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Premi e welfare aziendali nella legge di stabilita’ 2017

La legge di stabilità 2017 rilancia il tema dei premi di risultato e dei piani di welfare aziendale, in chiave di promozione della flessibilità, della detassazione e della esenzione contributiva. Le novità, rispetto al 2016, investono non soltanto i profili quantitativi, ma anche significativamente le fattispecie interessate dalle misure agevolative in un disegno più complessivo. In particolare, nell’ipotesi di conversione dei premi negli strumenti di welfare aziendale, conseguono una detassazione e una decontribuzione anche a favore dl datore di lavoro. L’ obiettivo perseguito dal legislatore comprende, inoltre, il rilancio della produzione in uno al rafforzamento del ruolo sindacale, con valorizzazione e rilancio della contrattazione collettiva ad ogni livello.

Le novità sopravvenute

La fonte, avente decorrenza dal 1° gennaio 2017, è costituita dai commi 160, 161 e 162 dell’art.1 della legge di bilancio, già accennata, 11 dicembre 2016 n. 232, pubblicata sulla G.U. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.n. 57.

Rimangono ferme le condizioni generali di riconoscimento dei benefici già stabilite dalla precedente legge di stabilità n. 208/2015, illustrate, tra l’altro, nella Newsletter Nuovi lavori n. 177/2016, cui si fa rinvio.

Premi di produttività

Per accedere alla detassazione sostitutiva del 10%, il limite di reddito da lavoro dipendente percepito l’anno precedente passa da 50.000 a 80.000 euro, così allargando la platea dei destinatari, fino a comprendere parte dei dirigenti; mentre l’importo massimo, cui rapportare la predetta percentuale di computo, viene elevato da 2.000 a 3.000 euro annui e da 2.500 a 4.000 euro annui nel caso particolare di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Welfare aziendale

Di assoluto rilievo sempre la possibilità, in presenza di accordo aziendale, di convertire il premio di produttività in misure riconducibili al cosiddetto welfare aziendale, che possono tradursi in una serie di benefit, così accedendo all’esenzione fiscale e contributiva anche a favore del datore di lavoro. Più in particolare, trattasi di beni e servizi già previsti dalla precedente legge di stabilità n. 208/2015, con decorrenza 2016, quali opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni contrattuali, servizi di educazione e istruzione in età prescolare e altro, secondo il dettaglio riportato nell’ art,51, comma 2 del TUIR n. 917/86.

Considerevole l’estensione ora dei benefici apportata – con l’obiettivo già richiamato della incentivazione –  dall’ultima legge di bilancio, secondo la quale (v. inserimento comma 184bis nell’art. 1 della legge n. 208/2015), non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%, nel presupposto dell’opzione della conversione del premio di produttività, a cura del lavoratore:

-i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se eccedenti i limiti di esenzione (5.164,57 euro);

-i contributi di assistenza sanitaria integrativa, anche oltre i limiti di esenzione (3.615,20 euro);

-il valore delle azioni societarie, anche se superiore al limite di esenzione (2.065,83 euro)

Per contro, il comma 184 dell’art.1 della legge di bilancio 2016 viene integrato dal comma 160 della legge di stabilità 2017 con una nuova previsione, secondo la quale le somme e i valori di cui al comma 4 dell’art. 51 del TUIR. 917/86(riferiti a autoveicoli, motocicli e ciclomotori in uso promiscuo; prestiti ai lavoratori; fabbricati concessi in locazione, uso o comodato; servizi di trasporto ferroviario) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in conformità alle regole ivi previste (v. misure di calcolo) e non sono soggetti all’imposta sostitutiva, anche nell’ipotesi in cui siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi di risultato. In altri termini, nella fattispecie, così precisata dal legislatore, rimane ferma la disciplina in atto (art. 51 del citato TUIR), che potrebbe essere talvolta anche più favorevole al lavoratore.  

Menzione a parte, per la loro portata, meritano, invece, altri due interventi, sempre ad opera della legge di bilancio n. 232/2016 all’esame:   

-la nuova fattispecie di esenzione, stabilita dall’art. 51, comma 2, lett.f-quater, del TUIR n. 917/86, secondo il  quale  non concorrono a formare reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per il rischio di prestazioni di non autosufficienza nella vita quotidiana- così come definite dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e  delle politiche sociali del 27 ottobre 2009 – nonché per il rischio di gravi patologie;

-l’interpretazione autentica della lett. f), comma 2 dell’art. 51 del TUIR n. 917/86, in virtù della quale le agevolazioni fiscali e contributive riferite al controvalore delle opere e dei servizi ivi citate (v. educazione, istruzione, assistenza) trovano applicazione nel settore privato o pubblico, anche quando previsti dai contratti collettivi nazionali, interconfederali o territoriali e non solo aziendali, come dalla formulazione letterale della norma.

L’estensione esalta, come anticipato, il ruolo sindacale e può trovare applicazione evidentemente per interi settori.

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