La legge costituzionale sulla quale gli italiani voteranno a marzo per confermarne o bloccarne l’entrata in vigore, ha una portata abbastanza limitata. Propone, infatti, modifiche mirate di pochi articoli della Costituzione: sette in tutto, di cui sei contenuti nel “Titolo IV La magistratura – Sezione I – Ordinamento giurisdizionale”.
Il dibattito sul voto referendario ha due livelli di discussione, uno politico e l’altro tecnico, che si influenzano reciprocamente.
Il governo attuale, forse memore della sfortunata temerarietà di Renzi, ha precisato che la continuità della sua azione politica non dipende dall’esito referendario.
Il tentativo di neutralizzazione preventiva di un possibile esito sfavorevole è del tutto comprensibile. Tuttavia, quando il corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi su una legge proposta e approvata dalla maggioranza di governo senza alcuna modifica parlamentare, come si può sostenere, sperando che qualcuno ci creda, che il voto ha solo un significato tecnico e non anche, almeno indirettamente, politico?
Livello politico
Un elettore potrebbe dire: non mi piacciono le politiche di questo governo che tende a concentrare sempre più potere su di sé, limita il ruolo del parlamento (uso eccessivo del decreto legge), fa di tutto per imbrigliare il dissenso (pacchetti sicurezza) e ora vuole sottoporre a controllo la magistratura, almeno quella requirente. Quindi, voto “no”!
Si potrebbe obiettare che il temuto controllo del PM nella legge di riforma non c’è: il testo non vulnera direttamente l’indipendenza del PM. Ragion per cui, sostenere che questa sia l’intenzione del governo, si riduce a un espediente retorico del tipo: lo dici tu, quindi non è una cosa buona!
Il teorico elettore potrebbe replicare che, sul terreno politico, è perfettamente legittimo sfruttare l’occasione referendaria per inviare un chiaro segnale di contrarietà alle azioni di un governo cui ci si vuole opporre.
Naturalmente, i sostenitori del governo potrebbero ribaltare il discorso.
Livello tecnico
Passando al livello tecnico, analizziamo i vari aspetti considerando la situazione attuale e le modifiche proposte.
Separazione delle carriere
La Costituzione si attiene al principio della separazione dei poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Non c’è dubbio che nell’ultimo rientrino i giudici (ordinari, amministrativi, contabili e militari). Tuttavia, la Costituzione, dopo aver sancito che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge” (art. 101 Cost.), stabilisce che:
- “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario” (art. 102.1 Cost.) e differenziati solo “per diversità di funzioni” (art. 107.3 Cost.);
- “il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario” (art. 107.4 Cost.).
Esistono, dunque, magistrati/giudici e magistrati/pubblici ministeri, entrambi “regolati” dall’ordinamento giudiziario e differenziati solo in base alle funzioni svolte.
Quanto alla magistratura nel suo complesso, essa “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” (art. 104.1 Cost.). L’indipendenza di questo “ordine” è assicurata dal suo organo di autogoverno, cioè il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), cui competono i provvedimenti, compresi quelli disciplinari, nei riguardi dei magistrati (art. 105 Cost.; Corte cost. n. 142/1973; 136/2011). Dunque, la magistratura è il terzo potere e comprende magistrati giudicanti e requirenti.
La riforma mantiene formalmente l’unicità della magistratura, che rimane “un ordine autonomo e indipendente”, anche se composto da “magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”, ma impedisce qualsiasi passaggio “interno” da una funzione all’altra istituendo due CSM.
Va chiarito che le funzioni riguardano il piano processuale (l’accusa deve essere sostenuta da persona fisica diversa da chi giudica), mentre le carriere attengono a quello ordinamentale, cioè all’assetto organizzativo.
Secondo le dichiarazioni governative ufficiali, all’origine della riforma stanno: 1) i principi del giusto processo, 2) il modello accusatorio accolto nel processo penale italiano, 3) il miglioramento della qualità della giurisdizione. Si chiarisce inoltre che la separazione delle carriere è attuata “in modo conforme alla struttura più coerente con le regole fondamentali del processo”
(https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.1917.19PDL0095000.pdf).
Il terzo punto verrà trattato nel paragrafo relativo all’Alta Corte Disciplinare.
I primi due punti sono chiaramente collegati: contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale sono cardini del giusto processo (art. 111.1 e 2 Cost.) e riconducono al modello prevalentemente accusatorio del codice di procedura penale.
L’idea è che, per attuare il giusto processo, specie quanto a terzietà del giudice e modello accusatorio, bisogna evitare che giudici e PM si percepiscano, e possano essere percepiti, come colleghi. E, siccome a tal fine la sola separazione delle funzioni, anche con esclusione assoluta di “mobilità”, non è sufficiente, è necessario diversificare gli organi di autogoverno. Così, i rispettivi percorsi di carriera non saranno gestiti dallo stesso Consiglio, quindi dalle stesse persone, e seguiranno criteri diversi, adattati alle diverse funzioni. Coerentemente, si prevedono due Consigli Superiori. Giudici e PM restano entrambi “magistrati” ma seguono carriere parallele.
Separazione delle carriere in relazione alla figura del giudice terzo
Esiste una uniformità giurisprudenziale nel senso che la separazione delle funzioni, indispensabile per la terzietà, non comporti necessariamente quella delle carriere (Corte cost. n. 88/1991, 462/1993, 37/2000, 58/2022): tenere le prime separate e le seconde unite non pregiudica la terzietà del giudice. La Costituzione non impone alcuna soluzione. Si tratta di una decisione politica.
In dottrina le opinioni sono, invece, discordi, non mancando chi sostiene che la terzietà riguardi proprio l’assetto ordinamentale e non possa essere raggiunta se giudici e PM sono governati dallo stesso Consiglio.
Attualmente, in regime di carriera unica, il passaggio di funzioni, regolato con legge ordinaria, è consentito una sola volta e, nella pratica, si verifica molto raramente. Tra i magistrati assunti nel periodo 2005/2017 meno del 2% hanno cambiato funzione e negli ultimi cinque anni la percentuale è scesa sotto l’uno. Quindi, all’ovvia separazione processuale di funzioni si aggiungono una quasi-separazione ordinamentale e una pressoché completa separazione di fatto (https://pagellapolitica.it/articoli/quanti-magistrati-cambiano-carriera).
Riassumendo:
- la compatibilità tra unicità delle carriere e terzietà del giudice è costantemente affermata dalla Corte di Costituzionale;
- la tesi dell’incompatibilità è, invece, controversa tra gli studiosi;
- il passaggio di funzioni è limitatissimo in diritto e quasi non praticato nei fatti.
A favore del “sì” rimangono l’esigenza di 1) rompere il senso di colleganza giudice/PM, 2) consolidare all’esterno l’immagine di terzietà del giudice.
Sul primo punto è facile osservare che i reciproci “sentimenti” di giudice e PM potrebbero preoccupare solo se si traducessero in una verificata tendenza del primo ad appiattirsi processualmente sul secondo, accogliendone le richieste nella maggioranza dei casi.
Ora, accertare l’eventuale esistenza di detta tendenza non è facile, perché il tasso di accoglimento delle richieste del PM al giudice (che nel corso del procedimento penale possono essere di vario tipo) non è un dato disaggregato reperibile nelle statistiche ufficiali. L’unico dato ufficiale rintracciato si riferisce all’esito dei dibattimenti penali di primo grado nel periodo 2021/22 e riporta il 47,8% di assoluzioni, il 44,8% di condanne e il 7,4% di sentenze promiscue, cioè di assoluzione su alcuni capi e condanna su altri.
Comunque si conteggino le sentenze miste (parziale accoglimento o parziale rigetto delle richieste del PM), i due dati restano sostanzialmente in equilibrio e non confermano l’appiattimento di cui sopra. Al contrario, si potrebbe osservare che la “forbice” è un po’ troppo aperta ma le cause di ciò possono essere varie e richiederebbero un’indagine seria e approfondita. Sta di fatto che il dato riscontrato consente di escludere che il giudice, almeno quello dibattimentale, sia minimamente influenzato dal “legame di colleganza” con il PM.
(https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2023/01/Cassazione_Relazione_2023.pdf)
Allora, la domanda è se il rafforzamento dell’immagine di terzietà del giudice sia ragione sufficiente a giustificare la riforma o se vi siano ragioni equilibratrici che suggeriscano il mantenimento dell’assetto attuale.
In proposito, mi pare illuminante l’opinione dell’insigne costituzionalista Giuseppe Ugo Rescigno. Questi, pur ammettendo che l’unicità di concorso e carriera nonché la possibilità di transito da una funzione all’altra certamente non favoriscono la terzietà del giudice, ne sostiene la “ragion d’essere nella scelta di fare del pubblico ministero una persona quanto più simile al giudice, nel suo modo di ragionare ed agire” (https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/attivita/convegni-annuali-aic/2004-separazione-dei-poteri-e-funzione-giurisdizionale-padova).
La mia personale esperienza professionale, di giudice per un decennio e di PM poi, mi rafforza nella convinzione che la comune formazione e l’esercizio di entrambe le funzioni, specie l’esordio con quella giudicante, costituiscono un efficace correttivo a un possibile atteggiamento del PM da “avvocato dell’accusa”. Un rimedio capace di prevenire il rischio che il PM, responsabile dell’indagine, dell’esercizio dell’azione penale e della presentazione dell’accusa in dibattimento ma non incaricato del giudizio finale, possa convincersi di essere davvero solo una parte; possibilità alimentata dai sostenitori dell’assoluta parità tra accusa e difesa.
Mantenere il PM in una magistratura unitaria, con una comune formazione professionale, con l’obbligo di iniziare il percorso come giudicante (come prevedeva l’art. 13.1 d.lgs. n. 160/2006, prima delle modifiche di cui alla l. n. 187/2011) e con una possibile osmosi tra le due funzioni, serve a stampare nella mente e nell’animo della persona/PM che ha il dovere di somigliare al giudice e non di sentirsi e agire come una “semplice” parte. Nessun artificio retorico potrà mai cancellare la “natura speciale” della parte pubblica, il PM, che nel nostro sistema:
- non è un accusatore puro, come negli USA, ma un magistrato;
- non ha discrezionalità ma obbligo quanto all’esercizio dell’azione penale (principio di legalità);
- non è “pagato a condanna”;
- non fa gli interessi di un individuo, come doverosamente fa la difesa, ma tutela l’interesse pubblico nel rispetto della legge, per cui non può sollecitare la condanna se intimamente convinto dell’innocenza, mentre la difesa è doverosamente neutra rispetto all’assoluzione di un colpevole.
In conclusione, a mio avviso, sussistono valide ragioni non solo per non separare le carriere e duplicare i Consigli, ma addirittura per ripristinare l’automatismo, prima esistente, di assegnazione a organi giudicanti dei magistrati di prima nomina e ampliare i casi di possibile passaggio da una funzione all’altra.
Separazione delle carriere e indipendenza del PM
La scelta di includere il PM nell’ordine della magistratura risale a prima della Costituzione Repubblicana. L’Ordinamento giudiziario del 1941 (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) definiva espressamente l’“ordine giudiziario” includendo sia i giudici sia i magistrati del pubblico ministero (quindi un unico corpo/ordine). Chiusa l’esperienza autoritaria del fascismo, i costituenti si sono preoccupati di mettere al riparo il sistema giustizia da qualsiasi ingerenza di natura politica. Il sistema con “un ordine e due funzioni”, risalente a prima della Costituzione, è stato mantenuto e attrezzato con apposite garanzie:
- l’indipendenza esterna della magistratura nel suo complesso (giudici e PM), per sbarrare la strada a interferenze provenienti da altri poteri (art. 104.1 Cost.),
- l’indipendenza interna del giudice, come singolo, che è soggetto solo alla legge, per escludere ogni condizionamento proveniente dal suo stesso ufficio o da altri uffici.
Quanto all’indipendenza interna del singolo PM, la natura delle funzioni, che richiedono coordinamento organizzativo, ha portato a non escludere in modo assoluto la gerarchizzazione degli uffici. Si è, comunque, tenuto fermo il principio di legalità sancendo l’obbligatorietà dell’azione penale.
Come già detto, la riforma non interviene sull’indipendenza esterna del PM, garantita dall’appartenenza alla magistratura quale “ordine autonomo e indipendente” e dall’obbligatorietà dell’azione penale. Tuttavia, pare innegabile che la scomposizione dell’ordine e la duplicazione dei Consigli renda più esposta l’indipendenza della sezione requirente, che a livello consiliare non godrà più dell’affiancamento dei magistrati/giudici. Questo, in una tendenza in atto di rafforzamento della gerarchia interna agli uffici di Procura (art. 2 d.lgs. n. 106/2006) e di declinazione dell’obbligatorietà dell’azione penale attraverso l’individuazione di criteri di priorità trasparenti e predeterminati da indicare nei progetti organizzativi dell’ufficio, in conformità ai criteri generali stabiliti dal Parlamento con legge (c.d. riforma Cartabia).
Inoltre, in un’ipotesi paradossale di eterogenesi dei fini, costituire la magistratura requirente in un “sotto ordine” indipendente, con a disposizione la polizia giudiziaria e governato da un suo CSM, potrebbe suscitare logiche da “quarto potere” e richiedere interventi esterni di contenimento e controllo.
Riassumendo sul punto, la riforma:
- non prospetta scenari di formale e immediata ingerenza dell’esecutivo nell’azione del PM (politiche di repressione criminale o istruzioni su casi specifici, restano incompatibili con l’obbligatorietà dell’azione penale);
- indebolisce, però, l’indipendenza del PM, nel senso di esporlo maggiormente ad eventuali futuri tentativi di condizionamento.
Composizione dei Consigli
Attualmente il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica e composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte (membri “di diritto”), e da trenta componenti, di cui venti eletti dai magistrati ordinari (cc.dd. membri “togati”) e dieci eletti dal Parlamento, in seduta comune (cc.dd. membri “laici”). Tra questi ultimi, il CSM elegge il proprio vice presidente.
La riforma duplica il Consiglio, istituendone uno per la magistratura giudicante e l’altro per la requirente. Il Presidente della Repubblica presiede entrambi ma i due membri di diritto vanno a comporre ciascuno il Consiglio competente per la magistratura di appartenenza e, quindi, non siederanno più nello stesso Consiglio.
I rimanenti membri di ciascun Consiglio sono sorteggiati:
- per un terzo da un elenco di non-magistrati aventi gli stessi requisiti degli attuali membri laici, compilato mediante elezione dal Parlamento in seduta comune;
- per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
La determinazione delle procedure di sorteggio e del numero dei componenti restano, dunque, affidate alla legge ordinaria.
Per i membri laici, i punti nevralgici riguardano la composizione dell’elenco dei sorteggiandi e il relativo numero. Sul primo aspetto non sembra ci siano molte innovazioni rispetto all’attuale procedura di elezione. Tutto dipende dai rapporti di forza tra le parti politiche e la loro “correttezza democratica”. Una coalizione che abbia la maggioranza assoluta potrà saturare l’elenco di nominativi graditi, a meno che, per afflato democratico, non decida di riconoscere una quota di laici alle opposizioni. Naturalmente, in caso di maggioranze risicate si innescheranno logiche negoziali.
Il legislatore ordinario dovrà determinare il numero dei componenti laici (un terzo del totale, da stabilire, dei componenti) e quello dei nominativi da inserire nell’elenco. Ovviamente, la serietà del sorteggio dipenderà molto dal rapporto tra i due dati numerici, perché se il secondo non sarà un “multiplo accettabile” del primo il sorteggio perderà significato pratico (scendere sotto il multiplo sarebbe di dubbia costituzionalità, mentre sorteggiare dieci componenti su un elenco di undici sarebbe una vera truffa).
Il Ministro della Giustizia ha giustificato il sorteggio dei componenti togati con un duplice argomento:
- l’autogoverno, per il suo rilievo costituzionale, “deve costituire patrimonio fondamentale di ogni magistrato e appartenere ai suoi caratteri costitutivi”;
- sussiste l’esigenza “di assicurare il superamento di logiche legate alla competizione elettorale, che non hanno offerto buona prova di sé, indebolendo la stessa affidabilità dell’autogoverno all’interno e all’esterno della magistratura” (https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.1917.19PDL0095000.pdf).
Il primo punto dà ragione della scelta del c.d. “sorteggio secco”, cioè tra tutti i magistrati in servizio, senza alcun filtro.
Il secondo si riferisce alla volontà di disinnescare lo “strapotere” delle correnti interne alla magistratura, che non solo gestirebbero le elezioni dei togati, ma seguirebbero logiche spartitorie in sede di autogoverno, specialmente riguardo all’assegnazione dei più ambìti incarichi direttivi. Il tutto, riflettendo dinamiche tipiche dei partiti politici e sovente in coordinamento con gli stessi.
La questione era da tempo dibattuta, anche all’interno della stessa magistratura, ma il c.d. “Palamara-gate”, di pochi anni fa, ha fatto esplodere il problema. Il caso è ben noto e si riferisce a un’inchiesta della Procura di Perugia sulle nomine “pilotate” dal c.d. “sistema delle correnti”, responsabile, di concerto con la politica, di aver manovrato gli incarichi direttivi e semi-direttivi.
A mio parere, la necessità di arginare alcuni abusi eclatanti legati a dinamiche correntizie è reale. Nessuno può contestare il ruolo progressista svolto dalle correnti negli anni passati. Un ruolo che ha aiutato a trasformare la magistratura da una sorta di élite coerente con la struttura sociale dominante a un sistema più aperto capace di recepire i fermenti della società civile. Tuttavia, negli anni più recenti, il sistema pare essersi bloccato diventando un meccanismo di gestione del potere. Bisogna ammettere che le probabilità di un magistrato di valore personale e professionale non iscritto ad alcuna corrente di vedersi assegnare un incarico direttivo o semi-direttivo, ad un certo punto (forse ancora oggi) erano prossime allo zero. Per questo, non sono pregiudizialmente contrario al sistema del sorteggio. Tuttavia, il sistema “secco” adottato mi pare un’eccessiva semplificazione. A renderlo inaccettabile è, soprattutto, la totale assenza di qualsiasi dibattito pubblico e parlamentare. Le soluzioni potrebbero essere molte: dallo stabilire delle condizioni di sorteggiabilità (requisiti di carriera e/o merito, dimostrata competenza sulle tematiche ordinamentali…) al considerare un sistema misto, parzialmente elettivo. Inoltre, restano alcuni nodi cruciali che dubito il legislatore ordinario, cui sono demandati solo “numero” e “procedure”, sia legittimato a sciogliere. Ad esempio, va chiarito se la potenziale partecipazione al CSM rientri o meno tra i doveri del magistrato o se un magistrato possa, prima o dopo il sorteggio in caso di sua estrazione, rifiutare l’incarico. Insomma, la questione è delicata e va dibattuta ma certamente non può essere liquidata in modo così superficiale.
Alta Corte Disciplinare
La Costituzione attribuisce la giurisdizione disciplinare al CSM (art. 105 Cost.) e la legge ordinaria (d.lgs. n. 109/2006) stabilisce, in estrema sintesi, quanto segue:
- i magistrati rispondono per illeciti disciplinari commessi nell’esercizio e fuori dell’esercizio delle funzioni e descritti dalla legge;
- titolari dell’azione disciplinare sono il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e il Ministro della Giustizia;
- giudice disciplinare è la sezione disciplinare del CSM, composta dal vice presidente del CSM, un membro laico, un magistrato che esercita funzioni di legittimità (Corte di Cassazione), due magistrati con funzioni giudicanti di merito, un magistrato con funzioni requirenti;
- le sanzioni irrogabili sono previste dalla legge (dall’ammonimento alla rimozione);
- le decisioni della sezione sono impugnabili davanti alle sezioni unite civili della Corte di Cassazione.
La riforma sottrae la giurisdizione disciplinare al CSM e la affida ad un’Alta Corte composta da quindici giudici, dei quali:
- tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;
- tre sorteggiati da un elenco di soggetti con gli stessi requisiti, compilato per elezione dal Parlamento in seduta comune;
- sei magistrati giudicanti e tre requirenti sorteggiati tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’Alta Corte elegge il proprio presidente tra i componenti laici. Tutti i componenti durano nella carica quattro anni, senza possibilità di rinnovo. Sono previste delle incompatibilità per i membri laici.
Le sentenze dell’Alta Corte sono impugnabili, anche nel merito, ma solo davanti alla stessa Corte, che giudica senza “la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata”.
La legge ordinaria dovrà determinare:
- illeciti disciplinari e relative sanzioni;
- composizione dei collegi;
- forme del procedimento disciplinare;
- norme per il funzionamento dell’Alta Corte.
Infine, dovrà assicurare che “i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”.
Quali le ragioni di questa scelta?
Nella relazione alla Camera, il Ministro della Giustizia ha svolto i seguenti argomenti:
- la materia disciplinare serve a garantire il massimo grado di “qualità professionale e deontologica” dei magistrati ma va organizzata in modo da prevenire il rischio di un suo uso strumentale con finalità di condizionamento della magistratura;
- l’istituzione dell’Alta Corte è il naturale approdo di un percorso iniziato prima della Costituzione (Corte Disciplinare di cui al regio d.lgs. n. 511/1946) e sviluppatosi attraverso un progressivo rafforzamento dell’autonomia strutturale e funzionale della sezione disciplinare del CSM (artt. 3, 4 e 6 L. n. 195/1958 nelle successive modifiche), che svolge compiti giurisdizionali ben distinti dagli altri, di diversa natura, attribuiti all’organo di autogoverno;
- con l’Alta Corte si definisce la peculiarità della funzione disciplinare e si promuove “un livello professionale e deontologico” omogeneo per tutti i magistrati, mentre la “prevalenza della componente togata” garantisce l’indipendenza della magistratura.
(https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.1917.19PDL0095000.pdf)
Il riferimento all’esigenza di garantire la qualità professionale e deontologica dei magistrati attraverso la creazione di un separato giudice disciplinare, suggerisce che la sezione disciplinare del CSM sia eccessivamente indulgente con i magistrati.
I dati statistici, tuttavia, smentiscono tale tesi. Infatti, nel periodo 1/2/2023 – 31/12/2025 le 199 sentenze emesse, si scompongono per tipologia come segue:
- 23 (12%) di non doversi procedere (la maggioranza per dimissioni del magistrato);
- 82 (41%) di condanna, di cui otto alla rimozione e nove alla sospensione da funzioni e stipendio fino a due anni;
- 94 (47%) di assoluzione.
Un ulteriore dato interessante, riguarda il numero di impugnazioni, contro le sentenze emesse dalla sezione disciplinare, proposte dalla Procura Generale della Corte di Cassazione e dal Ministro della Giustizia, entrambi autonomamente legittimati all’impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Ebbene, la percentuale delle sentenze assolutorie non impugnate è dell’83%: solo sedici impugnazioni su 94 assoluzioni. L’unico significato attribuibile a tale dato è quello del riconoscimento, da parte dell’accusa, della buona qualità della giurisdizione della sezione.
In conclusione, la tesi di una “sezione indulgente” appare assolutamente non confermata.
Il buon senso suggerisce che se si cambia qualcosa è perché qualcosa non va. Nel caso in questione non si comprende cosa non vada nell’esercizio della giurisdizione disciplinare da parte del CSM. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito da tempo che l’attuale assetto è pienamente compatibile con le attribuzioni costituzionali del CSM (sentenza n. 12/1971) e le statistiche smentiscono l’ipotesi di una sezione “corporativa”.
Potrebbe, allora, sorgere il sospetto che l’intento sia quello di indebolire la posizione del CSM, privandolo di una materia così importante, come riconosciuto dallo stesso Ministro, per l’indipendenza della magistratura.
Molte perplessità fa, poi, sorgere la scelta di consentire un’impugnazione esclusivamente interna all’Alta Corte.
L’esclusione dal collegio di secondo grado dei giudici che hanno pronunciato la sentenza impugnata è cosa talmente ovvia che è quasi inutile sia stata scritta.
Al confronto, appare molto più equilibrato il sistema attuale, che consente al condannato di rivolgersi a un giudice diverso ed esterno per l’impugnazione.
Infine, lo spazio lasciato al legislatore ordinario, quanto alla composizione dei collegi giudicanti, non convince. Anzitutto, lo sbandierato rispetto dell’indipendenza della magistratura evidentemente non dipende dal fatto che l’Alta Corte sia composta in maggioranza da magistrati (nove su un totale di quindici), ma dalla composizione dei singoli collegi giudicanti e dal numero di magistrati presenti in essi.
La riforma impone alla legge ordinaria attuativa di garantire tale presenza, ma tace sul numero dei giudici nei collegi e su quanti di essi saranno magistrati (lasciando da parte il sottoproblema di quanti magistrati PM possano/debbano stare nei collegi che decidono sui giudici e viceversa).
Alla fine di questa breve panoramica sugli aspetti tecnici della riforma, si può concludere che chi fosse politicamente orientato per il “no” troverebbe ulteriori e valide ragioni a sostegno del proprio orientamento.
* Maurizio Salustro ha maturato 41 anni di esperienza nel settore legale, compresi 31 anni con la magistratura italiana, spaziando dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti. Ha presieduto la Prima Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro. Ha svolto un’intensa attività internazionale sia con funzioni esecutive (in Kosovo come Giudice con la Missione ONU – UNMIK e, poi, come Pubblico Ministero per i crimini di guerra con la Missione dell’UE – EULEX; in Guatemala come Capo delle Indagini con la CICIG -Commissione Internazionale contro l’Impunità in Guatemala-, sia nel settore dello sviluppo delle istituzioni (specialmente in Georgia e Iraq). In pensione dall’agosto 2022, si dedica a iniziative di promozione sociale.
