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Le preclusioni nella vigilanza ispettiva

L’Ispettorato nazionale del lavoro continua a dedicare da qualche tempo la propria attenzione ai contorni, alle modalità, ai contenuti dell’ispezione del lavoro, con l’espresso intendimento di richiamare e aggiornare i comportamenti e le valutazioni degli addetti, alle quali non sfugge naturalmente anche l’interesse datoriale.

Dopo le prescrizioni circa la verbalizzazione nelle ispezioni congiunte trattata nella recente Newsletter N.L. n. 230, appare di sicuro interesse il tema delle preclusioni agli accertamenti ispettivi, allorchè non ne ricorra l’esigenza nel corso dell’ispezione. Le limitazioni di riferimento sono legate a determinate condizioni dettate da ragioni di semplificazione, cui non è estraneo il tempo delle verifiche economizzabile anche nell’interesse del soggetti ispezionati. 

Al riguardo è intervenuta, da ultimo, la circolare dell’INL dell’11 febbraio 2019 n. 4, che fornisce indicazioni operative in applicazione dell’art. 3, comma 20 della legge n. 335/1995, già oggetto di esame per gli stessi fini, della nota dello stesso Ispettorato nazionale n. 120/2017/RIS del 13 aprile 2017.

In buona sostanza, l’anzicitato regime delle preclusioni poggia sulla previsione normativa, secondo la quale”….nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all’ accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi paga anteriori alla data dell’accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore”.

I possibili inconvenienti legati soprattutto alle tipologie delle ispezioni e ai relativi contenuti hanno fatto ritenere opportuno ulteriori puntualizzazioni sul piano operativo, tenuto anche conto attendibilmente della sopravvenuta formalizzazione dell’ispezione congiunta, di cui alla nota riforma che ha portato, come prima accennato, alla costituzione dell’INL.

Indicazioni della circ. n. 4/2019 dell’INL    

Viene  ribadito prima di tutto  che gli accertamenti  preclusi attengono alla sola materia previdenziale e assicurativa, con riferimento alle verifiche di avvenuta regolarità ovvero con avvenuta regolarizzazione a seguito di contestazione ispettiva, limitatamente all’ambito temporale, allo specifico oggetto dell’accertamento e alle posizioni esaminate, di cui al verbale in precedenza rilasciato rispettivamente di regolarità ovvero di contestazione; va da sé che in quest’ultima ipotesi  le regolarizzazioni parziali non si sottraggono  ad ulteriori contestazioni.

 E’ bene anche richiamare che non sussiste alcun pregiudizio per le verifiche d’ufficio circa la sussistenza dei crediti previdenziali e la regolarità delle posizioni assicurative.

Viene opportunamente precisato che il regime di preclusione, inoltre, non trova applicazione, allorchè gli ulteriori accertamenti siano stati originati da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro (quali, ad esempio, rifiuto di esibire la documentazione di lavoro, diniego di accesso nel locali, intralcio alle indagini,) ovvero a seguito di denunce del lavoratore. 

Caso particolare è quello dell’ipotesi di accertamenti in materia diversa da quella previdenziale assicurativa, con riflessi, tuttavia, su quest’ultima; opera allora-ricorda la circolare- una specifica preclusione circa gli adempimenti previdenziali (si cita al riguardo l’ipotesi della contestazione di lavoro ”nero” per uno o più lavoratori).   

Altro aspetto importante è costituito dall’estensione della preclusione agli atti e ai documenti esaminati dagli ispettori e indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. 

Per la multifunzionalità talvolta legata alla documentazione di lavoro (v., ad esempio, il libro unico), viene raccomandato agli ispettori di precisare già nel verbale di primo accesso l’oggetto dell’accertamento ispettivo in ordine alle finalità della verifica, tale da non pregiudicare, se in precedenza erano stati presi in considerazione istituti di tutela diversi da quelli previdenziali assicurativi, la verifica di questi ultimi. Dovrebbe rendere meno problematica la scelta dell’estensione di tale verifica l’esame del verbale unico di conclusione degli accertamenti con l’indicazione puntuale degli atti e dei documenti esaminati in relazione alle finalità dell’accertamento, alle singole posizioni dei lavoratori interessati e all’arco temporale della verifica. 

La circolare esamina in conclusione taluni profili della vigilanza congiunta, aventi di fatto rilevanza tutta interna all’Amministrazione, ai fini della programmazione degli interventi ispettivi.

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