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Il cuneo fiscale prende corpo dal secondo semestre 2020

L’iter procedurale per l’entrata in vigore del cuneo fiscale, oggetto della legge di bilancio 2020 (cfr. Newsletter N.L. n.248), ha potuto finalmente vedere la  propria conclusione con l’emanazione del D.L. 5 febbraio 2020 n.3 (G.U. 5 febbraio 2020 n.29), recante “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.

Trattasi, come è noto, di una misura a totale vantaggio dei lavoratori, ritenuta anche in sede sindacale soltanto un primo passo in funzione dell’incremento netto della retribuzione in busta paga. Lo stanziamento finanziario, pari a 3 miliardi di euro per l’anno 2020, vedrà un incremento fino a 5 miliardi nel 2021.  Non di poco conto è il numero dei lavoratori interessati in questa prima fase, calcolati in 16 milioni, con benefici che andranno da 192 fino a 1200 euro l’anno. Se le scelte risultano condizionate dalla disponibilità delle risorse finanziare, è innegabile, tuttavia,  che il provvedimento sia da  collocare nell’ambito di un percorso apprezzabile, qualora contrassegnato da  sviluppi positivi sotto il profilo sociale.

Modalità attuative stabilite dal D.L.

Il beneficio della riduzione del cuneo è assicurato attraverso due strade, così come determinate dagli articoli 1 e 2 del D.L. n.3 del 2020, che si avvalgono rispettivamente degli strumenti del:

  • trattamento integrativo del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
  • ulteriore detrazione fiscale per i redditi sempre da lavoro dipendente o assimilati.

La prima misura che, secondo la stima governativa, interessa 11,7 milioni di lavoratori, muovendosi sulla scia del “bonus Renzi” – che viene tuttavia abrogato- prevede il riconoscimento a loro favore di 600 euro per l’anno 2020 (100 euro mensili, decorrenza luglio) e 1200 euro per l’anno 2021 (sempre 100 euro mensili), a condizione che  il reddito complessivo annuo non superi i 28 mila euro (al netto del reddito dell’abitazione principale), con esclusione dei cosiddetti incapienti (lavoro dipendente o assimilato non superiore a 8173,00 euro).

Il decreto individua le varie figure dei destinatari, oltre i titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione di quelli da pensione), nei percettori di redditi assimilati secondo l’art.50, comma 1 del TUIR, quali compensi percepiti da lavoratori delle cooperative, proventi a carico di terzi erogati a lavoratori dipendenti, indennità a favore di stagisti e borsisti, compensi dovuti agli amministratori, sindaci, revisori o componenti di commissioni, compensi per collaborazioni a giornali e riviste, remunerazioni ai sacerdoti, compensi erogati ai soggetti occupati nei lavori socialmente utili (per i dettagli v. lett. a, b, c, c bis, d, 4 bis e l del comma 1 del predetto art.50).

Se il riconoscimento di cui sopra, definito espressamente sostegno al reddito, finisce per assumere carattere strutturale, la seconda strada di riduzione del cuneo, consistenze, come si diceva, in un’ulteriore riduzione fiscale, può considerarsi, indipendentemente dalla sua misura, anticipazione della prevista revisione del TUIR, quanto al sistema IRPEF. Infatti, la nuova detrazione che, sempre secondo le stime governative, interesserà 2,4 milioni di lavoratori, trova applicazione limitatamente al secondo semestre 2020.I destinatari dell’agevolazione non si discostano rispetto a quelli già citati per il trattamento integrativo. Quanto alle condizioni per il riconoscimento della detrazione, gli interessati devono essere titolari di compensi oltre 28 mila euro e fino a 40 euro annui.

Le detrazioni saranno così articolate:

  • 480 euro aumentati del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35 mila euro, diminuiti del reddito complessivo e 7 mila euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28 mila euro, ma non a 35 mila;
  • 480 euro se il reddito complessivo è superiore a 35 mila euro, ma non a 40 mila euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40 mila euro, diminuito del reddito complessivo e l’importo di 5 mila euro.

Dalle predette formulazioni normative si ricava che, per i redditi fino a 35 mila euro la detrazione consiste in un ammontare fisso di 480 euro con l’aggiunta di una parte variabile, che diminuisce man mano che aumenta il reddito. Con riferimento ai redditi superiori ai 35 mila euro, la detrazione comprende la parte variabile, che diminuisce anch’essa in funzione dell’aumento del reddito.

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