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Assunzioni delle donne agevolate anche per il prossimmo anno

Viene assicurata continuità anche per il 2018 al percorso della decontribuzione nell’assunzione delle donne, ritenute soggetti svantaggiati per significativa differenza di genere nell’ambito di determinati settori e professioni. Se è indubbiamente apprezzabile l’obiettivo sotto il profilo sociale, in funzione degli scostamenti di genere nell’occupazione, per perseguirne più efficacemente il superamento, sembra, tuttavia, mancare anche qui, in relazione ai tassi di rilevazione, una parallela e specifica politica di accompagnamento agli investimenti.

Le fonti normative di riferimento

Da ultimo, al fine di rendere operativi i benefici accennati è stato emanato il decreto interministeriale (Lavoro e P.S., Economia e Finanze) 10/11/2017, avente quale specifico oggetto la determinazione dei “Settori e professioni caratterizzati dal tasso di disparità uomo-donna”. La disciplina, cui il decreto da attuazione, è contenuta nel Regolamento U.E. n. 651/2014, art. 2, punto 4. lett. f), con espresso riferimento alla finalità dell’incentivazione occupazionale ricavabile dall’art. 4, comma 11 delle legge n. 92/2012.

Interessa, in particolare, per i fini in premessa il richiamo alla definizione di lavoratori svantaggiati, quali soggetti occupati in settori o professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna, che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, così come rilevato ogni anno a cura dell’ISTAT.

Il decreto accennato segue gli analoghi provvedimenti emanati a decorrere dal 2013, per rilevare in riferimento alla media annua del 2016 i settori e le professioni, riportati nelle tabelle A e B allegate al decreto stesso e per i quali è stato registrato il superamento della più volte menzionata misura del 25% di disparità. Precisa lo stesso decreto che il tasso di disparità medio è stato rilevato in misura pari al 9,9% e che la soglia sopra la quale un settore o una professione sono da ritenere caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 12,3%.

Così individuato il particolare campo di applicazione dei benefici all’esame, il quadro dei requisiti e delle condizioni per usufruirne non si discosta, salvo taluni adattamenti, da quello proprio delle altre agevolazioni contributive. In particolare:

  –stato di disoccupazione: la lavoratrice non deve aver svolto lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi con rapporto di lavoro dipendente o autonomo con reddito superiore a quello tassabile (v. circ. Ministero del lavoro   n. 34 del 29/07/2013);

tipologie contrattuali ammissibili: contratti a tempo indeterminato anche part time, a tempo determinato, lavoro in somministrazione;

misura della decontribuzione: 50% sui contributi Inps e Inail a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi nei rapporti a tempo indeterminato, per 12 mesi nei rapporti a tempo determinato prolungabili a 18 mesi nel caso di trasformazione da part time;

principi generali di fruizione degli incentivi: le agevolazioni non spettano se

      1) l’assunzione costituisce un obbligo preesistente di legge o di contratto collettivo, anche nel caso in cui il lavoratore interessato venga utilizzato in somministrazione;

      2) l’assunzione viola il diritto di precedenza da legge o da contratto collettivo alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso di lavoro somministrato, qualora non venga offerta preventivamente la riassunzione del titolare del diritto di precedenza da parte dell’utilizzatore;

      3) il datore di lavoro o l’utilizzatore nel contratto di somministrazione hanno in atto una sospensione dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che si tratti di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

     Ancora, gli incentivi non sono dovuti con riferimento ai lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in collegamento o controllo.

     Con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici sono trasferiti all’utilizzatore, così come, in caso di incentivi soggetti al regime dei minimis, il loro computo avviene in capo allo stesso utilizzatore.

     Altra condizione legata alla legittimità dell’incentivazione è costituita dall’incremento occupazionale netto dovuto all’assunzione agevolata, verificabile mediante confronto del  numero dei lavoratori equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, nell’ambito della cosiddetta impresa unica(v. Regolamento U.E. n. 1408 del 2013, art. 2, paragrafo 2).Non sono computabili nella base occupazionale media le cessazioni avvenute per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, licenziamenti per giusta causa; rileva anche la riduzione volontaria dell’orario di lavoro.

     Infine, tra le numerose condizioni all’esame sono comprese l’osservanza delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro; degli accordi e dei contratti collettivi anche regionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; nonché il rispetto delle disposizioni in tema di assolvimento degli obblighi contributivi, dimostrabile mediante il DURC.

     E’ da far presente che l’invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie riferite alla instaurazione, alla modifica di un rapporto di lavoro ovvero alla somministrazione comporta la parziale perdita del beneficio economico commisurata al ritardo.

Appare opportuno richiamare come il già citato art. 4, comma 11 della legge n. 92/2012, con riferimento sempre alle donne, contempli ulteriormente il tipo di agevolazione illustrata nella doppia ipotesi di:

-assunzione di lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti di cui ai fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree svantaggiate come da indicazioni del Regolamento U.E. prima menzionato;

-assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.          

 

              

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