta in aumento la presenza di insegnanti di sostegno[iii]. La tendenza in atto è comunque quella di un incremento delle persone disabili nelle scuole. E diventa importante affrontare tutte le possibilità di prosecuzione dei processi di sviluppo della persona disabile nella scuola e, oltre, nel modo del lavoro. Una delle prospettive reali è rappresentata dall’alternanza scuola lavoro già nelle scuole secondarie di secondo livello e poi nei percorsi universitari.
2. Le previsioni normative per l’alternanza scuola lavoro[iv]si sviluppano progressivamente a partire dal 2003 e già all’origine non fanno riferimento alla popolazione scolastica disabile[v]. Ciò prosegue anche nella definizione normativa dell’obbligatorietà. Anche in questo periodo, tuttavia, sono state effettuate esperienze riguardanti gli studenti disabili. Fortemente localizzate nelle singole scuole, sporadiche, su spinte positive ma volontaristiche.
Comunque secondo la legge n.107/2015le 200 ore per i licei e 400 ore per i tecnici e i professionali da effettuarsi negli ultimi tre anni del percorso quinquennale riguardano anche questi studenti. E quindi vanno previste tutte quelle condizioni che consentano le pari opportunità.
Le prime condizioni a riguardo sono quelle relative all’accesso allo studio e al lavoro[vi]. Consapevolezza a riguardo è confermata dal Governo con il D.LGS. n. 66/17, Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità i cui più rilevanti cambiamenti saranno entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2019.
In concreto le previsioni, che in parte modificano alcuni aspetti della legge quadro sulla disabilità (la L. 104/92), riguardano criteri – uniformi su tutto il territorio nazionale – per l’assegnazione alle scuole dei collaboratori scolastici, criteri che tengano conto:
- le caratteristiche degli studenti e la previsione di piani formativi specifici(art.3);
- la valutazione INVALSI dovrà applicare indicatori di livelli di inclusività(Piano triennale dell’offerta formativa delle scuole, percorsi per la personalizzazione, coinvolgimento dei diversi soggetti, valorizzazione delle competenze professionali del personale, strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento, accessibilità e fruibilità delle risorse, delle attrezzature, di strutture e spazi) (art.4);
- modifiche delle procedure di presentazione della domanda di accertamento(all’INPS) e adozione dei criteri del profilo di funzionamentosecondo la la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), invece della Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, il Profilo di Funzionamento propedeutico al Progetto individualee al Piano Educativo Individuale.(art.5)
Confermato che il Progetto individuale, in base alla L. n. 328/00è redatto dall’Ente locale sulla base del Profilo di Funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori. Le prestazioni, i servizi e le misure previste sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è elaborato e approvato dai docenti o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitorio di chi ne esercita la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. (artt.6 e 7).
Nel dicembre 2017, in occasione della giornata internazionale delle persone disabili, il MIUR ha sottolineato almeno tre interventi: l’incremento degli insegnanti di sostegno, un piano di formazione finalizzata, l’emanazione di linee guida.
4. La necessità di emanazione di linee guida per l’attuazione dell’alternanza scuola lavoro per gli studenti disabili non è stata ancora soddisfatta nonostante l’impegno assunto dal MIUR.
A riguardo in modo anticipatorio il 21 maggio scorso, presso il CNEL, l’ANP, Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, ha presentato, nel corso di un convegno, una proposta di Guida operativa nell’Alternanza scuola lavoro per gli studenti con disabilità[vii].
E’ un primo e interessante contributo che insegue l’obiettivo di declinare l’applicazione dell’alternanza scuola lavoro agli studenti disabili tenendo presente: l’insieme dei riferimenti normativi necessari ed in specifico le innovazioni introdotte dalle norme sull’inclusione scolastica degli alunni disabili, le politiche sociali, le norme sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.
Si è modellizzato l’intervento prevedendo gli adempimenti previsti, strutturando le fasi del percorso di alternanza scuola lavoro, fornendo strumenti operativi quali schede sia relative al profilo di funzionamento della persona disabile, sia per l’analisi dell’ambiente di lavoro, suggerendo la figura di un mediatore tra scuola e struttura ospitante, aggiuntiva al tutoraggio già previsto dalle norme, ma in grado di affrontare le questioni relative all’inserimento lavorativo.
5. Osservazioni
La elaborazione da parte dell’ANP della Guida operativa nell’Alternanza scuola lavoro è un contributo che può essere apprezzato in supplenza ed in sollecito di necessari interventi ministeriali, i soli in grado di proporre orientamenti e realizzazioni con carattere di cogenza e generalizzazione, compresa la dotazione di risorse economiche e di personale.
Propongono soluzioni che vanno valutate in una sede interistituzionale: aperta all’apporto del mondo del lavoro e dell’impresa, profit e non; che si arricchisca di tutte le proposte, le competenze e le esperienze; che imposti i processi formativi del personale impegnato e impegnabile (fondamentale è la riqualificazione degli operatori scolastici, sociali e del lavoro); che valorizzi, nell’ambito di obiettivi universalistici, le dimensioni territoriali.
A riguardo va recuperata e valorizzata la sperimentazione dell’utilizzo dell’ICF nell’ambito dell’inserimento lavorativo delle persone disabili effettuata da Italia Lavoro, ora ANPAL Servizi.
Gli stessi adempimenti relativi all’igiene e sicurezza devono tener presenti i profili di funzionamento degli studenti coinvolti, per gli aspetti formativi e per gli accomodamenti . Particolare attenzione va rivolta al coinvolgimento mirato ai datori di lavoro, valutando il sistema di incentivazione all’inserimento degli studenti disabili tenendo presente la forte presenza di strutture produttive piccole e medie .
E va stigmatizzata l’ipotesi di confinare l’alternanza scuola lavoro per i ragazzi disabili dentro le esperienze virtuali di lavoro, pur considerate dalla normativa. Si negherebbero così le pari opportunità e soprattutto le prospettive di sviluppo personale dei ragazzi in modo inclusivo.
[i]Per una panoramica della presenza degli studenti disabili vedi REPORT ISTAT.
[ii]Vedi tabelle seguenti
Settori |
Studenti |
di cui con disabilità |
Rapporto studenti/disabili |
Professionali |
531.776 |
33.311 |
16 |
Artistici |
111.123 |
5.167 |
22 |
Tecnici |
864.822 |
18.540 |
47 |
Ex-Magistrali |
217.528 |
4.158 |
52 |
Classici |
270.105 |
2.057 |
131 |
Scientifici |
629.763 |
4.064 |
155 |
Totale |
2.625.117 |
67.297 |
39 |
Elaborazione Tuttoscuola su dati Miur A.S. 2017/18
|
Classi |
Disabili |
Disabili ogni 10 classi |
Professionali |
25.811 |
33.311 |
12,9 |
Artistici |
5.256 |
5.167 |
9,8 |
Tecnici |
40.014 |
18.540 |
4,6 |
Ex-Magistrali |
9.613 |
4.158 |
4,3 |
Classici |
11.909 |
2.057 |
1,7 |
Scientifici |
27.214 |
4.064 |
1,5 |
Totale |
119.817 |
67.297 |
5,6 |
Elaborazione Tuttoscuola su dati Miur A.S. 2017/18
[iii]Vedi MIUR, Focus “Anticipazione sui principali dati della scuola statale” Anno Scolastico 2017/2018 Settembre 2017.
[iv] Vedi MIUR, ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA. All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come metodologia didattica per : a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, nei processi formativi; e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio”.
[v]La legge 28 marzo 2003, n.53(delega la governo per il riordino delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali); decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77(definizione delle norme relative all’alternanza scuola lavoro); legge 13 luglio 2015, n.107,(riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, in particolare SCUOLA, LAVORO E TERRITORIO. Commi 33 – 44 in cui si prevede: Alternanza scuola-lavoro: deve essere inserita nei piani triennali dell’offerta formativa dal 2015-2016. Può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche, anche in modalità di impresa formativa simulata e anche all’estero. Negli istituti tecnici e professionali: almeno 400 ore complessive. Nei licei: almeno 200 ore complessive. Sono istituiti: ·la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro; ·il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. Nel registro sono inseriti le imprese e gli enti pubblici disponibili per lo svolgimento dei percorsi. Nell’ambito del sistema nazionale di FP, nel rispetto delle competenze delle regioni, possono concorrere alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo anche le istituzioni formative accreditate per la realizzazione di percorsi di FP, finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione); decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66(norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità).
[vi]Riguardo alla valutazione della dimensione del lavoro possiamo rimandare alle considerazioni in merito alla VIII Relazione sullo stato di applicazione della legge n.68. già presentate in una precedente Newsletter di Nuovi Lavori.
[vii]Ne riportiamo i contenuti