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I cambiamenti in tema di politiche attive del lavoro

Il recente intervento governativo integrativo e correttivo del Jobc Act, realizzato, secondo previsione, entro 12 mesi dall’ emanazione dei decreti delegati attuativi della Riforma, non poteva non investire anche i servizi per il lavoro e le politiche attive, in considerazione del loro impatto innovativo sotto il duplice profilo contenutistico e organizzatorio.

Premessa

La fonte, come è noto, è costituita dal D.lgs n. 185 del 24/09/2016, entrato in vigore l’8/10/2016, che reca modifiche e integrazioni – è da ricordare – a ben cinque degli otto decreti attuativi del Jobs Act (una prima trattazione è avvenuta con la Newsletter Nuovi Lavori n. 181/2016, che richiama, in particolare, i correttivi apportati alla tracciabilità dei voucher lavoro).

 Per il quadro normativo completo, nel quale si inseriscono le modifiche di seguito esaminate, si rinvia, invece, alla Newsletter Nuovi Lavori n. 175/2016, che segnala lo schema e i principi giuridici del nuovo mercato del lavoro, con particolare riferimento ai soggetti propri dell’architettura della Riforma, secondo il D.lgs n. 150 del 2015.

Le novità sopravvenute nel mercato del lavoro con il D.lgs n. 185/2016

Il monitoraggio con le relative valutazioni ha suggerito le integrazioni e i correttivi al predetto decreto, così sintetizzabili, alla luce dell’art.4 del decreto n. 185.

Rileva, innanzitutto, l’attenzione dedicata ai soggetti preposti all’attuazione della Riforma, sotto il profilo dei ruoli e organizzativo, facendone derivare:

-un significativo allargamento della composizione della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro – al di là delle Agenzie per il lavoro e di quelle per l’intermediazione autorizzate secondo il regime speciale -ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale, attendibilmente per realizzare un modello cooperativo pubblico privato.

-quanto all’ANPAL, un’estensione del coordinamento dai servizi per il lavoro alle misure di politica attiva del lavoro, che rimangono nelle attribuzioni, sia pure nell’ambito degli standard attuativi stabiliti dalla stessa Anpal, dei Centri per l’impiego o dei soggetti privati autorizzati, con salvaguardia delle competenze regionali.

Inoltre, all’Agenzia farà capo anche lo svolgimento delle attività, già proprie del Ministero del lavoro, in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi, destinati ai disoccupati, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Va da sé che non viene spostata la competenza delle Regioni in tema di formazione professionale.

Vengono, infine, dettate talune disposizioni di carattere contabile, secondo le quali l’Anpal dovrà farsi carico di verificare l’ammontare dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione per gli impegni assunti prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo, con destinazione del 50% nelle disponibilità del Ministero del lavoro per il finanziamento di proprie iniziative.

-con riferimento ai Centri per l’impiego, fermo restando, come già richiamato, il loro ruolo operativo centrale nell’ambito della Riforma, è significativo come lo Stato si faccia carico della partecipazione diretta agli oneri finanziari di funzionamento, prevedendo al riguardo un ulteriore stanziamento di 30 milioni di euro, che si aggiungono ai 50, già messi a disposizione con il D.lgs n. 150/2015, che avevano portato a 140 euro lo stanziamento ora ulteriormente incrementato. In tema, ancora, di esigenze finanziarie, è il caso di richiamare che nell’ Accordo quadro Stato, Regioni e Provincie autonome del 30 luglio u.s., nel biennio 2015/2016 il costo del personale a tempo indeterminato è valutato in 210 milioni di euro, per due terzi a carico dello Stato, in attesa della determinazione del piano generale di raccordo.

l’ISFOL continua la sua attività, non disperdendo così il proprio patrimonio professionale in tema di studio, ricerca, formazione professionale dei lavoratori e in generale di politiche del lavoro, essendo parte della Rete dei servizi. L’Ente cambia, tuttavia, denominazione in lstituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche(INAPP), che risponderebbe in maniera più puntuale alla sua attività istituzionale, caratterizzata dalla funzione di monitoraggio e relativa valutazione dei fenomeni connessi al mercato del lavoro.

Altro aspetto toccato dal decreto correttivo: a favore del personale dell’ISFOL trasferito all’ ANPAL continuerà ad applicarsi il contratto collettivo di provenienza.

-la vigilanza sulla gestione dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, già esercitata dal Ministero del lavoro,viene conferita all’ANPAL, così modificando parte dell’art.118, comma 2, della legge n. 388/2000. La ragione potrebbe essere connessa al ruolo rivisitato dei predetti soggetti, parte anch’essi della Rete di servizi.

La disposizione modificativa stabilisce, in particolare, che L’ANPAL è tenuta a riferire gli esiti della vigilanza al Ministero del lavoro, anche ai fini della  revoca dell’autorizzazione e del commissariamento dei Fondi, che abbiano vanificato le condizioni autorizzative.

 Il decreto all’esame, al di là dei soggetti, interviene anche su taluni profili di funzionamento e su alcuni principi, mirati in senso lato a sostenere e semplificare l’attuazione della Riforma:

 -attenzione particolare, per ragioni agevolmente intuibili, non poteva non essere riservata al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Al fine di conseguire una visione di insieme, che possa  toccare ad ampio raggio tutti i soggetti e le funzioni coinvolti nel nuovo mercato del lavoro, caratterizzato dalle politiche attive, dovranno confluire nel predetto sistema i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano; le notizie e le informazioni della banca dati reddituale (segnatamente: dichiarazione dei redditi con mod. 730 o mod. unico PF presentate da persone fisiche, dichiarazioni con mod. 770 semplificato, certificazioni uniche presentate dai sostituti di imposta); gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare; le informazioni delle banche dati del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, contenenti l’Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati.

La cooperazione con l’ANPAL da parte del Ministero del lavoro, delle Regioni, dell’INPS e dell’ISFOL (ora INAPP), ai fini della realizzazione del sistema informativo unitario è estesa anche al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Inoltre, il Comitato previsto per la interconnessione sistematica delle banche dati di cui sopra è integrato con il Presidente dell’ISTAT, a ragione del suo ruolo istituzionale, oltre che tecnico, in materia;

-di rilievo anche l’incremento degli stanziamenti finanziari pari a 27 milioni di euro per l’anno 2015 ed altrettanti per l’anno 2016, destinati al finanziamento della formazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi mirati all’alternanza scuola lavoro;

-per quanto attiene allo stato di disoccupazione, i soggetti privi di impiego, per essere considerati disoccupati devono rendere apposita dichiarazione, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (non più, quindi, al portale nazionale delle politiche del lavoro), con la rituale immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Non risulta intervenuta, nonostante le aspettative, alcuna modifica circa la conservazione dello stato di disoccupazione, che continua in via generale ad essere compromessa in presenza di attività lavorativa, sia pure con reddito minimo: per i dettagli operativi, cfr. la circolare del Ministero del lavoro n. 38 del 23/12/2015, emanata con il concerto delle tre Direzioni generali per le politiche attive, per l’inclusione e le politiche sociali e dei sistemi informativi.

Non è di poco conto la modifica intervenuta, secondo la quale, in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’art.25 del D.lgs n. 150/2015, il soggetto decade non solo dalla prestazione, ma dallo stato di disoccupazione.

In caso, invece, di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, non solo alle iniziative di carattere formativo, ma anche allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, al lavoratore viene decurtata una mensilità  delle indennità di sostegno al reddito, qualunque esse siano, alla prima mancata partecipazione, salva la decadenza  dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, nell’ipotesi di ulteriore mancata presentazione.

In tema di offerta congrua di lavoro, la relativa definizione, a cura del Ministero del lavoro, su proposta dell’ANPAL, è rimessa esclusivamente ai parametri di cui all’art. 25 del D.lgs n. 150/2015.

 

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