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Come il disegno di legge di stabilita’ sostiene il JOBS ACT

Non è senza fondamento la diffusa opinione degli esperti che la riforma del mercato del lavoro, come abbiamo avuto già modo di rilevare anche in altra occasione (v.newsletter n. 138/2014), non crea, ma promuove e  facilita la creazione di posti di lavoro, ponendosi quale strumento funzionale all’inserimento occupazionale, in presenza di progetti organici finalizzati soprattutto a specifici investimenti, ma anche allo stimolo dei consumi. In particolare, è facilmente osservabile come le stesse incentivazioni finanziarie alle assunzioni si rilevino, allora, efficaci per le finalità volute, che intendono andare al di là della regolarizzazione del lavoro sommerso.

 

Il disegno di legge di stabilità 2015

Le misure di tipo finanziario, collegabili alle finalità occupazionali accennate,  di impatto diretto, quanto agli investimenti, sono quelle in materia di ricerca e sviluppo, nonché di Irap.

Per la ricerca e lo sviluppo è prevista l’introduzione di un nuovo credito di imposta per il periodo 2015/2019, pari al 25% delle spese, che vanno oltre la media degli investimenti riferiti ai tre periodi di imposta precedenti a quelli in atto al dicembre 2015. Lo stanziamento programmato di 300 milioni potrebbe essere di entità media, rispetto allo scopo.

L’irap: nella determinazione della base imponibile, dall’1/01/2015 non sarà più compreso il costo del lavoro dei lavoratori a tempo indeterminato: trattasi di deduzione integrale, comprensiva delle deduzioni già previste, che vanno dai contributi Inail, a quelli per gli apprendisti, disabili e ad altre stabilite dall’art. 11 del D.P.R. n. 446/1997.

Di una certa rilevanza lo stanziamento destinato allo scopo, pari a 5 miliardi.

Sono naturalmente da annoverare nello stesso filone gli sgravi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e quelli sulla produttività.

La prima agevolazione si differenzia da quelle precedenti della stessa natura, perché non è legata alle condizioni dell’incremento occupazionale netto o all’assunzione di determinate categorie. Sono esclusi il lavoro agricolo e quello domestico, gli apprendisti e i lavoratori, che hanno già usufruito di sgravi per precedenti assunzioni a tempo indeterminato. 

Lo sgravio di cui trattasi si riferisce alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, per favorire evidentemente forme di occupazione stabile, mediante lo stanziamento di un miliardo per ogni anno del triennio di copertura agevolativa.

Per nuove assunzioni si intendono quelle riferite a lavoratori, che nei 6 mesi precedenti non risultano essere stati occupati a tempo indeterminato da qualsiasi datore di lavoro ovvero nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2014 dallo stesso datore di lavoro o dal datore di lavoro del medesimo gruppo, che intende instaurare il nuovo rapporto; 

Altra condizione è che le assunzioni devono avvenire nel periodo dall’1/01/2015 al 31/12/2015.

L’agevolazione comprende la totalità dei contributi previdenziali con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 8060 euro annui, spettanti, come accennato, per un periodo massimo di 36 mesi.

Particolare attenzione è dedicata agli ammortizzatori sociali e alle nuove misure previste dalla riforma Jobs Act, per i quali vengono stanziati 1600 milioni di euro per il 2015.

Gli ammortizzatori in deroga per lo stesso periodo usufruiscono di uno stanziamento aggiuntivo di 400 milioni.

In funzione dell’incentivazione dei consumi, viene confermato il bonus fiscale di 80 euro mensili e 960 euro annui, alle stesse condizioni riferite alla concessione precedente.

Tra le altre misure significative, è da richiamare, per le finalità appena accennate, anche il pagamento mensile del TFR (con esclusione dei lavoratori domestici e agricoli), in via sperimentale per il periodo di paga da marzo 2015 a giugno 2018, su base volontaria, ma irrevocabile.

L’inclusione in busta paga non inciderà sulla determinazione del reddito, ai fini del bonus di 80 euro. Le aziende con meno di 50 dipendenti potranno fare ricorso al credito bancario assistito dal nuovo Fondo di garanzia, per far fronte alla mancata liquidità , ingenerata dall’anticipazione mensile del citato emolumento.

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