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L’incompiuta del nuovo ISEE

L’area della spesa sociale è vasta e riguarda temi di importanza cruciale come la sanità, la disabilità, la disoccupazione, l’abitazione, la famiglia, la vecchiaia, l’assistenza e l’inclusione sociale. 

Negli ultimi 15 anni abbiamo assistito ad un sostanziale adeguamento dei servizi al costo e, di converso, all’introduzione di un test sulla capacità economica della popolazione (ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per garantire l’accesso e la gratuità di un servizio pubblico a quella fascia, il cui reddito e ricchezza sia al di sotto di una certa soglia.

L’introduzione dell’ISEE è stata fatta con la legge del 31 marzo 1998 n. 109 per ponderare il reddito di un nucleo familiare, un metodo rivelatosi nel tempo rigido e poco aderente alle reali condizioni reddituali delle famiglie. Per sopperire alle elusioni e agli abusi che si sono rilevate negli anni, si è intervenuti con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (la cd manovra “Salva Italia”) con nuovi criteri ispiratori quali:

  • adottare una definizione di reddito disponibile che includa i redditi esenti da imposizione fiscale (Indicatore della Situazione Reddituale ISR)
  • introdurre ai fini della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) di quote di patrimonio mobiliare e immobiliare (Indicatore della Situazione Patrimoniale ISP)
  • inserire il reddito dei diversi componenti della famiglia,  ivi compresi i pesi dei carichi familiari, dei figli e delle persone disabili a carico (Scala di Equivalenza);
  • e infine, migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando la componente patrimoniale e permettendo una sua differenziazione per le diverse tipologie di prestazioni.

L’intervento pubblico si articola su diversi livelli: lo stato, le regioni e i comuni. 

Le principali prestazioni Nazionali erogate in base all’ISEE sono:

  • -Social Card
  • -Assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori
  • -Assegno di maternità per le madri prive di altra garanzia assicurativa
  • -Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
  • -Erogazione di borse di studio
  • -Prestazioni del diritto allo studio universitario
  • -Bonus elettricità e Bonus Gas
  • -Agevolazione canone telefonico

Principali prestazioni locali erogabili in base all’ISEE:

  • -Asili nido e servizi socio-educativi per l’infanzia
  • -Mense scolastiche
  • -Servizi sociosanitari domiciliari
  • -Servizi sociosanitari diurni, residenziali, ecc.
  • -Altre prestazioni economiche assistenziali.

Vi sono poi una serie di prestazioni che si avvalgono dell’ ISEE (Es. Ticket sanitari, tasse scolastiche, canoni di locazione, rifiuti solidi urbani, ecc.) pure in assenza di un obbligo specifico per legge.

L’applicazione della Legge 214/2011, in particolare l’art. 5, si rinvia ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà stabilire quali provvidenze e agevolazioni non possono più essere riconosciute a dichiarazioni ISEE superiori alle soglie individuate dal Decreto stesso. Il D.P.C.M. viene approvato il 5 dicembre 2013 n. 159. 

Ma è solo il 7 novembre 2014 che viene approvato il modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) nel quale possono venire materialmente inseriti i dati per il calcolo dell’ISEE.

Le componenti necessarie per il calcolo dell’ISEE sono:

  • -Il reddito, anche esentasse (ISR, indicatore della situazione reddituale)
  • -Il patrimonio mobiliare e immobiliare (ISP indicatore situazione patrimoniale)
  • -La composizione del nucleo familiare (scala di equivalenza)
  • -Le detrazioni
  • -Le condizioni sociali.

L’introduzione modulare di cinque tipologie dell’ISEE, lo rendono più aderente alle condizioni reali delle persone e delle famiglie: quello standard, Isee per prestazioni agevolate sociosanitarie, Isee per agevolazioni rivolte ai minori, Isee per il diritto allo studio universitario. La quinta tipologia interviene qualora vi siano riduzioni reddituali superiori al 25% delle condizioni correnti (che sono sempre riferite all’anno precedente), come ad esempio la perdita del posto di lavoro di uno dei percettori di reddito nel nucleo familiare.

L’introduzione dei redditi esenti deriva dalla necessità di non creare discriminazioni per le fonti reddituali nella valutazione della situazione economica del nucleo familiare. In questo modo, ad esempio, vengono trattate alla stessa stregua le pensioni sociali (esenti) e quelle derivanti da un accumulo contributivo (non esenti). Inoltre si è voluto adottare un sistema complesso di franchigie e di maggiorazioni che determinano con maggiore chiarezza le condizioni effettive di disagio delle famiglie e delle persone. 

Contro il DPCM n. 159/2013 alcune Associazioni di disabili hanno fatto ricorso per “contestare l’impianto stesso del Decreto nella parte in cui considera reddito il sostegno sociale alla disabilità (indennità di accompagnamento e altre forme risarcitorie e/o assistenziali, ndr), sancito dalla Costituzione; fissa un tetto massimo alle spese effettivamente sostenute e le limita a quelle deducibili dalla dichiarazione dei redditi; non consente l’intera detrazione alle spese sostenute per l’assistenza personale; discrimina in modo ingiustificato l’entità delle detrazioni tra disabili minorenni e disabili maggiorenni” (Il ricorso collettivo contro il nuovo ISEE – Superando.it). Il ricorso è stato accolto dal TAR del Lazio lo scorso 11 febbraio 2015, in tre sentenze n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15, in alcune sue parti:

  • -Esclude dall’I.S.R. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualunque titolo percepiti dalla Pubblica Amministrazione, ovvero tutti gli assegni e le indennità che hanno una natura risarcitoria e/o compensativa (art. 4 comma 2 lettera f); 
  • -Annulla l’incremento delle franchigie per i soli minorenni (art. 4 lettera d commi 1, 2 e 3).

Il dispositivo del TAR del Lazio fa riferimento a tutti i redditi esenti considerandoli di tipo assistenziale e poi rileva che le franchigie previste in modo differenziato tra disabili adulti e minori possano essere considerate “disparità di trattamento”. Mentre annullando l’art. 4 comma 2 lettera f, che esclude dall’ISEE tutti i redditi esenti, finisce per annullare anche la spesa sostenuta per collaboratori domestici e addetti all’assistenza per persone non autosufficienti, il cui ammontare poteva essere portato in detrazione “nel limite dell’ammontare dei trattamenti di cui al comma 2 lettera f”.

Sugli effetti “distorsivi” delle Sentenze del TAR, sui quali non ci soffermiamo, possiamo in sintesi sostenere che fra gli “svantaggiati” vi sono persone non autosufficienti che si avvalgono di operatori assistenziali o badanti, regolarmente retribuiti e sono in grado di dimostrarlo; fra gli “avvantaggiati” vi sono persone non autosufficienti che si avvalgono dei caregiver familiari senza o parzialmente retribuiti.

Si è creata dunque una situazione di confusione tale per cui l’uso del nuovo modello di DSU è formalmente illecito e le vecchie DSU non sono più utilizzabili per validare l’accesso alle nuove prestazioni sociali …….

Nulla si sa del comportamento del Ministero circa la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato contro le Sentenze del TAR, oppure di predisporre un intervento in sede di Conferenza Stato Regioni per eccepire l’orientamento delle Sentenze all’interno del nuovo ordinamento dell’ISEE. 

Peraltro gli enti locali, erogatori di servizi, avrebbero dovuto fissare, entro 30 giorni dall’emanazione del DPCM (Modello finale 7 nov 2014), le nuove soglie di accesso  alle prestazioni sociali agevolate di loro competenza, conformi al nuovo Decreto. La stragrande maggioranza di Comuni e Regioni non ha ancora provveduto a quest’obbligo, sicchè anche questo aspetto finisce per alimentare la confusione. 

Urge quindi più che mai un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro che tolga un po’ di polvere dalla nuova normativa e che consenta ai cittadini un ripristino chiaro nell’accesso alle prestazioni sociali.

 

P.S. Per un approfondimento rinviamo a:

 “La riforma dell’ISEE, una mappa ragionata” di Alessandro Geria e Lorenzo Lusignoli – Nuove tutele Inas – gennaio-aprile 2014.

 “ISEE cosa succederà dopo le sentenze?” di Carlo Giacobini – Superando.it. 

“ISEE le Sentenze del TAR del Lazio” Handylex.org.

“Dossier ISEE e persone con disabilità” Handylex.org

“Un ricorso collettivo contro il nuovo ISEE” Superando.it

“L’importanza del nuovo ISEE” di Attilio Rimoldi Segretario FNP-CISL –Dipartimento Politiche Sociali e della salute FNP-CISL 

 

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