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Ai disabili non servono i genericismi legislativi

Nel Decreto Lavoro, ora alla Camera, si esplicitano,  con riferimento al diritto al lavoro delle persone disabili, principi e criteri troppo generici per essere oggetto di puntuali riflessioni. L’iter è lungo ed è necessaria un’azione di accompagnamento da parte delle forze sociali, in particolare dell’associazionismo delle e per le persone disabili, per evitare che la genericità si trasformi in dispositivi non facilitanti l’inserimento lavorativo. 

 

1. L’emendamento 1.800 del Governo, che ha per intero sostituito il  ddl  S. 1428 nel testo proposto dalla Commissione, e  presentato per accelerare, con la fiducia,  i tempi di approvazione del provvedimento denominato (più agevolmente)  Delega lavoro, contiene riferimenti diretti ed indiretti alla disciplina delle persone disabili.  Il decreto è stato approvato dal Senato ed inviato alla Camera e compare ora negli atti come A.C 2660.

 Ci soffermiamo prevalentemente su quanto riguarda l’inserimento lavorativo

2. Alla lettera g) del quarto comma dell’articolo unico viene indicato tra i criteri e principi a cui si deve attenere la definizione della decretazione legislativa : g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro;”.

3. Tale indicazione è in attuazione della disposizione (del comma 3) riguardante la garanzia della fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. E la decretazione – realizzabile con uno o più decreti legislativi ,  relativi al riordino dei servizi per il lavoro e di politiche attive –  andrà esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Il percorso prevede l’intesa in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. In mancanza dell’intesa, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata.

4. Nella proposta originaria del Governo la previsione relativa all’inserimento lavorativo dei disabili non era presente. E’ stata introdotta in sede di Commissione Lavoro del Senato e compare nel testo definitivo della Commissione. Quindi è stata recepita nell’emendamento del Governo poi approvato dall’Aula.

5. I contenuti specifici sono eccessivamente generici e lasciano aperte interpretazioni diverse e contraddittorie. In realtà una rivisitazione della Legge 68 /99 è esigenza diffusa. Il piano di azione biennale a favore delle persone disabili, peraltro oggetto del  Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, già proponeva alcuni interventi normativi di modifica. E qualche operatore politico rilevava la necessità di percorrere la strada del riordino in un testo unico della disciplina dell’inserimento lavorativo, a fronte di condizioni quali: – la ratifica avvenuta in Italia  della Convenzione Onu per il diritto delle persone con disabilità, l’eccessiva frammentazione dei percorsi attuativi della L.68/99 su base regionale e provinciale, la stratificazione di interventi normativi parziali e basati su ipotesi diverse, la carenza di interventi applicativi (vedasi ad esempio  la non copertura di settori del comparto sicurezza, la mancata decretazione relativa all’esternalizzazione di commesse in assolvimento dell’obbligo, la omessa ri-regolazione degli esoneri, le difficoltà nell’impiego pubblico, il quadro di crisi economica delle imprese). I timori di mettere mano alla normativa in atto sono quelli derivanti dal rischio di squilibrare il difficile rapporto raggiunto, almeno nel dispositivo normativo, ma non nella gestione concreta, in modo prevalente tra responsabilizzazione dei datori di lavoro e della pubblica amministrazione nei confronti delle persone disabili.

6. La dicitura “razionalizzazione” e “revisione” delle procedure e degli adempimenti” “al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’integrazione nel mercato del lavoro” non va vista in maniera separata dagli interventi previsti per i servizi e la politica attiva del lavoro. In questo senso andrebbe la lettera del testo normativo.

Un primo collegamento va effettuato con la razionalizzazione degli incentivi all’assunzione laddove risulta evidente empiricamente che le persone disabili presentano una minore probabilità di trovare occupazione, ovvero presentano necessità di sostegno specifico in termini qualitativi e quantitativi nelle varie fasi del percorso di inserimento al lavoro. Ciò sia nelle modalità del lavoro dipendente, anche in telelavoro, sia in termini di autoimpiego ed autoimprenditorialità. In questa direzione dovranno essere esplicitati i piani personalizzati che possono aiutare la declinazione degli specifici incentivi. La personalizzazione degli interventi è ormai un’acquisizione universalistica. Per quanto riguarda le persone con disabilità deve assumere una declinazione in grado di supportare il superamento delle difficoltà nell’interazione tra persona e contesto socio tecnico ambientale.

Un secondo collegamento va sostento in merito all’Agenzia nazionale per l’occupazione. L’ipotesi di una struttura unica, non deve tralasciare né marginalizzare la qualificazione delle attività relative all’inserimento delle persone con disabilità. E quando si parla di parti sociali uno spazio specifico riservato al coinvolgimento dell’associazionismo delle / per le persone disabili. Così non vanno disperse ma organizzate in maniera più funzionale le competenze e le risorse professionali pre-esistenti negli enti centrali e nei territori, tanto più che si passa ad una funzione gestionale in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive, in una logica di garanzia di livelli minimi di prestazioni. Nelle esperienze in corso dell’ultimo decennio la presenza di qualificati servizi di collocamento mirato si è realizzata in maniera fortemente differenziata per aree geografiche tra Nord Centro e Sud Isole.

Un contributo positivo alla definizioni delle politiche è quella del supporto del sistema informativo.

Molti adempimenti da parte delle imprese già viaggiano in web. Pensiamo alle comunicazioni obbligatorie relative all’attivazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Queste comunicazioni pur avendo riferimenti ai dispositivi previsti dalla L.68/99 fino ad ora non ci risulta siano state oggetto di elaborazione e riflessioni al fine della taratura delle politiche. 

Nemmeno si è fatta una valutazione puntuale sull’informatizzazione dell’invio dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro in obbligo in termini di diffusione, utilizzo e incrocio dei dati.

Un’operazione più complessa è necessaria rispetto alla semplice raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato. Mentre è positivo che ci si muova per la sistematica raccolta delle buone pratiche di inclusione lavorativa, degli ausili e degli adattamenti messi in atto nei luoghi di lavoro allo scopo di valutazione e diffusione.

7. Rispetto a puntuali osservazioni siamo in una fase precoce: l’iter prevede il passaggio alla Camera anche nella formulazione attuale. E’ ipotizzabile che rispetto alle tematiche qui trattate non siano prevedibili cambiamenti nel corso dell’approvazione definitiva della legge. Importante sarà la stesura dei testi della decretazione delegata che non necessariamente, vista l’articolazione delle tematiche, potrà essere unica.

E le parti sociali, compreso l’associazionismo delle/per le persone con disabilità, dovranno mettere a punto le loro proposte per interloquire innanzitutto con il Ministero del Lavoro al fine di evitare che sbocchi antitetici all’effettivo inserimento lavorativo delle persone disabili derivino   da diciture quali “razionalizzazione” e “revisione”. Non sarebbe la prima volta.

 

 

i La denominazione del provvedimento è cambiata nel corso dell’iter al Senato. La originaria proposta del Governo  “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” è diventata già in sede di Commissione Lavoro del Senato  “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” a seguito delle integrazioni avvenute. Tale denominazione è quella che compare nel testo inviato alla Camera dei Deputati  e che ha iniziato l’iter come A.C. 2660.

ii Vi sono altri aspetti che riguardano la condizione di disabilità, per esempio la eliminazione del requisito dello stato di disoccupazione per accedere ai servizi di carattere assistenziali, introduzione del tax credit per favorire l’esercizio della responsabilità genitoriale e dell’assistenza alle persone non autosufficienti, la mutualità tra dipendenti dello stesso datore di lavoro nel fruire ferie o permessi per assistere persone con particolari condizioni di salute, divieto alle amministrazioni pubbliche di richiedere documenti già in loro possesso.

 iii Vedi DPR, 4 ottobre 2013, Adozione del programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. G.U. n.303 del 28 dicembre 2013. Capitolo 4. Linea d’intervento 2. Lavoro e Occupazione.

 iv Il testo dell’A.C. 2660 riporta  “aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di  inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;”

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