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L’INL interviene anche per i mancati salari della P.A.

È opportuno premettere che la presa di posizione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nasce da una richiesta di chiarimenti pervenuta da più parti, a dimostrazione della ricerca di soluzioni amministrative in tema di mancato assolvimento degli obblighi retributivi.

È da ritenere che l’esigenza di siffatte soluzioni in tema di mancato pagamento delle controprestazioni retributive prende piede nel mondo del lavoro, anche per ovviare ai tempi lunghi della giustizia civile.

Il massimo organo ispettivo, nel registrare il fenomeno, dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legale del Ministero del Lavoro e P.S. in considerazione anche dello spessore dell’argomento, apre ad un allargamento delle tutele su quanto richiesto. Il riscontro è contenuto nella nota INL 14 gennaio 2021 n.62, avente ad oggetto: art.12, D.Lgs. 124/2004, come modificato dall’art.12-bis D.L. n.76/2020 (conv.L.n.120/2020).

L’ambito applicativo della diffida accertativa, deve intendersi esteso – è questa l’interpretazione dell’INL- anche alle fattispecie della Pubblica Amministrazione, sia quale parte datoriale nei riguardi dei dipendenti diretti, sia nella veste di responsabile solidale nell’ampio sistema degli appalti. Ciò, a seguito della modifica intervenuta nell’art.12 D.Lgs. n.124/2004, esteso anche ai soggetti, che utilizzano prestazioni di lavoro e per i quali sussiste la responsabilità solidale per i crediti di lavoro.

L’esegesi di cui alla citata nota dell’INL poggia su una valutazione complessiva del sistema normativo, secondo la quale non si ricava alcun motivo per escludere, tra i soggetti destinatari della predetta responsabilità, quelli pubblici. Stando alle fonti normative, rileva, infatti, non tanto l’esclusione della P.A. dalla responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. N.276/2003, quanto l’art.1676 cod.civ., che consente, comunque, al lavoratore di avvalersi della tutela civilistica, agendo direttamente nei confronti dei soggetti committenti.

La diffida accertativa, emanabile al riguardo per i crediti vantati dai lavoratori impiegati nell’appalto, si rende, quindi, praticabile “fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Vale la pena sottolineare che la tutela richiamata si aggiunge a quella di più vasta portata, già trattata nella News Letter n.266 del 24/11/2020, cui si rinvia (v. anche natura giuridica della disposizione e natura diffida accertativa), riferita all’ampliamento dei poteri ispettivi, attraverso il provvedimento di disposizione e la stessa diffida accertativa in capo all’Ispettore del lavoro, diffida accertativa estensibile ai responsabili solidali. L’inclusione tra questi ultimi, anche della P.A. – come prima specificato – finisce per attribuire significativi poteri ispettivi – e la novità non è di poco conto – anche nei riguardi di soggetti pubblici, sottolineandone la responsabilità.

Qualche ulteriore precisazione di ordine pratico, riferita alle modalità applicative della diffida così estesa: 

  • quando ricorre la fattispecie della responsabilità solidale, nel rispetto del D.Lgs. n.50/2016, viene suggerito l’adozione della diffida accertativa ad esaurimento della procedura che prevede che, “in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale… (ovvero il personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o del soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art.105, impiegato nell’esecuzione del contratto), il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art.105”.
  • Nell’ipotesi della mancata retribuzione a favore dei dipendenti diretti della P.A., l’adozione della diffida si rende praticabile solo in “casi residui”, compatibilmente con la disciplina speciale dettata per i casi di grave dissesto finanziario degli Enti pubblici.

In conclusione, richiamando anche l’analoga considerazione formulata nella News Letter n.266, ampliando i poteri ispettivi con riferimento ad una tutela che potremmo sicuramente definire di tipo sensibile, se ne dovrebbe dedurre, per dare effettività all’implementazione delle competenze, che l’attenzione della P.A., non può non essere rivolta a monte anche all’analisi e al monitoraggio del fenomeno, che si vuole contrastare, mediante una programmazione dell’attività ispettiva, in considerazione della diffusione del fenomeno stesso nella P.A. e non solo.

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