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Vademecum per il reddito di cittadinanza

Il Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019 ha approvato il testo relativo al Reddito di Cittadinanza (RdC) e Quota 100. [i] Trattiamo solo la parte relativa al reddito di cittadinanza, affrontato nei primi tredici articoli del provvedimento, illustrandone i contenuti, che potranno essere parzialmente modificati nella pubblicazione in Gazzetta.

 

I contenuti

Dalle finalità emerge che trattasi di misura unica multiscopo e differenziata nella portata e in molti aspetti applicativi per aree di intervento: contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale; intensità degli obiettivi: garanzia del diritto al lavoro, favorire il diritto all’ informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura; specificazione delle policiespolitiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro

Immediata la distinzione tra RdC e “Pensione di cittadinanza” quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane(con 65 anni ed oltre) comunque presenti in nuclei familiari anche monocomposti.

Precisato che: Il RdC costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.[ii]

 

Beneficiari e requisiti[iii]

I requisiti di tipo anagrafico e patrimoniale, sono riferiti al nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e che dovranno persistere per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.

Requisiti anagrafici. Il componente richiedente deve essere: 

1) cittadino italiano o di paesi dell’Unione europea; un familiare dello stesso con diritto di soggiorno anche permanente, ovvero proveniente da paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale; cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo; 

2) residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. 

Requisiti reddituali e patrimoniali Il nucleo familiare deve possedere: 

1) ISEE inferiore a 9.360 euro; 

2) patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro; 

3) patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro; la soglia è accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementata di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; i massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità; 

4) reddito familiare (come definito a fini ISEE, al netto dei trattamenti assistenziali)inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza sulla base della dimensione della famiglia (+0,4 per ogni componente maggiore di 18 anni oltre il primo e +0,2 per ogni minorenne, es. coppia con due minori=1,8)[iv]. 

La soglia è di euro 7.560 per l’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in affitto; 

Nel nucleo familiare nessuno deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità: 

  • di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta;  
  • di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc; 
  • di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti. Restano esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità; 
  • di navi e imbarcazioni da diporto. 

I requisiti per l’accesso al RdC possono essere modificati in senso espansivo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico[v]. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del RdC, (agevolazioni per l’utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all’istruzione e alla tutela della salute). 

Sono esclusi dal RdC:

  • i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena;
  • i ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica; 
  • i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. 

Ai soli fini del RdC, nel reddito familiare non vengono considerati i trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l’assegno di natalità.

Il RdC è compatibile con il godimento della NASpI. 

 

Beneficio economico[vi]

Il beneficio economico del RdC, esente da IRPEF, su base annua, si compone di due elementi: 

a) una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; 

b) un’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo del contratto in locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.  

Per la Pensione di cittadinanza, la soglia è di 7.560 euro, fino ad un massimo di integrazione annua di 1.800 euro. 

L’integrazione fino ad un massimo di 1.800 euro è concessa ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà. 

Il beneficio economico non può essere superiore a euro 9.360 annui (moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza) e inferiore ad euro 480 annui.

Il RdC decorre dal mese successivo a quello della richiesta con valore mensile pari ad un dodicesimo del valore su base annua, la durata continuativa è di diciotto mesi, può essere rinnovato, dopo la sospensione di un mese. 

La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. 

Il RdC può essere suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare secondo le previsioni di un decreto del Ministero del lavoro. 

La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare. 

Il maggior reddito da lavoro dipendente da parte di uno o più componenti del nucleo familiare concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’ottanta per cento. 

In caso di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo non sussistono variazioni del RdC per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale. 

 

Patto per il Lavoro e Patto per l’Inclusione Sociale[vii]

Per accedere al beneficio i componenti maggiorenni del nucleo familiare, ( non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione) devono sottoscrivere l’immediata disponibilità al lavoro, aderire ad un percorso personalizzato d’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, o altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. 

Sono esclusi da questi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza, i pensionati, i soggetti di età pari o superiore a 65 anni, i componenti con disabilità. Possono essere esonerati i componenti con carichi di cura di soggetti minori di tre anni di età, di disabili gravi o persone non autosufficienti.

 La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro va effettuata entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio presso i centri per l’impiego o tramite l’apposita piattaforma digitale.

 Il centro per l’impiego, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, convoca il beneficiario del nucleo familiare con almeno un componente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: a) assenza di occupazione da non più di due anni; b) età inferiore a 26 anni; c) essere beneficiario della NASPI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno; d) aver sottoscritto un Patto di servizio in corso di validità. Se non effettuata la dichiarazione di immediata disponibilità viene resa al primo incontro presso il centro per l’impiego dove sono individuati i componenti esonerati. Entro i trenta giorni successivi al primo incontro, la dichiarazione di immediata disponibilità è resa da tutti gli altri componenti tenuti agli obblighi connessi al RdC. 

I beneficiari stipulano presso i centri per l’impiego o, presso i soggetti accreditati dalle regioni un Patto per il lavoro. Le linee guida e i modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro  sono dettate da un decreto del Ministero del lavoro sentita la conferenza Stato Regioni. I beneficiari sono tenuti a: a) collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro; b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il Lavoro tra cui l’offerta di lavoro congrua[viii].

In particolare, è definita congrua un’offerta: 

a) entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nei primi sei mesi di fruizione del beneficio; entro duecentocinquanta chilometri di distanza oltre il sesto mese di fruizione del beneficio; 

b) nel caso in cui nel nucleo familiare non siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, ovunque nel territorio italiano.

Il richiedente è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni. Agli interventi connessi al RdC, incluso il percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad indentificare i bisogni del nucleo familiare.

Nel caso in cui i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l’impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni.

 Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l’Inclusione Sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l’impiego e ai servizi sociali, agli altri servizi territoriali. 

Il Patto per il lavoro e il Patto per l’inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni. 

Il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, mettendo a disposizione un numero di ore comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. 

I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti.

Trascorsi sessanta giorni dalla data di dichiarazione di immediata disponibilità l’ANPAL entro i successivi trenta giorni, in via telematica, concede le credenziali personalizzate per l’accesso diretto alla procedura telematica di profilazione per ottenere l’assegno di ricollocazione.

 

Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio[ix]

Il RdC è richiesto:

  • presso il gestore del servizio integrato[x];
  • con modalità telematiche; 
  • presso i centri di assistenza. 

Il modulo di domanda è predisposto dall’INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni. 

Le informazioni contenute nella domanda del RdC sono comunicate all’INPS entro dieci giorni lavorativi[xi].

 Il RdC è riconosciuto dall’INPS che entro cinque giorni lavorativi verifica il possesso dei requisiti per l’accesso al RdC sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate [xii]. 

In attesa  del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno.

 L’INPS verifica i requisiti autocertificati. 

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta RdC, confermando le modalità della carta acquisti.

Ai beneficiari del RdC sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

 

Piattaforme digitali per l’attivazione e la gestione dei Patti[xiii]

Sono istituite due piattaforme digitali dedicate al RdC:

  • presso l’Anpal nell’ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro per il coordinamento dei centri per l’impiego, 
  • presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali per il coordinamento dei comuni. 

E’ predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme[xiv].

I centri per l’impiego e i comuni segnalano alle piattaforme l’elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti. L’elenco è comunicato all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza per la programmazione dell’attività di accertamento.

 

Cause di decadenza e sanzioni[xv]

Il conseguimento indebito mediante false documentazioni o omissioni di informazioni è punito con la reclusione da due a sei anni con la revoca retroattiva del beneficio. 

 Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna. 

Articolato è l’elenco delle cause di decadenza[xvi]e di altre sanzioni [xvii].

L’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell’indebito, è effettuato dall’INPS che dispone  la disattivazione della Carta RdC. 

Il RdC può essere richiesto solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di decadenza, se non previsto diversamente. Nel caso di presenza nel nucleo familiare di minorenni o persone disabili, il termine è ridotto a sei mesi. 

Le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni sono comunicate all’INPS dai centri per l’impiego e dai comuni, entro e non oltre cinque giorni. L’INPS mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali provvedimenti di decadenza dal beneficio. 

La mancata comunicazione dei fatti relativi alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile.

Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del RdC, i centri per l’impiego, i comuni, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, l’INL, preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.

 I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del RdC.

 

Incentivi per l’impresa e per il lavoratore[xviii]

Sono messi a disposizione dei datori di lavoro i seguenti incentivi: 

a) nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario di RdC, e di non licenziamento dello stesso, nei primi 24 mesi, senza giusta causa o giustificato motivo, sotto forma di sgravio contributivo, un importo pari al residuo non goduto delle 18 mensilità di RdC. Tale importo è incrementato di una mensilità per le assunzione di donne e di soggetti svantaggiati, e non potrà essere inferiore a 5 mensilità, (6 in caso di soggetti svantaggiati e donne). L’importo massimo di beneficio mensile è pari a 780 euro. 

b) se la medesima assunzione viene effettuata tramite l’attività svolta da un soggetto privato accreditato, lo stesso importo non goduto, sotto forma di sgravio contributivo, viene suddiviso tra datore di lavoro, e soggetto privato accreditato. Anche in questo caso permangono gli incrementi di mensilità per donne e soggetti svantaggiati. 

La possibilità di suddivisione del residuo non goduto del RdC viene prevista anche per gli enti formativi  accreditati che garantiscano un percorso formativo o di riqualificazione professionale al seguito del quale vi è un’assunzione come in precedenza.

 Le agevolazioni previste si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato, non considerando i pensionamenti. 

Ai beneficiari del RdC che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili. 

Le agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che, nel triennio precedente alla richiesta, siano stati destinatari di provvedimenti sanzionatori anche non definitivi concernenti le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

 

 Assegno di ricollocazione[xix]

Fino al 31 dicembre 2019 il beneficiario del RdC che ha stipulato il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego ottiene l’assegno di ricollocazione graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati[xx].

 

Monitoraggio [xxi]

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua il monitoraggio dell’attuazione del RdC e predispone, sulla base delle informazioni fornite dall’INPS e dalle altre fonti significative, il Rapporto annuale sull’attuazione del RdC, pubblicato sul sito internet istituzionale. 

 

Modificazioni del d.lgs. n. 147 del 2017, istitutivo del ReI[xxii]

Sono modificate alcune specificità della normativa del ReI  e conservate quelle compatibili con il R.d.C.

Eliminato anche nominalmente il Rel, viene fissato il 30 aprile 2019 come termine per la accettazione delle domande ReI. 

 Vengono preservate parti come i punti di accesso e valutazione multidimensionale, progetto personalizzato, interventi e servizi sociali per contrasto alla povertà (con compiti di programmazione regionale del Fondo povertà destinate al potenziamento dei Servizi Sociali all’inclusione), ISEE precompilato (con la sua introduzione slittata al 1 settembre 2019). Sono conservati tutti gli istituti di riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà e la parte relativa al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.

 

Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del RdC [xxiii]

Per il beneficio economico del RdC, nonché dell’erogazione del Reddito di inclusione (Rei), i limiti di spesa sono determinati nella misura di 5.974 milioni di euro nel 2019, di 7.571 milioni di euro nel 2020, di 7.818 milioni di euro nel 2021 e di 7.663 a decorrere dal 2022. 

Per gli anni 2019 e 2020 ANPAL servizi S.p.A è autorizzata ad una spesa nel limite di 250 milioni di euro ai fini della contrattualizzazione di professionalità necessarie ad organizzare l’avvio del RdC,

Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A è autorizzata ad assumere entro i limiti di spesa di 1 milione di euro, il personale già dipendente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. 

In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio. 

Per permettere la presentazione della domanda di RdC e di pensione di cittadinanza anche attraverso l’assistenza dei centri di assistenza fiscale sono stanziati per il 2019 20 milioni di euro. 

L’INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del RdC. 

 

Disposizioni transitorie e finali[xxiv]

A decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto ma continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista se già riconosciuto. 

 

Osservazioni

 

1. Non si tratta di un reddito di cittadinanza, nel senso del riconoscimento di un reddito individuale minimo esteso alle popolazioni escluse dai processi produttivi e non fruitrici di reddito adeguato.

L’approccio anche se non perfettamente realizzato è quello di misure commisurate prevalentemente a determinate condizioni familiari. Chiamarlo RdC sembra solo intestarsi nominalisticamente un nuovo risultato, piuttosto che raggiungere un nuovo obiettivo esplicitato.  

La distinzione tra RdC e Pensione di Cittadinanza, introduce nelle politiche di contrasto alla povertà una divaricazione di trattamento suddivisa per generazioni[xxv].

2. Comunque va valorizzato il fatto che si tratta del più grande volume di risorse destinate alle situazioni di disagio economico e sociale sia in termini di trasferimento monetario, sia come tentativo di rafforzamento del sistema dei servizi territoriali del lavoro.

Anche se preme evidenziare come le risorse impegnate sono a debito e che i processi di implementazione presentano profili di rischio notevole di non perseguimento dei risultati.

Anche se preme sottolineare che la misura interviene ma non risolve la questione della povertà assoluta né quantitativamente ( la Relazione tecnica allegata al provvedimento non conferma la disponibilità di risorse per intervenire su tutte le situazioni personali di povertà assoluta rilevata dall’ISTAT, ma su una parte di questa), né qualitativamente. 

3. La previsione di un unico strumento multiscopo: non è facilmente collocabile in modo coattivo nel sistema istituzionale dove le competenze sociali e lavoristiche sono incardinate su regioni, province autonome e comuni. A breve-medio periodo conflitti di competenza enunciati potranno esprimersi, se non attivate sedi di concertazione necessarie per superare settorialità verso multidisciplinarietà e multidimensionalità. Non si risolve il rapporto Stato autonomie locali con il pronunciamento di RdC o Pensione di cittadinanza come livello essenziale delle prestazioni. Né è salutare l’eventuale retro pensiero dell’apertura di un parallelo conflitto tra politiche di consenso e assetti istituzionali competenti, troppo funzionale ai tempi brevi.

Su tematiche analoghe già erano in corso processi che rischiano di essere spiazzati. Il riferimento è al ReI, all’irrobustimento e qualificazione dei servizi sociali (nuove assunzioni e processi formativi dei Comuni per l’Inclusione) e dei servizi per il lavoro (nuove assunzioni e qualificazioni in atto nei centri per l’impiego al fine di aumentare le capacità di gestione dell’incontro domanda-offerta), ad una più ordinata multidimensionalità e multisettorialità e apertura all’associazionismo. Tanto più se al fine di rispondere ad esigenze e scadenze esogene agli assetti istituzionali ed amministrativi si vogliono accelerare i tempi di realizzazione soprattutto delle erogazioni monetarie ai beneficiari finali.

4. La selezione della platea d’accesso dei beneficiari è effettuata tramite la restrizione operata sui cittadini stranieri, in contrasto con le normative comunitarie per le prestazioni di simile natura. 

Nei criteri reddituali e patrimoniali, si fa riferimento all’ISEE con una scala di equivalenza che penalizza i disabili, come hanno rilevato le associazioni delle persone disabili, e per le famiglie numerose in particolare con minori come sollevato dalle associazioni delle famiglie.

Da evidenziare l’esclusione di fatto delle persone senza dimora perché portatori di bisogni complessi e quasi sempre privi di residenza. 

5. Da non sottovalutare la dettagliata articolazione del sistema sanzionatorio:  ha caratteristiche di omogeneità tra politica del lavoro e politiche sociali, laddove politiche di inclusione hanno bisogno di una flessibilità operativa per alcuni profili di disagio; al di là dell’effetto preventivo di deterrenza nei confronti di intenzioni devianti (si pensi alla previsione di pene detentive), potrebbe comportare effetti di scoraggiamento all’accesso ed alla fruizione specie per alcuni profili di disagio non “smaliziati”[xxvi]; l’eccessiva articolazione presuppone un sistema di vigilanza e controllo molto strutturato e funzionante rispetto a quello episodico che quotidianamente riscontriamo. 

Analogo effetto di scoraggiamento nell’accesso alla politica lavoristica potrebbe avere la configurazione territoriale, mai verificata prima d’ora, dell’offerta congrua. 

6. Da sottoporre ad osservazione nel medio lungo periodo è lo sdoppiamento di trattamento tra RdC e Pensione di cittadinanza nella composizione del beneficio, nelle condizioni di fruibilità e di rinnovo.

7. L’unicità lavoristico – assistenziale della misura e l’intenzionalità a smentirne la configurazione assistenzialistica, introduce alcuni equivoci da un punto di vista interpretativo, applicativo e gestionale.

I criteri di smistamento tra filiera lavoristica e sociale non sono chiari e possono introdurre momenti di conflitto tra INPS, e servizi territoriali e tra i servizi territoriali del lavoro e dell’inclusione sociale:  – i punti di accesso non tutto competenti a tale scopo (da marzo la domanda si presenta agli sportelli delle Poste spa, ai CAF[xxvii], e on line in piattaforma predisponenda dall’INPS); – la verifica e convalida del possesso dei requisiti da parte dell’INPS (entro 5 giorni verifica e invio di una lettera di conferma a milioni di beneficiari);  la consegna della Card ai possessori dei requisiti (già a partire dal mese di aprile);  le successive operazioni di affidamento ai servizi del lavoro per le condizioni di occupabilità e il Patto del Lavoro e, successivamente, ai Comuni (per gli interessati al Patto di Inclusione). Si tratta comunque di carichi di lavoro e di livelli di competenze da mettere in campo da parte di tutti i soggetti coinvolti a tempi brevi.

8. Sul rafforzamento  dei servizi per il lavoro è solo il caso di ricordare che:- sicuramente è positiva  la previsione di nuovi operatori dedicati (è una fortuna che almeno la norma non li definisca “navigator”); – vi è una sovrapposizione rispetto al reclutamento in corso; hanno regole d’ingaggio differenziati dagli stessi operatori dei centri per l’impiego ( soggetto incaricato, criteri privatistici di selezione, missione a cui sono destinati, durata del contratto e sbocchi occupazionali); non sono chiare le disponibilità logistiche all’interno degli attuali centri.

E’ ottimistico ipotizzare che il processo possa concludersi in tempo utile per un corretto avvio della gestione dei patti del lavoro.

Per quanto riguarda i servizi sociali, in via di progressiva riqualificazione rispetto all’inclusione delle persone in povertà estrema con i precedenti provvedimenti (SIA e ReI) ma in modo attrezzati per insufficiente far fronte efficacemente alla povertà estrema, si tratta di un ulteriore spostamento accelerato di focus operativo, peraltro eterodiretto[xxviii].

9. Così può considerarsi ottimistica la previsione della possibilità di utilizzo inter operativo a tempi brevi delle due piattaforme informatiche sul lavoro e sulle politiche sociali. La loro rilevanza è condivisa e il progetto di allestimento pluriennale va accelerato. Tale strumentazione deve facilitare ma non sostituire la responsabilità valutativa che deve appartenere ai soggetti istituzionali e sociali.

10. Opportuna è l’incentivazione dei datori di lavoro a farsi carico dei percorsi di inserimento lavorativo già evidenziando le proprie vacanciesalla piattaforma dedicata al RdC. Rimane da verificare:  quanto il sistema incentivante sia efficace e funzionale alla creazione di rapporti stabili tra Centri per l’impiego e imprenditori; quanto è congeniale il sistema di incentivazioni a produrre incrementi netti di occupazione. A riguardo riteniamo limitante incentivare solo rapporti di lavoro a tempo pieno, rispetto la valorizzazione del tempo parziale con un minimo di orario.

Da evidenziare l’assenza della clausola vincolante per l’accesso ai benefici del rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili.

11. Le 8 ore settimanali di impegno che i beneficiari sono comunque tenuti a svolgere in progetti del Comune: nel caso di politiche attive del lavoro sono quantitativamente insufficienti e private del un significato formativo rispetto agli sbocchi occupazionali se non inserite nel Patto del Lavoro; nel caso di disagio  più complesso dovranno assumere contesti operativi maggiormente organizzati attraverso il ricorso a soggetti del terzo settore.

Resta la questione di quanto i Comuni sono attualmente attrezzati ad organizzare tali forme di attività.



[i]Al momento in cui scriviamo il decreto legge è stato sottoscritto dal Capo dello Stato e non ancora  è stato pubblicato in Gazzetta.

 

[ii]Vedi art. 1 della bozza di DL.

[iii]Vedi art.2

[iv]Coloro che sono in stato detentivo, o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture a totale carico dello Stato non rilevano ai fini della scala di equivalenza.

 

[v]In base a caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa.

[vi]Vedi art.3

 

[vii]Vedi art.4

[viii]In particolare: 1) registrarsi sull’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro; 2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il Lavoro, che individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; 3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il Lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni; 4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate; 5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.

[ix]Vedi art.5

 

[x]Nella presentazione fatta dal Ministro del Lavoro è Posta spa.

[xi]Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del RdC in modo semplificato.

[xii]  Anagrafe tributaria,  Pubblico Registro Automobilistico e  altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati.

[xiii]Vedi art.6

 

[xiv]L’INPS mette a disposizione della piattaforma:

  • i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del RdC, 
  • le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, 
  • le informazioni sull’ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall’istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del RdC funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle utili alla profilazione occupazionale. 

Tramite le piattaforme affluiscono all’INPS: 

a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio; b) l’avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima; c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a disposizione dell’INPS che le irroga; d) l’esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno; e) l’attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni; f) ogni altra informazione utile a monitorare l’attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale.

 Le piattaforme rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale al fine di svolgere le funzioni di : a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l’impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per il lavoro; b) condivisione tra i comuni e i centri per l’impiego delle informazioni sui progetti per la collettività attivati e quelle sui beneficiari del RdC coinvolti; 

c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l’impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale; d) condivisione delle informazioni sui Patti già sottoscritti.

[xv]Vedi art.7

[xvi]La decadenza dal RdC interviene  quando uno dei componenti il nucleo familiare: 

a) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale; 

b) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; 

c) non aderisce ai progetti dei comuni; 

d) rifiuta un’offerta di lavoro congrua, dopo averne già rifiutate due, o, indipendentemente, rifiuta una offerta congrua dopo il dodicesimo mese di fruizione del beneficio, ovvero effettua false  comunicazioni per acquisire un beneficio economico maggiore; 

f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare.

La stessa decadenza è prevista nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato.

[xvii]In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni: 

a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione; 

b) la decurtazione due mensilità alla seconda mancata presentazione; 

c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. 

Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento da parte di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni: 

a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione; 

b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione. 

Se non rispettati gli impegni relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne o gli impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute si applicano le seguenti sanzioni: 

a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale; 

b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale; 

c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale; 

d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo. 

 

[xviii]Vedi art.8

[xix]Vedi art.9

[xx]Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: a) l’affiancamento di un tutor ; b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area; c) l’assunzione dell’onere del soggetto di svolgere le attività individuate dal tutor; d) l’assunzione dell’onere del soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua; e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività o di una offerta di lavoro congrua; f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio.

Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Anpal, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

[xxi]Vedi art.10

[xxii]Vedi art.11

[xxiii]Vedi art.12 e la tabella seguente riportata nella Nota Tecnica

 

 

[xxiv]Vedi art.13

[xxv]Vedi A.M.Candela in Welforum, 14 gennaio 2019.

[xxvi]Se sono confermate le indagini sulla veridicità dell’ISEE effettuate dalla Guardia di Finanza.

[xxvii]I CAF, per cui sono già previsti finanziamenti, si dichiarano pronti ma non ancora contattati per lo svolgimento delle proprie attività.

[xxviii]Vedi Remo Siza, in Welforum, 14 gennaio 2019. “La ricerca Istat sulla spesa sociale ci dice che i Comuni dispongono per tutti i servizi sociali appena di 7 miliardi: nel 2016 solo il 7,6 per cento di questa spesa è destinata al contrasto della povertà. Cambiare le priorità e gli obiettivi per indirizzarli in maggior misura verso l’inclusione sociale delle persone in condizione di povertà significa, sostanzialmente, sacrificare gli impegni di spesa a favore di altri gruppi sociali (Ranci Ortigosa 2018). Considerate le risorse disponibili, il rischio è che per le persone in condizione di povertà più severa non si costruiscano percorsi di inclusione sociale efficaci. Accanto a queste aree di povertà persistente si sviluppano povertà ancora più intense, proprie di chi è senza dimora. Le Linee di indirizzo per il contrasto della grave emarginazione adulta in Italia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2015), rilevano che i servizi fanno fatica a progettare interventi capaci di farsi carico delle persone senza dimora e troppo spesso l’approccio che governa l’azione diventa di natura emergenziale. Il decreto non destina al finanziamento di interventi per queste persone in condizione estrema di povertà nuove risorse e non rimanda a successivi provvedimenti la definizione di interventi adeguati”. 

 

 

[1]Al momento in cui scriviamo il decreto legge è stato sottoscritto dal Capo dello Stato e non ancora  è stato pubblicato in Gazzetta.

 

[1]Vedi art. 1 della bozza di DL.

[1]Vedi art.2

[1]Coloro che sono in stato detentivo, o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture a totale carico dello Stato non rilevano ai fini della scala di equivalenza.

 

[1]In base a caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa.

[1]Vedi art.3

 

[1]Vedi art.4

[1]In particolare: 1) registrarsi sull’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro; 2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il Lavoro, che individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; 3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il Lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni; 4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate; 5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue.

[1]Vedi art.5

 

[1]Nella presentazione fatta dal Ministro del Lavoro è Posta spa.

[1]Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del RdC in modo semplificato.

[1]  Anagrafe tributaria,  Pubblico Registro Automobilistico e  altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati.

[1]Vedi art.6

 

[1]L’INPS mette a disposizione della piattaforma:

  • i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del RdC, 
  • le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, 
  • le informazioni sull’ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall’istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del RdC funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle utili alla profilazione occupazionale. 

Tramite le piattaforme affluiscono all’INPS: 

a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio; b) l’avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima; c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a disposizione dell’INPS che le irroga; d) l’esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno; e) l’attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni; f) ogni altra informazione utile a monitorare l’attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale.

 Le piattaforme rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale al fine di svolgere le funzioni di : a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l’impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per il lavoro; b) condivisione tra i comuni e i centri per l’impiego delle informazioni sui progetti per la collettività attivati e quelle sui beneficiari del RdC coinvolti; 

c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l’impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale; d) condivisione delle informazioni sui Patti già sottoscritti.

[1]Vedi art.7

[1]La decadenza dal RdC interviene  quando uno dei componenti il nucleo familiare: 

a) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale; 

b) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; 

c) non aderisce ai progetti dei comuni; 

d) rifiuta un’offerta di lavoro congrua, dopo averne già rifiutate due, o, indipendentemente, rifiuta una offerta congrua dopo il dodicesimo mese di fruizione del beneficio, ovvero effettua false  comunicazioni per acquisire un beneficio economico maggiore; 

f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare.

La stessa decadenza è prevista nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato.

[1]In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni: 

a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione; 

b) la decurtazione due mensilità alla seconda mancata presentazione; 

c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. 

Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento da parte di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni: 

a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione; 

b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione. 

Se non rispettati gli impegni relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne o gli impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute si applicano le seguenti sanzioni: 

a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale; 

b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale; 

c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale; 

d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo. 

 

[1]Vedi art.8

[1]Vedi art.9

[1]Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: a) l’affiancamento di un tutor ; b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area; c) l’assunzione dell’onere del soggetto di svolgere le attività individuate dal tutor; d) l’assunzione dell’onere del soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua; e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività o di una offerta di lavoro congrua; f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio.

Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Anpal, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

[1]Vedi art.10

[1]Vedi art.11

[1]Vedi art.12 e la tabella seguente riportata nella Nota Tecnica

 

 

[1]Vedi art.13

[1]Vedi A.M.Candela in Welforum, 14 gennaio 2019.

[1]Se sono confermate le indagini sulla veridicità dell’ISEE effettuate dalla Guardia di Finanza.

[1]I CAF, per cui sono già previsti finanziamenti, si dichiarano pronti ma non ancora contattati per lo svolgimento delle proprie attività.

[1]Vedi Remo Siza, in Welforum, 14 gennaio 2019. “La ricerca Istat sulla spesa sociale ci dice che i Comuni dispongono per tutti i servizi sociali appena di 7 miliardi: nel 2016 solo il 7,6 per cento di questa spesa è destinata al contrasto della povertà. Cambiare le priorità e gli obiettivi per indirizzarli in maggior misura verso l’inclusione sociale delle persone in condizione di povertà significa, sostanzialmente, sacrificare gli impegni di spesa a favore di altri gruppi sociali (Ranci Ortigosa 2018). Considerate le risorse disponibili, il rischio è che per le persone in condizione di povertà più severa non si costruiscano percorsi di inclusione sociale efficaci. Accanto a queste aree di povertà persistente si sviluppano povertà ancora più intense, proprie di chi è senza dimora. Le Linee di indirizzo per il contrasto della grave emarginazione adulta in Italia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2015), rilevano che i servizi fanno fatica a progettare interventi capaci di farsi carico delle persone senza dimora e troppo spesso l’approccio che governa l’azione diventa di natura emergenziale. Il decreto non destina al finanziamento di interventi per queste persone in condizione estrema di povertà nuove risorse e non rimanda a successivi provvedimenti la definizione di interventi adeguati”. 

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