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Il JOB ACT e’ legge, ma molto dipende dai decreti delegati (2)

Il tormentato iter del disegno di legge concernente il cosiddetto Jobs act si è concluso il 3 dicembre 2014, con la seconda approvazione, definitiva, da parte del Senato, resasi necessaria per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Dopo i commenti e le considerazioni da più parti espressi, anche in questa sede, le valutazioni circa l’effettiva portata della Riforma, sicuramente di sistema, non possono che essere formulate solo a seguito delle  regole  dettate dai decreti delegati.

 

La nuova legge

Nell’attesa, attendibilmente breve almeno per alcuni provvedimenti – tra cui quello relativo ai licenziamenti – vale la pena sintetizzare i passaggi toccati, richiamando, ai soli fini informativi, i principi riformatori:

 

– Per quanto riguarda il tanto discusso articolo 18 dello Statuto dei lavoratori , con riferimento alle nuove assunzioni e limitatamente ai licenziamenti economici, la novità consiste nella sostituzione in ogni caso della reintegrazione nel posto di lavoro, mediante un indennizzo economico crescente con l’anzianità di servizio.

La reintegrazione continuerà a riguardare i  licenziamenti nulli e discriminatori, nonché “specifiche fattispecie” di licenziamenti disciplinari ingiustificati.

– Il contratto a tempo indeterminato sarà la forma comune di contratto di lavoro, favorito da opportune agevolazioni anche per via indiretta; 

– esordisce per le nuove assunzione il contratto a tempo indeterminato a tutele crescente secondo l’anzianità di servizio;

– saranno riviste le numerose forme contrattuali esistenti, in funzione delle effettive esigenze rispetto al contesto produttivo, prevedendone opportune semplificazioni ovvero il superamento; soprattutto saranno sotto la lente i contratti di collaborazione, di cui da più parti, come è noto, si pensa al superamento, almeno secondo l’attuale schema;

– nell’ipotesi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, potrà essere praticato, secondo determinati parametri, il demansionamento, così di fatto recependo un certo orientamento giurisprudenziale; 

– è previsto genericamente il rafforzamento della disciplina tesa a favorire l’alternanza scuola lavoro, argomento che avrebbe meritato,   ai fini del perseguito inserimento lavorativo, indicazioni e direttive più impegnative;

– si intenderà porre mano alla revisione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori sui controlli a distanza, con riferimento alle potenzialità degli impianti e degli strumenti di lavoro, fonte essi stessi nel loro uso dei predetti controlli.

L’intervento si rende necessario a ragione della introduzione nel tempo delle moderne tecnologie nell’ambito dell’attività e della gestione aziendali;

– è programmata l’introduzione del compenso orario minimo nei rapporti di lavoro subordinato e in quelli di collaborazione, fino al loro superamento; se ne deduce, cosi, indirettamente la loro cancellazione. La misura, per gli intuibili riflessi, non solo economici, sarà eventualmente sperimentale;

– è prevista l’estensione delle prestazioni accessorie, compensate con i voucher, per attività discontinue e occasionali in un ambito allargato di  settori produttivi ;

– sarà costituita l’ Agenzia unica per l’ispezione di lavoro, mediante l’integrazione dei servizi del Ministero del lavoro, dell’ INPS e dell’ INAIL, con forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale. 

Trattasi di un vecchio disegno, apparentemente razionale, ma che dovrà scontare esigenze e comportamenti consolidati, in gran parte diversificati.

Sarebbe stata opportuna una integrazione anche con l’Agenzia delle Entrate, anch’ essa interessata alla attività accertativa di controllo.

Sul tema sono previste anche misure tese a scoraggiare il lavoro sommerso.

 

Altro campo di intervento attiene alla disciplina previdenziale e di assistenza in senso lato, secondo l’impostazione che segue: 

 

– in materia di CIG, l’accesso si renderà praticabile solo dopo l’esaurimento della possibilità dei contratti di solidarietà, come era, del resto, nella ratio iniziale di tale istituto.

Non sarà più possibile l’erogazione della CIG nell’ipotesi di cessazione definitiva dell’attività aziendale o di un ramo della stessa, nonché per le situazionii ora considerate in deroga.

I contributi saranno maggiori a carico degli utilizzatori della cassa, con riduzione degli oneri ordinari. 

Degna di segnalazione, la previsione di un termine certo per l’avvio dei Fondi di solidarietà, che significheranno estensione universale di sostegno al reddito.

Sono previsti, sempre in tema di CIG, anche limiti di durata, nonché di incentivazione per la rotazione del personale interessato;

– vi saranno l’ estensione  dell’ ASpi ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa fino al loro superamento, nonché  l’omogeneizzazione dei trattamenti di durata breve e lunga;

– esordirà l’ eliminazione dello stato di disoccupazione per l’accesso ai servizi assistenziali; 

– vi sarà la singolare introduzione delle ferie cosiddette solidali, mediante scambio tra i colleghi di lavoro;

– è prevista l’ estensione dell’indennità di maternità a tutte le categorie di lavoratrici;

– dovrebbero  finalmente diventare operative talune misure tese a conciliare i tempi di lavoro con quelli di vita, mediante la flessibilità dell’orario e il ricorso ai premi di produttività;

– è previsto il rafforzamento delle politiche attive del lavoro con una serie di interventi, consistenti anche nel coinvolgimento dei soggetti disoccupati;

– avremo l’esercizio unitario delle funzioni amministrative anche in materia di politiche attive del lavoro con riordino, entro 6 mesi, della normativa concernete i servizi per il lavoro;

– avverrà l’ istituzione di un Agenzia nazionale per l’occupazione, partecipata dallo Stato, Regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro;

– si metterà mano alla razionalizzazione degli incentivi esistenti ai fini dell’assunzione, in funzione delle potenzialità occupazionali, anche come auto impiego o auto imprenditorialità;

– Il quadro in materia occupazionale si completerà con la razionalizzazione in tema di inserimento del personale disabile, nonché, con la  valorizzazione delle sinergie tra i servizi pubblici e quelli privati (Agenzie di somministrazione)

 

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