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La nuova organizzazione del ministero del lavoro

La nuova organizzazione è stata disposta con CPCM del 14/02/2014, entrato in vigore soltanto il 9 settembre u.s., al termine di un iter complesso, non solo dal punto di vista procedurale, ma anche per gli interessi di ordine sindacale coinvolti e per i principi propri della P.A. sottostanti. 

Premessa

Il Regolamento di riorganizzazione, che tocca sia il livello centrale, sia quello periferico  del Ministero del Lavoro, risulta emanato a norma dell’art. 2 , c 10 ter del D.L. 6/07/2012 n. 95, convertito dalla legge 7/08/2012 n. 135 e successive modifiche , annoverabili tra gli interventi legislativi in tema di spending review e di semplificazione della P.A.  

 

Contenuto del DPCM

A livello centrale la ripartizione delle funzioni tra dieci direzioni generali sembra rispondere ad un criterio di razionalità amministrativa; perplessità sorgono, invece,  per la nuova tipologia riferita alle realtà periferiche territoriali, a seguito dell’accorpamento delle strutture regionali in quattro direzioni interregionali(DIL), scelta che obiettivamente potrebbe compromettere la stessa vocazione territoriale, connessa tradizionalmente a compiti di tipo operativo degli addetti o, comunque, vicina a tale tipologia di attività. Inevitabilmente si allontanerebbe da tali dinamiche operative anche il coordinamento nei confronti delle strutture provinciali. Restando sempre nel livello operativo, non potrà non creare disservizi il disallineamento delle competenze territoriali comuni rispetto alle strutture INPS e INAIL.    

Un indispensabile monitoraggio potrà valere a mettere in luce l’efficacia del nuovo sistema riorganizzativo e l’effettività delle semplificazioni, nonché della riduzione complessiva delle spese.

Ecco il quadro che risulta dalla nuova organizzazione, con riferimento al livello territoriale, che registra le novità più importanti, anche per quanto riguarda i rapporti con i destinatari dei servizi:

Le quattro direzioni interregionali del lavoro hanno sede a Milano (competenza Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta); Venezia (competenza Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche); Roma (competenza Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo, Sardegna); Napoli (competenza Campania, Molise, Puglie, Basilicata, Calabria).

Per quanto riguarda le direzioni territoriali del lavoro (dtl) non è prevista alcuna  ristrutturazione; nello spirito della legge ispiratrice è stabilito, tuttavia, l’accorpamento della dirigenza, con la presenza di un dirigente unico per le seguenti strutture, scelte in funzione delle loro ridotte dimensioni: Chietii-  Pescara, Potenza-Matera, Trieste-Gorizia, Milano-Lodi, Sondrio-Lecco, Campobasso-Isernia, Novara-Verbania Cusio Ossola, Biella-Vercelli, Cagliari-Oristano, Lucca-Massa Carrara, Perugia-Terni.

Per la chiusura dell’intero sistema organizzativo è prevista l’emanazione, entro 90 giorni, di uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare per individuare le funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale (numero complessivo 145 posti-funzione) e i compiti anche delle DIL e delle DTL, evidentemente da intendere quale integrazione, essendo i compiti stessi già stabiliti nell’ambito del DPCM all’esame.

A proposito delle temute complicazioni procedurali, sono da tener presente le ricadute sull’esperibilità dei ricorsi a seguito degli accertamenti ispettivi.

In prima battuta, è da tener presente che la normativa necessita allo scopo di chiarimenti e di completamento non solo di tipo procedurale, per il quale non sono sufficienti i decreti di natura non regolamentare emanandi. Il DPCM, da una parte stabilisce che tali decreti regolamenteranno i compiti delle DIL e delle DTL( che, per quanto finora disciplinato,  non comprendono i ricorsi), dall’altra detta un regime transitorio, in attesa dei predetti decreti, ma che sembra riferirsi alle solo strutture ministeriali.

Allo stato attuale della disciplina, tenuto conto dello scopo riorganizzativo dell’intervento e della stessa impostazione dell’art. 15 del DPCM – che regolamenta le funzioni – è opinione che il ricorso ex art. 16 del D.Lgs n. 124/2004 (avverso le ordinanze ingiunzioni delle DTL in materia di sanzioni) sia proponibile alla DIL competente territorialmente.

Qualche problema ingenera, invece, il ricorso ex art. 17 del D.Lgs anzidetto, esperibile, come è noto, presso il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, avverso le ordinanze ingiunzioni e gli atti di accertamento delle DTL, nonché i verbali di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi in tema di sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato. Il predetto organismo, aveva sede presso la struttura regionale ed era composto, oltre che dal direttore della direzione regionale del lavoro ora soppressa, dai direttori regionali dell’INPS e dell’INAIL. Osservazioni formulabili sono che le strutture dei partecipanti non sono più parallele a  livello regionale e che la soluzione non potrà essere trovata nell’ambito di uno dei decreti attuativi, data la natura già richiamata del DPCM, bensì mediante un apposito provvedimento legislativo. 

Ne deriva nel frattempo un vuoto normativo, non potendosi applicare, a stretto rigore, il regime transitorio, avvalendosi delle competenze precedenti. La portata e la frequenza del tipo di ricorso citato dovrebbero comportare un interessamento ravvicinato, tenuto conto della rilevanza del  contenzioso, legato alla natura dei rapporti di lavoro.

 

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