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La riforma del terzo settore all’ ultimo ostacolo

Lo scorso 30 marzo il Senato ha approvato il testo della legge delega della Riforma del Terzo settore. In maggio ci sarà l’approvazione definitiva alla Camera. 

Il testo licenziato, nella sostanza identico a quello approvato a Montecitorio lo scorso anno, si compone di 12 arcitoli che vanno dalla “Revisione del titolo II del libro primo del codice civile”, alla definizione di “Impresa sociale”, dall’introduzione del “Servizio civile universale” a quella della “Fondazione Italia Sociale”. 

In questa seconda lettura sono stati specificati i criteri di revisione dei Centri di servizio per il volontariato (Csv), che acquisiscono personalità giuridica e possono essere istituiti e gestiti dagli enti del terzo settore con alcune eccezioni. È previsto il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile attraverso un programma triennale, con risorse regionali già previste dalla legge attuale. È stato istituito un fondo per il finanziamento delle attività di interesse generale promosse dagli enti del terzo settore (sarà finanziato da 17,3 milioni per il 2016 e da 20 milioni di euro annui a partire dal 2017). È stata poi prevista l’istituzione del Consiglio nazionale del terzo settore (organismo di consultazione degli enti del terzo settore a livello nazionale). 

Più controversa l’approvazione in Senato in merito all’emendamento sulla Fondazione Italia Sociale, che ha la finalità di sostenere attività innovative sul piano sociale condotte dal terzo settore ma anche di compiere investimenti diretti in questi campi e di costituire delle partnership, attivando risorse sia dal settore pubblico che dal settore privato, in particolare attraverso il crowdfunding. Di fatto, sembrerebbe che la nuova Fondazione possa utilizzare anche soldi pubblici per finanziare attività private. Al governo è affidata la delega affinché venga messo a punto lo statuto, in accordo con alcuni ministeri. Sul punto la maggioranza ha vacillato, e il testo è passato con uno scarto di soli 16 voti (123 sì, 103 no, 4 astenuti). I contrari sono Forza Italia, Si-Sel, M5S, Lega e alcuni esponenti del Pd, come ad esempio l’ex sottosegretario Maria Cecilia Guerra che commenta così: “Ho paura che, da un lato, questa fondazione possa diventare un nuovo centro di potere e interessi, al di là delle motivazioni dei suoi proponenti, dall’altro che la sua creazione possa essere considerata sostitutiva di un’attività di presidio omogeneo sul territorio nazionale dei famosi livelli essenziali delle prestazioni sociali che nel nostro Paese non sono stati mai definiti”. 

Una delle principali novità riguarda il Servizio Civile Universale, esteso ai giovani stranieri regolarmente residenti in Italia. Il riordino e la revisione dell’attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale seguirà alcuni princìpi e criteri direttivi relativi: 

  • -all’istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, e a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
  • -alla previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e i 28 anni che possono essere ammessi, tramite bando pubblico, al servizio civile universale;
  • -alla definizione di uno status giuridico degli stessi che preveda l’instaurazione, tra i giovani e lo Stato,  di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell’esclusione da ogni imposizione tributaria di tale prestazione;
  • -alla previsione di un limite di durata del servizio, non inferiore a otto mesi complessivi, e comunque, non superiore ad un anno, che contemperi le finalità dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante l’espletamento del servizio civile, nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

La riforma ridefinisce poi le linee generali dell’impresa sociale, alla quale si riconosce il valore d’impresa come motore di economia e non solo come strumento di coesione sociale. 

È passata la soluzione che include anche forme diverse dalle cooperative mutualistiche, come le S.r.l. e le S.p.A., ammettendo quindi il concetto di remunerazione del capitale per garantire le finalità benefiche perseguite. Obiettivo dell’impresa sociale sarà infatti la realizzazione di progetti di impatto sociale conseguiti mediante la produzione e lo scambio di prodotti o servizi di utilità sociale e indirizzando i proventi prevalentemente alla realizzazione di obiettivi collettivi. Il Ministero delle Politiche Sociali avrà funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico e produrrà linee guida per la redazione del bilancio sociale e dei sistemi di valutazione dell’impatto sociale. Le facilitazioni normative e fiscali riservate alle cooperative sociali sono estese alle imprese sociali. La riforma dovrebbe infine offrire spunti concreti per la diffusione delle forme di investimento etico, già assai presenti in Italia con strumenti quali fondi etici, fondi umanitari, Microcredito, Venture Philantropy e Social Impact bond. 

 

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