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RdC, tra politiche attive del lavoro e politiche sociali

1. I dati relativi alla platea dei beneficiari del RdC, propri della prima fase di avvio, saranno integrati a seguito del chiarimento atteso e avvenuto circa l’obbligo di presentazione della documentazione da parte dei cittadini extra comunitari di cui era stata sospesa l’accettazione della domanda. 

Si tratta di circa 54 mila nuclei familiari la cui domanda era stata sospesa dal mese di aprile scorso.

Proseguono intanto i controlli sull’accertamento dei requisiti da parte dei vari organi di vigilanza.

  1. Alla fase di avvio, definibile centralizzata e assistenzialistica, sta seguendo la cosiddetta seconda fase. Non risultano ufficiali informazioni relative allo stato di avanzamento dei percorsi verso l’attivazione al lavoro. Le fonti sono episodiche. In occasioni di eventi comunicativi.

Il Ministero del Lavoro, il 26 novembre scorso, facendo riferimento ai dati di settembre, ha effettuato le quantificazioni delle seguenti figure. Si evidenzia che, tra i nuclei beneficiari tenuti agli obblighi, sono da indirizzare per il 48,6% ai centri per l’impiego e per il 46% ai servizi sociali dei comuni.

 

ANPAL Servizi indica in 791.351 i soggetti avviabili al lavoro (numero assoluto, non correlato a specificità dei beneficiari). Al 13 dicembre ne sono stati  convocati 422.947 (il 53% degli avviabili) dai centri per l’impiego. Per nulla documentati  gli step  previsti dalle linee guida (Dichiarazioni di disponibilità,  patti per il lavoro, titolari e caratteristiche, misure, ecc.).

Vengono indicate da ANPAL Servizi 28.763 persone che hanno avuto un contratto di lavoro dopo aver ottenuto il Reddito di Cittadinanza. Non è chiarito se ciò sia il risultato da “mercato del lavoro” o sia  in correlazione agli interventi previsti dal R.d.C. 

Il rafforzamento del sistema per il percorso al lavoro  è realizzato con la messa a disposizione della piattaforma tecnologica  ANPAL, le indicazione per il percorso di attivazione, le nuove assunzione di operatori dei centri per l’impiego, l’assunzione e formazione dei cosiddetti navigator da parte di ANPAL Servizi (pesa ancora la non soluzione dei precari propri di ANPAL Servizi), le convenzioni di collaborazione con le Regioni, la emanazione della circolare  relativa alle modalità di utilizzo dell’assegno di ricollocazione.

Ci si aspetta che il chiarimento relativo all’assegno di ricollocazione possa dare impulso al conferimento delle informazioni da parte dei soggetti privati interessati (agenzie, enti formativi) alla presa in carico, compresa la disponibilità delle imprese. 

Ciò è importante per le verifiche delle potenzialità lavoristiche del provvedimento, in quanto variante della politica attiva del lavoro in grado di coinvolgere aree di popolazione in condizioni di povertà, spesso non raggiunte. 

Ancora non sottoposto alle specifiche verifiche delle condizionalità delle offerte di lavoro congrue o dei percorsi di formazione.

  1. Potenzialità di attivazione in termini di prestazione lavorativa dei beneficiari sono da monitorare per quanto riguarda i Progetti di Utilità Collettiva (PUC), la cui gestione è affidata ai comuni. Anche in questo caso, emanate le indicazioni, non sono a disposizione dati conoscitivi del fenomeno, anche di base (quanti comuni si stanno adoperando per l’individuazione delle attività, per la manifestazione di interesse degli organismi del terzo settore).

Preme sollevare un dubbio sulla (perentoria) esclusione normativa dei beneficiari di pensione di cittadinanza dalle prestazioni dei PUC, considerando le politiche di invecchiamento attivo e di contrasto al lavoro informale.

  1. Circa la metà dei nuclei beneficiari quindi è da indirizzare ai servizi sociali per il patto di inclusione. Lo schema operativo, collaudato in molti comuni,  e che  attualmente può contare sulla piattaforma GePI,  è lo stesso del ReI (il reddito di inclusione sociale) e un rafforzamento dei servizi.  Si dovranno gestire numeri confrontabili con il precedente intervento di inclusione. 
  2. Dopo la prima fase di decollo – eccessivamente precoce per le spinte “esogene” – di natura centralizzata e assistenziale, nonostante qualche marginale residuo propagandistico, l’impianto relativo al reddito di cittadinanza sembra proseguire nei fatti in maniera più fluida, verso una fase di prevalenza del percorso di inclusione sociale rispetto alla enfasi lavoristica. 

Si disperdono o si attenuano nel procedere dell’attuazione del provvedimento le molteplici finalità indicate: contrasto alla povertà, inserimento lavorativo, contrasto alle disuguaglianze. 

Fermandoci alla valutazione della prima fase, i numeri totali dei beneficiari, nuclei familiari e persone, sono sottodimensionati rispetto all’obbiettivo di copertura del bacino della povertà estrema indicati dall’ISTAT. Nonostante quello in corso sia il più esteso intervento di riduzione o alleggerimento delle condizioni. Per quantità di coinvolti e per livello medio di beneficio. 

Per quanto riguarda il percorso di inserimento lavorativo, il successo è legato alle note dinamiche della domanda di lavoro con gli evidenti squilibri territoriali. Si tratta in questo caso di una variante della politica attiva del lavoro che tenta di coinvolgere un bacino con particolari condizioni di disagio,  

rafforzando la strumentazione a disposizione. L’efficacia della presa in carico e delle misure di condizionalità sono da dimostrare. E’ più facile, per esempio che la condizionalità favorisca una preventiva rinuncia, una barriera ad entrare nel circuito dei controlli e delle sanzioni previste, una fuoriuscita volontaria o sanzionata durante la fruizione. Accanto alla casistica di fruizione del RdC in concomitanza di prestazioni non dichiarate, esiste quella casistica di rinuncia preventiva al RdC perché svantaggioso rispetto al non dichiarato.

 

 

 

1 Si tratta del Decreto interministeriale 21 0ttobre 2019  e del successivo messaggio dell’INPS del 3. 12. 2019.  

2 L’aggiornamento dei dati principali dell’Osservatorio dell’INPS sono concentrati su beneficiari e del trasferimento dei sussidi.

3In questo ambito  è da evidenziare quanto in sede di audizione parlamentare è stato esposto dal responsabile dei servizio ispettivo nazionale del lavoro. L’azione di denuncia dei soggetti beneficiari trovati a svolgere lavoro dono dichiarato presso datori di lavoro è solo un effetto derivato dei piani di contrasto al lavoro nero ; l’ispettorato non ha compiti specifici circa l’accertamento in merito al RdC. Ciò significa difficoltà di accesso alle banche dati dei beneficiari, attivazione delle procedure successive per la cancellazione intestate ad altri enti. Ha fatto rilevare come tale azione viene svolta con il personale ed i mezzi ordinari e ha condiviso l’auspicio di una norma di semplificazione della propria azione.

4 Vedi M.Conclave, RdC. Avviata (formalmente) la seconda fase. In Newslwtter Nuovi Lavori, n.

5 Vedi Comunicato ANPAL Servizi del . Specifica anche che : il 67,2% ha un contratto a tempo determinato, il 18% a tempo indeterminato, il 3,8% in apprendistato; il 67,9% ha un’età inferiore ai 45 anni; il 58,6% sono uomini e il 41,4% sono donne.

 

6 L’allestimento della piattaforma tecnologica nazionale non risulta  perfezionata dalla prevista interoperatività con le preesistenti piattaforme regionali.  

7Vedi ANPAL Servizi, Avvisi. 14 gennaio 2020 . “I beneficiari del Reddito di Cittadinanza tenuti alla stipula del Patto per il lavoro possono spendere l’assegno per un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione presso un centro per l’impiego o presso uno dei soggetti accreditati a livello nazionale e regionale a svolgere servizi di politica attiva del lavoro. La scelta del soggetto erogatore da parte del beneficiario deve avvenire necessariamente entro il 31 dicembre 2021.
L’assegno di ricollocazione ha due possibili importi sulla base del conseguimento del risultato: in caso di conseguimento del risultato occupazionale, l’importo dell’AdR varia a seconda dell’indice di profilazione da 1.000 a 5.000 euro nel caso di contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato), da 500 a 2.500 euro per contratti a termine superiori o uguali a 6 mesi, da 250 a 1.250 euro nel caso di contratto a termine compreso superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi; in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale e a determinate condizioni descritte nell’Avviso , l’importo dell’AdR è limitato ad una quota fissa, denominata Fee4Service, e correlata alle azioni minime realizzate nell’attivare il soggetto nel percorso di ricollocazione
”. 

8 In questo direzione vanno le dichiarazioni del Presidente dell’INPS in sede di audizione parlamentare: il RdC non crea lavoro; lo sviluppo crea lavoro. Un giusto (ri)dimensionamento del profilo lavoristico del provvedimento.

9 Per quanto riguarda l’impatto del RdC nel Mezzogiorno vedi M.Conclave, in Newsletter n.245.

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