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L’INPS di Boeri vuole dire la sua

La lettura “diretta” della Relazione annuale 2015 del Presidente dell’INPS, non filtrata dai resoconti giornalistici, mette in luce delle caratteristiche metodologiche sicuramente interessanti per chi voglia rifiutarsi di considerare il costo della previdenza sociale una semplice posta di spesa pubblica. 

Intanto Boeri rivendica all’INPS la funzione di proposta agli Organi istituzionali dello Stato in materia di disciplina e organizzazione della Previdenza sociale. Il che non è poco, ma è coerente con la competenza pressochè generale che è venuto assumendo l’Istituto dopo l’assorbimento di tutti i principali Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Un’altra interessante affermazione è  quella che dà per presupposto che la Previdenza sociale obbligatoria imposta dalla Costituzione  per tutte le forme di lavoro si ispira a criteri assicurativi, tanto che le prestazioni vengono considerate retribuzione differita, in ciò conformemente al consolidato orientamento interpretativo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ma ancor prima della Corte Costituzionale italiana che   ha sempre tenuto in rilievo la distinzione fra Previdenza e Assistenza Sociale così come disciplinate dall’art. 38 della Costituzione.

Distinzione tutt’altro che accademica e formalistica, tanto è vero che tale orientamento, fra gli  altri, ha ispirato la Riforma Sanitaria del 1978.

Ma tornando alla rivendicazione di ruolo dell’INPS, è sicuramente saggia l’affermazione che – a legislazione invariata e/o in sede di consulenza agli Organi istituzionali – occorre anzitutto mettere ordine nel ginepraio delle disposizioni di legge e non, e delle applicazioni pratiche delle stesse, prima di porre mano all’ennesima Riforma che come le più recenti, si preoccupi solo di incidere sulla spesa, a prescindere dalla razionalità dell’intervento legislativo.

In questo senso il riferimento di Boeri alla distinzione fra assistenza e previdenza riporta in auge un’iniziativa proprio dell’INPS degli anni della presidenza Militello, che, al di là di una momentanea enfatizzazione, non ebbe un rilevante seguito pratico, anche se sottolineava la necessità  di distinguere il bilancio delle spese per  prestazioni previdenziali da quelle per prestazioni assistenziali.

Tale esigenza è ancor più impellente, se non altro per l’intervenuta omogeneizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici con quelli privati (di qui la confluenza dell’INPDAP nell’INPS) e della riconosciuta distinzione del rapporto di provvista per l’erogazione delle due tipologie di prestazioni e conseguentemente dell’assegnazione degli obblighi di solidarietà coerente con l’impianto costituzionale. 

“ L’ambizione – sostiene Boeri – è anche quella di superare la malattia dell’ultima sigaretta da cui sembrano essere afflitte le interminabili riforme del nostro sistema previdenziale” attraverso una serie di aggiustamenti ben calibrati.

La relazione in realtà sembra avere ben presente l’esigenza di coerenza sistemica, quando richiede che la separazione fra assistenza e previdenza sia vera e di sostanza e non solo di natura contabile, riaffermando che “l’assistenza deve essere finanziata dalla fiscalità generale mentre la previdenza è una prestazione assicurativa, che prevede trasferimenti tra generazioni diverse e che garantisce diritti proporzionati ai contributi versati durante l’intero arco della vita assicurativa”.

Da questo presupposto derivano non poche conseguenze, dal diritto di poter usufruire di ogni tipo di contribuzione versata a quello di rimanere in servizio fino al raggiungimento dell’età pensionabile (in particolare per i dipendenti pubblici) e soprattutto alla preclusione di utilizzare la contribuzione di solidarietà per fini diversi dall’erogazione di prestazioni previdenziali.

Tale esigenza tecnica finalizzata al rispetto di un dettato costituzionale piu volte ribadito dalla Giurisprudenza sia della Corte Costituzionale che della Cassazione (da ultimo le Sezioni Unite con la sentenza n. 10455/2015 che ha ricordato che “soltanto le prestazioni di assistenza sociale sono fondate e parametrate totalmente ed esclusivamente sullo stato di bisogno e sulla necessità di assicurare i mezzi necessari per vivere, laddove le prestazioni previdenziali da un lato presuppongono un rapporto assicurativo, che è assente nelle prime, e dall’altro sono strutturate e finalizzate in funzione di una tutela più ampia e diversamente strutturata prevista per i lavoratori assicurati”) è disciplinata dall’art. 3 della legge n.335/1995 (Riforma Dini).

Da questo principio discendono due conseguenze inderogabili di politica legislativa e, quindi, di economia politica.

La prima interpella la funzione fiscale e, in particolare la fiscalità generale che deve alimentare l’assistenza pubblica e la solidarietà generale cui si ispira l’art. 2 della Costituzione.

L’altro riguarda i doveri di solidarietà intercategoriale, ma limitato all’ambito dei diritti previdenziali.

Ed infatti se le prestazioni assistenziali prescindono dai rischi indicati nel secondo comma dell’art. 38 cost. l’onere per la loro erogazione non può che gravare secondo i criteri dell’art. 53 cost.

A questi fini è di attualità e non per i retroscena giornalistici, la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 in materia di legittimità della legislazione ablatoria dell’integrazione delle pensioni al costo della vita. E non perché in sé sia precluso un tale tipo di intervento, ma perché non è esplicitamente giustificato alla realizzazione di finalità di solidarietà previdenziale, ma per far fronte alla “crisi economica”.

Né a tal fine è invocabile il novellato art. 81 cost. che impone alla Stato di assicurare “l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio”, dettando un criterio macroeconomico e non certo una norma giuridica cogente.

E quindi – in maniera forse troppo banale – lo stesso Stato deve verificare se è effettivamente  in grado di assicurarsi la provvista attraverso lo strumento fiscale caratterizzato nel citato art.53 cost. dai termini <Tutti> e <capacità contributiva>. Se non lo è non può sopperire ricorrendo a specifici redditi dei cosiddetti contribuenti virtuosi senza violare i principi di eguaglianza e di ragionevolezza.

Se questi sono i principi costituzionali da tener presenti, occorre anzitutto verificare se si può individuare una metodologia che a tali fondamentali principi faccia riferimento e comportarsi di conseguenza senza moltiplicare il patchwork degli interventi legislativi che inevitabilmente pervengono alla Magistratura e alla Corte Costituzionale, i quali fanno il loro mestiere che non è quello del Ragioniere Generale dello Stato.

Il Presidente della Commissione lavoro della Camera dei Deputati Cesare Damiano sembra condividere l’opinione sopra illustrata, quando afferma che il risanamento dei conti italiani sia andato tutto sulle spalle dei pensionati e quando si concentra, anch’egli, sulla metodologia di intervento sui costi della previdenza sociale obbligatoria, recuperando il concetto di “aspettativa di vita” utilizzato finora a fini circoscritti e forse contraddittori specialmente per i dipendenti pubblici e solo per rispettare, come dice Damiano, “l’ossessione del costo zero”.

Si può fare? Probabilmente sì. Anche qui è una questione di metodo, il metodo del confronto che è poi quello che da sempre fa o dovrebbe fare il Parlamento.

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