Il tormentato iter del lavoro accessorio, compensato con i voucher, iniziato con il referendum promosso dalla CGIL, passa attraverso l’abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs Jobs Act n. 81/2015(che pure aveva dettato alcune disposizioni sulla tracciabilità dei buoni), ad opera della legge n. 49/2017, per arrivare alla nuova disciplina inserita nell’ art. 54 – bis della legge sulla cosiddetta manovrina finanziaria n.96 del 21/06/2017, per rispondere all’urgenza di coprire, comunque, un vuoto normativo. L’unica possibilità rimasta nel frattempo per compensare le prestazioni occasionali risultava, infatti, legata ai voucher acquistati entro il 17 marzo 2017, spendibili entro lo stesso anno, peraltro con notevoli criticità dovute all’assenza di una specifica normativa transitoria.
E’ bene sottolineare come, sotto il profilo tecnico giuridico, l’accennato vuoto normativo avrebbe potuto contribuire ad alimentare il fenomeno del lavoro nero connesso alle prestazioni di tipo accessorio, a ragione delle note, oggettive difficoltà di qualificazione della loro natura giuridica, con relativo inquadramento.
Stando ad un esame della gamma delle possibili manifestazioni ed esigenze di lavoro accessorio, la scelta legislativa effettuata per ovviare all’inconveniente di cui sopra, appare limitata, salvo intervenire a completamento con altre soluzioni contrattuali.
Illustriamo di seguito il contenuto del provvedimento legislativo adottato, che ridefinisce, al di là del concetto di lavoro accessorio, le prestazioni, che interessano, come prestazioni occasionali, dettandone, tra l’altro, le modalità di esecuzione e le relative tutele.
Art. 54-bis della legge 21/06/2017 n.96
La qualificazione dell’occasionalità è semplicemente legata ai limiti dei compensi nel corso di un anno civile:
-5.000 euro per prestatore, con riferimento all’insieme degli utilizzatori;
-5.000 euro per utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
-2.500 euro complessivi per prestazioni del singolo lavoratore a favore dello stesso utilizzatore.
Quale norma di favore, è previsto, inoltre, il computo al 75% con riferimento al limite complessivo di 5.000 per l’utilizzatore nei riguardi di determinati soggetti (titolari di pensione di vecchiaia o invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico ovvero presso l’Università; disoccupati; percettori di prestazioni integrative del salario, del reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni a sostegno del reddito).
Ancora in tema di compensi: come in precedenza, gli stessi sono esenti da imposizione fiscale, non condizionano lo stato di disoccupazione, ma sono computabili ai fini della determinazione del reddito utile per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Altra precisazione di carattere generale: divieto di lavoro occasionale tra utilizzatore e soggetti con i quali si abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Sono garantite a favore del prestatore la copertura previdenziale e assicurativa (iscrizione alla Gestione separata INPS e all’INAIL) e le tutele riferite al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, nonché alla salute e sicurezza del lavoro.
Di interesse, secondo la nuova disciplina, la destinazione delle prestazioni occasionali tra famiglie e imprese, distinzione di per sé indicativa delle delimitazioni delle prestazioni stesse rispetto alla loro più ampia concezione del passato. Disposizioni specifiche sono dettate per l’utilizzazione del lavoro occasionale anche da parte delle Amministrazioni pubbliche per determinate esigenze temporanee ed eccezionali, nel rispetto dei vincoli di contenimento delle spese (v., ad esempio, calamità naturali, manifestazioni sociali).
La tracciabilità è garantita dall’obbligo di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori presso una apposita piattaforma informatica INPS, preposta anche al pagamento dei compensi. La famiglia può avvalersi, per gli adempimenti del caso, dell’assistenza di un ente di patronato, gli imprenditori possono fare ricorso ai consulenti del lavoro.
In funzione della predetta doppia possibilità di utilizzazione del lavoro occasionale nel privato, abbiamo:
A- il Libretto di Famiglia per le prestazioni acquisibili dalle persone fisiche non nell’ esercizio di attività professionali o d’impresa. Trattasi di piccoli lavori domestici, quali giardinaggio, pulizia, manutenzione; di assistenza domiciliare ai bambini, alle persone anziane ammalate o invalide; di insegnamento privato supplementare.
Il Libretto, acquistabile anche presso gli Uffici postali, risulta essere nominativo con titolo di pagamento del valore nominale di 10 euro, che costituisce il compenso netto per prestazioni non superiori ad un’ora. Lo stesso libretto, inoltre, vale per l’erogazione del contributo riferito ai servizi di baby-setting, di quelli della rete pubblica per l’infanzia o dei servizi privati accreditati v. art 4, comma 24, lett.b della legge n. 92 del 2012).
E’ essenziale che l’utilizzatore comunichi, ai fini anche dell’erogazione della controprestazione, tramite la piattaforma, ovvero gli appositi servizi di contact center INPS, entro il giorno 3 del mese successivo alla prestazione, i dati riferiti al prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione; contestuale comunicazione sarà trasmessa al lavoratore tramite SMS o posta elettronica.
B-il contratto di prestazioni occasionali (strumento utilizzabile anche dalla P.A), avente ad oggetto prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie ridotte, acquisibili con modalità semplificate esclusivamente da parte di datori di lavoro (imprese, professionisti), che abbiano alle proprie dipendenze fino ad un massimo di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
A sottolineare la scelta selettiva del lavoro occasionale, è previsto il divieto del ricorso al predetto contratto nel settore agricolo, salvo che per l’impiego di determinati soggetti, già prima citati per altri motivi, quali i pensionati, gli studenti con meno di 25 anni, i disoccupati, i percettori di prestazioni integrative del salario e del Rei, alla condizione che non siano iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Analogo divieto è riformulato per le imprese dell’edilizia e affini, dell’escavazione e lavorazione di materiali lapidei, nonché per l’esecuzione degli appalti di opere e servizi.
Il compenso orario sarà di 9 euro netti (12,37 per l’utilizzatore, tenuto conto della copertura previdenziale e assicurativa); fa eccezione il settore agricolo, nel quale il compenso corrisponde alla retribuzione oraria del contratto collettivo applicato ai lavoratori subordinati. Disposizione importante è quella che prevede, ai fini dell’attivazione del contratto, il versamento dei compensi da parte dell’utilizzatore, mediante la citata piattaforma informatica INPS.
La procedura stabilisce ancora che l’utilizzatore, almeno un’ora prima della prestazione, deve trasmettere sempre attraverso la predetta piattaforma informatica ovvero mediante i servizi INPS di contact center, le informazioni riferite al tipo di prestazione, alle modalità del suo svolgimento come luogo, inizio e termine, nonché i dati anagrafici e identificativi del lavoratore. Se si tratta di azienda agricola, la prestazione può essere collocata in un arco temporale di tre giorni. Per quanto attiene, in particolare, al compenso pattuito, anch’esso oggetto della comunicazione obbligatoria, la misura non sarà inferiore a 36 euro per una prestazione non superiore a 4 ore continuative nella giornata.
La dichiarazione di cui trattasi viene trasmessa anche qui al lavoratore mediante SMS ovvero posta elettronica.
In mancanza della revoca della prestazione entro i tre giorni successivi al giorno programmato per lo svolgimento dell’attività, l’INPS eroga il compenso entro il giorno 15 del mese successivo con accredito su conto corrente bancario, se comunicato, ovvero con bonifico pagabile presso le Poste italiane.
La disciplina come sopra richiamata si completa con due passaggi importanti, costituiti da uno specifico sistema sanzionatorio e opportunamente, tenuto conto delle novità e delle riformulazioni normative praticate, dall’obbligo di un monitoraggio annuale sugli esiti applicativi, entro il 31 marzo, da riferire con apposita relazione alle Camere, a cura del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, il sistema sanzionatorio, partendo evidentemente dal presupposto assoluto del venir meno del carattere dell’occasionalità, prevede la trasformazione del contratto di prestazioni occasionali in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nell’ipotesi in cui il limite di importo prima citato di 2.500 euro per prestazioni rese ad un solo utilizzatore venga superato, o comunque venga superato il limite di durata della prestazione pari 280 ore in un anno civile, limite adeguato nel settore agricolo al rapporto tra il compenso di 2.500 euro e la retribuzione oraria adottata secondo il CCNL.
La mancata comunicazione obbligatoria prima citata, nonché il superamento di uno dei divieti di attività già richiamati, ivi compreso il ricorso al lavoro occasionale da parte dei datori con più di 5 dipendenti, configura un illecito amministrativo, punito con la sanzione, non soggetta a diffida, da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera irregolare.
In conclusione appare importante segnalare, per completezza di informazione, che il 22 giugno 2017 Palazzo Chigi ha comunicato di aver trasmesso al Quirinale” un appunto sulla nuova disciplina che regola il lavoro occasionale”….”Nell’appunto si illustrano le misure che saranno adottate per garantire la piena ed effettiva tracciabilità dei rapporti di lavoro al fine di prevenire possibili abusi. In particolare, l’INPS emanerà entro il 30 giugno una circolare per illustrare le nuove procedure e varerà il 10 luglio la piattaforma telematica che non consentirà, a questo riguardo, l’insorgenza di abusi o di rapporti lavorativi irregolari”.