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Sulla sicurezza, aspettative non soddisfatte

Vogliamo qui esporre alcuni punti di rilevanza e, insieme illustrare il commento di AIAS- Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza- allo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16/06 scorso. Esso intende, tra l’altro,  rendere più agevolmente applicabili alcune previsioni di legge in materia di lavoro e di sicurezza e salute sul lavoro ed alcuni adempimenti documentali posti a carico delle aziende in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tra gli interventi di razionalizzazione e semplificazione più ragguardevoli si annoverano:

Revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri; 

Riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;

Di entrambi questi punti, che dovrebbero avere attuazione mediante decreti ministeriali, va apprezzata incondizionatamente la volontà di eliminare uno dei fattori che, cronicamente, ha reso difficoltoso l’avvio ed il funzionamento di questi organi collegiali che hanno importanti funzioni, rispettivamente, di proposta delle politiche e dei programmi delle attività di controllo e di vigilanza e di consulenza alle Amm.ni nelle materie della sicurezza e salute sul lavoro. 

In effetti si può storicamente constatare che, il prolungarsi oltremodo dei tempi per la raccolta delle designazioni delle varie parti di questi organismi, ha grandemente limitato l’operatività, riducendo l’ effettiva durata temporale dello svolgimento delle relative funzioni. La riduzione drastica dei tempi di rinnovo/ricostituzione di questi organismi restituisce pratica effettività al loro lavoro.

Con particolare riguardo alla Commissione consultiva permanente, la cui pletorica composizione è stata ripetutamente oggetto di – giustificata – critica, mentre è apprezzabile l’intenzione di ridurne il numero dei componenti, sarebbe del pari auspicabile che ne venisse modificata la composizione, con l’allargamento a rappresentanze di altri portatori di interesse (Associazioni professionali operanti nel settore).

Messa a disposizione del datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, delle informazioni in loro possesso inerenti alle attività di prevenzione aziendali al fine di permettere alle aziende di migliorare la propria gestione per la prevenzione tramite piani aziendali ad uso interno aventi contenuti e obiettivi ben precisati.

Inoltre messa a disposizione del datore di lavoro di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio; 

A questo riguardo, si conviene circa l’opportunità che altri strumenti vengano messi in campo per supportare in maniera tecnico-specialistica le aziende ad affrontare le specifiche, e a volte particolari, problematiche di rischio individuando percorsi risolutivi di garantita efficacia.

Il riferimento alla collaborazione tra Inail e ASL (per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni) detentrici di una pluridecennale esperienza nelle concrete attività di prevenzione, ancorché svolte in ambito di vigilanza, può rappresentare un punto di forza di questo strumento.

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori; 

Questa è una possibilità che direttamente ha riflesso sulla flessibilità gestionale e la “snellezza” operativa delle aziende.

Integrazione dell’articolo 69 del TU in tema di nozione di “operatore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro” con l’estensione al “datore di lavoro che ne fa uso”.

Viene così colmata una lacuna legislativa, già oggetto di richiesta di pareri, peraltro già superata dalla diffusa interpretazione in questo senso degli intendimenti del legislatore.

In tema di semplificazioni procedurali ed amministrative sono apportate modifiche al DPR n. 1124/65 in particolare si segnala:

Miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL; 

Ecco una previsione che, una volta in atto, migliorerà uno strumento già in essere ed utile a individuare correttamente un parametro che spessissimo è motivo di contenzioso tra le aziende e l’Inail e che potrebbe tradursi in un sensibile risparmio per le stesse.

Trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, secondo particolari procedure che coinvolgono maggiormente il soggetto certificatore, con conseguente esonero per il datore di lavoro; 

Trasmissione,a carico dell’INAIL, all’Autorità di Pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni con conseguente esonero per il datore di lavoro;

Abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). 

L’ opportunità della messa in atto di queste misure semplificative non ha bisogno di commento.

 

Si è anche operato nel senso della riduzione/rimodulazione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione intervenendo con:

Modifica alla c.d. maxi sanzione per il lavoro “nero” con l’introduzione degli importi sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale “in nero” per un periodo di tempo, definito, ma variabile a seconda dei casi;

Modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, favorendo una “pronta eliminazione degli effetti della condotta illecita, con la valorizzazione di istituti di tipo premiale, quale la reintroduzione della diffida eliminata dal D.L. 145/2013”;

Chiarimenti circa le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e modifica del regime delle sanzioni, mediante  riscrittura del c. 7 dell’art. 39 del D.L. 112/2008 e l’introduzione di altre fattispecie del “cumulo” ivi trattato;

Modifica delle sanzioni in materia di consegna del prospetto paga con l’introduzione di alcune fattispecie del “cumulo”; 

Eliminazione dell’obbligo, nell’ambito dei cantieri edili, di munire “il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, quando ad operare sia una sola impresa”.

Si tratta di interventi certamente opportuni, la cui effettività dipenderà dalle modalità con cui verranno concretizzati.

Come si vede, sono tutti argomenti apprezzabili, perché vanno essenzialmente nel senso di migliorare la funzionalità di taluni istituti e ridurre il peso (organizzativo ed economico) degli adempimenti burocratici di gestione delle aziende (in linea con le disposizioni europee, peraltro).

Tuttavia, c’è da rilevare che, nonostante l’impegno profuso delle Amministrazioni – segnatamente quella del Lavoro e politiche sociali –dal nostro punto di vista di operatori della sicurezza e salute sul lavoro ci si attendeva molto di più, sia in termini di forma che di sostanza da un lavoro di riorganizzazione testuale.

In termini di “forma”, si è certamente persa un’occasione per rimediare ai numerosi difetti e refusi redazionali sparsi nell’attuale testo del decreto 81/08 (esempio ne sia la redazione del titolo IX, che proprio cristallina non è). 

In termini di sostanza si sarebbe potuto, e dovuto, fare uno sforzo consistente per migliorare la chiarezza e la intelligibilità del testo di legge (ad es. eliminando l’incongruenza tra il c. 11 e il c. 12 dell’art. 71 – determinata dalla infelice redazione della modifica ivi apportata dal “decreto del fare” e fonte di una serie di interpretazioni stravaganti – nel senso giuridico del termine –  con conseguenti prese di posizione quantomeno discutibili). Certamente l’occasione sarebbe stata utile per chiarire concetti ed espressioni usati nel testo, anche a beneficio di un minore ricorso all’istituto interpretativo dell’interpello(si veda il caso della interpretazione circa l’RSPP “interno” non ancora, apparentemente, assimilata dagli Organi di vigilanza) e per rafforzare la rilevanza delle relative pronunzie.

Né si può, in questa sede, mancare di rilevare che altri interventi avrebbero potuto essere posti in atto per semplificare sia gli adempimenti meramente formali, sia, in termini più ampi, l’applicazione dei principi generali e dei precetti particolari di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. 

In sostanza, a ben guardare, le Amministrazioni che hanno concorso a predisporre il testo del documento sembra che si siano limitate a proporre il minimo indispensabile – scarsa, se non nulla, è stata l’attenzione al contributo delle parti – mirando essenzialmente a semplificazioni di procedure formali e dedicando una maggiore attenzione alla ristrutturazione del sistema delle sanzioni prevedendo, accanto alla riduzione delle entità di quelle (potenzialmente) più pesanti, anche modalità applicative che ne agevolino l’esigibilità a beneficio dell’erario (come chiaramente esposto nella relazione illustrativa al documento).

In definitiva, se non si può parlare di “topolino”, certamente si può sostenere che la montagna non ha partorito un mammifero di taglia molto più consistente.

Per la propria parte, AIAS, come espressione della vasta area dei professionisti che oggi concretamente operano nel campo della sicurezza e salute sul lavoro, per tempo e con dovizia di interventi si è attivata, avanzando una serie di proposte e portandole all’attenzione degli organi competenti.

Ci riferiamo qui, in particolare, alla proposta di potenziamento della rilevanza giuridica delle norme tecniche nei riguardi della dimostrazione di corretto adempimento di obblighi e precetti stabiliti in via generale e non meglio definiti nel vari titoli del decreto 81/08.

Proprio per questo e nella convinzione che le proposte a suo tempo avanzate, ed altre che sono in via di elaborazione, siano meritevoli di più attenta considerazione – sia per la fondatezza delle motivazioni, sia per la possibilità di conseguire positivi e rapidi effetti dalla loro applicazione – AIAS porterà all’attenzione delle Commissioni incaricate di fornire un parere sui testi approvati dal Consiglio dei Ministri,così come direttamente illustrerà ai parlamentari di riferimento,il complesso delle proprie proposte.

 

 (*) Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza – Comitato per i rapporti con le Istituzioni

 

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