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Risoluzione del Parlamento europeo, sul caso Ungheria

Su una proposta recante l’invito al Consiglio a constatare, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell’Ungheria dei valori su cui si fonda l’Unione

(2017/2131(INL))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 2 e l’articolo 7, paragrafo 1,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

–  visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e i relativi protocolli,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,

–  visti i trattati internazionali in materia di diritti umani delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa, quali la Carta sociale europea e la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

–  vista la sua risoluzione del 17 maggio 2017 sulla situazione in Ungheria(1),

–  viste le sue risoluzioni del 16 dicembre 2015(2) e del 10 giugno 2015(3) sulla situazione in Ungheria,

–  vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012)(4),

–  viste le sue risoluzioni del 16 febbraio 2012 sui recenti sviluppi politici in Ungheria(5) e del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui media(6),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull’istituzione di un meccanismo dell’UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(7),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 1° aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione in merito all’articolo 7 del trattato sull’Unione europea: Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l’Unione(8),

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 15 ottobre 2003, in merito all’articolo 7 del trattato sull’Unione europea: Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l’Unione(9), 

–  viste le relazioni annuali dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

–  visti gli articoli 45, 52 e 83 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per la cultura e l’istruzione, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (A8-0250/2018),

A.  considerando che l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali enunciati all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE) e ripresi dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e che tali valori, comuni agli Stati membri e approvati liberamente da tutti gli Stati membri, costituiscono il fondamento dei diritti di cui godono quanti vivono nell’Unione;

B.  considerando che un eventuale rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori sanciti all’articolo 2 TUE non riguarda soltanto il singolo Stato membro in cui si manifesta il rischio, ma ha un impatto sugli altri Stati membri, sulla fiducia reciproca tra questi e sulla natura stessa dell’Unione, nonché sui diritti fondamentali dei suoi cittadini in base al diritto dell’Unione; 

C.  considerando che, come indicato dalla comunicazione della Commissione del 2003 sull’articolo 7 del trattato sull’Unione europea, l’ambito di applicazione dell’articolo 7 TUE non si limita agli obblighi derivanti dai trattati, come accade per l’articolo 258 TFUE, e che l’Unione può valutare l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori comuni in settori che rientrano nelle competenze degli Stati membri;

D.  considerando che l’articolo 7, paragrafo 1, TUE costituisce una fase preventiva, riconoscendo all’Unione la capacità di intervenire in caso di evidente rischio di violazione grave dei valori comuni; che tale azione preventiva prevede un dialogo con lo Stato membro interessato e mira a evitare eventuali sanzioni;

E.  considerando che le autorità ungheresi sono sempre state disposte a discutere la legalità di qualsiasi misura specifica, la situazione non è stata affrontata e permangono molte preoccupazioni, che hanno un impatto negativo sull’immagine dell’Unione, nonché sulla sua efficacia e credibilità nella difesa dei diritti fondamentali, dei diritti umani e della democrazia a livello mondiale, e rivelano la necessità di affrontarle mediante un’azione concertata dell’Unione;

1.  afferma che le preoccupazioni del Parlamento si riferiscono alle seguenti questioni:

1) il funzionamento del sistema costituzionale e del sistema elettorale;

2) l’indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e i diritti dei giudici;

3) la corruzione e i conflitti di interesse;

4) la tutela della vita privata e la protezione dei dati;

5) la libertà di espressione;

6) la libertà accademica;

7) la libertà di religione;

8) la libertà di associazione;

9) il diritto alla parità di trattamento;

10) i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e gli ebrei, e la protezione dalle dichiarazioni di odio contro tali minoranze;

11) i diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

12) i diritti economici e sociali;

2.  ritiene che i fatti e le tendenze menzionati nell’allegato della presente risoluzione rappresentino, nel complesso, una minaccia sistemica per i valori di cui all’articolo 2 TUE e un evidente rischio di violazione grave dei suddetti valori;

3.  prende atto dell’esito delle elezioni parlamentari in Ungheria, che hanno avuto luogo l’8 aprile 2018; sottolinea il fatto che qualsiasi governo ungherese è responsabile dell’eliminazione del rischio di grave violazione dei valori di cui all’articolo 2 TUE, anche se tale rischio è una conseguenza duratura delle decisioni politiche suggerite o approvate dai governi precedenti;

4  trasmette pertanto, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, la presente proposta motivata al Consiglio, invitandolo a stabilire se esista un evidente rischio di violazione grave da parte dell’Ungheria dei valori di cui all’articolo 2 TUE e a rivolgere all’Ungheria raccomandazioni adeguate al riguardo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, unitamente alla proposta motivata di decisione del Consiglio a essa allegata, alla Commissione e al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 

 

(1)

Testi approvati, P8_TA(2017)0216.

(2)

Testi approvati, P8_TA(2015)0461.

(3)

GU C 407 del 4.11.2016, pag. 46.

(4)

GU C 75 del 26.2.2016, pag. 52.

(5)

GU C 249 E del 30.8.2013, pag. 27.

(6)

GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 154.

(7)

Testi approvati, P8_TA(2016)0409.

(8)

GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 408.

(9)

COM(2003)0606.

 

 

 ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

 

 

 

Proposta di

decisione del Consiglio

in merito alla constatazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, dell’esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell’Ungheria dei valori su cui si fonda l’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta motivata del Parlamento europeo,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)  L’Unione si fonda sui valori enunciati all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE), che sono comuni agli Stati membri e includono il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani. A norma dell’articolo 49 TUE, l’adesione all’Unione richiede il rispetto e la promozione dei valori di cui all’articolo 2 TUE. 

(2)  L’adesione dell’Ungheria è stato un atto volontario basato su una decisione sovrana, con un ampio consenso in tutti gli schieramenti politici del paese.

(3)  Nella sua proposta motivata, il Parlamento europeo ha espresso le sue preoccupazioni relative alla situazione in Ungheria. Le principali preoccupazioni riguardano, in particolare, il funzionamento del sistema costituzionale e del sistema elettorale, l’indipendenza della magistratura e di altre istituzioni, i diritti dei giudici, la corruzione e i conflitti di interesse, la tutela della vita privata e la protezione dei dati, la libertà di espressione, la libertà accademica, la libertà di religione, la libertà di associazione, il diritto alla parità di trattamento, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e gli ebrei, e la protezione dalle dichiarazioni di odio contro tali minoranze, i diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché i diritti economici e sociali.

(4)  Il Parlamento europeo ha altresì rilevato che le autorità ungheresi sono sempre state disposte a discutere la legalità di qualsiasi misura specifica, ma hanno ripetutamente omesso di adottare le azioni raccomandate nelle sue precedenti risoluzioni.

(5)  Nella sua risoluzione del 17 maggio 2017 sulla situazione in Ungheria, il Parlamento europeo ha affermato che l’attuale situazione nel paese rappresenta un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all’articolo 2 TUE e giustifica l’avvio della procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, TUE.

(6)  Nella sua comunicazione del 2003 in merito all’articolo 7 del trattato sull’Unione europea, la Commissione europea cita numerose fonti di informazione da tenere in considerazione nel monitorare il rispetto e la promozione dei valori comuni, quali ad esempio i rapporti delle organizzazioni internazionali e delle ONG e le sentenze emesse da tribunali regionali e internazionali. Un grande numero di attori a livello nazionale, europeo e internazionale ha espresso una profonda preoccupazione per la situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria, tra cui le istituzioni e gli organi dell’Unione, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le Nazioni Unite, nonché numerose organizzazioni della società civile; tuttavia, i loro pareri devono essere considerati giuridicamente non vincolanti, poiché solo la Corte di giustizia dell’Unione europea può interpretare le disposizioni dei trattati.

Funzionamento del sistema costituzionale e del sistema elettorale

(7)  La Commissione di Venezia ha espresso preoccupazione in diverse occasioni in merito al processo di stesura della Costituzione in Ungheria, per quanto riguarda sia la Legge fondamentale, sia le sue modifiche. La Commissione di Venezia ha valutato positivamente il fatto che la Legge fondamentale introduca un ordinamento costituzionale fondato sui principi essenziali della democrazia, dello Stato di diritto e della protezione dei diritti fondamentali e ha riconosciuto gli sforzi profusi per introdurre un ordinamento costituzionale in linea con i valori e le norme democratici europei comuni e per regolamentare i diritti e le libertà fondamentali in conformità degli strumenti internazionali vincolanti. Le critiche riguardavano la mancanza di trasparenza del processo, l’insufficiente coinvolgimento della società civile, la mancanza di una vera consultazione, la messa in pericolo della separazione dei poteri e l’indebolimento del sistema nazionale di bilanciamento dei poteri.

(8)  Le competenze della Corte costituzionale ungherese sono state limitate a seguito di una riforma costituzionale, anche per quanto riguarda le questioni di bilancio, l’abolizione dell’actio popularis, la possibilità per la Corte di fare riferimento alla propria giurisprudenza anteriore al 1º gennaio 2012 e la limitazione della facoltà della Corte di controllare la costituzionalità di eventuali modifiche della Legge fondamentale, eccetto quelle di carattere esclusivamente procedurale. La Commissione di Venezia, nel suo parere sulla Legge CLI del 2011 sulla Corte costituzionale ungherese, del 19 giugno 2012, e nel suo parere sulla Quarta modifica della Legge fondamentale ungherese, del 17 giugno 2013, ha espresso gravi preoccupazioni in merito a tali limitazioni e alla procedura di nomina dei giudici e ha formulato raccomandazioni in cui invitava le autorità ungheresi a garantire i necessari pesi e contrappesi. Nei suoi pareri, la Commissione di Venezia ha altresì individuato una serie di elementi positivi delle riforme, quali le disposizioni sulle garanzie di bilancio, l’esclusione della rielezione per i giudici e l’attribuzione al Commissario per i diritti fondamentali del diritto di avviare procedure di controllo ex post.

(9)  Nelle sue osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazione per il fatto che l’attuale procedura di ricorso costituzionale prevede un accesso più limitato alla Corte costituzionale, non prevede un termine per l’esercizio del controllo di costituzionalità e non ha un effetto sospensivo sulla normativa contestata. Esso ha affermato inoltre che le disposizioni della nuova legge sulla Corte costituzionale indeboliscono il principio di inamovibilità dei giudici e accrescono l’influenza del governo sulla composizione e sul funzionamento della Corte costituzionale, modificando la procedura di nomina dei giudici, il numero dei giudici che compongono la Corte e la loro età di pensionamento. Il Comitato ha espresso inoltre preoccupazione per la limitazione dei poteri e delle competenze della Corte costituzionale in merito al riesame della legislazione che incide in materia di bilancio.

 

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