La legge di bilancio n.234 del 30 dicembre 2021, preceduta da specifici incontri con le Parti sociali, dedica, come è noto, grande attenzione alle tematiche degli ammortizzatori sociali.
Si è pevenuti ad un sistema di protezione sociale allargata, universale – come è stata definita- che modifica il D. Lgs. n.148 del 14 dicembre 2015, estendendo a tutti i lavoratori i trattamenti di integrazione salariale relativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In una visione più allargata di protezione, essa è estesa anche a chi il lavoro non ce l’ha.
Le linee di carattere generale della riforma, salvo i dettagli che interessano, riportati di seguito, mirano a rafforzare il nesso tra gli ammortizzatori e le concrete politiche del lavoro, non ignorando in tale ambito lo strumento della formazione, quale condizione nelle ipotesi del caso per usufruire delle integrazioni salariali.
In premessa, è il caso di richiamare ancora come le nuove misure riferite agli interventi innovativi, decorrenti dal 1° gennaio 2022, non trovino applicazione per gli eventi plurimensili, iniziati nel 2021, con prosecuzione nell’anno in corso.
Il quadro giuridico che interessa, rinnovato alla luce dei principi appena richiamati, sollecitato dal contesto sociale caratterizzato dalle difficoltà proprie della pandemia in atto, trova sviluppo con misure strutturali, attraverso una serie di passaggi coinvolgenti l’insieme delle tutele, che toccano 12,4 milioni di persone per uno stanziamento finanziario di 4,5 miliardi circa.
La complessità del sistema assistenziale, oggetto della riforma all’esame, ha indotto opportunamente il Ministero del Lavoro alla redazione di una serie di slides, qui allegate, riepilogative dei vari istituti presi in considerazione, sotto il titolo significativo di “Ammortizzatori sociali: universalità dei diritti e protezione sociale”. Non sono mancate le sollecite direttive dello stesso Dicastero, contenute nella circolare n.1 del 3/01/2022.
Destinatari delle protezioni: deroga ripristinata con il comma 3 – ter
L’ampliamento dei beneficiari di ogni forma di integrazione salariale è esteso ora a tutti i lavoratori subordinati, esclusi i dirigenti, ma compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di qualsiasi tipologia, mentre l’anzianità minima di effettivo lavoro richiesta per usufruire delle prestazioni si riduce da 90 a 30 giorni maturati alla data di presentazione della domanda (rimane la deroga nel caso di eventi oggettivamente non evitabili). Nell’apprendistato rimane fermo il principio della proroga della durata del rapporto per il periodo equivalente a quello del trattamento assistenziale.
La CIGS è usufruibile da parte di tutte le imprese di qualsiasi settore, fermo restando la condizione generale che abbiano occupato 15 lavoratori nel semestre precedente la richiesta. Sono inclusi nel calcolo anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio, i collaboratori etero-organizzati e gli apprendisti di alta formazione e di ricerca, per la qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione, certificato di specializzazione, formazione e ricerca. Non rileva più il numero minimo dei dipendenti per le imprese del settore aereo e i partiti politici.
Causali e durata delle prestazioni
Le causali sono individuate, come è noto, nelle ipotesi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà.
La durata rimane confermata per il trattamento sia ordinario, sia straordinario, in 24 mesi in un quinquennio mobile (nel settore dell’edilizia anche artigianale 30 mesi).
Vengono, così, meno dall’1/01/2022 le condizionalità poste per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o di ristorazione, pulizie, nonché per le aziende prima soggette al cosiddetto influsso gestionale prevalente.
E’ da sottolineare uno dei punti più qualificanti della riforma: nell’ambito di una crisi aziendale e di riorganizzazione aziendale – come tiene a richiamare anche lo stesso Ministero del lavoro nella circolare citata – assume grande rilievo sociale il sostegno occupazionale, che potremmo definire una concausa, nel caso della transizione occupazionale, anche ecologica e digitale. È previsto al riguardo un apposito accordo, appunto, di transizione occupazionale, finalizzato al recupero occupazionale. È riconosciuto allo scopo (v.art.1, comma 200 della legge di bilancio 2022) un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria di 12 mesi, in esito ad un intervento per crisi aziendale. Tale percorso prevede anche, quale condizione obbligatoria, la partecipazione ad un processo di formazione con il coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, che vengono così valorizzati; mentre le imprese che assumono i lavoratori in esubero potranno avvalersi del programma di Garanzia occupazionale (GOL), che stabilisce un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non ancora goduta, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta.
Di grande interesse è il fatto che le azioni di cui trattasi mirate all’occupazione possono essere cofinanziate anche dalle Regioni.
Per restare nelle novità delle agevolazioni, ai fini delle incentivazioni, è da precisare come nelle cause riferite alla solidarietà difensiva i relativi contratti possono prevedere una riduzione di orario fino all’80%, rispetto al 60% precedente (per ciascun lavoratore 90% nell’ambito della durata complessiva del contratto).
In funzione sempre del mantenimento occupazionale, la legge di bilancio all’art.1, comma 216 prevede la possibilità di un ulteriore periodo residuale di CIGS, nell’ipotesi di riorganizzazione aziendale o di gravi difficoltà economiche, a fronte dell’esaurimento delle tutele di integrazione salariale: la proroga del trattamento straordinario è concedibile per un periodo massimo di 52 settimane, da fruire entro il 31/12/2023. Un percorso apposito finalizzato all’inserimento occupazionale è previsto nell’ambito del GOL prima citato, anche per i lavoratori autonomi con partita IVA, che cessano la loro attività in via definitiva.
L’incentivo è concesso anche nell’ipotesi in cui i lavoratori autorizzati costituiscono una società cooperativa per proseguire l’attività.Quale misura incentivante, una siffatta soluzione comporta anche lo sgravio contributivo a favore di tale tipo di società.
Misura del trattamento
Quanto all’ammontare del trattamento, sempre dall’1/01/2022, il massimale è unico, attestato in 1199 euro, così superando le precedenti differenziazioni (1129 euro per il lavoratore, tenuto conto del contributo a suo carico); l’ammontare del beneficio è così calcolato in 200 euro per retribuzioni fino a 2159 euro.
Contribuzione
L’articolo 5 modificato del D.lgs. n.148/2015 prevede un contributo addizionale a carico delle imprese, che si avvalgono della CIG sia ordinaria, sia straordinaria, nella misura del 9%, 12% e 15%, a seconda delle condizioni ivi indicate; dall’1/01/2025 viene stabilita una riduzione del contributo addizionale per le imprese che per almeno due anni non fanno ricorso alla cassa integrazione.
Il contributo ordinario per la CIGS è fissato, invece, nella misura dello 0,90% per i datori di lavoro che occupano mediamente 15 dipendenti; dal 1° gennaio 2022 tale obbligo vale anche per le imprese del settore aeroportuale e i partiti politici.
Altri istituti, comunque, connessi al grande tema delle tutele salariali, in qualche modo da collegare alla riforma e come tali meritevoli di citazione, sono:
Contratto di espansione
Esso investe, come è noto, le esigenze aziendali di ricorso alle attività con forte contenuto tecnico; è una misura prevista attualmente per il 2022 e il 2023 con estensione da ultimo anche alle imprese con almeno 50 dipendenti.
Il contratto si traduce nell’immissione di nuovo personale, riqualificando in contemporanea quello già dipendente. Viene così riconosciuta, per quest’ultimo, una duplice prestazione, consistente, per i dipendenti con anzianità di non più di 5 anni dalla pensione e maturazione del requisito minimo contributivo, in una sorta di pensione anticipata, mentre per i lavoratori che non rivestono tale requisito sussiste la possibilità di una formazione attinente alla riqualificazione e all’aggiornamento delle competenze, con riconoscimento delle integrazioni salariali a seguito della mancata prestazione lavorativa.
Fondi di solidarietà bilaterali
Fermo restando la finalità propria dei Fondi iniziali (precedenti alla riforma), consistente nell’assicurare una tutela salariale nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, le innovazioni introdotte dalla legge di bilancio prevedono l’estensione del loro campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano anche un solo lavoratore, con obbligo di adeguamento dei Fondi in atto, previo apposito accordo sindacale, al sistema della riforma, anche in riferimento agli importi delle prestazioni di sostegno; in mancanza, dal 1° gennaio 2023 trova applicazione il Fondo di integrazione salariale (FIS) con trasferimento dei contributi versati.
La durata delle prestazioni è prevista in 13 settimane per le imprese che occupano fino a 5 lavoratori e 26 settimane per quelle con organico da 6 a 15 dipendenti; oltre tale soglia opera l’erogazione della CIGS.
Fondo di integrazione salariale (FIS)
Un ruolo importante è assegnato al FIS, tenuto ad assicurare con carattere, quindi, di completezza in via residuale, la tutela ai lavoratori non rientranti nel campo di applicazione nella cassa integrazione ordinaria, né in quello dei Fondi di solidarietà bilaterali. È da sottolineare come anche qui la modifica con carattere di completezza in via residuale attiene al campo di applicazione, per il quale è sufficiente da parte delle imprese destinatarie l’impiego di almeno un dipendente; come già richiamato, la competenza del FIS sussiste anche, in alternativa a quella dei Fondi di solidarietà bilaterali, nel periodo transitorio, in caso di mancato adeguamento entro il 31/12/2022 del proprio Regolamento da parte di questi ultimi alle disposizioni e agli importi retributivi, di cui alla riforma.
L’assegno ordinario del FIS è corrisposto per una durata massima di 13 settimane per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti e 26 settimane per quelli che occupano più di 5 dipendenti.
Cassa integrazione salariale agricola (CISOA)
Il campo di applicazione viene allargato anche ai lavoratori del settore della pesca, con particolare modulazione dei periodi di tutela, in relazione alla natura dell’attività.
Nel sistema di protezione universale, citato in premessa, quale obiettivo di fondo della riforma all’esame, sono da ricordare anche le misure mirate al sostegno economico in caso di disoccupazione:
NASPI
La condizione di fruibilità riferita a 30 giorni di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi viene cambiata in almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni. Il sistema di decalagedecorrerà dal sesto mese di fruizione e dall’ottavo mese per i beneficiari che abbiano compiuto 55 anni di età.
È da registrare, inoltre, l’estensione dell’indennità agli operai agricoli occupati a tempo indeterminato, addetti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
DIS-COLL
I beneficiari (collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca e borse di studio) si vedono allargati la durata dell’indennità da sei mesi ad un anno, comunque, per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione, mentre il versamento dei contributi viene preso in considerazione ai fini pensionistici.
Anche qui, come per la NASPI, dal 1° gennaio 2022 decorre una riduzione del 3% per ogni mese a decorrere dal sesto mese di fruizione.
Infine, è significativo sotto il profilo operativo la previsione della costituzione di un Osservatorio paritetico permanente presso il Ministero del lavoro, suggerito dal contesto economico sociale talvolta in impensabile evoluzione, che pone l’esigenza di un’azione di monitoraggio continuo, al fine anche di un eventuale adeguamento nel tempo del sistema di incentivazione delle tutele.