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Le “novita’” della legislazione estiva sulla previdenza

Il legislatore, alla perenne ricerca di soluzioni legislative “miracolistiche” che possano risolvere problemi strutturali del sistema italiano è intervenuto nella materia previdenziale, in via diretta o in via indiretta operando modificazioni nel sistema del lavoro, con tre testi legislativi emanati fra la fine di giugno e la fine di agosto del 2013; si tratta, come noto dei decreti legge, numero 69 e 76, convertiti con modificazioni rispettivamente dalle leggi n. 98 e n. 99, e della legge n. 97, legge quest’ultima con la quale l’Italia ha recepito le disposizioni di diritto europeo.

 

Una valutazione complessiva di tale reticolato legislativo porta a ritenere che si è davanti a piccoli interventi di manutenzione legislativa, il cui unico effetto, in specie se innervati su testi legislativi “giovani” (è sufficiente fare menzione dell’ennesimo intervento sull’ASpI, istituto introdotto nel luglio dello scorso anno e operativo solo dall’1.1.2013), è quello di costringere gli operatori a una perenne rincorsa alle novità, senza possibilità alcuna di consolidare un modello interpretativo che possa essere di ausilio per la concreta applicazione degli istituti.

In questa sede, si tenterà nei limiti dell’esposizione, di dare un quadro informativo per ciascuno dei succitati testi legislativi, evidenziando sin da ora che si tratta di interventi nei più disparati settori, con la conseguenza pertanto che alcuna omogeneità espositiva è possibile, presupponendosi in capo al lettore la conoscenza di ciascuno degli istituti innovati dal legislatore e rinviando in ogni caso alla lettura integrale delle disposizioni alle quali si farà riferimento.

Il primo testo, volgarmente chiamato “il decreto del fare”, con riguardo all’organizzazione degli enti previdenziali, inopinatamente, ha prorogato i consigli di indirizzo e vigilanza, che si ricordi erano stati nominati prima della soppressione dell’Enpals e dell’Inpdap, sino al 30 settembre 2013. In verità, con tecnica farisaica, il legislatore ha prorogato i componenti dei predetti organi “fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il..”; inutile dire che al momento in cui si scrive e nell’approssimarsi della dead line non si ha contezza della nomina dei nuovi organi che, fra l’altro, dovrebbero tenere conto nella loro composizione dei nuovi soggetti rientranti nell’ambito di azione dell’Inps, ovverosia i datori di lavoro e i lavoratori dello spettacolo (espressione sintetica ma certamente non esaustiva) e del settore pubblico.

Nel piano delle misure per la semplificazione ammnistrativa il Governo ha previsto un indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento iniziato a istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunciarsi, fatta eccezione per le ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici. L’articolo 28 delinea le modalità di esperimento della procedura di indennizzo.

Qualora vi sia stato ritardo è previsto un indennizzo di trenta euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento e nella misura massima di € 2.000.

Ulteriori modificazioni sono state apportate alle disposizioni in tema di documento unico di regolarità contributiva (Durc. Si v. sul tema da ultimo: C. D’Aloisio, La disicplina del d.u.r.c., in MGL, 2013, n. 7, 512), prevedendosi, fra l’altro, che:

in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile non sussiste l’obbligo di richiesta del durc agli enti previdenziali e alla cassa edile;
gli enti previdenziali, prima del rilascio del durc e in caso di mancanza dei requisiti (e lo stesso dicasi per l’annullamento del durc rilasciato ma da annullare), invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine di 15 gg., indicando analiticamente le cause dell’irregolarità;

per la fruizione di qualsivoglia beneficio, il durc ha una validità di 120 gg.

Da sottolineare la tecnica legislativa “omnibus” contenuta nell’art. 32, articolo che contiene modificazioni afferenti al decreto legislativo n. 81 del 2000 (come il successivo art. 35), testo unico che disciplina la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; e che nell’ultimo comma improvvisamente prevede un’interpretazione di altro e diverso testo legislativo in tema di fruizione di sgravi contributivi per gli imprenditori agricoli.
Si ricordi che ulteriori modificazioni al predetto testo legislativo si rinvengono nel successivo d.l. n. 76 (s. v. l’art. 9, commi 2°, 5°).

Il successivo art. 34, nel modificare il T.U. sulla maternità e la paternità n. 151/2001, introduce disposizioni in tema di invio telematico del certificato medico di gravidanza, di parto e di interruzione della gravidanza, e nel far ciò allinea tale certificazione a quanto accade con riguardo alla certificazione di malattia.

Con l’art. 42-ter, introdotta in sede di conversione, il legislatore, con disposizioni ragionevoli,

– esclude dai periodici controlli in tema di permanenza dell’invalidità i soggetti affetti da individuate patologie, quali la sindrome di Down;

– esclude la perdita della prestazione in capo a quei soggetti chiamati a visita, qualora i verbali di visita di controllo non sono immediatamente vidimati dal responsabile.

Il successivo art. 42-quater fissa i criteri di determinazione del diritto e della misura della pensione, nei casi di lavoratori che, alla data del 22.6.2013:

– sono cessati per mobilità,
– sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà, – sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione,

restando da un verso validi ed efficaci i provvedimenti rilasciati dall’Inail ai fini dei benefici sull’esposizione all’amianto ed essendo inefficaci da altro verso i provvedimenti di revoca di tale certificazione, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Per la gran parte dedicato al lavoro e alla previdenza è il successivo decreto legge, il n. 76 (sul quale dopo la conversione si v. la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 agosto 2013 n. 35), ma con il solito approccio anch’esso al pari del precedente testo legislativo affronta i più disparati argomenti, a seconda delle necessità quotidiane che sono rappresentate al legislatore da i più svariati soggetti.

Il primo articolo ancora una volta, e dopo l’intervento della Legge n. 92/2012 che doveva essere esaustivo e generale, interviene in materia di sgravi contributivi al dichiarato fine di “promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni e in attesa dell’adozione di ulteriori misure da realizzare”, istituendo in via sperimentale e nei limiti delle risorse a ciò destinate, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o che siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

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L’incentivo, che è riconosciuto per un periodo massimo di 18 mesi se si tratta di nuova assunzione e di 12 mesi se si tratta di trasformazione di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ed è corrisposto mediante il solito meccanismo del conguaglio mensile con la contribuzione dovuta (regola non valevole per il settore agricolo).

Il legislatore, per l’erogazione di tale beneficio contributivo, affida all’Inps il compito, entro 60 gg. dall’entrata in vigore del d.l., di adeguare le procedure informatiche al fine di ricevere le domande di ammissione e di consentire la fruizione dello sgravio contributivo e di emanare circolare che disciplini le modalità di attuazione dello sgravio e ciò nonostante nello stesso art. 1, ancorché con un successivo comma introdotto in sede di conversione, siano disciplinate le predette modalità, conseguendone pertanto che la circolare dell’ente previdenziale non potrà che recepire pedissequamente siffatte regole, e solo se ci saranno vuoti di disciplina dare istruzioni operative.

Altro sgravio contributivo, nel successivo art. 7, è riconosciuto in favore di quei datori di lavoro, che senza esservi tenuti, assumono lavoratori che fruiscono di ASpI (il modello noto al legislatore è quello della traslazione al datore di lavoro delle somme che sarebbero spettate ai lavoratori disoccupati).

Il successivo art. 2, con il dichiarato fine di disporre “misure volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani”, introduce modificazioni in tema di contratti di apprendistato, derogatorie di quanto previsto dal decreto legislativo n. 167/11, nonché istituisce un Fondo straordinario destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti ai giovani fino a 29 anni di età.

Ancora dedicato all’occupazione giovanile è quanto disposto all’art. 3, nello stesso testo legislativo altresì si estende la sperimentazione di quel che è ora definita carta per l’inclusione sociale (ma il richiamo all’art. 60 del d.l. n. 5/12 è alla nota carta per gli acquisti) ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non rientravano nella sperimentazione della carta acquisti.

Con il predetto articolo, “in aggiunta alle misure” previste e disciplinare nei precedenti articoli, istituisce borse di tirocinio formativo a favore di giovani, fra i 18 e i 29 anni, inoccupati o disoccupati o che non studiano e non svolgano alcuna attività di formazione e che risiedano o siano domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno.

L’art. 4, al fine di dare tempestiva ed efficace attuazione alla cosiddetta <<Garanzia per i Giovani>> e di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali in deroga, istituisce presso il Ministero del lavoro e della politiche sociali un’apposita struttura di missione con compiti propositivi e istruttori.

L’art. 7 è quello che al suo interno contiene le modificazioni di svariati testi legislativi, ovverosia l’art. 2549.3 c.c., la legge n. 92 del 2012, i decreti legislativi n. 276 del 2003, n. 368 del 2001 e n. 181 del 2000, la legge n. 604 del 1966.
In breve le modificazioni attengono:

  1. al contratto a tempo determinato acausale che può essere stipulato per dodici mesi, proroghe comprese e il cui utilizzo può riguardare qualsivoglia ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il rispetto degli intervalli temporali fra un contratto a termine e uno altro stipulato con lo stesso datore di lavoro; 
  2. al lavoro a progetto: α) si sopprime l’inciso “ai fini della prova contenuto” dell’art. 62.1, con ovvî effetti sulla natura sostanziale degli elementi indicati nel testo legislativo, β) si riformula l’inciso, contenuto nell’art. 61.1, con riguardo ai compiti meramente esecutivi e ripetitivi, γ) vi è l’interpretazione autentica della disposizione ult. cit. con riguardo ai call-centers in outbound, δ) si inserisce il comma 2-bis nell’art. 61, consentendo la prosecuzione automatica del progetto se l’attività di ricerca scientifica è ampliata a temi connessi e/o prorogata nel tempo; 
  3. c. al lavoro intermittente, il cui utilizzo è limitato ulteriormente, prevedendosi che le

giornate di effettivo lavoro non possano essere più di 400 nell’arco di un triennio

solare;

  1. al lavoro occasionale, con l’ennesima modificazione dell’art. 70 del d. lgs.vo n.
    276 del 2003; 
  2. alla somministrazione di lavoro per il quale vale anche la disciplina del contratto
    a termine acausale e si statuisce l’integrale applicabilità ai lavoratori somministrati, per tutta la durata del loro utilizzo da parte del datore utilizzatore, delle disposizioni del d. lgs. n. 81/00; 
  3. al contratto di associazione in partecipazione e alla delimitazione dell’ambito di efficacia del secondo comma dell’art. 2549 c.c. 

Il successivo art. 7-bis interviene anch’esso sul contratto di associazione, fissando un modello di stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, tramite l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Procedura di stabilizzazione la cui positiva verifica comporta l’estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data in vigore della legge di conversione (si rilevi che tale sanatoria si estende anche alle forme di tirocinio).

Una serie di altre disposizioni, anch’esse le più disparate possibili, nella nostra materia si rinvengono nel successivo art. 9:

  1. 1. la prima disposizione da un verso estende la regola dell’obbligo solidale dettata dall’art. 29.2 del d. lgs. n. 276/03 ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo, escludendo che la stessa riguardi i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, e da altro verso limita l’ambito di efficacia degli accordi collettivi ai soli trattamenti retributivi, con esplicita esclusione dei contributi previdenziali e assicurativi; 
  2. 2. la seconda disposizione attiene da un verso alla disciplina transitoria in tema di emersione dettata dal d. lgs.vo n. 109 del 2012 e da altro verso alle modalità di assolvimento degli obblighi posti a suo carico da parte del datore di lavoro, che alloggia presso un immobile del quale ne è la disponibilità; 
  3. 3. l’istituzione dell’assunzione congiunta di un lavoratore dipendente da parte di determinate categorie di imprenditori agricoli, affidandosi alla decretazione ministeriale il compito di definire le modalità con le quali si procede all’assunzione congiunta.
    Il successivo articolo 10 prevede, a far data dall’1.1.2014, l’affidamento all’Inps 

della riscossione della contribuzione di malattia, nonché del pagamento delle prestazioni di malattia e maternità in favore dei lavoratori marittimi.

Lo stesso articolo, in accoglimento di istanze sociali, prevede che per l’individuazione del reddito, per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore degli inabili e degli invalidi civili, non si tiene conto del reddito percepito dagli altri componenti il nucleo familiare di cui fa parte l’interessato.

L’ultimo dei cennati testi legislativi, recependo il costante orientamento giurisprudenziale, modifica la legislazione nazionale in tema di assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori concessi dai comuni (art. 65.1 l. n. 448/98), ampliando l’ambito soggettivo di efficacia della disposizione ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

 

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