La riduzione del costo del lavoro mediante il sistema degli incentivi alle assunzioni e gli sgravi contribuitivi è oggetto di continuo dibattito per la diffusa precarietà o provvisorietà delle agevolazioni, che non permette un’agevole programmazione riferita alle scelte di sviluppo dell’attività aziendale. Sarebbero naturalmente auspicabili misure di sostegno strutturali, sia pure entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, variabili secondo le valutazioni delle leggi di bilancio (cosiddette di stabilità), fonti allo stato attuale di incentivazioni anche variamente diversificate.
Nel tempo il percorso seguito si è sforzato, tuttavia, di tener conto delle categorie svantaggiate, riconducibili di norma ai giovani, ma anche a soggetti particolari di una certa età espulsi dal mercato del lavoro.
Occorre ancora richiamare in premessa come, sempre in chiave occupazionale, altro intervento parallelo non può non essere costituito da una costante azione di promozione degli investimenti privati, oltre che dagli stessi investimenti pubblici.
Agevolazioni e sgravi in atto
Il quadro si presenta piuttosto articolato per destinazioni, che necessiterebbero di puntuale e costante monitoraggio circa la portata dell’efficacia in termini occupazionali.
Cominciando dalle misure incentivanti già in vigore prima di quelle introdotte da ultimo dalla legge di stabilità del 2017, nonché dei benefici in via di definizione nell’analogo provvedimento del 2018, l’elenco abbastanza lungo comprende:
-assunzione anche part time di lavoratori con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi: riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro nella misura del 50% per 12 mesi nel caso di rapporto a termine, 18 mesi nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato;
-assunzione di donne disoccupate da almeno 24 mesi (sei mesi se residenti in determinate zone svantaggiate o in settori con disparità occupazionale di genere di almeno il 25%): riduzione contributiva per gli stessi tempi e condizioni di cui agli over 50;
-assunzione a tempo determinato presso datori lavoro con meno di 20 dipendenti in sostituzione di lavoratrici in maternità o in congedo per malattia del figlio: riduzione contributiva del 50% a carico del datore di lavoro fino ad un anno di età del bambino;
-assunzione a tempo indeterminato e orario pieno di lavoratori in cigs da almeno tre mesi, dipendenti da azienda beneficiaria dell’ammortizzatore da almeno 6 mesi: contribuzione pari a quella degli apprendisti per un periodo di 12 mesi;
-assunzione a tempo interminato e pieno di lavoratori beneficiari di Naspi: contributo mensile pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore con riferimento al tempo residuale di percezione dell’indennità stessa;
-assunzione in apprendistato per l’acquisizione della qualifica e del diploma professionale: contribuzione ridotta al 5% unitamente ad ulteriori benefici, quali l’esclusione dal contributo di licenziamento e lo sgravio dei contributi Naspi e formazione;
-assunzione a tempo indeterminato di disabili con accentuata riduzione della capacità lavorativa: incentivo mediante conguaglio dal 2016 con il versamento dei contributi INPS, variabile secondo la capacità lavorativa( 70% della retribuzione mensile per 36 mesi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%; 35% per capacità lavorativa ridotta compresa tra 67 e 79%;70% in caso di disabile con handicap intellettivo e psichico, ma con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per un per un periodo di 60 mesi);
-assunzione (o trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine, lavoro intermittente, somministrato, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro accessorio) di giovani, iscritti all’apposita banca dati INPS, di età non superiore ai 35 anni, genitori di figli minorenni: incentivo pari a 5.000 euro con il limite di 5 assunzioni per ogni impresa anche cooperativa;
-risponde a ragioni di carattere umanitario, quale recupero sociale, l’assunzione per un periodo non inferiore a 60 giorni di persone detenute o internate, anche ammessi al lavoro esterno (anche ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari): beneficio pari ad un credito di imposta di 520 euro mensili, 300 euro mensili per le persone semilibere; riduzione contributiva nella misura del 95%;
La legge di Bilancio 2017, rispetto agli interventi agevolativi sopra richiamati in maniera presso a poco esaustiva, sembra rispondere maggiormente a talune istanze maturate nel mutato contesto socio economico. Trattasi, infatti, di misure dirette alle esigenze dei giovani e in generale del Mezzogiorno d’Italia. In particolare, le stesse sono state così sviluppate:
-assunzione nel periodo dall’1/01/2017 al 31/12/2018 di giovani neodiplomati o neolaureati, entro i sei mesi successivi al conseguimento del titolo di studio, con contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante; i soggetti interessati devono aver svolto presso lo stesso datore di lavoro un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore e rapporti di apprendistato per l’alta formazione; altra condizione, anche in alternativa, è costituita dall’avvenuta partecipazione a progetti di alternanza scuola-lavoro sempre presso la stessa azienda, nella misura di almeno il 30% delle ore previste: beneficio consistente in un sgravio contributivo triennale INPS a favore del datore di lavoro entro il tetto massimo di 3.250 euro annui. Sono esclusi i contratti di lavoro domestici e quelli con gli operai del settore agricolo;
-assunzioni, nel periodo dall’1/01/2017 al 31/12/2017, con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato per la durata di almeno sei mesi di giovani, cosiddetti neet, di età compresa tra 16 e 29 anni, iscritti al programma “Garanzia giovani” con regolarizzazione anche mediante intervento del Ministero del lavoro: sgravio contributivo INPS per 12 mesi nel limite massimo di 8.060 euro annui e 4.030 euro in caso di contratto a termine per sei mesi; si prescinde, quindi, al riguardo dalla profilazione del giovane, mentre il beneficio è da ritenere di carattere nazionale;
-assunzioni, nelle Regioni della Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise di giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni ovvero lavoratori di almeno 25 anni senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, con contratto a tempo indeterminato, anche di apprendistato professionalizzante, contratto di lavoro subordinato in ambito cooperativistico, ovvero contratto da trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine: cosiddetto bonus Sud consistente nella decontribuzione totale, entro il limite di 8.060 annui(proporzionalmente ridotti nei rapporti part time) per la durata di 12 mesi; il beneficio viene riconosciuto nella misura del 50% nel caso di rapporto di lavoro a termine.
Le misure attese nella legge di Bilancio 2018
Il provvedimento in elaborazione si muove, per la materia che interessa, nella scia degli interventi di tipo selettivo, caratterizzati, come nel 2017, dall’attenzione al mondo giovanile.
Analogo interesse meriterebbe ancora la sempre preoccupante condizione occupazionale del Sud del Paese, il cui regime agevolativo in tema di assunzioni verrebbe a cessare con la fine dell’anno in corso.
E’ significativo e da sottolineare come non manchi questa volta la previsione di specifiche azioni in tema di politica industriale, come, in particolare, il sostegno pubblico alle attività innovative (v. cosiddetta industria.4).
Quanto all’iter formativo del provvedimento, i contenuti definitivi del disegno – da presentare al Parlamento entro il 20 ottobre – stanno maturando sulla base del Documento di economia e finanza(Nadef), la cui Nota di aggiornamento è in questi giorni all’esame governativo.
Le anticipazioni che stanno emergendo, anche a seguito degli incontri sindacali, attengono, come è noto, alle seguenti agevolazioni:
– decontribuzione al 50% in via strutturale dei nuovi contratti di assunzione a tempo interminato dei giovani, entro il tetto di 3.250 euro l’anno. Si punta su una durata dei benefici pari a tre anni, che potrebbero aggiungersi ad altri tre con rapporto di apprendistato, soggetto anch’esso ad una notevole riduzione contributiva; l’età massima attendibilmente si attesterà sui 29 anni, ad evitare censure da parte europea sull’innalzamento a 32, anch’esso, comunque, all’esame.
Di assoluto interesse le misure mirate all’effettività degli obiettivi, misure secondo le quali il beneficio è soggetto alla condizione che i datori di lavoro non solo non devono aver licenziato nei sei mesi precedenti l’assunzione (o altra ipotesi: la trasformazione di un rapporto a termine a tempo indeterminato), ma non potranno licenziare neanche nei sei mesi successivi;
-potenziamento dell’assegno di ricollocazione (finora scarsamente utilizzato, in quanto diretto ai soli percettori di naspi), con estensione alle situazioni di crisi, assistite, in particolare, da cassa integrazione per favorire il personale in esubero.
-ipotesi problematica di abbattimento di un punto di contribuzione generalizzata, quale misura anticipatoria della riduzione del cuneo fiscale contributivo;
-proroga del già citato bonus per il Sud, secondo le caratteristiche sopra richiamate già definite dalla manovra 2017; l’agevolazione, finanziata da fondi europei, opererebbe accanto a quella nazionale riferita ai giovani, con indubbio vantaggio per lo stanziamento specifico.
Per i fini occupazionali che interessano, appare opportuno ribadire lo spazio riservato allo studio del capitolo investimenti, a partire, come si diceva, dal rifinanziamento del piano industria 4.0, con incentivi per la formazione in azienda, per arrivare, tra l’altro, ad un credito di imposta triennale del 50% sull’incremento degli investimenti realizzabili nel 2018.
Da ultimo, a completamento, appare opportuno richiamare come il d.lgs n. 150 del 2015 abbia tenuto a ribadire, dopo la cosiddetta legge Fornero, i principi generali di fruizione degli incentivi. Le agevolazioni non spettano:
-se l’assunzione è legata ad un obbligo preesistente di legge o di contratto collettivo, anche nel caso in cui il lavoratore venga utilizzato con contratto di somministrazione;
-se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o a termine;
-se il datore di lavoro o l’utilizzatore di un contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni per crisi o riorganizzazioni, salvo l’esigenza di qualifiche diverse da quelle del personale sospeso;
-se l’assunzione riguarda lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, sotto il profilo degli assetti proprietari, sostanzialmente non si distingue dal datore che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Altre condizioni e precisazioni:
-è espressamente previsto che in caso di somministrazione, i benefici spettano all’utilizzatore;
-quando è richiesto, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, il requisito dell’incremento occupazionale netto, il calcolo deve essere effettuato mensilmente, mettendo a confronto il numero dei lavoratori equivalente a tempo pieno con quello medio dei dodici mesi precedenti, secondo il criterio dell’impresa unica prevista dal Reg. Europeo n. 1408/2013;
-ai fini del diritto e della durata degli incentivi, si cumulano i periodi di lavoro prestati in regime di subordinazione e in somministrazione; non così per le prestazioni in somministrazione presso più utilizzatori;
-il ritardo nelle comunicazioni obbligatorie attinenti ai rapporti di lavoro comporta un corrispondente posticipo della data di decorrenza del beneficio economico.
Condizioni da altre fonti:
-dimostrazione della regolarità contributiva mediante il DURC;
-osservanza della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
-rispetto delle altre norme di tutela lavoristica, nonché degli accordi e contratti collettivi anche regionali, territoriali e aziendali.
Infine, occorrerà tener presente che determinati benefici sono concessi solo nel rispetto degli aiuti”de minimis”, di cui al Reg. UE n. 1407/2013 del 18/12/2013.