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Parte la sperimentazione dell’assegno di ricollocazione

Prende corpo un tassello importante della Riforma sull’occupazione, quale l’assegno di ricollocazione, principale intervento in materia di politiche attive. L’anno in corso si rileverà, quindi, essenziale per monitorare i primi effetti delle misure riformatorie, introdotte da uno strumento in gran parte innovativo e che, in considerazione della loro efficacia di tipo strumentale, andrebbero auspicabilmente accompagnate da paralleli interventi di incentivazione agli investimenti di sostegno allo sviluppo economico.

Premessa

Il via all’assegno è stata promossa dalla delibera ANPAL n. 9, assunta il 28 novembre 2016, resa pubblica il 30 gennaio 2017, che detta nell’ampio allegato le modalità operative.

 La particolare misura di politica attiva è stata introdotta, come è noto, dall’art.23 del D.lgs 14/09/2015 n. 150, attuativo del Jobs Act, a favore dei percettori di NASpI, disoccupati da oltre quattro mesi.

Il servizio di assistenza intensiva all’occupazione, cui mira l’assegno spendibile dal lavoratore, consiste soprattutto nell’affiancamento di un tutor al soggetto destinatario e nella ricerca intensiva della nuova occupazione, con eventuale percorso di riqualificazione; ma anche nell’onere per l’assistito di sottoporsi alla programmazione del tutor ed accettare una offerta di lavoro congrua, nonchè in altri adempimenti connessi.

La durata dell’assegno, riconosciuto in genere a risultato ottenuto, salvo un parziale riconoscimento nell’ambito del processo, è pari a sei mesi, prorogabili per un altrettanto periodo, quando non sia stato utilizzato per l’intero ammontare.

La procedura e la sperimentazione con i relativi dettagli, cha vanno talvolta al di là delle previsioni, di cui all’art. 23 del citato decreto n 150/2015 – istitutivo dell’assegno – risultano sviluppate dalla delibera ANPAL n. 9 già richiamata.

Contenuti della delibera ANPAL n. 9

L’ampio allegato alla delibera adottata in data 28 novembre 2016, sotto la denominazione “Modalità operative e ammontare dell’Assegno di Ricollocazione”, tratta per ben venti pagine in maniera esaustiva, talvolta anche al di là della lettera propria del decreto di riferimento, tutti i possibili aspetti applicativi. Lo sviluppo in sommario va, a voler riepilogare, dalle figure dei destinatari, ai soggetti erogatori, ai servizi e misure compresi nell’assegno, alle procedure di gestione, all’ammontare e riconoscimento dell’assegno con le varie ipotesi, ai costi standard, alla gestione del budget e, infine, alla sperimentazione. Al di là della lettura completa ovvero per i profili che possano di volta in volta interessare operativamente, appare opportuno in questa sede richiamare l’attenzione sui passaggi significativi, ai fini del corretto utilizzo del nuovo strumento di politica attiva nazionale.

Vale la pena sottolineare, per il loro sicuro interesse nell’ambito del quadro complessivo, i punti che seguono:

-i soggetti destinatari sono, come già accennato, soltanto i percettori di NASpI da più di quattro mesi, con esclusione dei disoccupati anche se nella stessa condizione, che usufruiscono di analoghe misure regionali ovvero di attività formativa finanziata da un ente pubblico;

-Il soggetto erogatore può essere, oltre al Centro per l’impiego, anche diverso da quello ove il disoccupato abbia sottoscritto il patto per l’impiego, un privato accreditato ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n.150/20115(livello nazionale o regionale), che parteciperà alla gestione dei servizi collegati, previa comunicazione e inserimento nel sistema informativo unitario;

-nell’ambito del servizio da fornire al titolare dell’assegno, l’assistenza alla persona viene assicurata – si ribadisce – mediante l’assegnazione di un tutor, mentre la ricerca intensiva delle opportunità occupazionali si estende anche alla selezione dei posti vacanti e alla stessa fase di inserimento lavorativo;

-è da registrare un significativo e attivo coinvolgimento della P.A. nella gestione dell’assegno: l’iter procedurale inizia al termine del quarto mese di disoccupazione, mediante comunicazione da parte del Sistema informativo unitario all’interessato circa la possibilità di usufruire dell’assegno stesso, nonché del suo funzionamento. La richiesta telematica al predetto Servizio a cura del destinatario passa, quindi, al Centro per l’impiego, che nei sette giorni solari successivi rilascia o nega l’assegno; in mancanza, opera il silenzio-assenso, con rilascio dell’assegno stesso da parte del Sistema informativo unitario, ovvero su richiesta dell’interessato, ad opera di qualsiasi Centro per l’impiego. Seguono, quindi, l’appuntamento e nei quattordici giorni successivi l’assegnazione del tutor e la redazione del programma di ricerca intensiva, con i contenuti articolati stabiliti da apposita delibera. Lo svolgimento va, poi, documentato a cura del soggetto erogatore tramite le apposite funzionalità del Sistema informativo unitario.

A fronte di una siffatta, puntuale procedura, sussistono, ai fini dei risultati, obblighi sia a carico del destinatario, sia del soggetto erogatore. Per il primo opera la cosiddetta condizionalità, consistente nella decurtazione graduale delle mensilità per i casi di mancata presentazione agli appuntamenti ovvero di mancata partecipazione alle iniziative del programma, nonché la decadenza dalla prestazione nell’ipotesi di mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua, come tale definita dall’art. 25 del D.lgs n. 150 del 2015.

La procedura prevede anche la possibilità di segnalazione al Sistema informativo unitario da parte del beneficiario di comportamenti non congrui del soggetto erogatore o del tutor; in ogni fase, è consentito al disoccupato per una sola volta il cambio dello stesso erogatore, previo giustificati motivi, non legati, comunque, alla formalizzazione di una offerta congrua di lavoro.

Il servizio di assistenza intensiva – è da ribadire – dovrà concludersi entro 180 giorni solari (così sono da intendere i sei mesi prima citati), salvo proroga per lo stesso periodo convenuta tra destinatario e soggetto erogatore, alle condizioni già richiamate;

-l’assegno, riconosciuto prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto, parametrato al profilo personale di occupabilità e alla economicità dell’attività riferita all’assistenza, varia da 1.000 a 5.000 euro per i contratti a tempo indeterminato e l’apprendistato e da 500 a 2.500 euro per i contratti a tempo determinato di durata superiore o uguale a sei mesi. Nelle Regioni del Sud (Regioni “meno sviluppate”) l’assegno viene accordato anche per i contratti a termine di durata uguale a tre mesi e fino a sei mesi, ma di importo ridotto da 250 a 1.250 euro. Nei contratti di lavoro part-time, il risultato occupazionale si ritiene raggiunto, quando l’orario di lavoro è pari al 50% dell’orario normale, mentre l’importo riconosciuto sarà parametrato alla percentuale di part-time.

Anche in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale, al soggetto erogatore viene riconosciuta una quota fissa di euro 106,50(cosiddetto Fee4Services, assegnato al raggiungimento di una “soglia minima” di risultati positivi appositamente predeterminati dalla delibera in commento), corrispondente a tre ore di attività per colloquio e programma di ricerca intensiva.

E’ previsto, inoltre, che tutti gli importi saranno riparametrati, in funzione della eventuale rivalutazione monetaria da costo della vita, pari o superiore al 5%;

Condizione generale per il riconoscimento dell’assegno è costituita, poi, dalla puntuale produzione della documentazione predeterminata (tra la quale, in caso di successo, la cosiddetta comunicazione obbligatoria al Cpi), concernente l’attività svolta e da caricare nel sistema informativo nazionale

-tenuto conto del mancato completamento di tutti gli applicativi necessari per la messa a regime del sistema, carenza alla quale si aggiunge la non ancora avvenuta definizione dell’offerta congrua di lavoro, nonché dei criteri riferiti alle normative regionali per l’accreditamento, la particolare misura assistenziale all’esame parte con procedura sperimentale su un campione di almeno 20.000 soggetti, con l’obiettivo di rilasciare almeno 10.000 assegni di ricollocazione. Nell’ipotesi di richieste inferiori al 50%, saranno estratti, sempre con metodo casuale, ulteriori soggetti. Quanto ai soggetti erogatori, e’ prevista a cura delle Regioni la selezione dei Centri per l’impiego da coinvolgere, secondo lo stato delle singole riorganizzazioni, con garanzia, comunque, di un’adeguata copertura territoriale.

I soggetti accreditati saranno selezionati a livello nazionale dall’ANPAL a seguito di avviso pubblico, mentre non è preclusa la partecipazione dei soggetti accreditati negli Albi regionali, previa, anche qui, una eventuale selezione.

La sperimentazione, tendendo a superare i possibili inconvenienti legati all’accennata fase transitoria, prevede l’inserimento automatico dei soggetti percettori di NASpI negli archivi del Sistema informativo nazionale, dove gli stessi dovranno registrarsi per disporre delle credenziali di accesso. Segue, quindi, la richiesta dell’assegno, che potrà avvenire tramite tale sistema, una volta scelto il soggetto erogatore (Cpi o soggetto accreditato); l’onere della presentazione all’appuntamento deve essere assolto alla fissata o, in mancanza – con criterio, quindi, meno rigido- nei 14 giorni successivi. Inoltre, in considerazione delle accennate carenze, transitoriamente le comunicazioni dei soggetti erogatori all’ANPAL avverranno tramite PEC.

Salvo i passaggi accennati, la gestione successiva proseguirà secondo le modalità a regime già richiamate.

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