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Nuove misure contro l’evasione fiscale nei contratti di appalto

Trattasi di interventi mirati e circoscritti di contrasto al fenomeno del constatato omesso versamento delle ritenute fiscali da lavoro dipendente o parasubordinato, nonché del reserve charge nell’ illecita somministrazione di manodopera, con il coinvolgimento di soggetti appaltatori o subappaltatori scarsamente patrimonializzati. 

Il rimedio escogitato consiste nel porre a carico del committente il versamento delle ritenute fiscali operate sui compensi dei lavoratori dell’appaltatore o del subappaltatore e nell’inversione contabile dell’IVA dall’appaltatore al committente.

Le fonti sono costituite dall’art. 4 del decreto-legge 26 ottobre n. 124, recante disposizioni in materia fiscale e per esigenze indifferibili, in via di conversione, che potrebbe comportare modifiche o puntualizzazioni attendibilmente di scarso peso.

Allo stato attuale il tema “ritenute e compensazioni in appalti e sub appalti“ è così sommariamente sviluppato:

attraverso l’aggiunta dell’art 17 bis nel decreto legislativo n. 241 del 1997, viene chiamato in causa il committente, quando affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, ponendogli a carico il versamento delle ritenute fiscali operate dal soggetto appaltatore o subappaltatore o affidatario sulle retribuzioni dei propri lavoratori.

La novità appare di grande rilievo, se si pensa che introduce un obbligo nuovo di diretto assolvimento da parte del committente, obbligo che si aggiunge alla nota responsabilità solidale a suo carico derivante da inadempimenti dell’appaltatore e subappaltatore in tema di trattamenti retributivi a favore dei loro dipendenti o lavoratori autonomi, del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. Peraltro, con riferimento alle ritenute fiscali, sussisteva soltanto l’obbligo da parte dell’INPS di mettere mensilmente a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla aziende e alla posizioni contributive gestite.

Non può sfuggire, inoltre, a sottolinearne l’importanza, che la norma, secondo gli atti parlamentari, trova applicazione non solo nei contratti di appalto, ma anche in quelli non nominati o misti, di subfornitura, logistica, spedizione trasposto, che hanno ad oggetto un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice. La norma, inoltre, trova applicazione, oltre che nei confronti dei committenti imprenditori, anche con riferimento agli enti pubblici e agli enti non commerciali privati.   

La procedura per adempiere, premesso che l’obbligo sopra richiamato attiene alle sole ritenute a carico del personale direttamente impiegato nell’appalto o subappalto, prevede che:

  1. l’importo pari alle ritenute stesse debba essere messo a disposizione del committente con almeno cinque giorni di anticipo rispetto al termine di versamento all’ Erario;
  2. il committente provveda al versamento nel termine stabilito, senza possibilità di alcuna compensazione con propri crediti;
  3. nel termine sopra indicato di cinque giorni, per fini di riscontro, le imprese appaltatrici e per loro tramite quelle subappaltatrici debbano far pervenire al committente mediante PEC un elenco dei lavoratori identificati con codice fiscale, impiegati nel mese precedente, contenente tutti i dati indispensabili per il versamento, oltre quelli relativi al bonifico dell’importo delle ritenute e le indicazioni utili alla compilazione delle deleghe al pagamento;
  4. l’impresa appaltatrice o affidataria possa chiedere al committente di avvalersi per il pagamento delle ritenute dei corrispettivi delle prestazioni già maturati e non liquidati;
  5. le imprese appaltatrici e subappaltatrici, nonché i commettenti abbiano responsabilità separate rispettivamente per quanto attiene alla determinazione e l’applicazione delle ritenute da una parte e al   versamento, una volta acquisiti i fondi, dall’altra;
  6. i committenti debbano sospendere il pagamento dei corrispettivi alle imprese appaltatrici, qualora le stesse non effettuino i bonifici per il versamento delle ritenute ovvero non forniscano i dati richiesi al riguardo. I ritardi entro 90 giorni dalla scadenza comportano, comunque, l’obbligo del versamento eventualmente con ravvedimento;
  7. il committente debba informare dell’avvenuto versamento delle ritenute i soggetti interessati, che, in mancanza, comunicano l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate.

A sottolineare la ratio della scelta legislativa fin qui illustrata, mirata a contrastare la specifica evasione richiamata, viene stabilito che le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, quando risultano in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito negli ultimi due anni  versamenti fiscali superiori a due milioni di euro e non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti fiscali o contributivi per importi superiori a 50.000 euro ancora insoluti o senza alcuna sospensione. 

Una siffatta procedura deve essere validata da apposita certificazione dell’Agenzia delle entrate, emanabile entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, che, per quanto attiene il tema trattato, inizia ad operare dal gennaio 2020.

Altra disposizione significativa è quella che introduce il divieto in deroga per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di avvalersi della compensazione per la estinzione dei debiti contributivi, sia previdenziali che assistenziali, dovuti per i lavoratori impiegati nei servizi e opere loro affidati.

 

Infine, sono naturalmente richiamate le sanzioni amministrative connesse agli eventuali inadempimenti, mentre viene punita la condotta di chi trattiene le somme destinate al versamento delle ritenute.

 

   Non meno rilevanti sono da ritenere le misure accennate in premessa in tema   di evasione dell’IVA spesso accompagnata dal fenomeno della somministrazione illecita di manodopera. Come è noto, lo strumento di affidamento è sempre quello degli appalti e subappalti, “caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”. Dalle rilevazioni sono risultati interessati vari settori, che vanno dalla logistica, ai servizi alle imprese, alimentare e meccanica, che registrano per il loro svolgimento la frequente presenza di false cooperative. Il meccanismo omissivo finirebbe per incidere inevitabilmente anche sulla stessa libera concorrenza.

Di qui, lo strumento di contrasto, apportato con la modifica all’art. 17, comma sesto, del D.P.R. n. 633 del 1972 con l’estensione del regime del “reverse charge”, che comporta l’inversione contabile in materia di IVA per le prestazioni, fornite mediante i contratti di appalto o subappalto o altra denominazione, svolti con le modalità di cui sopra. La scelta, quindi, comporta che l’assolvimento dell’IVA finisce per gravare sul committente, così responsabilizzandolo circa la corretta selezione dei prestatori delle opere o dei servizi.

Conclusivamente, mentre non è da escludere una efficace valenza dissuasiva delle misure richiamate con specifico riferimento alle imposte prese in considerazione, forse non si è colta l’occasione per valutare congiuntamente le altrettante violazioni di natura giuslavoristica all’origine del lavoro nero o irregolare, comunque, non tutelato, che vanno da tempo affermandosi secondo varie manifestazioni e forme organizzative, che meriterebbero un più attento monitoraggio.  

 

 

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