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Gli incentivi all’assunzione nel decreto lavoro

Le tematiche occupazionali hanno finito per caratterizzare, nella materia del lavoro, l’estate 2013. Il decreto lavoro n. 76, che se n’è interessato, porta, infatti, la data del 28 luglio u.s. ed è stato convertito, dopo lungo dibattito, nella legge 9 agosto 2013 n, 99, entrata in vigore il 23 agosto. Inoltre, sull’argomento è intervenuta, con immediatezza , la circolare ministeriale n. 35/201 del 29 agosto, a dimostrazione dell’interesse diffuso intorno alle modifiche sopravvenute, per le quali sono state dettate le prime indicazioni operative a beneficio del personale ispettivo. 

 

Il documento ministeriale tocca le tipologie contrattuali e altri istituti lavoristici, che sono stati oggetto degli interventi legislativi estivi. Si tratta , in particolare, dell’apprendistato, dei tirocini formativi e di orientamento, del contratto a tempo determinato, dei distacchi e dei contratti di rete, del lavoro intermittente, dei co.co.pro., del lavoro accessorio, delle procedure conciliative in caso di licenziamento, delle associazioni in partecipazione, delle convalide delle risoluzioni consensuali e delle dimissioni estese ad altre forme di lavoro diverse da quelle subordinate, della solidarietà negli appalti, della rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle comunicazioni ai CPI, della tutela dei lavoratori in somministrazione e infine, delle imprese agricole con le assunzioni contestuali congiunte.

Un’ampia panoramica, quindi, di tematiche, richiamate a titolo informativo, che apportano nella sostanza rilevanti modifiche alla disciplina del mercato del lavoro, il cui monitoraggio prospettava, peraltro, possibili interventi successivi.
Salvo ritornare appena possibile sugli argomenti accennati, con qualche dettaglio, rileva ora l’introduzione – non trattata dalla citata circolare – dei nuovi incentivi alle assunzioni. L’intervento presuppone – è da ritenere – che tali misure possano agganciare la ripresa – qualora sostenuta da quelle specifiche dello sviluppo economico – con la conseguente possibile esigenza di nuova occupazione. In una siffatta prospettiva, le misure enunciate tentano di introdurre una serie di importanti semplificazioni.

Incentivazioni per l’assunzione di giovani

Le nuove agevolazioni sono riconosciute in presenza di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi:
– i lavoratori interessati sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ovvero senza diploma di scuola media superiore o professionale (condizioni, queste ultime, alternative);

– lo stato di disoccupazione ricorre anche in costanza dello svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma, con reddito nei limiti delle soglie non tassabili (8000 € per lavoro subordinato o parasubordinato e 4800 € per lavoro autonomo); inoltre, in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi, lo stato di disoccupazione viene sospeso;

– il rapporto di lavoro incentivato deve essere a tempo indeterminato, instaurato con qualsiasi datore di lavoro non domestico fino al 30 giugno 2015;
– l’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenzialiper 18 mesi; la durata sarà di 12 mesi nell’ipotesi di trasformazione di un contratto a tempo determinato. Il bonus non potrà, comunque, superare 650 € mensili;
– altra condizione è costituita dall’incremento occupazionale netto rilevato dal raffronto con gli assunti mensili occupati nei 12 mesi precedenti (a tempo determinato o indeterminato), con part-time calcolato pro-quota oraria. In caso di trasformazione di rapporto da tempo determinato, il datore di lavoro dovrà, entro un mese, realizzare almeno un’assunzione, anche al di fuori dei requisiti soggettivi prima richiamati riguardanti i lavoratori.

Trattandosi, in generale, di lavoratori svantaggiati secondo l’accezione comunitaria, gli incentivi sono ritenuti in linea con le disposizioni sugli Aiuti di Stato ed attingono, quanto alla copertura, ai fondi dello Stato, nonché a quelli strutturali europei. E’ da sottolineare come quest’ultima circostanza possa attendibilmente procrastinare il riconoscimento egevolativo in ambito italiano.

Incentivi per l’assunzione dei disoccupati percettori dell’ASPI

L’agevolazione è pari alla metà dell’indennità ASPI residuale, spettante al lavoratore, in caso di assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario intero.
Le assunzioni non devono avvenire in adempimento ad un obbligo di legge o contrattuale, come nell’ipotesi dell’esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore.

La durata dell’incentivo è determinata naturalmente in relazione al periodo residuale di copertura dell’ASPI; i relativi importi sono soggetti alle previste riduzioni del 15% rispettivamente dopo 6 e 12 mesi.
Da più parti sono state mosse critiche a tale tipo di incentivazione per una serie di probabili incompatibilità con la disciplina sugli Aiuti di Stato; si renderebbero, pertanto, indispensabili i chiarimenti del caso almeno in sede amministrativa.

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