L’aggiornamento e i chiarimenti mirati a contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, piuttosto rilevanti, sono contenuti nella circolare congiunta dei Ministeri del lavoro e della salute n. 13 del 4 09 2020.
La rilevanza deriva dal fatto che nel documento interministeriale vengono toccati punti essenziali, riferiti alla tutela lavoristica, quali:
- la riconducibilità dei rischi da Covid-19, già trattati nel Protocollo condiviso del 24 04 2020 nell’ambito dell’articolo 28 D.lgs n. 81/2008 sulla valutazione dei rischi aziendali con l’integrazione del relativo documento di valutazione del rischio (DVR);
- qualificazione dei lavoratori fragili a cura del Medico competente;
- visite obbligatorie, con tendenza nel tempo al completo ripristino delle stesse
Contenuti specifici della circolare n. 13/2020
Quanto al quadro normativo di riferimento al di là del richiamo ai principi dell’articolo 5 della legge 20/05/1970 n. 300, rimane valido anche nella situazione di emergenza l’articolo 40 del D.lgs 9/04/2008 n. 81-T.U. Tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, includendo così il rischio da Covid-19 tra quelli presi in considerazione ai fini della valutazione dei rischi lavorativi.
Il tema dell’aggiornamento del DVR, ai sensi dell’articolo 29 del T.U. n.81/2008, è stato ampiamente trattato nella Newsletter N.L. n.257 di commento all’aggiornamento del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto al Covid-19 nell’ambiente di lavoro del 13/04/2020, aggiornamento avvenuto con analogo provvedimento del 24/04/2020.
E’ stato notato che tale protocollo a livello nazionale, avente valore di legge non prevedeva l’aggiornamento del DVR.
Il rischio di tipo biologico proprio del Covid-19 poteva far sorgere qualsiasi dubbio circa la sua riconducibilità al rischio generico aggravato o specifico. Si è discettato a lungo sulla sua classificazione quale rischio legato all’attività aziendale. La circolare in commento sembra già in premessa dare, invece per scontato che trattasi di rischio proprio di tale attività, in funzione anche degli interventi del Medico competente.
La circolare al riguardo richiama anche l’attenzione sulla necessità di integrare un valido sistema di verifica della presenza delle condizioni di fragilità dei lavoratori a cura del Medico competente, ovvero, in assenza, dei servizi ispettivi degli Enti pubblici e degli Istituti specializzati.
Di assoluto rilievo le nuove modalità per l’accertamento dello stato di fragilità del lavoratore o della lavoratrice (concetto di fragilità).
Nel merito, sulla base delle evidenziazioni successive, sono da ritenere superate le indicazioni operative del Ministero della Salute del 29 04 2020.
La sola fascia di età elevata (>55 anni), infatti, sia pure accompagnata da comorbilità che genera maggior rischio secondo il Comitato tecnico scientifico (v. determinazione pubblicata dall’INAIL in data 23/04/2020) non è più sufficiente a definire il concetto di fragilità.
L’osservazione scientifica successiva ha mostrato che tale carattere emerge nelle fasce d’età più elevate, in caso di comorbilità con malattie croniche degenerative quali patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche, che incidono negativamente sulla gravità dell’esito delle malattie stesse, in presenza del contagio da Coronavirus.
Tale posizione è, tuttavia, da confrontare e ciò vale – è da ritenere- anche per il Medico competente con l’osservazione dell’Istituto Superiore di Sanità. Sono, infatti, sicuramente significativi sotto il profilo operativo i dati che, al riguardo dell’età, sono stati elaborati dal predetto Istituto:
- il rischio di contagio da SARS-CoV-2 non è significativamente differente nelle differenti fasce d’età lavorative;
- il 96,1% dei soggetti deceduti presenta una o più comorbilità;
- le patologie più frequenti sono rappresentate da malattie cronico degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche;
- l’andamento crescente dell’incidenza della mortalità all’aumentare dell’età è correlabile alla prevalenza maggiore di tali patologie nelle fasce più elevate dell’età lavorativa;
- in aggiunta alle patologie sopraindicate, sono state rilevate comorbilità di rilievo, quali quelle a carico del sistema immunitario e quelle oncologiche, non necessariamente correlabili all’aumentare dell’età.
Sempre ai fini della valutazione delle condizioni di fragilità, altro passaggio importante della circolare attiene alle informazioni dettagliate che il datore di lavoro deve fornire al Medico competente circa le mansioni svolte dal lavoratore, la sua postazione ambientale, l’integrazione del documento di valutazione dei rischi in riferimento particolare a quello da SARS-CoV-2.
Resta fermo – è precisato – la necessità di ripetere le visite alla luce delle nuove conoscenze scientifiche.
Dal punto di vista operativo, ai lavoratori deve essere concessa la possibilità di richiedere adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in caso di esposizione al rischio da Coronavirus, “in presenza di patologie con scarso compenso clinico”; importanti quelle cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche, da dimostrare opportunamente a cura dell’interessato.
La tutela di cui sopra a favore dei lavoratori deve essere accordata anche nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs n. 81/2008, il datore di lavoro non è tenuto alla nomina del Medico competente, figura rilevante – come già detto- ai fini della determinazione dello stato di fragilità. La visita, fermo restando la possibilità da parte del datore di lavoro, di nominare, comunque, il Medico competente, va eseguita, sempre a cura del datore di lavoro, presso Enti pubblici o Istituti specializzati di diritto pubblico (v. INAIL, ASL, Dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università). Tali Enti dovranno attenersi, comunque, alle disposizioni di cui alla circolare in commento.
Altro profilo trattato sempre dalla circolare in tema attinente alla fragilità riguardante è costituito dalla cosiddetta sorveglianza eccezionale sanitaria disciplinata dall’articolo 83 del D.L. n.34/2020, a favore dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, a ragione dell’età o della condizione di rischio legata a immunodepressione, anche da patologia Covid-19 o da esiti di patologie oncologiche o da terapie salvavita.
Per tali evenienze, in mancanza del Medico competente, provvede l’INAIL.
Il D.L. successivo del 30/07/2020 n.83, nel determinare lo stato di emergenza fino al 15/10/2020 ha mancato di inserire la proroga della scadenza del 31/07/2020 disposta dall’articolo 83 del precedente decreto n.34/2020 in tema di tutela per i lavoratori fragili.
Viene spontaneo ritenere che trattasi di omissione non voluta, tanto che il nuovo decreto ha accordato ai lavoratori fragili la possibilità di continuare lo smart working fino alla nuova scadenza del 15/10/2020.
La circolare tenta di porre riparo, disponendo che le visite mediche richieste entro il 31/07/2020 saranno eseguite secondo la procedura di cui alla circolare congiunta.
Lo stesso documento non ignora, infine, le finalità proprie delle visite mediche nel contesto dell’emergenza venutasi a creare. L’intervento interministeriale al riguardo sembra, tuttavia, limitarsi soltanto a richiamare l’attenzione sulla loro importanza, evidentemente in relazione alla valutazione del nuovo rischio, ritenuto da lavoro insito nelle mansioni svolte di ciascun lavoratore.
I due Ministeri non dettano, quindi, disposizioni particolari eventualmente anche di tipo procedurale, di confronto con i Rappresentanti dei lavoratori, ma finiscono per dare spazio alle valutazioni del Medico competente, così accrescendo senza dubbio le sue responsabilità.
Più esattamente, infatti, la circolare si limita a stabilire che “nell’attuale fase, si ritiene opportuno tendere al completo – seppure graduale- ripristino delle visite mediche previste dal D.lgs n. 81/2008”, richiamando l’attenzione che le visite devono essere eseguite nel rispetto delle misure raccomandate dal Ministero della Salute, possibilmente in un’infermeria aziendale con l’uso della mascherina e senza assembramenti.
Viene, poi, lasciato espressamente spazio circa la differibilità delle visite periodiche e di cessazione del rapporto di lavoro alla valutazione del Medico competente. Non c’è chi non veda che trattasi di discrezionalità, che non sarà quasi mai esercitata da parte del Medico competente, tenuto conto sia della genericità normativa, sia del rischio emergenziale in atto.