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La riforma Fornero appena sfornata e gia’ emendata

dalla Newsletter n.94 del 18/09/2012

Premessa

Le modifiche introdotte nel mese di agosto, nel cuore dell’ estate, alla legge n° 92/2012, appena approvata, sono espressione della tormentata costruzione della riforma, geneticamente pensata per contrastare il precariato, estendere le tutele previdenziali e attenuare il vigore dei licenziamenti.
E’ da osservare che l’ attuazione dell’ impegno assunto in sede di approvazione parlamentare, con singolare procedura – anch’ essa indice delle generali difficoltà della riforma – di apportare correttivi a breve, indipendentemente dalle risultanze da monitorare nel tempo, è stato facilitato dall’ Avviso comune di Confindustria e CGIL, CSL e UIL del 5 luglio u.s.

 

Gli aggiornamenti toccano vari aspetti normativi, ma intervengono soprattutto in tema di flessibilità in entrata, tentando una sorte di equilibrio (di buon senso?), rispetto alla “ sterzata” iniziale.
Fino a che punto il compromesso sarà funzionale all’ incremento occupazionale e non solo al mantenimento della tipologia dei rapporti rivisti ce lo dirà il tempo, auspicabilmente contrassegnato da più incisive misure riconducibili in maniera mirata alla crescita economica.

Si richiama di seguito il quadro degli emendamenti approvati con il cosiddetto Decreto Sviluppo,D.L. n° 83 del 22/06/2012, convertito con modifiche nella legge 7/08/2012 n° 134 ( S.O. n° 171 alla G.U 11/08/2012 n° 187 ) su flessibilità in entrata, appalti, disabili, assunzioni agevolate e ammortizzatori sociali.

Contratti a termine ( art. 46 bis,comma 1, lett. a)
Tra le difficoltà di tipo restrittivo assume rilevanza, in caso di reiterazione del contratto, la durata dell’ intervallo tra l’ uno e l’ altro rapporto, ai fini della trasformazione o meno a tempo indeterminato del secondo contratto. L’allargamento dei termini, apportato dalla legge n. 92/2012, a 90 e 60 giorni, rispettivamente per i contratti di durata superiore o inferiore a 6 mesi ( dai 20 e 10 giorni del vecchio decreto n. 368/2001), era già stato ridotto dalla stessa legge Fornero a 20 e 30 giorni, mediante previsione della contrattazione collettiva (anche decentrata, previa delega), nell’ ipotesi di assunzioni rientranti in un processo organizzativo determinato ( avvio di nuove attività, lancio di un prodotto o di un servizio innovativi, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, fase supplementare di un significativo progetto di ricerche e sviluppo, rinnovo o proroga di una commessa esistente.) In mancanza di contrattazione dopo 12 mesi, è stato anche previsto, in via surrogatoria, l’intervento del Ministero del lavoro.
Le novità del Decreto Sviluppo, in funzione del mantenimento dei livelli occupazionali in determinati settori(v. i docenti non abilitati nelle scuole private) consistono nella estensione della deroga riferita alla riduzione del predetto intervallo:
A) alle attività stagionali, definite dal DPR n. 1525 del 7/10/63, nonché a quelle individuate dagli Avvisi comuni e dai CCNL (art. 5, comma 4 ter del D.lgs n. 368/2001);
B) a tutte le altre ipotesi stabilite dai contratti collettivi di ogni livello,anche in mancanza di esplicita previsione di delega alla contrattazione decentrata, evidentemente per permettere gli adattamenti del caso, funzionali alle specifiche attività od organizzazioni.

Call center e lavori a progetto (art. 24-bis)
Le modifiche introdotte riguardano due profili per i call center con almeno 20 dipendenti:

A) la semplificazione dei contratti di collaborazione mirata ad attenuare le restrizioni introdotte in tema di lavoro a progetto dalla riforma Fornero, ai fini conclamati della salvaguardia di 35.000 posti di lavoro nello specifico settore.

L’intervento legislativo prevede, per gli effetti normativi del caso, l’assimilazione dell’attività di vendita diretta di beni e servizi, realizzata in outbound dai call center, a quella degli agenti e dei rappresentanti di commercio.
Ne deriva, quindi, l’esclusione del progetto così come previsto, in via restrittiva e rigorosa, dalla legge n. 92/2012.
C’è da chiedersi, tuttavia, il perché della previsione – pure contenuta nell’emendamento sopravvenuto – di un progetto, consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione nazionale di riferimento.

E’ da ritenere che il rispetto del compenso contrattuale non può essere considerato evidentemente una condizione aggiuntiva, in quanto già prescritto sostanzialmente dalla legge n. 92/2012, ma l’unico requisito, dal punto di vista contenutistico negoziale, per dare legittimità al contratto parasubordinato.
Non devono interessare, in altri termini, il risultato specifico e, in particolare, la mera riproposizione dell’oggetto sociale (che sarebbe stata attendibilmente la prescrizione più preoccupante nella fattispecie dei call center).

Se proprio si vuole attribuire significato all’infelice riferimento al progetto, esso potrebbe essere quello di rimettere la disciplina dell’attività in outbound (ora contenuta soltanto nella circolare n. 17/2006) segnatamente ad un progetto, fermo restando le regole agevolative sopravvenute; esso, infatti, può interessare, a parte che per l’obbligazione riferita al rispetto dei compensi da contratto nazionale, per le modalità di svolgimento, che vanno a configurare il rapporto di lavoro autonomo.

La nuova disciplina, tenuto conto della ratio prima accennata, dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento ai rapporti in corso, soluzione peraltro non esclusa espressamente dal citato art. 24-bis;

B) per rafforzare l’obiettivo occupazionale prima accennato, la stessa nuova disposizione introduce misure mirate ad arginare il trasferimento all’estero dell’attività dei call center, così articolate:
– comunicazione al Ministero del Lavoro almeno 120 giorni prima;
– mancata concessione dei benefici ex legge n. 407 del 29/12/90 (disoccupati da almeno 24 mesi: riduzione contributiva del 50% per 36 mesi, 100% nel Mezzogiorno), in attesa della definizione del sistema degli incentivi.

Titolari partita IVA (art. 46-bis, comma 1, lett. c)
Le restrizioni della legge n. 92/2012 sono state realizzate, come è noto, mediante la presunzione che le prestazioni lavorative, fornite da soggetti titolari di partita IVA (salvo prova contraria del committente e il possesso di elevate competenze anche da esperienza pratica) sono considerate a carattere coordinato e continuativo (e in assenza di progetto, lavoro subordinato), quando ricorrono almeno due dei tre presupposti previsti (durata, ammontare del corrispettivo e postazione fissa presso una delle sedi del committente).
L’intervento del Decreto Sviluppo ha attenuato l’impatto delle prime due condizioni:

– la durata complessiva delle collaborazioni con il medesimo committente, prevista in più di 8 mesi nell’arco di un anno solare, va ora rapportata a due anni solari consecutivi;
– analogo periodo di verifica vale anche per il compenso, quando supera l’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti, anche se da più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione.

Apprendistato nella somministrazione a tempo indeterminato

Secondo l’art. 46 bis, comma 1, lett. b), l’utilizzo dell’apprendistato nel lavoro somministrato a tempo indeterminato è ammesso per qualsiasi settore produttivo.
La novità rientra nell’azione di promozione, da tempo in atto, dell’apprendistato, permettendone la realizzazione mediante staff leasing, anche al di là della lista chiusa delle attività prescritta in via generale per tale tipo di lavoro somministrato.

Lavori a progetto (art. 46 bis, comma 1, lett. g)
Fermo restando l’equiparazione nel 2018 della contribuzione, ai fini pensionistici, tra la gestione separata e quella per i lavoratori subordinati, viene spostato di un anno in avanti (2014) l’aumento progressivo di un punto percentuale, mantenendo la decorrenza del 2013 per i pensionati e gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, con l’aumento di due punti percentuali.
Da notare anche che per gli iscritti alla Gestione separata, l’aliquota contributiva risulta incrementata dello 0,72 per il finanziamento delle tutele previdenziali.

Responsabilità solidale negli appalti (art. 13 ter)
Nella materia fiscale, la responsabilità solidale negli appalti, con riferimento in particolare alle ritenute fiscali e all’IVA, sussisterà tra l’appaltatore e il sub-appaltatore e nel limite non più di 2 anni ma – è da ritenere – della prescrizione dei tributi.
Trattasi di responsabilità derogabile, a seguito di apposita verifica del rispetto degli adempimenti, prima della regolazione del corrispettivo dell’appalto, anche mediante asseverazione a cura dei professionisti abilitati.
Per quanto riguarda, sempre nella materia fiscale, la responsabilità solidale del committente, la stessa non è contemplata nelle modifiche intervenute. Anch’egli è tenuto, comunque, a verificare, sempre prima della liquidazione del compenso, la documentazione che dimostri il corretto adempimento degli obblighi fiscali, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 200.000 euro (la stessa sanzione è applicabile a carico dell’appaltatore).
Va da sé, che anche il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo, nell’ipotesi di accertato inadempimento fiscale.
Rimane ferma la responsabilità solidale, entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto, del committente nei confronti dell’appaltatore e di quest’ultimo nei riguardi del sub-appaltatore nella materia relativa a retribuzioni e contributi previdenziali e assicurativi, salvo diverse disposizioni contrattuali (art. 29 D. Lgs n. 276/03), con esclusione delle sanzioni civili (cfr. circolare INPS n. 106/2012).
Da ultimo è prevista anche la previa escussione del debitore principale.

Collocamento obbligatorio (art. 46 bis)
I contratti a termine prima esclusi (legge n. 68/99) dalla base occupazionale, ai fini del calcolo delle percentuali d’obbligo, se di durata non superiore a 9 mesi, poi inclusi indipendentemente dalla durata, con la novella del Decreto Sviluppo saranno presi in considerazione, se di durata superiore a 6 mesi.
Il Ministero del lavoro aveva corretto ulteriormente il “tiro”, puntualizzando con la circolare n. 18/2012, che i lavoratori a termine vanno computati, per i fini prima accennati, pro quota.
Nella stessa occasione veniva anche precisato che i lavoratori a termine dovessero essere presi in considerazione per tali fini, qualora indispensabili per la realizzazione del ciclo produttivo.
E’ il caso di ricordare che la legge n. 92/2012 è anche intervenuta in tema di esoneri nell’occupazione dei disabili, rimettendo le modalità e i criteri attuativi per la concessione, nonché il potenziamento della vigilanza, ad apposito Regolamento ministeriale.

Credito d’imposta per assunzioni di personale altamente qualificato

L’art. 24 della legge n. 134/2012 prevede misure mirate a promuovere le assunzioni a tempo indeterminato nel settore della ricerca e sviluppo. I soggetti destinatari sono tutti i datori di lavoro imprenditori operanti su tutto il territorio italiano.
I lavoratori interessati, ritenuti altamente qualificati per i fini normativi, sono i soggetti che possiedono:
– dottorato di ricerca universitaria (Università italiane o straniere con titolo equipollente);

– laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche (v. all. al decreto con declinazione dei contenuti delle prestazioni, che devono essere coordinate con l’oggetto degli studi).
Il beneficio, come credito d’imposta, è pari al 35% del costo aziendale, sostenuto per i contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 200.000 euro annui per impresa. Dovrebbero essere inclusi anche i contratti a tempo determinato.

Ammortizzatori sociali (art. 46 bis)
a) viene spostata in avanti nel tempo la revisione dell’indennità di mobilità, che resterà immutata negli importi e nella durata attuali (L. 223/91), per gli anni 2013 e 2014. La restrizione della riforma sarà resa operativa nel 2015, per rendere funzionante l’ASPI sostitutiva dal 2016;
b) fermo restando il superamento della Cassa integrazione straordinaria, a decorrere dall’1/01/2016, ne è stata nel frattempo subordinata la concessione alla positiva prospettiva di continuazione o ripresa dell’attività, salvaguardando almeno parzialmente l’occupazione, nei casi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e omologazione di concordato preventivo con cessione di beni, nonchè nell’ipotesi di imprese sottoposte a sequestro o confisca, ai sensi della normativa contro le organizzazioni criminali mafiose

 

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